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Schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003

 

 

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2002, n.163

Recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003.

(Pubblicato sul supplemento ordinario n° 155 alla Gazzetta Ufficiale n° 178 del 31 luglio 2002)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante norme
sulle "Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego
del personale di polizia e delle Forze armate";
Visti gli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195
del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione
- da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualita'
- per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica
concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare, nonche' del personale delle Forze
armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari,
del personale di leva ed ausiliario di leva;
Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto
legislativo n. 195 del 1995 relative alle modalita' di costituzione
delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e
dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che
partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione,
rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile
(Polizia di Stato, Corpo della Polizia penitenziaria e Corpo
forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento
militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e
per le Forze armate;
Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma
1, lettere a) e b), ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo
n. 195 del 1995 riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e
di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di
polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento
militare in precedenza indicate;
Visto lo schema di provvedimento riguardante il quadriennio
2002-2005 per gli aspetti normativi ed il biennio 2002-2003, per gli
aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze
armate (Esercito - Marina - Aeronautica), concertato, ai sensi delle
richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195, e successive modifiche ed integrazioni, in data 14 maggio 2002
dalla delegazione di parte pubblica e dallo Stato maggiore della
difesa, dalla sezione COCER Esercito, dalla sezione COCER Marina e
dalla sezione COCER Aeronautica; la sezione COCER Aeronautica non ha
sottoscritto lo schema concertato;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il
2002);
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n.
195 del 1995;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 24 maggio 2002, con la quale e' stato approvato, ai
sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195, previa verifica delle compatibilita'
finanziarie e in assenza delle osservazioni di cui al comma 4 del
medesimo articolo 7, lo schema di concertazione riguardante il
personale non dirigente delle Forze armate;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro della
difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze;


Decreta:


Art. 1.
Definizioni


1. Ai fini del presente decreto:


a) per "Forze armate" (esclusa l'Arma dei carabinieri), si
intende il personale militare dell'Esercito, della Marina, compreso
il Corpo delle Capitanerie di porto, dell'Aeronautica, con esclusione
dei rispettivi dirigenti e del personale di leva;
b) per "Polizia ad ordinamento civile" si intende il personale
della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del
Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti
e del personale ausiliario di leva;
c) per "Polizia ad ordinamento militare" si intende il personale
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza con
esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di
leva;
d) per "decreto sulle procedure" si intende il decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni,
recante: "Attuazione dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n.
216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del
rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle
Forze armate";
e) per "primo quadriennio normativo Forze armate" si intende il
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, di
recepimento del provvedimento di concertazione sottoscritto in data
20 luglio 1995, riguardante il personale delle Forze armate,
quadriennio normativo 1994-1997 ed al biennio economico 1994-1995;&0;
f) per "biennio economico Forze armate 1996-1997" si intende il
decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, di
recepimento del provvedimento di concertazione sottoscritto in data
18 aprile 1996, riguardante il biennio 1996-1997, per gli aspetti
retributivi, per il personale non dirigente delle Forze armate,
emanato a seguito del decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 1995, n. 394;
g) per "secondo quadriennio normativo Forze armate" si intende il
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, di
recepimento del provvedimento di concertazione, sottoscritto in data
17 febbraio 1999, per le Forze armate relativo al quadriennio
normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999;
h) per "biennio economico Forze armate 2000-2001" si intende il
decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, di
recepimento del provvedimento di concertazione, sottoscritto in data
24 gennaio 2001, per le Forze armate relativo al biennio economico
2000-2001 emanato a seguito del decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 255;
i) per "legge finanziaria 1994" si intende la legge 24 dicembre
1993, n. 537, recante "Interventi correttivi di finanza pubblica";
j) per "legge finanziaria 1998" si intende la legge 27 dicembre
1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica";
k) per "legge di bilancio 1999" si intende la legge 23 dicembre
1998, n. 449, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato";
l) per "legge finanziaria 1999" si intende la legge 23 dicembre
1998, n. 448, recante "Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo";
m) per "legge finanziaria 2002" si intende la legge 28 dicembre
2001, n. 448, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato";
n) per "regolamento del 1990" si intende il decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, recante
"Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla
disciplina prevista dall'accordo del 22 dicembre 1989 concernente il
personale della Polizia di Stato";
o) per "legge sulle indennita'" si intende la legge 27 maggio
1977, n. 284, recante "Adeguamento e riordinamento di indennita' alle
Forze di polizia ed al personale civile degli istituti penitenziari";
p) per "Testo unico a tutela della maternita'" si intende il
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante "Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge
8 marzo 2000, n. 53";
q) per "statuto degli impiegati civili dello Stato", si intende
il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
recante "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato";
r) per "legge sulle missioni" si intende la legge 18 dicembre
1973, n. 836, e successive modificazioni, recante "Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali";
s) per "legge sulle indennita' operative" si intende la legge
23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, recante
"Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle
indennita' operative del personale militare";
t) per "legge di riforma del sistema pensionistico" si intende la
legge 8 agosto 1995, n. 335, recante "Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare".


