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Schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003

 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 18 giugno 2002, n.164


Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003.

(Pubblicato sul supplemento ordinario n° 155 alla Gazzetta Ufficiale N. 178 del 31 Luglio 2002

 

Titolo I
GENERALITA'

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante norme
sulle "Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego
del personale di polizia e delle Forze armate";
Visti gli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195
del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione
- da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualita'
- per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica
concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare, nonche' del personale delle Forze
armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari,
del personale di leva ed ausiliario di leva;
Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto
legislativo n. 195 del 1995 relative alle modalita' di costituzione
delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e
dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che
partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione,
rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile
(Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo
forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento
militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e
per le Forze armate;
Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma
1, lettere a) e b), ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo
n. 195, del 1995, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali
e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di
polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento
militare in precedenza indicate;
Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica e per il
coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza dell'8 marzo
2002 riguardante "Individuazione della delegazione sindacale che
partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale
per il quadriennio 2002-2005, per la parte normativa, e per il
biennio 2002-2003, per gli aspetti retributivi, riguardante il
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di
Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello
Stato)";
Vista l'"ipotesi di accordo sindacale" riguardante il quadriennio
2002-2005, per la parte normativa, ed il biennio 2002-2003, per la
parte economica, per il personale non dirigente delle Forze di
polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), sottoscritta - ai sensi
delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 195 - in data 14 maggio 2002 dalla delegazione di parte pubblica e
dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano
nazionale per la Polizia di Stato:
SIULP - SAP - Federazione SILP per la CGIL -UILPS - FSP - SIAP -
Federazione Italia sicura - COISP - Federazione CONSAP, Rinnovamento
sindacale per L'UGL;
per la Polizia penitenziaria:
SAPPE - OSAPP - CISL/Polizia penitenziaria - UIL/Polizia
penitenziaria - CGIL/Polizia penitenziaria - SINAPPE - FSA - SIALPE
ASIA - SAG Polizia penitenziaria;
per il Corpo forestale dello Stato:
SAPAF - CISL/Corpo forestale dello Stato - UIL/Corpo forestale
dello Stato - SAPECOFS - UGL Corpo forestale dello Stato - CGIL/Corpo
forestale dello Stato;
Visto "lo schema di provvedimento di concertazione" riguardante il
quadriennio 2002-2005, per gli aspetti normativi, ed il biennio
2002-2003, per gli aspetti retributivi, per il personale non
dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei
carabinieri e Corpo della guardia di finanza), concertato - ai sensi
delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 195, in data 14 maggio 2002, dalla delegazione di parte pubblica,
dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comando generale
del Corpo della guardia di finanza, dalla Sezione COCER carabinieri,
dalla Sezione COCER guardia di finanza;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il
2002);
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n.
195 del 1995;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 maggio 2002, con la quale sono stati approvati, ai
sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195, previa verifica delle compatibilita'
finanziarie e in assenza delle osservazioni di cui al comma 4 del
medesimo art. 7, l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il
personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile
e lo schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad
ordinamento militare in precedenza indicati;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro
dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro della
giustizia, con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con
il Ministro dell'economia e delle finanze;


Decreta:


Art. 1.
Definizioni


1. Ai fini del presente decreto:


a) per "Polizia ad ordinamento civile" si intende il personale
della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del
Corpo forestale dello Stato con esclusione dei rispettivi dirigenti e
del personale di leva;
b) per "Polizia ad ordinamento militare" si intende il personale
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza con
esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva;
c) per "Forze Armate" (esclusa l'Arma dei carabinieri), si
intende il personale militare dell'Esercito, della Marina, compreso
il Corpo delle Capitanerie di porto e dell'Aeronautica, con
esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva;
d) per "decreto sulle procedure" si intende il decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni,
recante: "Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in
materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di
impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate";
e) per "primo quadriennio normativo Forze armate" si intende il
decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1995, n. 394,
di recepimento del provvedimento di concertazione sottoscritto in
data 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate,
quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995;
f) per "primo quadriennio normativo Polizia" si intende il
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, di
recepimento dell'accordo sindacale sottoscritto in data 20 luglio
1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento
civile e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995
riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare, quadriennio
normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995;
g) per "biennio economico Forze armate 1996-1997" si intende il
decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, di
recepimento del provvedimento di concertazione sottoscritto in data
18 aprile 1996, riguardante il biennio 1996-1997, per gli aspetti
retributivi per il personale non dirigente delle Forze armate,
emanato a seguito del decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 1995, n. 394;
h) per "biennio economico Polizia 1996-1997" si intende il
decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, di
recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di
concertazione sottoscritto in data 18 aprile 1996, riguardante il
biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi, per il personale non
dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze
di polizia ad ordinamento militare, emanato a seguito del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395;
i) per "secondo quadriennio normativo Forze armate" si intende il
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, di
recepimento del provvedimento di concertazione, sottoscritto in data
17 febbraio 1999, per le Forze armate relativo al quadriennio
normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999;
j) per "secondo quadriennio normativo Polizia" si intende il
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, di
recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad
ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze
di polizia ad ordinamento militare sottoscritti in data 17 febbraio
1999, relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio
economico 1998-1999;
k) per "biennio economico Forze armate 2000-2001" si intende il
decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, di
recepimento del provvedimento di concertazione, sottoscritto in data
24 gennaio 2001, per le Forze armate relativo al biennio economico
2000-2001, emanato a seguito del decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 255;
l) per "biennio economico Polizia 2000-2001", si intende il
decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, di
recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad
ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze
di polizia ad ordinamento militare, sottoscritti in data 24 gennaio
2001, relativi al biennio economico 2000-2001, emanato a seguito del
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254;
m) per "legge finanziaria 1994" si intende la legge 24 dicembre
1993, n. 537, recante "Interventi correttivi di finanza pubblica";
n) per "legge finanziaria 1998" si intende la legge 27 dicembre
1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica";
o) per "legge di bilancio 1999" si intende la legge 23 dicembre
1998, n. 449, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato";
p) per "legge finanziaria 1999" si intende la legge 23 dicembre
1998, n. 448, recante "Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo";
q) per "legge finanziaria 2002" si intende la legge 28 dicembre
2001, n. 448, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato";
r) per "regolamento del 1990" si intende il decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, recante
"Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla
disciplina prevista dall'accordo del 22 dicembre 1989 concernente il
personale della Polizia di Stato";
s) per "legge sulle indennita'" si intende la legge 27 maggio
1977, n. 284 e successive modificazioni, recante "Adeguamento e
riordinamento di indennita' alle Forze di polizia ed al personale
civile degli istituti penitenziari";
t) per "Testo unico a tutela della maternita'" si intende il
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante "Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge
8 marzo 2000, n. 53";
u) per "statuto degli impiegati civili dello Stato", si intende
il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e
successive modificazioni e integrazioni, recante "Testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato";
v) per "legge sulle missioni" si intende la legge 18 dicembre
1973, n. 836, e successive modificazioni e integrazioni, recante
"Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti
statali";
w) per "legge sulle indennita' operative" si intende la legge
23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni e integrazioni,
recante "Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa
alle indennita' operative del personale militare".


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come
modificato e integrato dal decreto legislativo 31 marzo
2000, n. 129, reca: Attuazione dell'art. 2 della legge
6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per
disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. Si
trascrive il testo degli articoli 1, 2 e 7:
"Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le procedure che
disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento
militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi
dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonche'
quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente
decreto legislativo. Il rapporto di impiego del personale
civile e militare con qualifica dirigenziale resta
disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art.
2, comma 4, e delle altre disposizioni del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo
le modalita' e per le materie indicate negli articoli
seguenti, si concludono con l'emanazione di separati
decreti del Presidente della Repubblica concernenti
rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche
ad ordinamento militare e quello delle Forze armate.".
"Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del Presidente
della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il
personale delle Forze di polizia e' emanato:
a) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di
accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte
pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica,
che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, della
difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche
agricole e forestali o dai Sottosegretari di Stato
rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale,
composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale del personale della
Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e
del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto
del Ministro per la funzione pubblica in conformita' alle
disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di
accertamento della rappresentativita' sindacale, misurata
tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale;
le modalita' di espressione di quest'ultimo, le relative
forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono
definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e
sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure
di cui all'art. 7, comma 4 e 11, con decreto del Presidente
della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il
predetto decreto del Ministro per la funzione pubblica
tiene conto del solo dato associativo;
b) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della
guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i
Ministri indicati nella lettera a) o i Sottosegretari di
Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano,
nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e
delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei
carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i
rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza
(COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).
2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze
armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri
per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o
Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla
quale partecipano, nell'ambito della delegazione del
Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della
difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio
centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Esercito,
Marina ed Aeronautica).
3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui
al comma 1, lettera a) sono composte da rappresentanti di
ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei
Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1,
lettera b), e al comma 2 le rappresentanze militari
partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del
Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da
consentire la rappresentanza di tutte le categorie
interessate.".
"Art. 7 (Procedimento). - 1. Le procedure per
l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di
cui all'art. 2 sono avviate dal Ministro per la funzione
pubblica almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza
previsti dai precedenti decreti. Entro lo stesso termine,
le organizzazioni sindacali del personale delle Forze di
polizia ad ordinamento civile possono presentare proposte e
richieste relative alle materie oggetto delle procedure
stesse. Il COCER Interforze puo' presentare nel termine
predetto, anche separatamente per sezioni Carabinieri,
Guardia di finanza e Forze armate, le relative proposte e
richieste al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro
della difesa e, per il Corpo della Guardia di finanza, al
Ministro delle finanze, per il tramite dello stato maggiore
della Difesa o del Comando generale corrispondente.
1-bis. Le procedure di cui all'art. 2 hanno inizio
contemporaneamente e si sviluppano con carattere di
contestualita' nelle fasi successive, compresa quella della
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sindacale, per
quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile,
e della sottoscrizione dei relativi schemi di
provvedimento, per quanto attiene le Forze di polizia ad
ordinamento militare e al personale delle Forze armate.
2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale
omogeneita', il Ministro per la funzione pubblica, in
qualita' di presidente delle delegazioni di parte pubblica,
nell'ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, puo'
convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte
pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei
Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia
di finanza e dei COCER di cui all'art. 2, nonche' delle
organizzazioni sindacali rappresentative sul piano
nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di
cui al medesimo art. 2.
3. Le trattative per la definizione dell'accordo
sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento
civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si svolgono
in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai
sensi della citata disposizione e si concludono con la
sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.
4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti
dall'ipotesi di accordo di cui al comma 3 possono
trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai
Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla
sottoscrizione dell'accordo.
5. I Lavori per la formulazione dello schema di
provvedimento riguardante le Forze di polizia ad
ordinamento militare di cui all'art. 2, comma 1, lettera
b), si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dei
Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della Guardia di finanza e rappresentanti delle rispettive
sezioni COCER e si concludono con la sottoscrizione dello
schema di provvedimento concordato.
6. Le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del
Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di
cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
di cui al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti,
al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri
competenti, le loro osservazioni in ordine al predetto
schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali.
7. I lavori per la formulazione dello schema di
provvedimento riguardante le Forze armate si svolgono in
riunioni cui partecipano i delegati dello stato maggiore
della Difesa e i rappresentanti del COCER (sezioni
Esercito, Marina e Aeronautica) e si concludono con la
sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.
8. Le Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del
Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di
cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
di cui al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti,
al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri
competenti le loro osservazioni in ordine al predetto
schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa.
9. Per la formulazione di pareri, richieste ed
osservazioni sui provvedimenti in concertazione, il
Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) si articola e
delibera nei comparti. I comparti interessati sono due e
sono formati rispettivamente dai delegati con rapporto
d'impiego delle Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e
dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni
Carabinieri e Guardia di finanza.
10. L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e
gli schemi di provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono
corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione
del personale interessato, i costi unitari e gli oneri
riflessi del trattamento economico, nonche' la
quantificazione complessiva della spesa, diretta ed
indiretta, ivi compresa quella eventualmente rimessa alla
contrattazione decentrata, con l'indicazione della
copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di
validita' dei predetti atti, prevedendo, altresi', la
possibilita' di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di
sospendere l'esecuzione parziale, o totale, in caso di
accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono
prevedere la richiesta - da parte della Presidenza del
Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali
firmatarie ovvero delle sezioni COCER, per il tramite dei
rispettivi Comandi generali o dello Stato maggiore della
difesa - al Nucleo di valutazione della spesa relativa al
pubblico impiego (istituito presso il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge
30 dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei
costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate
dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento
della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di
statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni
dalla richiesta. L'ipotesi di accordo sindacale ed i
predetti schemi di provvedimento non possono in ogni caso
comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico
di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
a quanto stabilito nel documento di programmazione
economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
finanziaria e nel provvedimento collegato, nonche' nel
bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri
aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di
validita' dei decreti del Presidente della Repubblica di
cui al comma 11, in particolare per effetto della
decorrenza dei benefici a regime.
11. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni
dalla sottoscrizione, verificate le compatibilita'
finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4,
6 e 8, approva l'ipotesi di accordo sindacale riguardante
le Forze di polizia ad ordinamento civile e gli schemi di
provvedimento riguardanti rispettivamente le Forze di
polizia ad ordinamento militare e le Forze armate, i cui
contenuti sono recepiti con i decreti del Presidente della
Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, per i quali si
prescinde dal parere del Consiglio di Stato.
11-bis. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di
esercizio del controllo preventivo di legittimita' sui
decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi
integrativi, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge
14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere
trasmesse alla stessa entro quindici giorni.
12. La disciplina emanata con i decreti dei Presidente
della Repubblica di cui al comma 11, ha durata quadriennale
per gli aspetti normativi e biennali per quelli
retributivi, a decorrere dai termini di scadenza previsti
dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino
all'entrata in vigore dei decreti successivi.
13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui
al presente decreto non vengano definiti entro
centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure,
il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato
della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai
rispettivi regolamenti.".
- La legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria
per il 2002), indica le risorse disponibili per
corrispondere i miglioramenti economici al personale.
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.".


Titolo II
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE

 

Art. 2.
Ambito di applicazione e durata


1. Il presente titolo si applica alla Polizia ad ordinamento
civile.
2. Il presente titolo concerne il periodo dal 1 gennaio 2002 al
31 dicembre 2005 per la parte normativa, dal 1 gennaio 2002 al
31 dicembre 2003 per la parte economica.
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data di scadenza della parte economica del presente decreto, al
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e'
corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio
della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione
programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti,
inclusa l'indennita' integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di
vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento
del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla
decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del
Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma
1, lettera a), del decreto sulle procedure.


Nota all'art. 2:
- L'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195, e' riportato nelle note alle
premesse.

 

Art. 3.
Nuovi stipendi


1. Gli stipendi del personale delle Forze di polizia ad ordinamento
civile, stabiliti dall'articolo 2 del biennio economico Polizia
2000-2001, sono incrementati, dal 1 gennaio 2002, delle seguenti
misure mensili lorde:


livello V Euro ... 30,20
livello VI Euro ... 32,10
livello VI-bis Euro ... 33,60
livello VII Euro ... 35,10
livello VII-bis Euro ... 36,70
livello VIII Euro ... 38,40
livello IX Euro ... 42,20

2. Gli stipendi di cui al comma 1, a decorrere dal 1 gennaio 2003,
sono ulteriormente incrementati delle seguenti misure mensili lorde:


livello V Euro ... 18,90
livello VI Euro ... 20,00
livello VI-bis Euro ... 21,00
livello VII Euro ... 21,90
livello VII-bis Euro ... 22,90
livello VIII Euro ... 24,00
livello IX Euro ... 26,30

3. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime derivanti
dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono:


livello V Euro ... 8.776,59
livello VI Euro ... 9.675,07
livello VI-bis Euro ... 10.379,57
livello VII Euro ... 11.082,86
livello VII-bis Euro ... 11.861,89
livello VIII Euro ... 12.643,32
livello IX Euro ... 14.437,35

4. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento
provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza
contrattuale, dall'articolo 1, comma 3, del biennio economico Polizia
2000-2001.


Note all'art. 3:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio
2001, n. 140, concerne il "recepimento dell'accordo
sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e
del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia
ad ordinamento militare relativi al biennio economico
2000-2001"; si trascrive il testo del relativo art. 2:
"Art. 2 (Nuovi stipendi). - 1. Gli stipendi stabiliti
dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
16 marzo 1999, n. 254, sono incrementati, a regime, delle
seguenti misure mensili lorde:

· pag. 59

- Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n.
140:
"3. Dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza
del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sara'
corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento
provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del
tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli
retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennita'
integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi, detto
importo sara' pari al cinquanta per cento del tasso di
inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla
decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo
decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi
dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del
1995, come sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo
31 marzo 2000, n. 129".

 

Art. 4.
Effetti dei nuovi stipendi


1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del
presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul
trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle
indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente
sospeso, come previsto dall'art. 82 dello statuto degli impiegati
civili dello Stato o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo,
sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi,
compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i
contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente
decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi
previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a
pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti
dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti
maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti
dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e
salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio
1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo
trattamento economico.
4. Gli incrementi stipendiali di cui all'articolo 3 non hanno
effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per
lavoro straordinario. A decorrere dal 1 gennaio 2002 e' soppresso
l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile
1987, n. 150. Conseguentemente le misure orarie restano fissate nei
seguenti importi lordi

=====================================================================

Livello | |Feriale|Festiva o notturna|Notturna festiva

=====================================================================

livello V |Euro ...| 9,65 | 10,91 | 12,59

livello VI |Euro ...| 10,26 | 11,60 | 13,39

livello VI-bis |Euro ...| 10,74 | 12,14 | 14,00

livello VII |Euro ...| 11,21 | 12,67 | 14,62

livello VII-bis |Euro ...| 11,71 | 13,24 | 15,27

livello VIII |Euro ...| 12,27 | 13,87 | 16,01

livello IX |Euro ...| 13,48 | 15,24 | 17,58

Note all'art. 4:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, reca: (Testo unico delle disposizioni
concernente lo statuto degli impiegati dello Stato). Si
trascrive il testo dell'art. 82:
"Art. 82 (Assegno alimentare). - All'impiegato sospeso
e' concesso un assegno alimentare in misura non superiore
alla meta' dello stipendio, oltre gli assegni per carichi
di famiglia.".
- Si trascrive il testo dell'art. 172, della legge
11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo
funzionale del personale civile e militare dello Stato):
"Art. 172 (Disposizioni per la sollecita liquidazione
dei nuovo trattamento economico). - Gli uffici che
liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al
pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via
provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti
formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla
base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli
uffici presso cui presta servizio il personale interessato
relative agli elementi necessari per la determinazione del
trattamento stesso.".
- Si trascrive il testo dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150 (Norme
risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del
13 febbraio 1987 per il personale della Polizia di Stato):
"Art. 5 (Lavoro straordinario). - 1. A decorrere dal
31 dicembre 1987, la misura oraria dei compensi per lavoro
straordinario e' determinata maggiorando la misura oraria
di lavoro ordinario, calcolata convenzionalmente dividendo
per 156 i seguenti elementi retributivi:
stipendio base iniziale di livello mensile;
indennita' integrativa speciale in godimento nel mese
di dicembre dell'anno precedente; rateo di
tredicesima mensilita', relativo ai due elementi
precedenti.
2. La maggiorazione e' pari al quindici per cento per
lavoro straordinario diurno, al trenta per cento per lavoro
straordinario prestato nei giorni festivi o in orario
notturno ed al cinquanta per cento per quello prestato in
orario notturno festivo.
3. Per orario notturno si intende quello che intercorre
dalle ore 22 di un giorno alle ore 6 del giorno
successivo.".

 

Art. 5.
Indennita' pensionabile


1. Le misure dell'indennita' mensile pensionabile stabilite
dall'articolo 4 del biennio economico polizia 2000-2001 spettante al
personale dei ruoli della Polizia ad ordinamento civile sono
rideterminate, a decorrere dalle date di seguito indicate, nei
seguenti importi mensili lordi:
a) dal 1 gennaio 2002:

=====================================================================

Qualifiche | Euro

=====================================================================

Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate ... |677,60

Commissario capo e qualifiche equiparate ... |665,00

Commissario e qualifiche equiparate ... |659,00

Vice commissario e qualifiche equiparate ... |632,20

Ispettore superiore s.U.P.S. e qualifiche equiparate ... |643,70

Ispettore capo e qualifiche equiparate ... |614,70

Ispettore e qualifiche equiparate ... |595,60

Vice ispettore e qualifiche equiparate ... |577,00

Sovrintendente capo e qualifiche equiparate ... |592,90

Sovrintendente e qualifiche equiparate ... |557,90

Vice sovrintendente e qualifiche equiparate ... |555,20

Assistente capo e qualifiche equiparate ... |499,40

Assistente e qualifiche equiparate ... |454,60

Agente scelto e qualifiche equiparate ... |415,80

Agente e qualifiche equiparate ... |382,50

b) dal 1 gennaio 2003:

=====================================================================

Qualifiche | Euro

=====================================================================

Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate ... |716,00

Commissario capo e qualifiche equiparate ... |702,70

Commissario e qualifiche equiparate ... |696,30

Vice commissario e qualifiche equiparate ... |668,10

Ispettore superiore s.U.P.S e qualifiche equiparate ... |680,20

Ispettore capo e qualifiche equiparate ... |649,60

Ispettore e qualifiche equiparate ... |629,40

Vice ispettore e qualifiche equiparate ... |609,70

Sovrintendente capo e qualifiche equiparate ... |626,50

Sovrintendente e qualifiche equiparate ... |589,50

Vice sovrintendente e qualifiche equiparate ... |586,60

Assistente capo e qualifiche equiparate ... |527,70

Assistente e qualifiche equiparate ... |480,40

Agente scelto e qualifiche equiparate ... |439,40

Agente e qualifiche equiparate ... |404,20

 

Note all'art 5:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio
2001, n. 140, concerne il "recepimento dell'accordo
sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e
del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia
ad ordinamento militare relativi al biennio economico
2000-2001"; si trascrive il testo del relativo art. 4:
"Art. 4 (Indennita' pensionabile). - 1. Le misure
dell'indennita' di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) del
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.
254, sono rideterminate a decorrere dal 1 gennaio 2001 nei
seguenti nuovi importi mensili lordi:

· pag. 60

Art. 6.
Indennita' integrativa speciale


1. A decorrere dal 1 gennaio 2002 al personale inquadrato nel
livello retributivo settimo-bis e' attribuita l'indennita'
integrativa speciale nella misura di euro 541,29 mensili lordi.

 

Art. 7.
Trattamento di missione


1. Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio,
che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprieta'
dell'Amministrazione senza la prevista autorizzazione, e' rimborsata
una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario. Al
personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati secondo le
disposizioni vigenti in materia.
2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del
biglietto ferroviario di 1a classe, nonche' il rimborso del vagone
letto a comparto singolo, in alternativa al pernottamento fuori sede.
In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo
fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.
3. Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono
rimborsate le spese di pernottamento in misura pari alla tariffa
media degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede.
4. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per
fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura
ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi davanti a
consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta, compete il
trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni
e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed
esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione
definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate,
di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione qualora il
procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a
titolo doloso. Le disposizioni del presente comma si applicano anche
al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per
fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di
Paesi stranieri.
5. La maggiorazione dell'indennita' oraria di missione, prevista
dall'articolo 6, comma 3, secondo quadriennio normativo Polizia, e'
rideterminata in euro 6,00 per ogni ora.
6. Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto
consumare i pasti per ragioni di servizio, pur avendone il diritto ai
sensi della vigente normativa, compete nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite
vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di
trasferta.
7. L'amministrazione e' tenuta ad anticipare al personale inviato
in missione una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio
e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria
consentita, nonche' l'85 per cento delle presumibili spese di vitto.
8. La localita' di abituale dimora puo' essere considerata la sede
di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale
e piu' conveniente per l'amministrazione. Ove la sede di missione
coincida con la localita' di abituale dimora del dipendente, al
personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai
pasti consumati.
9. L'amministrazione, a richiesta dell'interessato, puo'
preventivamente autorizzare, oltre al rimborso delle spese di
viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma
forfettaria di euro 100,00 per ogni 24 ore compiute di missione, in
alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell'ambito
delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di
bilancio. Il rimborso forfettario non puo' essere concesso qualora il
personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell'amministrazione.
A richiesta e' concesso l'anticipo delle spese di viaggio e dell'85
per cento della somma forfettaria.
10. A decorrere dal 1 gennaio 2003 per la Polizia ad ordinamento
civile, impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi,
il limite di duecentoquaranta giorni di missione continuativa nella
medesima localita', previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge
26 luglio 1978, n. 417, e' elevato a trecentosessantacinque giorni.
11. Al personale comunque inviato in missione compete altresi' il
rimborso, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui
pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto
urbano o dei taxi nei casi di indisponibilita' dei mezzi pubblici o
comunque per impossibilita' a fruirne in relazione alla particolare
tipologia di servizio nei casi preventivamente individuati
dall'amministrazione.
12. I visti di arrivo e di partenza del personale inviato in
missione presso strutture diverse da quelle dell'amministrazione o
delle altre Forze di polizia sono attestati con dichiarazione
dell'interessato sul certificato di viaggio.
13. Fermo restando quanto stabilito al comma 10 le disposizioni del
presente articolo hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del
mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.


Note all'art. 7:
- La legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive
modificazioni, reca: (Trattamento economico di missione e
di trasferimento dei dipendenti statali).
- Si trascrive il testo dell'art. 6, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.
254:
"3. Al personale inviato in servizio fuori sede
compete, limitatamente alla durata del viaggio,
l'indennita' oraria di missione maggiorata di lire 2.500
per ogni ora, a condizione che il personale stesso sia
impiegato oltre la durata del turno giornaliero.
Tale maggiorazione non e' cumulabile con il compenso per
lavoro straordinario. La spesa derivante dall'incremento
deve essere contenuta dalle singole Amministrazioni negli
ordinari stanziamenti di bilancio".
- La legge 26 luglio 1978, n. 417, e successive
modificazioni, reca: Adeguamento del trattamento economico
di missione e di trasferimento dei dipendenti statali. Se
ne trascrive l'art. 1 comma 3:
"3. Il trattamento previsto dal primo comma del
presente articolo cessa dopo i primi duecentoquaranta
giorni di missione continuativa nella medesima localita'".

 

Art. 8.
Trattamento economico di trasferimento


1. L'Amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad
effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti
trasferiti d'ufficio, previsto dall'art. 19, comma 8, della legge
sulle missioni, provvede a stipulare apposite convenzioni con
trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico
dell'Amministrazione anche per la parte eccedente i 40 quintali e
fino ad un massimo di 80 quintali.
2. Il personale trasferito d'autorita', ove sussista l'alloggio di
servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto ed
abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, puo'
richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o
di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un
importo massimo di euro 775,00 mensili, fino all'assegnazione
dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a
tre mesi.
3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha
facolta' di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto
in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata del
beneficio e comunque non oltre i sei mesi.
4. A richiesta dell'interessato il rimborso previsto
dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, puo'
essere anticipato nella misura corrispondente a tre mensilita', fermi
restando i limiti massimi previsti dallo stesso comma 3.
5. Al personale con famiglia a carico trasferito d'autorita' che
non fruisca dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici
di alloggi forniti dall'Amministrazione, e' dovuta in un'unica
soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella
nuova sede di servizio, o nelle localita' viciniori consentite,
un'indennita' di euro 1.500,00. Tale indennita' e' corrisposta nella
misura di euro 775,00 al personale senza famiglia a carico o al
seguito.
6. Il personale trasferito all'estero puo' optare, mantenendo il
diritto alle indennita' ed ai rimborsi previsti dalla normativa
vigente, per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel domicilio
eletto nel territorio nazionale anziche' nella nuova sede di servizio
all'estero.
7. In caso di assunzione e rilascio di alloggio di servizio
connesso con l'incarico, si applicano le disposizioni di cui al comma
1, per le spese di trasporto dei mobili e delle masserizie da uno ad
altro alloggio di servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di
servizio e viceversa anche nell'ambito dello stesso comune.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai
trasferimenti effettuati a decorrere dal primo giorno successivo alla
data di entrata in vigore del presente decreto.


Note all'art. 8:
- Si trascrive il testo dell'art. 19, comma 8 della
legge 18 dicembre 1973, n. 836:
"8. Ove il trasporto dei mobili e delle masserizie sia
compiuto con mezzi forniti gratuitamente
dall'amministrazione, al dipendente trasferito non compete
alcuna indennita' chilometrica.".
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, della legge
29 marzo 2001, n. 86 (Disposizioni in materia di personale
delle Forze armate e delle Forze di polizia):
3. Il personale che non fruisce nella nuova sede di
alloggio di servizio puo' optare, in luogo del trattamento
di cui al comma 1, per il rimborso del 90 per cento del
canone mensile corrisposto per l'alloggio privato fino ad
un importo massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo
non superiore a trentasei mesi. Al rimborso di cui al
presente comma si applica l'art. 48, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".

 

Art. 9.
Servizi esterni


1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto, il compenso giornaliero
corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni di durata non
inferiore a tre ore, secondo le modalita' di cui all'articolo 9 del
primo quadriennio normativo Polizia, e all'articolo 11 del secondo
quadriennio normativo Polizia, e' rideterminato nella misura di euro
6,00.