 

Art. 2.
Ambito di applicazione e durata


1. Il presente decreto si applica al personale delle Forze armate.
2. Il presente decreto concerne il periodo dal 1 gennaio 2002 al
31 dicembre 2005 per la parte normativa, dal 1 gennaio 2002 al
31 dicembre 2003 per la parte economica.
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data di scadenza della parte economica del presente decreto, al
personale delle Forze armate e' corrisposto, a partire dal mese
successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta
per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli
retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennita' integrativa
speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto
importo e' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione
programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti
economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica
emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto sulle
procedure.


 

 

Art. 3.Nuovi stipendi


1. Gli stipendi del personale delle Forze armate, stabiliti
dall'art. 2 del biennio economico Forze armate 2000-2001, sono
incrementati dal 1 gennaio 2002, delle seguenti misure mensili lorde:


livello V Euro ... 30,20
livello VI Euro ... 32,10
livello VI-bis Euro ... 33,60
livello VII Euro ... 35,10
livello VII-bis Euro ... 36,70
livello VIII Euro ... 38,40
livello IX Euro ... 42,20

2. Gli stipendi di cui al comma 1, a decorrere dal 1 gennaio 2003,
sono ulteriormente incrementati delle seguenti misure mensili lorde:


livello V Euro ... 18,90
livello VI Euro ... 20,00
livello VI-bis Euro ... 21,00
livello VII Euro ... 21,90
livello VII-bis Euro ... 22,90
livello VIII Euro ... 24,00
livello IX Euro ... 26,30

3. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime derivanti
dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono:


livello V Euro ... 8.776,59
livello VI Euro ... 9.675,07
livello VI-bis Euro ... 10.379,57
livello VII Euro ... 11.082,86
livello VII-bis Euro ... 11.861,89
livello VIII Euro ... 12.643,32
livello IX Euro ... 14.437,35

4. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento
provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza
contrattuale, dall'articolo 1, comma 3, del biennio economico Forze
armate 2000-2001.


 

Art. 4.
Effetti dei nuovi stipendi


1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del
presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul
trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla
indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente
sospeso come previsto dall'articolo 82 dello statuto degli impiegati
civili dello Stato, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo,
sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi,
compresi la ritenuta in conto entrate INPDAP, o altre analoghe, ed i
contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente
decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi
previsti, al personale comunque cessato dal servizio con diritto a
pensione nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti
dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti
maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti
dall'applicazione del presente decreto avviene, in via provvisoria e
salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio
1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo
trattamento economico.
4. Gli incrementi stipendiali di cui all'articolo 3 non hanno
effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per
lavoro straordinario. A decorrere dal 1 gennaio 2002 e' soppresso
l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile
1987, n. 150. Conseguentemente le misure orarie restano fissate nei
seguenti importi lordi:

=====================================================================
Livello | |Feriale|Festiva o notturna|Notturna festiva
=====================================================================
livello V |Euro ...| 9,65| 10,91| 12,59
livello VI |Euro ...| 10,26| 11,60| 13,39
livello VI-bis |Euro ...| 10,74| 12,14| 14,00
livello VII |Euro ...| 11,21| 12,67| 14,62
livello VII-bis |Euro ...| 11,71| 13,24| 15,27
livello VIII |Euro ...| 12,27| 13,87| 16,01
livello IX |Euro ...| 13,48| 15,24| 17,58
 

 

Art. 5.
Indennita' operative ed altre indennita'


1. Le maggiorazioni percentuali delle indennita' di impiego
operativo per reparti di campagna, supercampagna, di imbarco, di
aeronavigazione, di volo, per il controllo dello spazio aereo,
supplementare di marcia, supplementare per truppe da sbarco per
unita' anfibie e per incursori subacquei, supplementare di comando
navale di mancato alloggio e di fuori sede, supplementare per pronto
intervento aereo per piloti collaudatori sperimentatori, per piloti
istruttori di volo o di specialita' e compensi di collaudo, di cui
alla legge sulle indennita' operative, competono, in relazione al
grado rivestito, nelle misure percentuali e negli importi indicati
nelle tabelle allegate alla legge sulle indennita' operative, con
riferimento all'indennita' di impiego operativo di base riportata
nella tabella 1 allegata al presente decreto.
2. Le maggiorazioni percentuali dell'indennita' supplementare per
servizio idrografico per particolari incarichi espletati a bordo
delle unita' navali, dell'indennita' di volo oraria e dell'indennita'
supplementare per servizio presso poligoni permanenti installazioni
ed infrastrutture militari stazioni radio e radar con compiti tecnico
operativi militari di carattere speciale, sono determinate con
riferimento all'indennita' di impiego operativo di base prevista per
il grado di maresciallo nella tabella di cui al comma 1.
3. L'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215, e' disapplicato.
4. Al personale militare che passi da una ad altra condizione di
impiego tra quelle previste dagli articoli 3, 4, 5, 6 commi 1, 2 e 3,
e 7 della legge sulle indennita' operative e dall'articolo 4, commi 2
e 4, del biennio economico Forze armate 1996-1997, che dia titolo ad
altra indennita' di impiego operativo, compete la nuova indennita'
ovvero, qualora piu' favorevole, l'indennita' di impiego operativo di
base con le maggiorazioni percentuali annue di cui all'articolo 5,
comma 2, del primo quadriennio normativo Forze armate, ed
all'articolo 4, comma 3, del biennio economico forze armate
1996-1997. Il servizio prestato nella nuova condizione di impiego e'
utile per la maturazione delle predette maggiorazioni ed ogni altro
beneficio di legge. Le frazioni di servizio inferiori all'anno sono
cumulabili ai fini delle medesime maggiorazioni.
5. Il personale destinatario delle indennita' di impiego operativo
fondamentali e supplementari, che transita al ruolo superiore o in
servizio permanente e, a parita' di impiego, si trovi nella
condizione di avere diritto ad un'indennita' di misura inferiore a
quella di cui sia gia' provvisto, conserva il trattamento in
godimento.
6. A decorrere dal 1 luglio 2002 l'indennita' giornaliera prevista
dall'articolo 4, comma 3, del secondo quadriennio normativo Forze
armate e' incrementata rispettivamente di 3,60 euro, di 2,60 euro e
di 1,60 euro.
7. A decorrere dal 1 luglio 2002 al personale militare
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso gli
enti centrali, territoriali e le scuole spetta l'indennita' mensile
di impiego operativo prevista dall'articolo 3 della legge sulle
indennita' operative nella misura del 115% di quella stabilita dalla
tabella di cui al comma 1, ove piu' favorevole dell'indennita' di
impiego operativo di base con le maggiorazioni percentuali annue
spettanti ai sensi del comma 4.
8. A decorrere dal 1 luglio 2002 la misura percentuale
dell'indennita' di cui all'articolo 3, comma 2, della legge sulle
indennita' operative, percepita dal personale in servizio presso i
reparti delle truppe alpine, e' elevata al 160 per cento
dell'indennita' di impiego operativo di base.
9. A decorrere dal 1 luglio 2002 la misura percentuale
dell'indennita' mensile d'imbarco, di cui all'articolo 4, comma 1,
della legge sulle indennita' operative, percepita dal personale
imbarcato sulle unita' di seconda linea dipendenti dal Comando forze
da pattugliamento per la sorveglianza e la difesa costiera
(COMFORPAT), e' elevata al 190 per cento dell'indennita' di impiego
operativo di base.
10. I periodi di servizio prestati dal personale nelle condizioni
di cui all'articolo 13, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge sulle
indennita' operative, danno luogo alla maggiorazione dell'indennita'
di impiego operativo di base per ogni anno di servizio effettivamente
prestato con percezione delle relative indennita' e fino ad un
massimo di 20 anni, di una percentuale pari a un ventesimo della
differenza tra l'indennita' percepita e quella di cui alla tabella
del comma 1.
11. Al personale militare dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica in possesso del brevetto militare di paracadutista,
chiamato a prestare effettivo servizio in qualita' di paracadutista
presso unita' paracadutisti ovvero che svolga la prescritta attivita'
aviolancistica continuativa anche presso altri enti o comandi
militari, spetta l'indennita' mensile di aeronavigazione nella misura
del 190 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base,
tenendo conto unicamente dell'anzianita' di servizio in qualita' di
paracadutista.
12. A decorrere dal 1 luglio 2002 la misura percentuale prevista
nella colonna I della tabella III allegata alla legge sulle
indennita' operative e all'articolo 4, comma 2, del biennio economico
Forze armate 1996-1997 e' elevata al 150 per cento dell'indennita' di
impiego operativo di base.
13. A decorrere dal 1 luglio 2002 le misure percentuali previste
nella tabella IV allegata alla legge sulle indennita' operative sono
elevate rispettivamente al 135, 150 e 185 per cento dell'indennita'
di impiego operativo di base.
14. A decorrere dal 1 luglio 2002 le misure percentuali delle
indennita' previste all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge sulle
indennita' operative sono elevate rispettivamente a 183 e 233 per
cento dell'indennita' di impiego operativo di base.
15. La misura dell'indennita' pensionabile prevista dall'articolo
2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468,
e' elevata al 30 per cento.


 

 

Art. 6.
Indennita' integrativa speciale


1. A decorrere dal 1 gennaio 2002 al personale inquadrato nel
livello retributivo settimo-bis e' attribuita l'indennita'
integrativa speciale nella misura di euro 541,29 mensili lordi.

 