Note all'art. 9:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1995, n. 395, recante il "recepimento dell'accordo
sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle
Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato,
Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello
Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio
1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento
militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di
finanza)". Se ne trascrive l'art. 9:
"Art. 9 (Servizi esterni ed ordine pubblico in sede). -
1. A decorrere dal 1 novembre 1995 al personale impiegato
nei servizi esterni, organizzati in turni sulla base di
ordini formali di servizio, ivi compresi quelli di
vigilanza esterna agli istituti di pena e quelli svolti dal
personale del Corpo forestale dello Stato, e' corrisposto
un compenso giornaliero pari a L. 5.100 lorde.
2. Il compenso di cui al comma 1 compete anche al
personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in
servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali
di servizio, presso le sezioni o i reparti e, comunque, in
altri ambienti in cui siano presenti detenuti o internati.
3. A decorrere dal 1 novembre 1995 le misure
dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all'art.
5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate
dall'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, sono
incrementate di L. 2.500 lorde per ogni turno".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo
1999, n. 254, reca il "recepimento dell'accordo sindacale
per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del
provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad
ordinamento militare relativi al quadriennio normativo
1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999". Se ne
trascrive l'art. 11:
"Art. 11 (Servizi esterni ed ordine pubblico in sede).
- 1. A decorrere dal 1 giugno 1999 il compenso giornaliero
di cui all'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e' esteso al
personale delle forze di polizia ad ordinamento civile che
eserciti precipuamente attivita' di tutela, scorta,
traduzione, vigilanza, lotta alla criminalita', nonche'
tutela della normativa in materia di poste e comunicazioni,
impiegato in turni e sulla base di ordini formali di
servizio svolti all'esterno degli Uffici o presso enti e
strutture di terzi.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1999 le misure
dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all'art.
5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate
dall'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, e dall'art.
9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 1995, n. 395, sono incrementate di L. 1.000 lorde
per ogni turno".

 

Art. 10.
Indennita' di ordine pubblico


1. L'indennita' di ordine pubblico fuori sede di cui
all'articolo 10, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica
5 giugno 1990, n. 147, e' corrisposta per ciascun turno di servizio
giornaliero della durata di almeno quattro ore, nella misura unica di
euro 26,00.
2. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), c),
d) ed e) dell'articolo 10 citato al comma 1.
3. L'indennita' di ordine pubblico in sede e' corrisposta per
ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro
ore, nella misura unica di euro 13,00.
4. Le indennita' di cui ai commi 1 e 3 sono corrisposte anche al
personale che, a seguito di infermita' o lesioni traumatiche
verificatesi nel corso ed a causa del servizio, non puo' completare
il previsto turno di quattro ore.
5. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a
decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata
in vigore del presente decreto.


Note all'art. 10:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
1990, n. 147, reca il "regolamento per il recepimento delle
norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del
22 dicembre 1989 concernente il personale della Polizia di
Stato"; se ne trascrive l'art. 10:
"Art. 10 (Indennita' di ordine pubblico fuori sede). -
1. Al personale della Polizia di Stato, comandato in
servizio di ordine pubblico fuori sede in maniera isolata o
collettiva, compete, in sostituzione dell'indennita' di cui
all'art. 1 della legge 31 maggio 1975, n. 201, e successive
modificazioni ed integrazioni, un'indennita' giornaliera di
ordine pubblico fuori sede nelle seguenti misure:
a) livello V, VI, VI-bis, VII, VIII ed VIlI-bis: L.
40.000;
b) livello IV: L. 30.000.
2. Ai fini della corresponsione dell'indennita' di cui
al comma 1:
a) le frazioni del servizio di ordine pubblico di
quattro o piu' ore comportano l'attribuzione della
indennita' di ordine pubblico fuori sede in misura intera;
per le frazioni, aventi durata inferiore a quattro ore,
l'indennita' e' dovuta in ragione di un ventiquattresimo
per ogni ora di servizio di ordine pubblico fuori sede;
b) l'indennita' compete per il servizio di ordine
pubblico in localita' poste in comune diverso dalla
ordinaria sede di servizio;
c) l'indennita' non e' cumulabile con l'indennita' di
marcia e con il trattamento economico di missione;
d) in caso di servizio che non comporta il
pernottamento fuori sede, l'indennita' di cui al comma 1 e'
ridotta del trenta per cento;
e) il personale in servizio di ordine pubblico fuori
sede e' obbligato a consumare il vitto fornito
dall'amministrazione e ad alloggiare, in locale messo a
disposizione dalla stessa amministrazione.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto
dal 1 giugno 1990".

 

Art. 11.
Specializzazioni


1. L'istituzione di nuove specializzazioni puo' essere proposta
anche in sede di accordo nazionale quadro.
2. Con lo stesso accordo possono essere definiti criteri di massima
per la determinazione dei compensi relativi a servizi aggiuntivi a
favore di soggetti pubblici o privati in forza di specifiche
convenzioni con l'Amministrazione della pubblica sicurezza.

 

Art. 12.
Indennita' di presenza notturna e festiva ed altre indennita
'


1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto al personale impiegato in
turni di servizio, effettuati tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita'
di cui all'articolo 8, comma 1, del biennio economico Polizia
2000-2001 e' rideterminata nella misura lorda di euro 4,10 per
ciascuna ora.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2002, al personale chiamato a prestare
servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre,
Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua, 1 maggio, Ferragosto e
2 giugno, il compenso di cui al comma 2 dell'art. 12 del secondo
quadriennio normativo Polizia e' rideterminato nella misura lorda di
euro 40,00.
3. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto, al personale del Corpo di
polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni,
sulla base di ordini formali di servizio, di sorveglianza, di
traduzione o di piantonamento di detenuti sottoposti al regime
previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 giugno 1975, n. 354,
compete un compenso per ogni turno giornaliero pari ad euro 12,00 non
cumulabile con l'indennita' per servizi esterni.
4. Con la medesima decorrenza di cui al comma 3, al personale del
Corpo forestale dello Stato preposto all'attivita' di controllo del
territorio in zone montane, site al di sopra di 700 metri di
altitudine, compete un compenso aggiuntivo per ogni turno giornaliero
pari ad euro 2,50.


Note all'art. 12:
- Il testo dell'art. 8, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, e' il seguente:
"Art. 8 (Indennita' di presenza notturna e festiva).
- 1. A decorrere dal 1 gennaio 2001 al personale impiegato
in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore
6, l'indennita' di cuiall'art. 12, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e'
rideterminata nella misura lorda di L. 6.000 per ciascuna
ora.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2001 al personale che
presta servizio in un giorno festivo l'indennita' di cui
all'arti. 8, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, e' rideterminata nella
misura lorda di L. 19.000 per ogni turno".
- Il testo dell'art. 12, del decreto del Presidente
della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' il seguente:
"Art. 12 (Indennita' di presenza notturna e festiva).
- 1. A decorrere dal 30 novembre 1999, al personale
impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore
22 e le ore 6, l'indennita' di cui al comma 1 dell'art. 8
del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996
e rideterminata nella misura lorda di L. 3.000 per ciascuna
ora.
2. A decorrere dal lo gennaio 1999, al personale
chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei
giorni di Natale, 26 dicembre, capodanno, Pasqua, lunedi'
di Pasqua, 1 maggio e ferragosto, il compenso di cui al
comma 3 dell'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 359 del 1996, in luogo dell'indennita'
festiva di cui al comma 2 del predetto articolo, e'
rideterminato nella misura lorda di lire 63.000".
- La legge 26 luglio 1975, n. 354, reca "norme
sull'ordinamento penitenziario e sullesecone delle misure
privative e limitative della liberta'"; si trascrive l'art.
41-bis della legge:
"Art. 41-bis (Situazioni di emergenza). - 1. In casi
eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di
emergenza, il Ministro di grazia e giustizia ha facolta' di
sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso
l'applicazione delle normali regole di trattamento dei
detenuti e degli internati. La sospensione deve essere
motivata dalla necessita' di ripristinare l'ordine e la
sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al
conseguimento del fine suddetto.
2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di
sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro
dell'interno, il Ministro di grazia e giustizia ha altresi'
la facolta' di sospendere, in tutto o in parte, nei
confronti dei detenuti per taluno dei delitti di cui al
comma 1 dell'art. 4-bis, l'applicazione delle regole di
trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge
che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di
ordine e di sicurezza.
2-bis. Sui reclami avverso i provvedimenti del Ministro
di grazia e giustizia emessi a norma del comma 2 e'
competente a decidere il tribunale di sorveglianza che ha
giurisdizione sull'istituto cui il condannato, l'internato
o l'imputato e' assegnato; tale competenza resta ferma
anche nel caso di trasferimento disposto per uno dei motivi
indicati nell'art. 42".

 

Art. 13.
Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione,
di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennita'.


1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative
all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle
Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennita' di impiego
operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e
di imbarco, nonche' le relative indennita' supplementari attribuite
al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile, sono
rapportate, con le medesime modalita' applicative e ferme restando le
vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennita', agli importi
ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate
impiegato nelle medesime condizioni operative.
2. Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile
destinatario dell'indennita' di impiego operativo per attivita' di
aeronavigazione e di volo, al fine di riequilibrare il trattamento
economico connesso con la specifica responsabilita' operativa nel
quadro generale dell'espletamento dei compiti istituzionali, compete
un emolumento fisso aggiuntivo di polizia nelle misure mensili di cui
alla tabella 1 allegata al presente decreto. Detto emolumento
compete, all'atto del passaggio alla qualifica o anzianita'
superiore, nella misura corrispondente alla nuova qualifica o
anzianita'.
3. Ai fini della prevista corresponsione dell'indennita' di comando
navale per il personale che riveste funzioni e responsabilita'
corrispondenti al comando di singole unita' o gruppi di unita'
navali, di cui all'articolo 10 della legge sulle indennita'
operative, si provvede all'individuazione dei titolari di comando con
determinazione delle singole Amministrazioni interessate di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Ai direttori di macchina ed ai capi motoristi della Polizia ad
ordinamento civile e' attribuita l'indennita' richiamata al comma 3.
5. L'indennita' di imbarco di cui all'articolo 3, comma 18-bis, del
decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e' pensionabile
secondo le misure e modalita' stabilite dalla legge sulle indennita'
operative.
6. Al personale della Polizia di Stato in possesso del brevetto di
abilitazione al lancio con il paracadute, in servizio in qualita' di
paracadutista presso il Nucleo operativo centrale di sicurezza,
spetta l'indennita' di aeronavigazione, di cui all'art. 5 della legge
sulle indennita' operative, ferme restando le vigenti percentuali di
cumulo tra le diverse indennita', nelle misure e con le modalita'
previste per il personale delle Forze armate.
7. Al personale della Polizia ad ordinamento civile, imbarcato su
unita' di altura, compete secondo le modalita' vigenti l'indennita'
mensile di imbarco di cui all'articolo 4, comma 1, della legge sulle
indennita' operative percepita dal personale in forza presso il
Comando forze da pattugliamento per la sorveglianza e la difesa
costiera (COMFORPAT).
8. Le misure mensili dell'indennita' di imbarco previste alle
lettere a) e b) della tabella "A" allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 11 ottobre 1988 - registrato dalla Corte dei conti
in data 12 dicembre 1988, registro n. 59/Finanze, foglio n. 173 -
sono elevate al 55 per cento.


Note all'art. 13:
- La legge 23 marzo 1983, n. 78, reca "l'aggiornamento
della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennita'
operative del personale militare"; se ne trascrive l'art.
10:
"Art. 10 (Indennita' supplementare di comando navale,
di mancato alloggio e di fuori sede). - Agli ufficiali e
sottufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica quando in comando di singole unita' o
gruppi di unita' navali spetta, per il periodo di
percezione dell'indennita' di cui all'art. 4, un'indennita'
supplementare mensile di comando navale nella misura del 30
per cento dell'indennita' di impiego operativo stabilita in
relazione al grado e all'anzianita' di servizio militare
dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate
alle note a) e b) della predetta tabella.
L'indennita' di cui al comma precedente spetta altresi'
agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina
e dell'Aeronautica titolari di comando che abbiano funzioni
e responsabilita' corrispondenti. I destinatari della
predetta indennita' saranno determinati, su proposta del
capo di stato maggiore della difesa con decreto del
Ministro della difesa da emanare di concerto con il
Ministro del tesoro. Agli ufficiali e sottufficiali
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, imbarcati
su navi in armamento o in riserva quando non possono
alloggiare a bordo della propria unita', limitatamente alle
giornate in cui debbono prendere alloggio a terra non
fornito dall'amministrazione, spetta un'indennita'
supplementare di mancato alloggio nella misura mensile del
70 per cento dell'indennita' d'impiego operativo stabilita
in relazione al grado e all'anzianita' di servizio militare
dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate
alle note a) e b) della predetta tabella; tale indennita'
e' dovuta anche agli ufficiali e sottufficiali imbarcati su
navi in allestimento, quando non possono alloggiare a bordo
della nave appoggio, e agli ufficiali e sottufficiali
imbarcati su navi in armamento quando non possono
raggiungere il bordo perche' la nave e' in crociera, sempre
che non spetti l'indennita' di missione.
Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica imbarcati su navi in armamento e
in allestimento e' corrisposta nei giorni di navigazione,
purche' di durata non inferiore a 8 ore continuative,
l'indennita' supplementare di fuori sede nella misura
mensile del 180 per cento dell'indennita' di impiego
operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianita'
di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse
le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta
tabella. Tale indennita' e' corrisposta altresi' nei giorni
di sosta quando la nave si trova fuori dalla sede di
assegnazione, per un massimo di sessanta giorni consecutivi
a decorrere dall'ultima navigazione effettuata.
L'indennita' di cui al comma precedente e' corrisposta,
con le stesse limitazioni e modalita', nella misura mensile
di L. 90.000 ai graduati e militari di truppa volontari, a
ferma speciale o raffermati dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e di L. 60.000 ai graduati e militari di
truppa in servizio di leva nelle predette forze armate".
- Il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo
comma, legge 20 novembre 1987, n. 472, reca la "copertura
finanziaria del decreto del Presidente della repubblica
10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo
contrattuale triennale relativo al personale della Polizia
di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia"; se ne
trascrive l'art. 3, comma 18-bis:
"18-bis Al personale della Guardia di finanza competono
le indennita' di cui agli articoli 4 e 10 della legge
23 marzo 1983, n. 78, secondo misure e modalita' che
saranno fissate con decreto del Presidente della Repubblica
da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
Dette indennita' sono cumulabii, nella misura massima del
50 per cento per quella prevista dall'art. 4 della legge
23 marzo 1983, n. 78, e nella misura intera per quelle
previste dall'art. 10 della medesima legge, con
l'indennita' mensile pensionabile di cui alla legge 1
aprile 1981, n. 121".
- Si trascrive l'art. 5 della legge 23 marzo 1983, n.
78:
"Art. 5 (Indennita' di aeronavigazione). - Agli
ufficiali e ai sottufficiali dei ruoli naviganti dell'Arma
aeronautica spetta l'indennita' mensile di aeronavigazione
nelle misure stabilite dalle colonne 1, 2 e 3 dell'annessa
tabella II, in relazione al tipo di aeromobile sul quale
svolgono l'attivita' di volo. Tale indennita' e'
corrisposta agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito
e della Marina, in possesso del brevetto militare di
pilota, assegnati per svolgere attivita' di volo ai reparti
di volo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica,
nonche' a quelli assegnati agli organi di comando,
addestrativi e logistici preposti all'attivita' aerea di
ciascuna forza armata o interforze. Per i generali di corpo
d'armata e di divisione dell'Esercito e gradi
corrispondenti della Marina in possesso di brevetto
militare di pilota la stessa indennita' e' corrisposta
soltanto quando sono direttamente preposti a comandi di
unita' aeree.
Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica,
dell'Esercito e della Marina impiegati a bordo di aviogetti
supersonici biposto da combattimento con funzioni di
operatore di sistema spetta l'indennita' mensile di
aeronavigazione nelle misure stabilite dalla colonna 2
della annessa tabella II. Agli ufficiali dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica osservatori, in possesso
del relativo brevetto militare, assegnati per l'attivita'
di volo a reparti di volo dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, spetta la indennita' mensile di
aeronavigazione nella misura stabilita dalla colonna 4
dell'annessa tabella II.
Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica in possesso del brevetto militare
di paracadutista, chiamati a prestare effettivo servizio in
qualita' di paracadutista presso unita' paracadutisti,
spetta l'indennita' mensile di aeronavigazione nelle misure
stabilite dalla colonna 3 dell'annessa tabella II, tenendo
conto unicamente dell'anzianita' di effettivo servizio
presso le anzidette unita', in funzione di paracadutista.
Ai graduati e ai militari di truppa in possesso del
brevetto militare di paracadutista, nelle medesime
condizioni di impiego di cui al comma precedente, e'
corrisposta un'indennita' mensile di aeronavigazione nella
misura di L. 160.000 per quelli dell'Esercito, della Marina
e dell'Aeronautica e di L. 80.000, cumulabili, con le
indennita' per il servizio di istituto di cui alla legge
23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, per
quelli dell'Arma dei carabinieri.
Agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati e
militari di truppa dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, in possesso del brevetto militare di
paracadutista, che non siano in servizio presso unita'
paracadutisti, ma che svolgano l'attivita' annuale di
allenamento con il paracadute stabilita con determinazione
ministeriale, e' dovuta per una volta nell'anno solare una
mensilita' dell'indennita' percepita nell'ultimo mese di
effettivo servizio presso le predette unita' ai sensi dei
commi quarto e quinto del presente articolo".
- Si trascrive l'art. 4 della legge 23 marzo 1983, n.
78:
"Art. 4 (Indennita' di imbarco). - Agli ufficiali e ai
sottufficiali della Marina, dell'Esercito e
dell'Aeronautica imbarcati su navi di superficie in
armamento o in riserva iscritte nel quadro del naviglio
militare spetta l'indennita' mensile d'imbarco nella misura
del 170 per cento dell'indennita' di impiego operativo
stabilita dal primo comma dell'art. 2, rispettivamente per
l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado o della
stessa anzianita' di servizio militare, escluse
le maggiorazioni indicate alla nota b) dell'annessa tabella
I.
Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina,
dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su sommergibili
spetta l'indennita' mensile d'imbarco nella misura del 220
per cento dell'indennita' d'impiego operativo stabilita dal
primo comma dell'art. 2, rispettivamente per l'ufficiale o
sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianita'
di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate
nella nota b) dell'annessa tabella I.
Agli allievi delle accademie militari e ai graduati e
militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati
della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica e'
corrisposta un'indennita' mensile d'imbarco nella misura di
L. 90.000 quando imbarcati su navi di superficie in
armamento o in riserva e di L. 140.000 quando imbarcati su
sommergibli.
Ai graduati e militari di truppa in servizio di leva
della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica e'
corrisposta un'indennita' mensile d'imbarco nella misura di
L. 36.000 quando imbarcati su navi di superficie in
armamento o in riserva e di L. 90.000 quando imbarcati su
sommergibli.
Le indennita' di cui ai precedenti commi spettano anche
al personale imbarcato su navi di superficie o su
sommergibili in allestimento, ancorche' non iscritti nel
quadro del naviglio militare, a partire dalla data di
inizio delle prove di moto".
- Si riporta la tabella A del decreto del Presidente
della Repubblica 11 ottobre 1988 - registrato dalla Corte
dei conti in data 12 dicembre 1988; registro n. 59/Finanze,
foglio n. 173:

· pag. 63

Art. 14.
Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali


1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo unico
per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14
del secondo quadriennio normativo Polizia e all'articolo 11 del
biennio economico Polizia 2000-2001, e' ulteriormente incrementato,
come da tabella "A" allegata al presente decreto, dalle seguenti
risorse economiche:
a) per gli anni 2002 e 2003, dalle somme di cui all'articolo 16,
comma 2, della legge finanziaria 2002, di pertinenza di ogni singola
Amministrazione;
b) per gli anni 2002 e 2003 dalle somme derivanti
dall'applicazione dell'articolo 4, comma 4, del presente decreto.
2. Le somme destinate al fondo e non utilizzate nell'esercizio di
competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno
successivo.


Note all'art. 14:
- Si trascrive il testo dell'art. 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254:
"Art. 14 (Fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali). - 1. Per ogni forza di polizia ad
ordinamento civile e' costituito un Fondo unico per
l'efficienza dei servizi istituzionali alimentato dalle
seguenti risorse economiche:
a) la relativa quota di pertinenza dello stanziamento
dello 0,8 per cento di cui all'art. 2, comma 10, della
legge 23 dicembre 1998, n. 449;
b) i risparmi di spesa e di gestione nelle misure e
nei limiti previsti dall'art. 43, comma 7, della legge
27 dicembre 1997, n. 449;
c) le risorse provenienti da specifiche disposizioni
normative che destinano risparmi per promuovere
miglioramenti nell'efficienza dei servizi;
d) gli importi derivanti dalla riduzione, pari all'1%
per il 1999, al 2% per il 2000 e al 3% per il 2001, degli
stanziamenti relativi ai compensi per lavoro straordinario
previsti negli appositi capitoli di bilancio;
e) l'importo pro-quota di cui al comma 2 dell'art.
10".
- Si trascrive il testo dell'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140:
"Art. 11 (Fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali). - 1. Per ogni forza di polizia ad
ordinamento civile il Fondo unico per l'efficienza dei
servizi istituzionali, di cui all'art. 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e'
incrementato:
a) per l'anno 2001 dall'importo derivante dalla
riduzione di un ulteriore 3 per cento degli stanziamenti
dei capitoli dei compensi per lavoro straordinario;
b) per gli anni 2000 e 2001 dalle somme di cui
all'art. 19 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
all'art. 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di
pertinenza di ogni singola amministrazione, come da tabella
I allegata al presente decreto. Tali somme, ove non
utilizzate nell'esercizio di competenza, sono riassegnate
per le medesime esigenze nell'anno successivo.".
- La legge 28 dicembre 2001, n. 448 reca "disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2002)"; si trascrive l'art. 16:
"Art. 16 (Rinnovi contrattuali). - 1 . Ai fini di
quanto disposto dall'art. 48, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il biennio 2002-2003
gli oneri posti a carico del bilancio statale derivanti
dalla contrattazione collettiva nazionale, ivi comprese le
risorse da destinare alla contrattazione integrativa,
comportanti ulteriori incrementi nel limite massimo dello
0,5 per cento per ciascuno degli anni del biennio, sono
quantificati, complessivamente, in 1.240,48 milioni di euro
per l'anno 2002 ed in 2.299,85 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2003 e 2004. Tali risorse sono ripartite ai
sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, fermo restando che quanto disposto dall'art. 24,
comma 3, del citato decreto legislativo si applica a
decorrere dalla data di definizione della contrattazione
integrativa. Fino a tale data i compensi di cui al medesimo
art. 24, comma 3, restano attribuiti ai dirigenti cui gli
incarichi sono conferiti. Restano a carico delle risorse
dei fondi unici di amministrazione, e comunque di quelle
destinate alla contrattazione integrativa, gli oneri
relativi al passaggi all'interno delle aree in attuazione
del nuovo ordinamento del personale.
2. Le somme occorrenti per corrispondere i
miglioramenti economici al rimanente personale statale in
regime di diritto pubblico sono determinate in 454,08
milioni di euro per l'anno 2002 e in 843,67 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2003 e 2004, con specifica
destinazione, rispettivamente, di 422,46 milioni di euro e
784,92 milioni di euro per il personale delle Forze armate
e delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni.
3. Per la prosecuzione delle iniziative dirette alla
valorizzazione professionale del personale docente della
scuola, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1,
l'apposito fondo costituito ai sensi dell'art. 50, comma 3,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da utilizzare in sede
di contrattazione integrativa, e' incrementato di 108,46
milioni di euro a decorrere dall'anno 2002. Il predetto
fondo e' incrementato, per l'anno 2003, di 381,35 milioni
di euro e, a decorrere dall'anno 2004, della somma
complessiva di 726,75 milioni di euro, subordinatamente al
conseguimento delle economie derivanti dal processo
attuativo delle disposizioni contenute nei commi 1 e 4
dell'art. 22 della presente legge. Eventuali economie di
spesa, da verificarsi annualmente, derivanti dalla
riduzione della consistenza numerica del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario, non conseguenti a
terziarizzazione del servizio, sono destinate ad
incrementare le risorse per il trattamento accessorio del
medesimo personale. Un'ulteriore somma di 35 milioni di
euro per l'anno 2002 e' destinata, secondo i criteri e le
modalita' fissate nella contrattazione integrativa, al
rimborso delle spese di autoaggiornamento, debitamente
documentate, sostenute dai docenti. In relazione alle
esigenze determinate dal processo di attuazione
dell'autonomia scolastica, ed in aggiunta a quanto previsto
dal comma 1, e' stanziata, per ciascuno degli anni 2002,
2003 e 2004, la somma di 20,66 milioni di euro destinata al
personale dirigente delle istituzioni scolastiche.
4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 e'
stanziata, per l'anno 2002, la somma di 273,72 milioni di
euro e, a decorrere dal 2003, la somma di 480,30 milioni di
euro da destinare al trattamento accessorio del personale
delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni, impiegato direttamente in operazioni di
contrasto alla criminalita' e di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica che presentano un elevato grado di
rischio ovvero in operazioni militari finalizzate alla
predisposizione di interventi anche in campo
internazionale. A decorrere dal 2002 e' stanziata la somma
di 1 milione di euro da destinare alla copertura della
responsabilita' civile ed amministrativa per gli eventi
dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle
Forze di polizia nello svolgimento della propria attivita'
istituzionale. Per la progressiva attuazione del disposto
di cui all'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono
stanziate le ulteriori somme di 47 milioni di euro per
l'anno 2002, di 92 milioni di euro per l'anno 2003 e di 138
milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.
5. A decorrere dall'anno 2002, in aggiunta a quanto
previsto dal comma 2, sono stanziate le somme di 5,16
milioni di euro e di 9,30 milioni di euro da destinare,
rispettivamente, al personale della carriera diplomatica ed
al personale della carriera prefettizia.
6. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, comprensive
degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP
di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'art.
11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
come sostituita dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n.
362.
7. Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai
rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale
dei comparti degli enti pubblici non economici, delle
regioni, delle autonomie locali, del Servizio sanitario
nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione e delle universita', nonche' degli enti di
cui all'art. 70, comma 4, del citato decreto legislativo n.
165 del 2001, e gli oneri per la corresponsione dei
miglioramenti economici al personale di cui all'art. 3,
comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001,
sono a carico delle amministrazioni di competenza
nell'ambito delle disponibilita' dei rispettivi bilanci. I
comitati di settore, in sede di deliberazione degli atti di
indirizzo previsti dall'art. 47, comma 1, del medesimo
decreto legislativo n. 165 del 2001, si attengono, anche
per la contrattazione integrativa, ai criteri indicati per
il personale delle amministrazioni di cui al comma 1 e
provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie
per i rinnovi contrattuali".

 

Art. 15.
Utilizzazione del fondo


1. Il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali e'
finalizzato al raggiungimento di qualificati obiettivi ed a
promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficienza dei
servizi istituzionali.
2. Il Fondo indicato al comma 1 e' utilizzato, con le modalita' di
cui all'articolo 24, comma 5, lettera a), in particolare per
attribuire compensi finalizzati a:
a) incentivare l'impiego del personale nelle attivita' operative;
b) fronteggiare particolari situazioni di servizio;
c) compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino
disagi o particolari responsabilita';
d) compensare la presenza qualificata;
e) compensare l'incentivazione della produttivita' collettiva per
il miglioramento dei servizi.
3. Le risorse del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali
di cui all'articolo 14 non possono comportare una distribuzione
indistinta e generalizzata.

 

Art. 16.
Orario di lavoro


1. La durata dell'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali.
2. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato
oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che
del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato
dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento
dello stesso. Il turno giornaliero si intende completato anche ai
fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.
3. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per
sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato
dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al
riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale e' corrisposta una
indennita' di euro 5,00 a compensazione della sola ordinaria
prestazione di lavoro giornaliero.
4. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno
di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festivita'
infrasettimanale, e' concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire
entro le quattro settimane successive.

 

Art. 17.
Tutela delle lavoratrici madri


1. Oltre a quanto previsto dal testo unico a tutela della
maternita', al personale della Polizia ad ordinamento civile, si
applicano le seguenti disposizioni:
a) esonero dalla sovrapposizione dei turni, a richiesta degli
interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con
figli fino a sei anni di eta';
b) esonero, a domanda, per la madre o per le situazioni
monoparentali dal turno notturno o da turni continuativi articolati
sulle 24 ore sino al compimento del terzo anno di eta' del figlio;
c) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di
ordine pubblico per piu' di una giornata, senza il consenso
dell'interessato, il personale con figli di eta' inferiore a tre anni
che ha proposto istanza per essere esonerato dai turni continuativi e
notturni e dalla sovrapposizione dei turni;
d) esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che
abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge n.
104 del 5 febbraio 1992;
e) possibilita' per le lavoratrici madri vincitrici di concorso
interno, con figli fino al dodicesimo anno di eta', di frequentare il
corso di formazione presso la scuola piu' vicina al luogo di
residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;
f) divieto di impiegare la madre che fruisce dei riposi
giornalieri, ai sensi dell'art. 39 del testo unico a tutela della
maternita', in turni continuativi articolati sulle 24 ore.
2. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, del testo unico
a tutela della maternita' si applica anche alle appartenenti al Corpo
forestale dello Stato.


Note all'art. 17:
- Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, reca il
"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a
norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53".
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104, concerne la
"legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate".
- Si riportano i testi degli articoli 39 e 9 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151:
"Art. 39 (Riposi giornalieri della madre). (Legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10). - 1. Il datore di
lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il
primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo,
anche cumulabili durante la giornata. Il riposo e' uno solo
quando l'orario giornaliero di lavoro e' inferiore a sei
ore.
2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la
durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative
agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro.
Essi comportano il diritto della donna ad uscire
dall'azienda.
3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno
quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra
struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro
nell'unita' produttiva o nelle immediate vicinanze di
essa".
"Art. 9 (Polizia di Stato, penitenziaria e municipale).
(Legge 7 agosto 1990, n. 232, art. 13; legge 8 marzo 2000,
n. 53, art. 14). - 1. Fermo restando quanto previsto dal
presente Capo, durante la gravidanza e' vietato adibire al
lavoro operativo le appartenenti alla Polizia di Stato.
2. Per le appartenenti alla Polizia di Stato, gli
accertamenti tecnico-sanitari previsti dal presente testo
unico sono devoluti al servizio sanitario
dell'amministrazione della pubblica sicurezza, in
conformita' all'art. 6, lettera z), della legge 23 dicembre
1978, n. 833, e successive modificazioni.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al
personale femminile del corpo di polizia penitenziaria e ai
corpi di polizia municipale".

 

Art. 18.
Congedo ordinario


1. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso
possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso
dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro l'anno
successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di
motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire
del congedo residuo entro il primo semestre dell'anno successivo a
quello di spettanza.
2. Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio,
venga revocato il congedo ordinario gia' concesso compete, sulla base
della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute
successivamente alla concessione del congedo stesso e connesse al
mancato viaggio e soggiorno.