Art. 7.
Trattamento di missione


1. Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio
che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprieta'
dell'Amministrazione senza la prevista autorizzazione, e' rimborsata
una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario. Al
personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati secondo le
disposizioni vigenti in materia.
2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del
biglietto ferroviario di I classe, nonche' il rimborso del vagone
letto a comparto singolo, in alternativa al pernottamento fuori sede.
In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo
fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.
3. Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono
rimborsate le spese di pernottamento in misura pari alla tariffa
media degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede.
4. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per
fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura
ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi davanti a
consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta, compete il
trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni
e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed
esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione
definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate,
di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione qualora il
procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a
titolo doloso. Le disposizioni del presente comma si applicano anche
al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per
fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di
Paesi stranieri.
5. La maggiorazione dell'indennita' oraria di missione, prevista
dall'articolo 6, comma 3, secondo quadriennio normativo Forze armate
e' rideterminata in euro 6,00 per ogni ora.
6. Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto
consumare i pasti per ragioni di servizio, pur avendone il diritto ai
sensi della vigente normativa, compete nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite
vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di
trasferta.
7. L'Amministrazione e' tenuta ad anticipare al personale inviato
in missione una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio
e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria
consentita, nonche' l'85 per cento delle presumibili spese di vitto.
8. La localita' di abituale dimora puo' essere considerata la sede
di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale
e piu' conveniente per l'Amministrazione. Ove la sede di missione
coincida con la localita' di abituale dimora del dipendente, al
personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai
pasti consumati.
9. L'Amministrazione, a richiesta dell'interessato, puo'
preventivamente autorizzare, oltre al rimborso delle spese di
viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma
forfettaria di euro 100,00 per ogni 24 ore compiute di missione, in
alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell'ambito
delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di
bilancio. Il rimborso forfettario non puo' essere concesso qualora il
personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell'Amministrazione.
A richiesta e' concesso l'anticipo delle spese di viaggio e del 85%
della somma forfettaria.
10. Al personale comunque inviato in missione compete altresi' il
rimborso, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui
pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto
urbano o dei taxi nei casi di indisponibilita' dei mezzi pubblici o
comunque per impossibilita' a fruirne in relazione alla particolare
tipologia di servizio nei casi preventivamente individuati
dall'Amministrazione.
11. I visti di arrivo e di partenza del personale inviato in
missione presso strutture non militari sono attestati con
dichiarazione dell'interessato sul certificato di viaggio.
12. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a
decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata
in vigore del presente decreto.


 

Art. 8.
Trattamento economico di trasferimento

 


1. L'Amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad
effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti
trasferiti d'ufficio, previsto dall'articolo 19, comma 8, della legge
sulle missioni, provvede a stipulare apposite convenzioni con
trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico
dell'Amministrazione anche per la parte eccedente i 40 quintali e
fino ad un massimo di 80 quintali.
2. Il personale trasferito d'autorita', ove sussista l'alloggio di
servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto ed
abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, puo'
richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o
di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un
importo massimo di euro 775,00 mensili, fino all'assegnazione
dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a
tre mesi.
3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha
facolta' di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto
in relazione all'elevazione proporzionale dei mesi di durata del
beneficio e comunque non oltre i sei mesi.
4. A richiesta dell'interessato il rimborso previsto dall'articolo
1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, puo' essere anticipato
nella misura corrispondente a tre mensilita', fermi restando i limiti
massimi previsti dallo stesso comma 3.
5. Al personale con famiglia a carico trasferito d'autorita' che
non fruisca dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici
di alloggi forniti dall'Amministrazione, e' dovuta in un'unica
soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella
nuova sede di servizio, o nelle localita' viciniori consentite,
un'indennita' di euro 1.500,00. Tale indennita' e' corrisposta nella
misura di euro 775,00 al personale senza famiglia a carico o al
seguito.
6. Il personale militare trasferito all'estero puo' optare,
mantenendo il diritto alle indennita' e ai rimborsi previsti dalla
normativa vigente, per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel
domicilio eletto nel territorio nazionale anziche' nella nuova sede
di servizio all'estero.
7. In caso di assunzione e rilascio di alloggio di servizio
connesso con l'incarico, si applicano le disposizioni di cui al comma
1 per le spese di trasporto dei mobili e delle masserizie da uno ad
altro alloggio di servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di
servizio e viceversa anche nell'ambito dello stesso comune.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai
trasferimenti effettuati a decorrere dal primo giorno successivo alla
data di entrata in vigore del presente decreto.


 

 

Art. 9.
Compensi forfettari di guardia e di impiego


1. Per l'anno 2002 il compenso per alta valenza operativa continua
ad essere corrisposto secondo le modalita' di cui all'articolo 8 del
secondo quadriennio normativo Forze armate, come integrato
dall'articolo 9 del biennio economico Forze armate 2000-2001, e
all'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n.
215.
2. Le risorse destinate al compenso di cui al comma 1 sono
integrate dalla quota di pertinenza dello stanziamento di cui
all'articolo 16 della legge finanziaria 2002. In relazione alle
predette risorse il periodo di fruizione puo' essere elevato fino ad
un massimo di 120 giorni.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2003 al personale impiegato nei
servizi armati e non di durata pari o superiori alle 24 ore, che per
imprescindibili esigenze funzionali ovvero prima del trasferimento ad
altro ente non possa fruire dei recuperi compensativi di cui
all'articolo 11 comma 2, e' corrisposto un compenso forfettario di
guardia nelle misure giornaliere riportate nell'allegata tabella 2
per ogni otto ore di servizio prestato oltre l'orario di lavoro
giornaliero.
4. Il compenso di cui al comma 3 e' corrisposto in aggiunta alla
giornata lavorativa di riposo psicofisico e al recupero della
festivita' o della giornata non lavorativa qualora il servizio sia
stato effettuato nelle predette giornate.
5. Per servizi, armati e non, si intendono i servizi presidiari, di
caserma e di guardia che per l'espletamento non richiedono specifiche
professionalita' da parte del personale.
6. A decorrere dal 1 gennaio 2003 in attuazione all'articolo 3
della legge 29 marzo 2001, n. 86, e' istituito il compenso
forfettario d'impiego nelle misure giornaliere riportate
nell'allegata tabella 3 da corrispondere in sostituzione agli
istituti connessi con l'orario di lavoro.
7. Il compenso di cui al comma 6 e' corrisposto al personale
impegnato in esercitazioni od in operazioni militari, caratterizzate
da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre
il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di
continuita' per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere
disponibili nell'ambito dell'unita' operativa o nell'area di
esercitazione.
8. Le esercitazioni e le operazioni di cui al comma 7 sono
determinate nell'ambito delle rispettive competenze dai Capi di Stato
Maggiore di Forza armata, informandone il Capo di Stato Maggiore
della Difesa.
9. Agli oneri derivanti dall'attribuzione dei compensi di cui ai
commi 3 e 6 si fa fronte utilizzando le risorse di cui ai commi 1 e
2, che annualmente sono ripartite con decretazione del Capo di Stato
Maggiore della Difesa.
10. Dal 1 gennaio 2003 e' abrogato l'articolo 8 del secondo
quadriennio normativo Forze armate, come integrato dall'articolo 9
del biennio economico Forze armate 2000-2001 ed e' disapplicato
l'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n.
215.


 

Art. 10.
Importo aggiuntivo pensionabile


1. A decorrere dal 1 gennaio 2002 l'importo aggiuntivo pensionabile
di cui all'articolo 4 del biennio economico Forze armate 2000-2001
compete nelle seguenti misure mensili lorde:


Grado Euro
- -
Tenente Colonnello ... 173,01
Maggiore ... 173,01
Capitano ... 164,23
Tenente ... 164,23
Sottotenente ... 157,52
1° Maresciallo ... 157,52
Maresciallo Capo ... 152,36
Maresciallo Ordinario ... 147,19
Maresciallo ... 142,03
Sergente Maggiore Capo ... 147,19
Sergente Maggiore ... 142,03
Sergente ... 142,03
Caporal Maggiore Capo Scelto . 136,35
Caporal Maggiore Capo ... 136,35
Caporal Maggiore Scelto ... 136,35
1° Caporal Maggiore ... 136,35
Sottotenente CPL ... 142,03

2. A decorrere dal 1 gennaio 2003, gli importi di cui al comma 1
sono incrementati delle seguenti misure mensili lorde:


Grado Euro
- -
Tenente Colonnello ... 20,99
Maggiore ... 20,99
Capitano ... 27,77
Tenente ... 25,77
Sottotenente ... 24,48
1° Maresciallo ... 29,48
Maresciallo Capo ... 30,64
Maresciallo Ordinario ... 31,81
Maresciallo ... 32,97
Sergente Maggiore Capo ... 29,81
Sergente Maggiore ... 31,97
Sergente ... 28,97
Caporal Maggiore Capo Scelto . 32,65
Caporal Maggiore Capo ... 31,65
Caporal Maggiore Scelto ... 30,65
1° Caporal Maggiore ... 29,65
Sottotenente CPL ... 32,97

3. A decorrere dal 1 luglio 2002 e fino al 31 dicembre 2002, gli
importi di cui al comma 1 sono aumentati delle seguenti misure
mensili lorde:


Grado Euro
- -
Tenente Colonnello ... 19,00
Maggiore ... 19,00
Capitano ... 22,00
Tenente ... 22,00
Sottotenente ... 22,00
1° Maresciallo ... 23,00
Maresciallo Capo ... 23,00
Maresciallo Ordinario ... 23,00
Maresciallo ... 23,00
Sergente Maggiore Capo ... 25,00
Sergente Maggiore ... 25,00
Sergente ... 25,00
Caporal Maggiore Capo Scelto . 25,00
Caporal Maggiore Capo ... 25,00
Caporal Maggiore Scelto ... 25,00
1° Caporal Maggiore ... 25,00
Sottotenente CPL ... 23,00

4. I valori mensili lordi dell'importo aggiuntivo pensionabile, a
regime, derivanti dall'applicazione del comma 2 sono:


Grado Euro
- -
Tenente Colonnello ... 194,00
Maggiore ... 194,00
Capitano ... 192,00
Tenente ... 190,00
Sottotenente ... 182,00
1° Maresciallo ... 187,00
Maresciallo Capo ... 183,00
Maresciallo Ordinario ... 179,00
Maresciallo ... 175,00
Sergente Maggiore Capo ... 177,00
Sergente Maggiore ... 174,00
Sergente ... 171,00
Caporal Maggiore Capo Scelto . 169,00
Caporal Maggiore Capo ... 168,00
Caporal Maggiore Scelto ... 167,00
1° Caporal Maggiore ... 166,00
Sottotenente CPL ... 175,00

5. L'importo aggiuntivo pensionabile e' corrisposto per tredici
mensilita' ed e' valutabile anche agli effetti della determinazione
dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare.