 

Art. 19.
Congedi straordinari e aspettativa


1. La riduzione di un terzo di tutti gli assegni, spettanti al
pubblico dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto
di congedo straordinario, con esclusione delle indennita' per servizi
e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro
straordinario prevista dall'articolo 3, comma 39, della legge
finanziaria 1994, non si applica al personale delle Forze di polizia
ad ordinamento civile.
2. Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui
all'articolo 15, comma 2, del primo quadriennio normativo Polizia,
sussistono anche per il personale accasermato.
3. Ferma restando la vigente disciplina in materia di trattamento
economico, il personale giudicato permanentemente non idoneo al
servizio in modo parziale permane, ovvero e' collocato, in
aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza
da causa di servizio della lesione o infermita' che ha causato la
predetta non idoneita' anche oltre i limiti massimi previsti dalla
normativa in vigore. Tale periodo di aspettativa non si cumula con
gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del
raggiungimento del detto limite massimo.


Note all'art. 19:
- La legge 24 dicembre 1993, n. 537, reca "Interventi
correttivi di finanza pubblica"; si trascrive l'art. 3,
comma 39:
"39. Per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto
di congedo straordinario spettano al pubblico dipendente
tutti gli assegni, ridotti di un terzo, escluse le
indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e
per prestazioni di lavoro straordinario. Durante il periodo
di congedo ordinario e straordinario, esclusi i giorni di
cui al periodo precedente, spettano al pubblico dipendente
tutti gli assegni escluse le indennita' per servizi e
funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro
straordinario. All'impiegato in congedo straordinario per
richiamo alle armi sono corrisposti lo stipendio e gli
assegni personali di cui sia provvisto, nonche' l'eventuale
eccedenza degli assegni per carichi di famiglia su quelli
che risultano dovuti dall'amministrazione militare. I
periodi di congedo straordinario sono utili a tutti gli
altri effetti".

 

Art. 20.
Congedo per la formazione


1. Il personale con almeno cinque anni di anzianita' di servizio
maturati presso la stessa Amministrazione puo' usufruire del congedo
per la formazione di cui all'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n.
53, per un periodo non superiore a undici mesi, continuativo o
frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.
2. Il congedo per la formazione e' finalizzato al completamento
della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di
secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla
partecipazione ad attivita' formative diverse da quelle poste in
essere o finanziate dall'Amministrazione.
3. Il personale che fruisce del congedo per la formazione viene
collocato in aspettativa, oltre i limiti vigenti, senza assegni e
tale periodo non e' computato nell'anzianita' di servizio e non e'
utile ai fini del congedo ordinario e del trattamento di quiescenza e
previdenza.
4. Il personale che puo' avvalersi di tale beneficio non puo'
superare il 3% della forza effettiva complessiva.
5. Il personale che intende avvalersi del congedo per la formazione
deve presentare istanza almeno trenta giorni prima dell'inizio della
fruizione del congedo.
6. Il congedo per la formazione puo' essere differito con
provvedimento motivato per improrogabili esigenze di servizio, per
una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni.


Note all'art. 20:
- La legge 8 marzo 2000, n. 53, reca "disposizioni per
il sostegno della maternita' e della paternita', per il
diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento
dei tempi delle citta'"; si trascrive l'art. 5 delle legge:
"Art. 5 (Congedi per la formazione). - 1. Ferme
restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo
studio di cui all'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n.
300, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati,
che abbiano almeno cinque anni di anzianita' di servizio
presso la stessa azienda o amministrazione, possono
richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per
congedi per la formazione per un periodo non superiore ad
undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco
dell'intera vita lavorativa.
2. Per "congedo per la formazione" si intende quello
finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al
conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del
diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad
attivita' formative diverse da quelle poste in essere o
finanziate dal datore di lavoro.
3. Durante il periodo di congedo per la formazione il
dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto
alla retribuzione. Tale periodo non e' computabile
nell'anzianita' di servizio e non e' cumulabile con le
ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e
documentata infermita', individuata sulla base dei criteri
stabiliti dal medesimo decreto di cui all'art. 4, comma 4,
intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data
comunicazione scritta al datore di lavoro, da' luogo ad
interruzione del congedo medesimo.
4. Il datore di lavoro puo' non accogliere la richiesta
di congedo per la formazione ovvero puo' differirne
l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze
organizzative. I contratti collettivi prevedono le
modalita' di fruizione del congedo stesso, individuano le
percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene,
disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego
all'esercizio di tale facolta' e fissano i termini del
preavviso, che comunque non puo' essere inferiore a trenta
giorni.
5. Il lavoratore puo' procedere al riscatto del periodo
di cui al presente articolo, ovvero al versamento dei
relativi contributi, calcolati secondo i criteri della
prosecuzione volontaria.

 

Art. 21.
Congedo parentale


1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del testo unico a
tutela della maternita', al personale con figli minori di tre anni
che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32
del medesimo testo unico, e' concesso il congedo straordinario di cui
all'articolo 15 del primo quadriennio normativo polizia, sino alla
misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati,
nell'arco del triennio e comunque entro il limite massimo annuale
previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma
si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il
personale e' tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilita', a
preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno quindici giorni prima
della data di inizio del congedo.
3. In caso di malattia del figlio di eta' non superiore a tre anni
i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del testo unico a tutela
della maternita' non comportano riduzione del trattamento economico,
fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun
anno oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.
4. In caso di malattia del figlio di eta' compresa tra i tre e gli
otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente
dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali
non viene corrisposta alcuna retribuzione.
5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i
periodi di congedo di maternita' non goduti prima della data presunta
del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il
parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessita' di un
periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private,
la madre ha facolta' di riprendere effettivo servizio richiedendo,
previa presentazione di un certificato medico attestante la sua
idoneita' al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo
obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non
fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del
bambino.
6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed
internazionale di cui agli articoli 36 e 37 del testo unico a tutela
della maternita', e' concesso un corrispondente periodo di congedo
straordinario senza assegni non computabile nel limite dei
quarantacinque giorni annui. Tale periodo di congedo non riduce le
ferie e la tredicesima mensilita' ed e' computato nell'anzianita' di
servizio.
7. Alle lavoratrici madri collocate in congedo di maternita' e'
attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.
8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del
testo unico a tutela della maternita' non incidono sul periodo di
congedo ordinario e sulla tredicesima mensilita'.


Note all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'art. 34 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151:
"Art. 34 (Trattamento economico e normativo). (Legge
30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 15, commi 2 e 4, e 7,
comma 5). - 1. Per i periodi di congedo parentale di cui
all'art. 32 alle lavoratrici e ai lavoratori e' dovuta fino
al terzo anno di vita del bambino, un'indennita' pari al 30
per cento della retribuzione, per un periodo massimo
complessivo tra i genitori di sei mesi. L'indennita' e'
calcolata secondo quanto previsto all'art. 23, ad
esclusione del comma 2 dello stesso.
2. Si applica il comma 1 per tutto il periodo di
prolungamento del congedo di cui all'art. 33.
3. Per i periodi di congedo parentale di cui all'art.
32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 e'
dovuta un'indennita' pari al 30 per cento della
retribuzione, a condizione che il reddito individuale
dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del
trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria. Il reddito e' determinato secondo i
criteri previsti in materia di limiti reddituali per
l'integrazione al minimo.
4. L'indennita' e' corrisposta con le modalita' di cui
all'art. 22, comma 2.
5. I periodi di congedo parentale sono computati
nell'anzianita' di servizio, esclusi gli effetti relativi
alle ferie e alla tredicesima mensilita' o alla gratifica
natalizia.
6. Si applica quanto previsto all'art. 22, commi 4, 6 e
7".
- Si riporta il testo dell'art. 32 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151:
"Art. 32 (Congedo parentale). (Legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3). - 1.
Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun
genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le
modalita' stabilite dal presente articolo. I relativi
congedi parentali dei genitori non possono complessivamente
eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto
del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto
limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di
congedo di maternita' di cui al Capo III, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per
un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei
mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di
astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o
frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo
dei congedi parentali dei genitori e' elevato a undici
mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma
1, il genitore e' tenuto, salvo casi di oggettiva
impossibilita', a preavvisare il datore di lavoro secondo
le modalita' e i criteri definiti dai contratti collettivi,
e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a
quindici giorni.
4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente
anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto".
- Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 395 del 1995:
"Art. 15 (Congedi straordinari). - 1. Per il personale
di cui all'art. 1, comma 1, il congedo straordinario e'
disciplinato dalla normativa prevista dall'art. 3 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, come interpretato,
modificato ed integrato dall'art. 22 della legge
23 dicembre 1994, n. 724.
2. In occasione di trasferimento del personale, per le
esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso
la nuova sede di servizio, l'Amministrazione concede un
congedo straordinario speciale nelle durate di seguito
specificate:
a) trasferimento in territorio nazionale: giorni
venti per il personale ammogliato o con famiglia a carico o
con almeno dieci anni di servizio; giorni dieci per il
personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di
servizio;
b) trasferimento per il personale destinato a
prestare o che rientri dal servizio all'estero: giorni
trenta al personale ammogliato o con famiglia a carico o
con almeno dieci anni di servizio; giorni venti al
personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di
servizio.
3. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 39, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano quando
l'assenza dal servizio sia dovuta ad infermita' o lesioni
dipendenti da causa di servizio o comunque riportate per
fatti di servizio.
4. Le norme di cui al presente articolo si applicano
dal 1 gennaio 1996".
- Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151:
"Art. 47 (Congedo per la malattia del figlio). (Legge
30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, 7, comma 4,
e 30, comma 5). - 1. Entrambi i genitori, alternativamente,
hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi
corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di eta' non
superiore a tre anni.
2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresi'
diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque
giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio
di eta' compresa fra i tre e gli otto anni.
3. Per fruire dei congedi di cui al commi 1 e 2 il
genitore deve presentare il certificato di malattia
rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario
nazionale o con esso convenzionato.
4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero
ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il
decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai
commi 1 e 2.
5. Ai congedi di cui al presente articolo non si
applicano le disposizioni sul controllo della malattia del
lavoratore.
6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche
qualora l'altro genitore non ne abbia diritto".
- Si riporta il testo degli articoli 36 e 37 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151:
"Art. 36 (Adozioni e affidamenti). (Legge 9 dicembre
1977, n. 903, art. 6, comma 2; legge 5 febbraio 1992, n.
104, art. 33, comma 7; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3,
comma 5). - 1. Il congedo parentale di cui al presente Capo
spetta anche per le adozioni e gli affidamenti.
2. Il limite di eta', di cui all'art. 34, comma 1, e'
elevato a sei anni. In ogni caso, il congedo parentale puo'
essere fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore
nel nucleo familiare.
3. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento,
il minore abbia un'eta' compresa fra i sei e i dodici anni,
il congedo parentale e' fruito nei primi tre anni
dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
"Art. 37 (Adozioni e affidamenti preadottivi
internazionali). - (Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6,
comma 2; legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31, comma 3,
lettera n), e 39-quater, lettera b). - 1. In caso di
adozione e di affidamento preadottivo internazionali si
applicano le disposizioni dell'art. 36.
2. L'Ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di
curare la procedura di adozione certifica la durata del
congedo parentale".
- Si riporta il testo degli art. 39, 40, 41 e 42 del
decreto legislativo 151 del 2001:
"Art. 39 (Riposi giornalieri della madre). (Legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10). - 1. Il datore di
lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il
primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo,
anche cumulabili durante la giornata. Il riposo e' uno solo
quando l'orario giornaliero di lavoro e' inferiore a sei
ore.
2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la
durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative
agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro.
Essi comportano il diritto della donna ad uscire
dall'azienda.
3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando
la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura
idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unita'
produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
"Art. 40 (Riposi giornalieri del padre). (Legge
9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-ter). - 1. I periodi di
riposo di cui all'art. 39 sono riconosciuti al padre
lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo
padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente
che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice
dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermita' della
madre.
"Art. 41 (Riposi per parti plurimi). (Legge 30 dicembre
1971, n. 1204, art. 10, comma 6). - 1. In caso di parto
plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore
aggiuntive rispetto a quelle previste dall'art. 39, comma
1, possono essere utilizzate anche dal padre.".
"Art. 42 (Riposi e permessi per i figli con handicap
grave). (Legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 4, comma
4-bis, e 20). - 1. Fino al compimento del terzo anno di
vita del bambino con handicap in situazione di gravita' e
in alternativa al prolungamento del periodo di congedo
parentale, si applica l'art. 33, comma 2, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, relativo alle due ore di riposo
giornaliero retribuito.
2. Successivamente al compimento del terzo anno di vita
del bambino con handicap in situazione di gravita', la
lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre
hanno diritto ai permessi di cui all'art. 33, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Detti permessi sono
fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del
mese.
3. Successivamente al raggiungimento della maggiore
eta' del figlio con handicap in situazione di gravita', la
lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre
hanno diritto ai permessi di cui all'art. 33, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai sensi dell'art. 20
della legge 8 marzo 2000, n. 53, detti permessi, fruibili
anche in maniera continuativa nell'ambito del mese,
spettano a condizione che sussista convivenza con il figlio
o, in assenza di convivenza, che l'assistenza al figlio sia
continuativa ed esclusiva.
4. I riposi e i permessi, ai sensi dell'art. 33, comma
4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono essere
cumulati con il congedo parentale ordinario e con il
congedo per la malattia del figlio.
5. La lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei
fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in
situazione di gravita' di cui all'art. 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'art.
4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e
che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'art.
33, commi 1, 2 e 3, della medesima legge per l'assistenza
del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al
comma 2 dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro
sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di
congedo, il richiedente ha diritto a percepire
un'indennita' corrispondente all'ultima retribuzione e il
periodo medesimo e' coperto da contribuzione figurativa;
l'indennita' e la contribuzione figurativa spettano fino a
un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per
il congedo di durata annuale. Detto importo e' rivalutato
annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della
variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta
dal datore di lavoro secondo le modalita' previste per la
corresponsione dei trattamenti economici di maternita'. I
datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva,
detraggono l'importo dell'indennita' dall'ammontare dei
contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale
competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro
privati, compresi quelli per i quali non e' prevista
l'assicurazione per le prestazioni di maternita',
l'indennita' di cui al presente comma e' corrisposta con le
modalita' di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del
presente comma alternativamente da entrambi i genitori non
puo' superare la durata complessiva di due anni; durante il
periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire
dei benefici di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5
e 6 del medesimo articolo.
6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente
articolo spettano anche qualora l'altro genitore non ne
abbia diritto".

 

Art. 22.
Diritto allo studio


1. Per la preparazione ad esami universitari o post-universitari,
nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui
all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica
28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e conteggiate le
quattro giornate immediatamente precedenti agli esami sostenuti in
ragione di sei ore per ogni giorno. Il personale, in tali giornate,
non puo' comunque essere impiegato in servizio.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, del secondo
quadriennio normativo Polizia si applicano anche in caso di corsi
organizzati presso le Aziende sanitarie locali.