 

Art. 11.
Orario di lavoro


1. La durata dell'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali.
2. I servizi armati e non, effettuati oltre il normale orario di
lavoro, danno titolo alla concessione del recupero compensativo nella
misura pari alla durata del servizio prestato, oltre al recupero
della festivita' o della giornata non lavorativa qualora effettuati
nelle predette giornate.
3. Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale sono pagate con
il compenso per lavoro straordinario nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio entro i limiti massimi previsti dalle
disposizioni vigenti, tenuto conto delle esigenze di servizio. Le ore
eccedenti l'orario di lavoro settimanale che non siano state
retribuite devono essere recuperate mediante riposo compensativo
entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state
effettuate, tenendo presenti le richieste del personale e fatte salve
le improrogabili esigenze di servizio.
4. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato
oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi sia
del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato
dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento
dello stesso. Il turno giornaliero si intende completato anche ai
fini dell'espletamento dell'orario di lavoro settimanale.
5. I riposi settimanali non fruiti per esigenze connesse con
l'impiego in missioni internazionali sono fruiti all'atto del rientro
in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra il
beneficio spettante ed i recuperi e riposi accordati ai sensi della
normativa di settore; tale beneficio non e' monetizzabile.
6. Per ragioni di servizio l'Amministrazione puo' ricorrere
all'istituto della reperibilita' per esigenze di almeno dodici ore
consecutive. Il personale puo' essere comandato di reperibilita' per
un massimo di sei giornate feriali e due festive nel mese.
7. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno
di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festivita'
infrasettimanale, e' concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire
entro le quattro settimane successive.
8. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per
sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato
dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al
riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale e' corrisposta una
indennita' di euro 5,00 a compensazione della sola ordinaria
prestazione di lavoro giornaliero.

 

Art. 12.
Licenza ordinaria


1. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso
possibile la completa fruizione della licenza ordinaria nel corso
dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro l'anno
successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di
motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire
della licenza residua entro il primo semestre dell'anno successivo a
quello di spettanza.
2. Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio,
venga revocata la licenza ordinaria gia' concessa compete, sulla base
della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute
successivamente alla concessione della licenza stessa e connesse al
mancato viaggio e soggiorno.

 

Art. 13.
Licenze straordinarie e aspettativa


1. La riduzione di un terzo di tutti gli assegni, spettanti al
pubblico dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto
di licenza straordinaria, con esclusione delle indennita' per servizi
e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro
straordinario prevista dall'articolo 3, comma 39, della legge
finanziaria 1994, non si applica al personale delle Forze armate.
2. Ferma restando la vigente disciplina in materia di trattamento
economico, il personale militare, giudicato permanentemente non
idoneo al servizio in modo parziale, permane ovvero e' collocato in
aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza
da causa di servizio della lesione o infermita' che ha causato la
predetta non idoneita', anche oltre i limiti massimi previsti dalla
normativa vigente. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli
altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del
raggiungimento del predetto limite massimo.
3. Il personale con almeno cinque anni di anzianita' di servizio
maturati presso la stessa Amministrazione puo' usufruire del congedo
per la formazione di cui all'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n.
53, per un periodo non superiore a undici mesi, continuativo o
frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa. Tale congedo e'
autorizzato con provvedimento del Comandante di corpo.
4. Il congedo per la formazione e' finalizzato al completamento
della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di
secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla
partecipazione ad attivita' formative diverse da quelle poste in
essere o finanziate dall'Amministrazione.
5. Il personale che fruisce del congedo per la formazione viene
collocato in aspettativa, oltre i limiti vigenti, senza assegni e
tale periodo non e' computato nell'anzianita' di servizio e non e'
utile ai fini del congedo ordinario e del trattamento di quiescenza e
previdenza.
6. Il personale che puo' avvalersi di tale beneficio non puo'
superare il 3% della forza effettiva complessiva.
7. Il personale che intende avvalersi del congedo per la formazione
deve presentare istanza almeno sessanta giorni prima dell'inizio
della fruizione del congedo.
8. Il congedo per la formazione puo' essere differito con
provvedimento motivato per improrogabili esigenze di servizio e non
puo' essere concesso in caso di impiego in missioni umanitarie e di
pace.


 

 

Art. 14.
Applicazione del testo unico a tutela della maternita'


1. Il personale militare che si trova nelle condizioni previste dal
testo unico a tutela della maternita', ha diritto ai seguenti periodi
di astensione dal lavoro, in aggiunta alla licenza ordinaria e
straordinaria previste dal primo quadriennio normativo Forze armate:
a) "licenza di maternita'", con cui si intende l'astensione
obbligatoria dal lavoro del personale militare femminile;
b) "licenza di paternita'", con cui si intende l'astensione dal
lavoro del personale militare maschile, fruito in alternativa alla
licenza di maternita';
c) "licenza parentale", con cui si intende l'astensione
facoltativa dal lavoro del personale militare femminile o maschile;
d) "licenza per malattia del figlio", con cui si intende
l'astensione facoltativa dal lavoro del personale militare femminile
o maschile in dipendenza della malattia stessa.
2. Le licenze di cui al comma 1 non riducono il periodo di licenza
ordinaria spettante, l'importo della tredicesima mensilita' e sono
computate per intero nell'anzianita' di servizio, salvo diversa
indicazione.
3. La richiesta della licenza di cui al comma 1, lettera c), va
presentata, salvo casi di oggettiva impossibilita', almeno quindici
giorni prima della data di decorrenze delle stesse. In caso di
fruizione frazionata, tra un periodo e l'altro, deve aver luogo,
anche per un solo giorno, un'effettiva ripresa del servizio.
4. Nei periodi di licenza di maternita' o di licenza di paternita',
previsti dall'articolo 16 e seguenti e dall'articolo 28 e seguenti
del testo unico a tutela della maternita', spetta l'intera
retribuzione, intesa in tutte le sue componenti fondamentali aventi
natura fissa e continuativa mensile.
5. In caso di parto prematuro, al personale militare femminile
spetta comunque il periodo di licenza di maternita' non goduto prima
della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia
necessita' di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera
pubblica o privata, la madre ha facolta' di riprendere servizio
richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante
la sua idoneita' al servizio, la fruizione del restante periodo di
licenza di maternita' post-parto e del periodo ante-parto, qualora
non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del
bambino.
6. Nel periodo di licenza parentale, previsto dall'articolo 32 e
seguenti del testo unico sulla maternita', al personale militare
femminile o, in alternativa, a quello maschile spetta l'intera
retribuzione fissa e continuativa mensile, con esclusione delle
indennita' legate all'effettivo impiego e del compenso per lavoro
straordinario, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni
nel triennio.
7. Successivamente al periodo di cui al comma 4 e sino al
compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti
dall'articolo 47 e seguenti del testo unico a tutela della
maternita', al personale militare femminile e, in alternativa, a
quello maschile, sono riconosciuti fino a cinque giorni lavorativi
l'anno di licenza per malattia del figlio retribuita con l'intera
retribuzione fissa e continuativa, con esclusione delle indennita'
legate all'effettivo impiego e del compenso per lavoro straordinario.
Per i successivi periodi di licenza previsti dalla vigente normativa
non viene corrisposta retribuzione.
8. Ai fini della corresponsione della retribuzione intera, i
periodi temporali di cui ai commi 6 e 7 sono computati nel limite di
quarantacinque giorni annui previsto dall'art. 13 del primo
quadriennio normativo Forze armate. Il personale interessato ha
comunque facolta' di esprimere nell'istanza di concessione del
beneficio la volonta' di avvalersi del trattamento economico previsto
per la fattispecie richiesta nel testo unico a tutela della
maternita'.
9. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del
testo unico a tutela della maternita' non incidono sul periodo di
licenza ordinaria e sulla tredicesima mensilita'.
10. Nei casi di adozione e affidamento preadottivo internazionale
di cui all'articolo 27, commi 2 e 3, del testo unico a tutela della
maternita', e' giustificata con la concessione, da parte del
Comandante di corpo, di un corrispondente periodo di licenza
straordinaria senza assegni non computabile nel limite di
quarantacinque giorni annui previsto dall'articolo 13 del primo
quadriennio normativo Forze armate. Il predetto periodo di licenza,
che non riduce il periodo di licenza ordinaria e la tredicesima
annualmente spettanti, e' computabile ai fini della progressione di
carriera nei limiti massimi di assenza previsti dalla normativa
vigente.
11. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia
alle disposizioni del testo unico a tutela della maternita', qualora
compatibili con la normativa concernente lo stato giuridico del
personale militare, il rapporto di servizio e le esigenze operative
delle Forze armate.


 

 

Art. 15.
Indennita' di presenza festiva


1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, al personale chiamato a prestare
servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre,
Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua, 1 maggio, 2 giugno e Ferragosto
il compenso di cui all'articolo 7, comma 2, del biennio economico
Forze armate 2000-2001 e' rideterminato nella misura lorda di euro
40,00.


 

Art. 16.
Diritto allo studio


1. Per la preparazione ad esami universitari o post universitari
nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui
all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica
28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e conteggiate le
quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami
sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno. Il personale in tali
giornate non puo' comunque essere impiegato in servizio.


 

 

Art. 17.
Buono-pasto


1. L'Amministrazione puo' concedere un buono-pasto giornaliero
dell'importo di euro 4,65, quando presso l'ente di appartenenza o
presso altro ente nella stessa sede sia impossibile assicurare,
direttamente o mediante appalti, il funzionamento della mensa
obbligatoria di servizio, o qualora il personale sia impiegato in
servizi di istituto che comportino specificamente la permanenza sul
luogo di servizio o nel caso in cui l'assenza del personale dal posto
di lavoro per consumare il pasto non sia conciliabile con i periodi
temporali concessi.
2. L'onere derivante dal comma 1 va contenuto nei limiti degli
stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio.

 

Art. 18.
Asili nido

 


1. Nell'ambito delle attivita' assistenziali nei confronti del
personale e nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ad
esse inerenti, l'Amministrazione, in luogo della istituzione di asili
nido, puo' concedere il rimborso, anche parziale, delle rette
relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico.
2. A decorrere dall'anno 2003 sono assegnati complessivamente per
le finalita' di cui al comma 1 euro 0,8 milioni annui.