Note all'art. 22:
- Si trascrive il testo dell'art. 78, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782
(Approvazione del regolamento di servizio
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.):
"Art. 78 (Diritto allo studio). - L'Amministrazione
della pubblica sicurezza favorisce l'aspirazione del
personale che intende conseguire un titolo di studio di
scuola media superiore o universitario o partecipare a
corsi di specializzazione post universitari o ad altri
corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate
nella stessa sede di servizio.
A tal fine, oltre ai normali periodi di congedo
straordinario per esami, e' concesso un periodo annuale
complessivo di 150 ore da dedicare alla frequenza dei corsi
stessi.
Tale periodo viene detratto dall'orario normale di
servizio, secondo le esigenze prospettate dall'interessato
almeno due giorni prima al proprio capo ufficio, e la
richiesta deve essere accolta ove non ostino impellenti ed
inderogabili esigenze di servizio.
L'interessato dovra' dimostrare, attraverso idonea
documentazione, di avere frequentato il corso di studi per
il quale ha richiesto il beneficio, che e' suscettibile di
revoca in caso di abuso, con decurtazione del periodo gia'
fruito dal congedo ordinario dell'anno in corso o dell'anno
successivo".
- Si trascrive il testo dell' art. 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395:
"Art. 20 (Pari opportunita). - l. Al fine di consentire
una reale parita' uomini-donne, vengono istituiti, presso
ciascuna delle Amministrazioni interessate dal presente
decreto, con la presenza delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale
firmatarie dell'Accordo sindacale recepito con il medesimo
decreto, appositi comitati per le pari opportunita' che
propongono misure adatte a creare effettive condizioni di
pari opportunita' e relazionano, almeno una volta all'anno,
sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici
rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla
partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento, ai
nuovi ingressi, al rispetto dell'applicazione della
normativa per la prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali, alla promozione di misure idonee a
tutelarne la salute in relazione alle peculiarita'
psicofisiche ed alla prevedibilita' di rischi specifici per
le donne con particolare attenzione alle situazioni di
lavoro che possono rappresentare rischi per la salute
riproduttiva.
2. I comitati, presieduti da un rappresentante
dell'Amministrazione, sono composti, in pari numero, da
rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'Accordo
sindacale recepito con il presente decreto e da funzionari
in rappresentanza dell'Amministrazione.
2-bis. L'Amministrazione dovra' prevedere forme di
valorizzazione e di pubblicizzazione del lavoro dei
comitati.
2-ter. I comitati dovranno essere rinnovati almeno ogni
4 anni in coincidenza con i rinnovi contrattuali.
3. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1
della legge 7 agosto 1990, n. 232, come sostituito
dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 6 maggio 1994, n.
271, convertito dalla legge 6 luglio 1994, n. 433, si
applica anche alle dipendenti del Corpo Forestale dello
Stato".

 

Art. 23.
Relazioni sindacali


1. Il sistema di relazioni sindacali, nel rispetto delle
distinzioni delle responsabilita' delle Amministrazioni e delle
organizzazioni sindacali e' riordinato in modo coerente all'obiettivo
di incrementare e mantenere elevata l'efficienza dei servizi
istituzionali unitamente al miglioramento delle condizioni di lavoro
e alla crescita professionale degli operatori della sicurezza.
2. Il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti
modelli:
a) contrattazione collettiva:
a1) la contrattazione collettiva si svolge a livello nazionale
sulle materie, con i tempi e le procedure previste dall'articolo 3,
comma 1, e dall'articolo 7 del decreto sulle procedure, individuando
anche le risorse da destinare al fondo per il raggiungimento di
qualificati obiettivi e il miglioramento dell'efficienza dei servizi;
a2) accordo nazionale quadro e contrattazione decentrata;
b) informazione, che si articola in preventiva e successiva;
c) esame;
d) consultazione;
e) forme di partecipazione;
f) norme di garanzia.


Nota all'art. 23:
- Si trascrive il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195:
"Art. 3 (Forze di polizia ad ordinamento civile). - 1.
Al fini di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), per il
personale appartenente alle forze di polizia ad ordinamento
civile sono oggetto di contrattazione:
a) il trattamento economico fondamentale ed
accessorio;
b) il trattamento di fine rapporto e le forme
pensionistiche complementari, ai sensi dell'art. 26, comma
20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
c) la durata massima dell'orario di lavoro
settimanale;
d) i criteri per l'articolazione dell'orario di
lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni
di servizio;
e) le misure per incentivare l'efficienza del
servizio;
f) congedo ordinario ed il congedo straordinario;
g) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
h) i permessi brevi per esigenze personali;
i) le aspettative, i distacchi ed i permessi
sindacali;
l) il trattamento economico di missione, di
trasferimento e di lavoro straordinario;
m) i criteri di massima per la formazione e
l'aggiornamento professionale;
n) i criteri istitutivi degli organi di verifica
della qualita' e salubrita' dei servizi di mensa e degli
spacci, per la gestione degli enti di assistenza del
personale;
o) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio
sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 9 del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
2. Le procedure di contrattazione di cui all'art. 2,
comma 1, lettera a), disciplinano le materie di cui al
comma 1, le relazioni sindacali nonche' la durata dei
contratti collettivi nazionali di amministrazione, la
struttura contrattuale ed i rapporti tra i diversi livelli.
Ciascuna amministrazione attiva, mediante accordi, autonomi
livelli di contrattazione, nel rispetto dei vincoli di
bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione
annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La
contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle
materie previste al comma 1 e nei limiti stabiliti dal
contratto collettivo nazionale, tra i soggetti e con le
procedure negoziali che questi ultimi prevedono. Essa puo'
avere ambito territoriale. Le pubbliche amministrazioni non
possono sottoscrivere in sede decentrata accordi in
contrasto con i vincoli risultanti dalla disciplina
prevista dall'accordo derivante dalle predette procedure di
contrattazione o che comportino oneri non previsti negli
strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ogni
amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non
possono essere applicate. Gli accordi decentrati
sottoscritti, corredati da un'apposita relazione
tecnico-finanziaria, sono trasmessi alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla
data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
compatibilita' economico-finanziaria.
3. Nelle materie non oggetto di contrattazione resta
comunque ferma l'autonomia decisionale delle
amministrazioni.
4. Nell'ambito territoriale la titolarita'
all'esercizio delle relazioni sindacali e' riconosciuta
sulla base della rappresentativita', individuata tenendo
anche conto del dato elettorale secondo i criteri dettati
nell'apposito accordo per la definizione delle modalita' di
espressione del dato elettorale e delle relative forme di
rappresentanza. In attesa dell'entrata in vigore del
decreto del Presidente della Repubblica di recepimento del
predetto accordo continuano ad avere vigenza le previsioni
dettate sulla materia della normativa vigente prima
dell'entrata in vigore del presente decreto".
- Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195, e' contenuto nella nota alle
premesse.

 

Art. 24.
Accordo nazionale quadro di amministrazione
e contrattazione decentrata


1. L'accordo nazionale quadro di amministrazione e' stipulato fra
il Ministro competente, o un suo delegato, e una delegazione
sindacale composta dai rappresentanti di ciascuna organizzazione
sindacale firmataria dell'accordo nazionale di cui all'articolo 23,
lettera a1).
2. Le relative procedure di contrattazione devono essere avviate
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, termine entro il quale le organizzazioni sindacali
presentano le relative piattaforme.
3. L'accordo nazionale quadro di amministrazione ha durata
quadriennale e le materie che ne costituiscono oggetto devono essere
trattate in un'unica sessione.
4. L'accordo non puo' essere in contrasto con i vincoli risultanti
da quanto stabilito nel contratto collettivo nazionale ne' comportare
oneri eccedenti le risorse confluite nel fondo di cui
all'articolo 14.
5. Le procedure per l'accordo nazionale quadro si svolgono per
ciascuna amministrazione sulle seguenti materie di contrattazione:
a) individuazione delle fattispecie, e delle misure da attribuire
a ciascuna di esse, a cui destinare le risorse del fondo per
l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14;
definizione delle modalita' per la loro destinazione, utilizzazione e
attribuzione, nonche' le relative modalita' di verifica. L'accordo su
tale punto avra' cadenza annuale;
b) principi generali per la definizione degli accordi decentrati
di cui al comma 6, unitamente alle procedure di perfezionamento in
caso di mancata intesa ed alle modalita' di verifica di tali accordi,
nonche' per le determinazioni dei periodi di validita';
c) individuazione delle tipologie per l'articolazione dei turni
di servizio, disciplinando, in ragione di specifiche esigenze locali,
anche la possibilita' di accordi decentrati con articolazioni dei
turni di servizio diverse rispetto a quelle stabilite con l'accordo
quadro;
d) criteri per la valutazione dell'adeguatezza degli alloggi di
servizio utilizzabili dal personale in missione;
e) criteri relativi alla formazione ed all'aggiornamento
professionale;
f) criteri generali, previa informazione dei dati necessari, per
la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a
consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi
predeterminati, particolari esigenze di servizio;
g) criteri generali per l'applicazione del riposo compensativo;
h) criteri generali per la programmazione di turni di
reperibilita';
i) indirizzi generali per le attivita' gestionali degli enti di
assistenza del personale;
l) criteri per l'impiego del personale con oltre cinquanta anni
d'eta' o con piu' di trenta anni di servizio.
6. La contrattazione decentrata si svolge presso ogni sede centrale
e ufficio o istituto o reparto periferico di livello dirigenziale
individuati da ciascuna Amministrazione, senza oneri finanziari
aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal presente decreto, con le
procedure previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto sulle
procedure, e per le seguenti materie:
a) gestione ed applicazione, con cadenza annuale, di quanto
previsto dal comma 5, lettera a), secondo le modalita' ivi definite
ed entro trenta giorni dalla data dell'accordo stesso e dei
successivi aggiornamenti. Nel caso non si pervenga, entro tale
termine, ad un accordo, la commissione di cui all'articolo 29,
comma 3, esprime parere vincolante nel merito;
b) criteri applicativi relativi alla formazione ed
all'aggiornamento professionale, con riferimento alle materie, ai
tempi ed alle modalita';
c) criteri per la verifica della qualita' e della salubrita' dei
servizi di mensa e degli spacci;
d) criteri per la verifica delle attivita' di protezione sociale
e di benessere del personale;
e) misure dirette a favorire pari opportunita' nel lavoro e nello
sviluppo professionale, ai fini anche delle azioni positive di cui
alla legge 10 aprile 1991, n. 125.


Nota all'art. 24:
- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195, e' riportato nella nota all'art.
23.
- La legge 10 aprile 1991, n. 125, reca "Azioni
positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel
lavoro".

 

Art. 25.
Informazione


1. L'informazione si articola in preventiva e successiva.
2. L'informazione preventiva e' fornita da ciascuna
amministrazione, inviando con congruo anticipo alle rispettive
organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal
presente decreto la documentazione necessaria, relativamente ai
criteri generali ed alle conseguenti iniziative concernenti:
a) l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero
e settimanale e dei turni di servizio;
b) la mobilita' esterna del personale a domanda e la mobilita'
interna;
c) la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a
consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi
predeterminati, particolari esigenze di servizio;
d) l'applicazione del riposo compensativo;
e) la programmazione di turni di reperibilita';
f) i provvedimenti di massima riguardanti l'organizzazione degli
uffici e l'organizzazione del lavoro.
3. Per le materie di cui al comma 2, lettere a), c), d), ed e),
l'informazione e' fornita a livello centrale e periferico; per le
materie di cui alle lettere b) e f) del medesimo comma 2,
l'informazione e' fornita a livello di amministrazione centrale.
4. L'informazione successiva si attua relativamente ai criteri
generali concernenti:
a) la qualita' del servizio ed i rapporti con l'utenza, nonche'
le altre misure di massima volte a migliorare l'efficienza dei
servizi;
b) l'attuazione di programmi di formazione del personale;
c) le misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di
lavoro, anche in relazione all'attuazione della legge n. 626 del
1994;
d) l'attuazione della mobilita' interna.
5. Per le materie suddette, le amministrazioni della Polizia di
Stato e del Corpo forestale dello Stato forniscono le adeguate
informazioni alle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie
dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto in
un'apposita conferenza di rappresentanti di dette amministrazioni ed
organizzazioni sindacali, non avente alcuna natura negoziale, da
riunirsi con cadenza semestrale.
6. L'informazione successiva si attua a livello centrale e
periferico.
7. Allo scopo di rendere piu' trasparente e costruttivo il rapporto
ed il confronto tra le parti, ciascuna amministrazione trasmette alle
rispettive organizzazioni sindacali rappresentative sul piano
nazionale firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente
decreto gli ordini del giorno del Consiglio di amministrazione e
delle commissioni del personale e le relative determinazioni. Per le
medesime formalita' i dirigenti degli uffici, istituti e reparti
della Polizia di Stato presso i quali si svolge la contrattazione
decentrata comunicano alle segreterie provinciali delle
organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il
presente decreto le determinazioni in materia di movimenti interni
del personale. Resta fermo il diritto dei singoli dipendenti di
richiedere ed ottenere, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241,
il rilascio della copia degli atti dei procedimenti amministrativi
che li riguardano. Di tale richiesta l'interessato potra' informare,
ove lo ritenga opportuno, le organizzazioni sindacali.


Nota all'art 25:
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
reca "attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38,
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori durante il lavoro".
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca "nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi".

 

Art. 26.
Esame


1. L'esame si attua, a livello centrale e periferico, secondo le
previsioni di cui all'articolo 25, comma 3, relativamente alle
materie oggetto di informazione preventiva. A tal fine, nell'ambito
di ogni amministrazione, ciascuna organizzazione sindacale firmataria
dell'accordo recepito con il presente decreto, ricevuta
l'informazione, puo' chiedere, in forma scritta, un incontro per
l'esame delle suddette materie. Detto incontro - a cui sono invitate
anche le altre organizzazioni sindacali non richiedenti - ha inizio
entro le quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta e si
conclude nel termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione
dell'informazione, ovvero entro un termine piu' breve per motivi di
urgenza; decorsi tali termini le amministrazioni assumono le proprie
autonome determinazioni definitive. Dell'esito dell'esame e' redatto
verbale dal quale risultano le posizioni delle parti.
2. Durante il periodo in cui si svolge l'esame, le amministrazioni
non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie in argomento e
le organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono sulle
stesse iniziative conflittuali.
3. Per il Corpo di polizia penitenziaria, l'amministrazione, per
tutte le materie indicate negli articoli 25 e 27, procede, prima di
assumere le relative determinazioni, all'esame previsto nel comma 1,
nel rispetto dei termini massimi ivi stabiliti, dopo aver fornito
alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale
recepito con il presente decreto operanti presso il Corpo di polizia
penitenziaria le informazioni necessarie.

 

Art. 27.
Consultazione


1. La consultazione si svolge relativamente ai criteri generali ed
ai provvedimenti concernenti:
a) la definizione delle piante organiche;
b) la gestione del rapporto di impiego relativamente agli atti
normativi ed amministrativi di carattere generale concernenti lo
stato giuridico, previdenziale ed assistenziale, ivi compresi i
criteri di massima da seguirsi negli scrutini per le promozioni e i
regolamenti recanti le modalita' di svolgimento dei concorsi;
c) l'introduzione di nuove tecnologie e le conseguenti misure di
massima riguardanti i processi generali di organizzazione degli
uffici centrali e periferici aventi effetti generali
sull'organizzazione del lavoro.
2. Per le materie suddette, prima di assumere le relative
determinazioni, le amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo
forestale dello Stato, previa adeguata informazione, acquisiscono
senza particolari formalita' il parere delle rispettive
organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il
presente decreto.
3. La consultazione si attua a livello centrale per le materie di
cui al comma 1, lettere a) e b); per la materia di cui alla lettera
c) del medesimo comma 1 la consultazione si svolge a livello centrale
nonche' nel caso di progetti di specifico rilievo locale, anche a
livello periferico.