 

Art. 19.
Proroga concessione alloggi


1. Il personale militare concessionario di alloggi di servizio
connessi all'incarico (ASI) o di temporanea sistemazione per le
famiglie dei militari (AST) in possesso di titolo valido, trasferito
d'autorita' a seguito della ristrutturazione in atto degli Enti e
Reparti della difesa, mantiene la titolarita' della concessione fino
al 31 dicembre 2005, a condizione che non sia assegnatario di
alloggio nella nuova sede e che il nucleo familiare continui ad
occupare stabilmente l'alloggio assegnato. Sono fatte salve le
disposizioni piu' favorevoli di cui al regolamento approvato con
decreto ministeriale 16 gennaio 1997, n. 253, recante norme per gli
alloggi di servizio delle Forze armate.


 

Art. 20.
Proroga di efficacia di norme


1. Al personale delle Forze armate continuano ad applicarsi, ove
non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite nei
precedenti provvedimenti di recepimento delle concertazioni.


 

Art. 21.
Copertura finanziaria


1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto,
valutato in milioni di euro 180,59 per il 2002 ed in milioni di euro
326,68 a decorrere dal 2003, si provvede con utilizzo delle
autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 16, commi 2 e 4, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, per gli anni 2002-2004, iscritte sul
Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle
Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso
il personale militare e quello dei Corpi di polizia, dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni
medesimi.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

 

Dato a Roma, addi' 13 giugno 2002

 

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro per la funzione
pubblica
Martino, Ministro della difesa
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 9 Difesa, foglio n. 132


Nota all'art. 21:
- La legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' citata nelle
note alle premesse

 

                                                             Tabella 1

                                                         (art. 5, comma 1)

     =====================================================================

                      Grado                  | Misure mensili lorde Euro

     =====================================================================

     Tenente Colonnello +25 ...              |402,84

     Tenente Colonnello ...                  |371,85

     Maggiore ...                            |343,44

     Capitano ...                            |333,11

     Tenente ...                             |299,55

     Sottotenente ...                        |165,27

     Primo Maresciallo +29 ...               |343,44

     Primo Maresciallo +25 ...               |333,11

     Primo Maresciallo ...                   |299,55

     Maresciallo Capo +25 ...                |299,55

     Maresciallo Capo ...                    |278,89

     Maresciallo Ordinario +15 ...           |258,23

     Maresciallo Ordinario +10 ...           |237,57

     Maresciallo Ordinario ...               |180,76

     Maresciallo ...                         |154,94

     Sergente Maggiore Capo +25 ...          |299,55

     Sergente Maggiore Capo ...              |278,89

     Sergente Maggiore +18 ...               |258,23

     Sergente Maggiore +15 ...               |229,82

     Sergente Maggiore ...                   |154,94

     Sergente ...                            |150,00

     Caporal Maggiore Capo Scelto +29 ...    |278,89

     Caporal Maggiore Capo Scelto +25 ...    |258,23

     Caporal Maggiore Capo Scelto +17 ...    |237,57

     Caporal Maggiore Capo Scelto ...        |229,82

     Caporal Maggiore Capo ...               |180,76

     Caporal Maggiore Scelto ...             |154,94

     1° Caporal Maggiore (*) ...             |120,00

     -------

         (*)  Per  il  1o  Caporal Maggiore l'importo mensile dell'impiego

     operativo  di  base per iI calcolo dell'indennita' di fuori sede e di

     marcia continua ad essere pari ad euro 129,11.

 
                                                                Tabella 2

                                                         (art. 9, comma 2)

 

     =====================================================================

                        COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA

     =====================================================================

                 Grado             |      Fascia      |      Importo

     =====================================================================

     1° Cap. magg.                 |        I         |       34,00

     Cap. Magg. Capo               |                  |

     Cap. Magg. Scelto             |                  |

     Cap. Magg. Capo S.            |                  |

     Sergente                      |                  |

     Sergente Magg.                |                  |

     Serg. Magg. Capo              |        II        |       37,00

     Maresciallo                   |                  |

     Maresc. Ordinario             |                  |

     Maresc. Capo                  |                  |

     S. Tenente                    |                  |

     Primo Maresciallo             |       III        |       40,00

     Tenente                       |                  |

     Capitano                      |                  |

     Maggiore                      |        IV        |       45,00

     Ten. Col.                     |                  |

 
                                                                 Tabella 3
                                                         (art. 9, comma 6)
     =====================================================================

                        COMPENSO FORFETTARIO D'IMPIEGO

     =====================================================================

            Grado       |Fascia |lunedi-venerdi'|sabato-domenica e festivi

     =====================================================================

     1° Cap. magg.      |   I   |     62,00     |         124,00

     Cap. Magg. Capo    |       |               |

     Cap. Magg. Scelto  |       |               |

     Cap. Magg. Capo S. |       |               |

     Sergente           |       |               |

     Sergente Magg.     |       |               |

     Serg. Magg. Capo   |  II   |     66,00     |         131,00

     Maresciallo        |       |               |

     Maresc. Ordinario  |       |               |

     Maresc. Capo       |       |               |

     S. Tenente         |       |               |

     Primo Maresciallo  |  III  |     72,00     |         143,00

     Tenente            |       |               |

     Capitano           |       |               |

     Maggiore           |  IV   |     85,00     |         165,00

          Ten. Col.                        |               |                                |

 

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