 

Art. 28.
Forme di partecipazione


1. E' costituita una conferenza di rappresentanti delle
amministrazioni e delle organizzazioni sindacali firmatarie
dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto che, al fine
di favorire il coinvolgimento e la partecipazione del personale agli
obiettivi di ammodernamento delle strutture e riqualificazione del
personale, esamina annualmente gli indirizzi fissati dal Ministro in
materia di organizzazione e gestione dell'amministrazione.
2. Nell'ambito di ciascuna amministrazione, i responsabili degli
uffici centrali e periferici si incontrano, con cadenza semestrale,
con le rispettive strutture periferiche delle organizzazioni
sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il presente decreto,
anche su richiesta delle stesse, per un confronto - senza alcuna
natura negoziale - sulle modalita' di attuazione dei criteri
concernenti la programmazione di turni di lavoro straordinario, il
riposo compensativo ed i turni di reperibilita'. A seguito di tale
confronto le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo
recepito con il presente decreto sottopongono la questione
all'amministrazione centrale per un apposito esame, qualora nel
predetto confronto si riscontri una diversa valutazione da parte
delle medesime organizzazioni.
3. All'articolo 20, comma 2-bis del primo quadriennio normativo
Polizia, dopo la dizione "del lavoro dei comitati" sono aggiunte le
seguenti parole "anche mediante inserimento nel sito web di ciascuna
Forza di Polizia ad ordinamento civile".
4. All'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 395 del 1995 sono aggiunte le seguenti lettere:
"e) Commissione automezzi;
f) Commissione tecnologia ed informatica.".
5. Dalla data di sottoscrizione dell'accordo recepito con il
presente decreto e fino all'introduzione di una nuova normativa
relativa alla materia sopra esposta, le commissioni di cui all'art.
26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, cosi'
come modificato dal comma 4, dovranno essere ricostituite con cinque
rappresentanti designati in maniera proporzionale dalle
Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il
presente decreto.


Nota all'art. 28:
- Il testo dell'art. 20 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 395 del 1995 e' riportato nelle note
all'art. 20.
Si trascrive il testo dell'art. 26, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395:
"Art. 26 (Forme di partecipazione). - 1. Oltre ai
comitati e commissioni di partecipazione in materia di pari
opportunita' e di formazione e aggiornamento professionale
di cui agli articoli 20 e 22, presso ciascuna
Amministrazione sono costituite apposite commissioni, a
livello centrale e periferico, per la verifica e la
formulazione di proposte relativamente:
a) alla formazione ed aggiornamento professionale;
b) alla qualita' e salubrita' dei servizi di mensa e
degli spacci;
c) alle attivita' di protezione sociale e di
benessere del personale;
d) alle misure dirette a favorire pari opportunita'
nel lavoro e nello sviluppo professionale (solo a livello
periferico).
2. Nell'ambito di ogni Amministrazione e' altresi'
costituita, a livello centrale, una commissione per la
formulazione di pareri in ordine alla qualita' e
funzionalita' del vestiario.
3. Le commissioni di partecipazione costituite ai sensi
dei commi 1 e 2 - che non hanno natura negoziale - sono
presiedute da un rappresentante dell'Amministrazione e sono
composte, in pari numero, da rappresentanti delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale firmatarie dell'accordo sindacale recepito
con il presente decreto e da rappresentanti
dell'Amministrazione.
4. Per la commissione per le ricompense al personale
della Polizia di Stato, di cui all'art. 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, il
Ministro dell'interno con proprio decreto nomina, con
cadenza biennale, sei componenti designati dalle
organizzazioni sindacali rappresentative sul piano
nazionale, tenuto conto del grado di rappresentativita'
delle stesse risultante dalle dele-ghe complessivamente
espresse per la riscossione del contributo sindacale
conferite dal personale all'Amministrazione. Nei limiti dei
posti disponibili, a ciascuna organizzazione sindacale
rappresentativa e' garantita la designazione di almeno un
componente. Analoga commissione, nel rispetto di criteri di
pariteticita', e' costituita rispettivamente per il
personale del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo
forestale dello Stato.
5. Ciascuna Amministrazione, una volta l'anno, indice
un apposito incontro, a livello centrale, con le
organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale
recepito con il presente decreto per un confronto, senza
alcuna natura negoziale, sulle modalita' di attuazione
degli indirizzi generali concernenti le attivita' degli
enti di assistenza del personale".

 

Art. 29.
Norme di garanzia


1. La corretta applicazione del titolo II del presente decreto e'
assicurata anche mediante l'attivazione delle procedure di
raffreddamento dei conflitti previste dall'articolo 8 del decreto
sulle procedure.
2. Qualora in sede di applicazione delle materie regolate dal
presente decreto e dall'accordo quadro di amministrazione siano
rilevate, in sede centrale o periferica, violazioni delle procedure
del sistema delle relazioni sindacali di cui all'articolo 23 o
insorgano conflitti fra le amministrazioni e le Organizzazioni
sindacali nazionali sulla loro corretta applicazione, puo' essere
formulata, da ciascuna delle parti alla commissione paritetica di cui
al comma 3, richiesta scritta di esame della questione controversa
con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di
diritto sui quali la stessa si basa. Nei trenta giorni successivi
alla richiesta, la predetta commissione procede ad un esame della
questione controversa, predisponendo un parere vincolante nel merito
a far data dal giorno in cui e' stata formulata la richiesta, al
quale le parti si conformano, che successivamente e' inviato
all'ufficio nel quale la controversia stessa e' insorta. Di tale
parere e' data conoscenza a tutte le sedi centrali e periferiche
dell'amministrazione.
3. Presso ciascuna delle amministrazioni interessate, e' istituita,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
per i fini di cui al comma 2, una commissione presieduta da un
rappresentante dell'amministrazione e composta in pari numero da
rappresentanti dell'amministrazione e da un rappresentante per ognuna
delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo
recepita dal presente decreto.
4. Le richieste di esame di cui al comma 2, avanzate dai dirigenti
degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni o dalle
Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il
presente decreto, devono essere inoltrate all'ufficio per le
relazioni sindacali di ciascuna amministrazione, che cura gli
adempimenti conseguenti.


Nota all'art. 29:
-Si trascrive il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195:
"Art. 8 (Procedure di raffreddamento dei conflitti). -
1. Al fine di assicurare la sostanziale omogeneita'
nell'applicazione delle disposizioni recate dai decreti del
Presidente della Repubblica di cui all'art. 2, le
amministrazioni ed i Comandi generali interessati
provvedono a reciproci scambi di informazione, anche
attraverso apposite riunioni.
2. Le procedure di contrattazione e di concertazione di
cui all'art. 2 disciplinano le modalita' di raffreddamento
dei conflitti che eventualmente insorgano nell'ambito delle
rispettive Amministrazioni in sede di applicazione delle
disposizioni contenute nei decreti del Presidente della
Repubblica di cui al medesimo art. 2. Ai predetti fini in
sede di contrattazione, per le Forze di polizia ad
ordinamento civile, presso le singole amministrazioni
vengono costituite commissioni aventi natura arbitrale.
3. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni
contenute nei decreti del Presidente della Repubblica di
cui all'art. 2 insorgano contrasti interpretativi di
rilevanza generale per tutto il personale interessato, i
soggetti di cui al predetto art. 2, ossia le
amministrazioni, le organizzazioni sindacali e le sezioni
COCER, per il tramite dei rispettivi Comandi generali o
dello stato maggiore della Difesa, possono ricorrere al
Ministro per la funzione pubblica, formulando apposita e
puntuale richiesta motivata per l'esame della questione
interpretativa controversa. Il Ministro per la funzione
pubblica entro trenta giorni dalla formale richiesta, dopo
aver acquisito le risultanze delle procedure di cui ai
commi 1 e 2, puo' fare ricorso alle delegazioni trattanti
l'accordo nazionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera a),
ovvero alle delegazioni che partecipano alle concertazioni
di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), e comma 2. L'esame
della questione interpretativa controversa di interesse
generale deve espletarsi nel termine di trenta giorni dal
primo incontro. Sulla base dell'orientamento espresso dalle
citate delegazioni, il Ministro per la funzione pubblica,
ai sensi dell'art. 27, primo comma, n. 2), della legge
29 marzo 1983, n. 93, e della legge 23 agosto 1988, n. 400,
provvede ad emanare conseguenti direttive contenenti gli
indirizzi applicativi per tutte le Amministrazioni
interessate".

 

Art. 30.
Proroga di efficacia degli accordi


1. Per le materie oggetto di accordo nazionale quadro di
amministrazione e contrattazione decentrata le amministrazioni
applicano la normativa derivante dai precedenti accordi fino a quando
non intervengano i successivi.

 

Art. 31.
Distacchi sindacali


1. A decorrere dal 1 gennaio 2003 il limite massimo dei distacchi
sindacali autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di
polizia ad ordinamento civile e' determinato rispettivamente nei
contingenti complessivi di sessantatre distacchi per la Polizia di
Stato, di trentadue distacchi per il Corpo di polizia penitenziaria e
di dieci distacchi per il Corpo forestale dello Stato.
2. Alla ripartizione degli specifici contingenti complessivi dei
distacchi sindacali di cui al comma 1 tra le organizzazioni sindacali
del personale, rappresentative sul piano nazionale ai sensi della
normativa vigente, provvede, nell'ambito rispettivamente della
Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo
forestale dello Stato, il Ministro per la funzione pubblica, sentite
le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo quadrimestre
del 2003, con riferimento allo stesso anno, e successivamente entro
il primo quadrimestre di ciascun biennio. La ripartizione, che ha
validita' fino alla successiva, e' effettuata esclusivamente in
rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la
riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle
rispettive amministrazioni accertate per ciascuna delle citate
organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente a quello in cui si effettua la ripartizione. Per la
Polizia di Stato dal numero delle deleghe deve essere sottratto
quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente ai sensi
dell'art. 93, comma 2, della legge 1 aprile 1981, n. 121. Per gli
appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo forestale
dello Stato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la
delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del
rilascio o al 31 dicembre di ogni anno. La delega si intende
tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro
la data del 31 ottobre. Dal numero delle deleghe accertate al 31
dicembre di ciascun anno deve essere sottratto quello, delle revoche
prodotte entro il 31 ottobre precedente.
3. Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle
organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo alle amministrazioni
di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli
adempimenti istruttori, acquisendo per ciascuna richiesta nominativa
il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, ed emanano il decreto di
distacco sindacale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.
L'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento
dei requisiti di cui al comma 4 ed alla verifica del rispetto dello
specifico contingente e relativo riparto di cui al comma 2, e'
considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica
non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della
richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni
sindacali comunicano la conferma di ciascun distacco sindacale in
atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La
conferma annuale e la richiesta di revoca e' comunicata alle
amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, che adottano i consequenziali provvedimenti nel solo caso
di revoca.
4. Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell'ambito di
ciascun contingente indicato nei commi 1 e 2, soltanto in favore
rispettivamente dei dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo di
Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che
ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi
direttivi delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2, secondo
le comunicazioni formali circa la composizione degli stessi organismi
fatte pervenire da ciascuna organizzazione sindacale
all'amministrazione centrale.
5. Ferma restando l'attuale disciplina ed il loro numero
complessivo, i distacchi sindacali, sino al limite massimo del 50%,
possono essere fruiti dai dirigenti sindacali previo accordo
dell'organizzazione sindacale con l'amministrazione interessata,
frazionatamente o per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno, ed
escludendo la frazionabilita' dell'orario giornaliero.
6. I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli
effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione, salvo
che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al
congedo ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con esclusione
dei compensi e delle indennita' per il lavoro straordinario e di
quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.


Nota all'art 31:
- La legge 1 aprile 1981, n. 121, reca il "Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza";
se ne trascrive l'art. 93:
"Art. 93 (Delega per la riscossione di contributi
sindacali). - Gli appartenenti alla Polizia di Stato hanno
facolta' di rilasciare delega, esente da tassa di bollo e
dalla registrazione, a favore della propria organizzazione
sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello
stipendio, paga o retribuzione, per il pagamento dei
contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti
organi statutari. Resta fermo il disposto di cui all'art.
70 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
La delega ha validita' dal primo giorno del mese
successivo a quello del rilascio al 31 dicembre di ogni
anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga
revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La
revoca della delega va inoltrata, in forma scritta,
all'amministrazione e alla organizzazione sindacale
interessata.
Le trattenute operate dall'amministrazione sulle
retribuzioni, in base alle deleghe presentate dalle
organizzazioni sindacali, sono versate alle stesse
organizzazioni secondo modalita' da concordare".

 

Art. 32.
Permessi sindacali


1. Per l'espletamento del loro mandato, i dipendenti della Polizia
di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale
dello Stato, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno
agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente,
nonche' i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono
collocati in distacco sindacale ai sensi dell'articolo 31, possono
fruire di permessi sindacali con le modalita' e nei limiti di quanto
previsto dal presente articolo.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2003 il limite massimo del monte ore
annuo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili a favore del
personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile e'
determinato rispettivamente in cinquecentoventimila ore per la
Polizia di Stato, in duecentoventimila ore per il Corpo di polizia
penitenziaria ed in quarantottomila ore per il Corpo forestale dello
Stato.
3. Alla ripartizione degli specifici monte ore annui complessivi di
permessi sindacali indicati nel comma 2 tra le organizzazioni
sindacali del personale rappresentative sul piano nazionale ai sensi
della normativa vigente provvedono, nell'ambito rispettivamente della
Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo
forestale dello Stato, le amministrazioni di appartenenza del
personale interessato, sentite le rispettive organizzazioni sindacali
aventi titolo entro il 31 marzo 2003, con riferimento all'anno 2002,
e successivamente entro il 31 marzo di ciascun anno. Il monte ore dei
permessi sindacali in ciascuna Forza di Polizia ad ordinamento civile
e' ripartito tra le organizzazioni sindacali in rapporto al numero
delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del
contributo sindacale, conferite dal personale alle rispettive
amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni
sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in
cui si effettua la ripartizione. Per la Polizia di Stato dal numero
delle deleghe deve essere sottratto quello delle revoche prodotte
entro il 31 ottobre precedente ai sensi dell'art. 93, comma 2, della
legge 1 aprile 1981, n. 121. Per gli appartenenti al Corpo di polizia
penitenziaria ed al Corpo forestale dello Stato, dalla data di
entrata in vigore del decreto, la delega ha effetto dal primo giorno
del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni
anno. La delega si intende tacitamente rinnovata ove non venga
revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. Dal numero
delle deleghe accertate al 31 dicembre di ciascun anno deve essere
sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre
precedente.
Nel periodo 1 gennaio-31 marzo, in attesa della successiva
ripartizione, l'amministrazione puo' autorizzare in via provvisoria
la fruizione di permessi sindacali nel limite del 25% del contingente
previsto nell'anno precedente per ciascuna organizzazione sindacale
avente titolo.
4. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto
della specificita' delle funzioni istituzionali e della particolare
organizzazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in
favore del personale di cui al comma 1, sono concessi ulteriori
permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente
complessivo di cui ai medesimi commi 2 e 3, esclusivamente per la
Partecipazione a riunioni sindacali su convocazione
dell'amministrazione.
5. I dirigenti sindacali che intendono fruire dei permessi
sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione
scritta almeno tre giorni prima ed in casi eccezionali almeno 24 ore
prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo.
L'amministrazione autorizza il permesso sindacale salvo che
non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio; da
comunicarsi in forma scritta entro tre giorni.
6. In caso di mancato utilizzo del permesso sindacale richiesto
l'organizzazione sindacale interessata provvedera' a darne
comunicazione al dirigente dell'ufficio di appartenenza del
dipendete.
7. Tenuto conto della specificita' delle funzioni istituzionali e
della particolare organizzazione delle Forze di polizia ad
ordinamento civile, i permessi sindacali sono autorizzati in misura
pari alle ore corrispondenti al turno di servizio giornaliero secondo
la durata prevista dalla programmazione settimanale e non possono
superare mensilmente per ciascun dirigente sindacale nove turni
giornalieri di servizio, con esclusione da tale computo dei permessi
di cui al comma 4.
8. Nel limite del 50% del monte ore assegnato da ciascuna
amministrazione possono essere autorizzati permessi sindacali di
durata superiore al limite dei nove turni giornalieri per ciascun
mese, previsti dal comma precedente, alle organizzazioni sindacali
aventi titolo che ne facciano richiesta nominativa alle
amministrazioni centrali entro il termine di trenta giorni
antecedenti la data di decorrenza del cumulo richiesto.
L'amministrazione, verificato il rispetto della percentuale prevista,
autorizza il cumulo entro quindici giorni dalla ricezione della
richiesta.
9. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono a tutti
gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione e
sono retribuiti, con esclusione delle indennita' e dei compensi per
il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo
svolgimento delle prestazioni.
10. Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.


Nota all'art. 32:
- L'art. 93 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e'
riportato alla nota all'art. 31.

 

Art. 33.
Aspettative e permessi sindacali non retribuiti


1. I dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo della polizia
penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono
cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie organizzazioni
sindacali possono fruire di aspettative sindacali non retribuite.
2. Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1 sono
presentate dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano
nazionale alle amministrazioni di appartenenza del personale
interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori, acquisendo
per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, ed emanano il decreto di aspettativa entro il termine di
trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi,
e' considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione
pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione
della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le
organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna
aspettativa sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca
in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca e'
comunicata alle amministrazioni di appartenenza del personale
interessato ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i consequenziali
provvedimenti nel solo caso di revoca.
3. I dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo della polizia
penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, di cui al comma 1
dell'articolo 32 possono usufruire, con le modalita' di cui ai commi
5, 6, 7 e 8 del medesimo articolo 32, di permessi sindacali non
retribuiti per la partecipazione a congressi e convegni di natura
sindacale nonche' alle riunioni degli organi collegiali statutari,
nazionali, centrali e periferici, delle rispettive organizzazioni
sindacali, oltre i rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2 e 3
del citato articolo 32.
4. Per il personale di cui al presente articolo 1 contributi
figurativi previsti in base all'articolo 8, comma 8, della legge
23 aprile 1981, n. 155, sono gli stessi previsti per la retribuzione
spettante al personale in distacco sindacale retribuito.
5. Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.


Nota all'art. 33:
- La legge 23 aprile 1981, n. 155, reca "l'adeguamento
delle strutture e delle procedure per la liquidazione
urgente delle pensioni e per i trattamenti di
disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e
pensionistica"; se ne riporta l'art. 8:
"Art. 8 (Contributi figurativi). - Ai fini del calcolo
della retribuzione annua pensionabile, il valore
retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi
riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle
disposizioni in vigore e' determinato sulla media delle
retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro
nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o,
nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo
compreso sino alla data di decorrenza della pensione
stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni
settimanali percepite in misura ridotta per uno degli
eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno
diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i
trattamenti di integrazione salariale.
Nei casi in cui nell'anno solare non risultino
retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire
ai periodi riconosciuti figurativamente e' determinato con
riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel
quale risultino percepite retribuzioni in costanza di
lavoro. Per i periodi anteriori all'iscrizione
nell'assicurazione generale obbligatoria il valore
retributivo da attribuire e' determinato con riferimento
alla retribuzione percepita nell'anno solare in cui ha
inizio l'assicurazione.
Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al primo
comma sia richiesto il riconoscimento figurativo ad
integrazione della retribuzione, la media retributiva
dell'anno solare e' determinata escludendo le retribuzioni
settimanali percepite in misura ridotta. In tale ipotesi
ciascuna settimana a retribuzione ridotta e' integrata
figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo
riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione,
ai sensi dei precedenti commi.
I periodi di sospensione, per i quali e' ammessa
l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio
per il conseguimento del diritto alla pensione per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e per la
determinazione della sua misura. Per detti periodi il
contributo figurativo e' calcolato sulla base della
retribuzione cui e' riferita l'integrazione salariale.
Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione
figurativa relativamente ai periodi di sospensione e di
riduzione d'orario, per i quali e' ammessa l'integrazione
salariale, sono versate, a carico della Cassa integrazione
guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Il datore di lavoro e' tenuto a fornire i dati
necessari per il calcolo dei valori retributivi di cui ai
precedenti commi secondo criteri e modalita' stabiliti dal
consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale.
Per gli operai agricoli dipendenti, ai fini della
determinazione dei requisiti contributivi per il diritto a
pensione e per il calcolo della retribuzione annua
pensionabile ciascuna settimana di contribuzione figurativa
e' pari a sei giornate. La retribuzione da calcolare per
ciascuna giornata e' quella determinata ai sensi dell'art.
28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1968, n. 488, per l'anno solare in cui si collocano i
periodi riconosciuti figurativamente.
In deroga a quanto previsto dal primo comma del
presente articolo ai lavoratori collocati in aspettativa ai
sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, le retribuzioni da riconoscere ai
fini del calcolo della pensione sono commisurate alla
retribuzione della categoria e qualifica professionale
posseduta dall'interessato al momento del collocamento in
aspettativa e di volta in volta adeguate in relazione alla
dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e
qualifica. Per i lavoratori collocati in aspettativa che
non abbiano regolato mediante specifiche normative interne
o contrattuali il trattamento economico del personale, si
prendono in considerazione ai fini predetti le retribuzioni
fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per
gli impiegati delle imprese metalmeccaniche.
Restano ferme in materia le disposizioni dell'art. 1
della legge 15 febbraio 1974, n. 36, e della legge 10 marzo
1955, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni.
Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche per il trasferimento dei contributi
figurativi ad altri enti previdenziali per richieste
presentate dai lavoratori dopo l'entrata in vigore della
presente legge".

 

Art. 34.
Adempimenti delle amministrazioni - Responsabilita'


1. Ai fini dell'accertamento delle deleghe per la riscossione del
contributo sindacale di cui al comma 2 dell'articolo 31 ed al comma 3
dell'articolo 32, le amministrazioni centrali forniscono alle
rispettive organizzazioni sindacali nazionali i dati riferiti alle
predette deleghe e le incontrano per la certificazione dei dati e per
la sottoscrizione della relativa documentazione. Ai fini della
consistenza associativa vengono conteggiate esclusivamente le deleghe
per un contributo sindacale non inferiore allo 0,50% dello stipendio.
Ove dovessero essere riscontrati errori od omissioni in base ai dati
in proprio possesso, le organizzazioni sindacali provvedono a
documentare le richieste di rettifica in un apposito incontro con le
predette amministrazioni centrali, nel corso del quale si procede
all'esame della documentazione presentata ed alla conseguente
rettifica della relativa documentazione nel caso di riscontro
positivo della richiesta. Le amministrazioni centrati inviano, entro
il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe
per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
utilizzando modelli e procedure informatizzate, anche elettroniche ed
a lettura ottica, predisposti dal medesimo Dipartimento della
funzione pubblica.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, per la Polizia di Stato
dal numero delle deleghe deve essere sottratto quello delle revoche
prodotte entro il 31 ottobre precedente ai sensi dell'art. 93,
secondo comma della legge 1 aprile 1981, n. 121. Per gli appartenenti
al Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo forestale dello Stato,
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la delega ha
effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio
fino al 31 dicembre di ogni anno. La delega si intende tacitamente
rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del
31 ottobre. Dal numero delle deleghe accertate al 31 dicembre di
ciascun anno deve essere sottratto quello delle revoche prodotte
entro il 31 ottobre precedente.
3. Le Organizzazioni sindacali depositano presso ciascuna
amministrazione un modello di delega per la riscossione del
contributo sindacale e uno per la revoca. Le deleghe hanno efficacia,
ai fini associativi e contabili, dal primo giorno del mese successivo
a quello della data del timbro di accettazione apposto sulla delega
dall'ufficio ricevente.
4. In attuazione dell'art. 43, commi 8 e 9, del decreto legislativo
31 marzo 2001, n. 165, e' istituito presso il Dipartimento della
funzione pubblica un comitato paritetico al quale partecipano le
organizzazioni sindacali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile
rappresentative sul piano nazionale, che delibera anche sulle
contestazioni relative alla rilevazione delle deleghe qualora
permangano valutazioni difformi con le singole amministrazioni.
5. Entro il 31 maggio di ciascun anno, le amministrazioni di
appartenenza del personale interessato, utilizzando modelli di
rilevazione e procedure informatizzate, anche elettroniche ed a
lettura ottica, predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sono tenute a
comunicare al Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi
nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato del personale che
ha fruito di distacchi e aspettative sindacali nell'anno precedente.
6. Entro la stessa data del 31 maggio di ciascun anno, le stesse
amministrazioni utilizzando i modelli e le procedure informatizzate
indicate nel comma 2, sono tenute a comunicare alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli
elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e sindacato, del
personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali nell'anno
precedente con l'indicazione per ciascun nominativo del numero
complessivo dei giorni e delle ore. Il Dipartimento della funzione
pubblica verifica il rispetto dei limiti previsti dal presente
decreto.
7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica puo' disporre ispezioni nei confronti delle
amministrazioni che non ottemperino tempestivamente agli obblighi
indicati nei commi 1, 5 e 6 e puo' fissare un termine per
l'adempimento. In caso di ulteriore inerzia, il Dipartimento della
funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi richiesti
dalle stesse amministrazioni ai sensi dell'articolo 31, comma 3, e
dell'articolo 33, comma 2. Dell'inadempimento risponde, comunque, il
funzionario responsabile del procedimento appositamente nominato
dall'amministrazione competente ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241.
8. I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi 5 e 6,
distinti per amministrazioni di appartenenza del personale
interessato, per sindacato, per qualifica e per sesso, sono
pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica in allegato alla relazione annuale sullo
stato della Pubblica amministrazione, da presentare al Parlamento ai
sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
9. I dirigenti che dispongono o consentono l'utilizzazione di
distacchi, aspettative e permessi sindacali in violazione della
normativa vigente sono responsabili personalmente.
10. Le norme del presente articolo si applicano dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.


Nota all'art. 34:
- L'art. 93 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e'
riportato alla nota all'art. 31.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca
"norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche"; se ne trascrive l'art.
43:
"Art. 43 (Rappresentativita' sindacale ai fini della
contrattazione collettiva). (Art. 47-bis del decreto
legislativo n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 7 del
decreto legislativo n. 396 del 1997, modificato dall'art.
44, comma 4 del decreto legislativo n. 80 del 1998; art.
44, comma 7 del decreto legislativo n. 80 del 1998, come
modificato dall'art. 22, comma 4 del decreto legislativo n.
387 del 1998). - 1. L'ARAN ammette alla contrattazione
collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che
abbiano nel comparto o nell'area una rappresentativita' non
inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media
tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato
associativo e' espresso dalla percentuale delle deleghe per
il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale
delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato
elettorale e' espresso dalla percentuale dei voti ottenuti
nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale,
rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito
considerato.
2. Alla contrattazione collettiva nazionale per il
relativo comparto o area partecipano altresi' le
confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali
ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 1
siano affiliate.
3. L'ARAN sottoscrive i contratti collettivi
verificando previamente, sulla base della
rappresentativita' accertata per l'ammissione alle
trattative ai sensi del comma 1, che le organizzazioni
sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo
rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento
come media tra dato associativo e dato elettorale nel
comparto o nell'area contrattuale, o almeno il 60 per cento
del dato elettorale nel medesimo ambito.
4. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva per la
stipulazione degli accordi o contratti collettivi che
definiscono o modificano i comparti o le aree o che
regolano istituti comuni a tutte le pubbliche
amministrazioni o riguardanti piu' comparti, le
confederazioni sindacali alle quali, in almeno due comparti
o due aree contrattuali, siano affiliate organizzazioni
sindacali rappresentative ai sensi del comma 1.
5. I soggetti e le procedure della contrattazione
collettiva integrativa sono disciplinati, in conformita'
all'art. 40, comma 3, dai contratti collettivi nazionali,
fermo restando quanto previsto dall'art. 42, comma 7, per
gli organismi di rappresentanza unitaria del personale.
6. Agli effetti dell'accordo tra l'ARAN e le
confederazioni sindacali rappresentative, previsto
dall'art. 50, comma 1, e dei contratti collettivi che
regolano la materia, le confederazioni e le organizzazioni
sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale
ai sensi dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi,
aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale
alla loro rappresentativita' ai sensi del comma 1, tenendo
conto anche della diffusione territoriale e della
consistenza delle strutture organizzative nel comparto o
nell'area.
7. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe e'
assicurata dall'ARAN. I dati relativi alle deleghe
rilasciate a ciascuna amministrazione nell'anno considerato
sono rilevati e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo
dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni,
controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione
sindacale interessata, con modalita' che garantiscano la
riservatezza delle informazioni. Le pubbliche
amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il funzionario
responsabile della rilevazione e della trasmissione dei
dati. Per il controllo sulle procedure elettorali e per la
raccolta dei dati relativi alle deleghe l'ARAN si avvale,
sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione
del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del
lavoro, delle istanze rappresentative o associative delle
pubbliche amministrazioni.
8. Per garantire modalita' di rilevazione certe ed
obiettive, per la certificazione dei dati e per la
risoluzione delle eventuali controversie e' istituito
presso l'ARAN un comitato paritetico, che puo' essere
articolato per comparti, al quale partecipano le
organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione
collettiva nazionale.
9. Il comitato procede alla verifica dei dati relativi
ai voti ed alle deleghe. Puo' deliberare che non siano
prese in considerazione, ai fini della misurazione del dato
associativo, le deleghe a favore di organizzazioni
sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo
economico inferiore di piu' della meta' rispetto a quello
mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del
comparto o dell'area.
10. Il comitato delibera sulle contestazioni relative
alla rilevazione dei voti e delle deleghe. Qualora vi sia
dissenso, e in ogni caso quando la contestazione sia
avanzata da un soggetto sindacale non rappresentato nel
comitato, la deliberazione e' adottata su conforme parere
del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - CNEL,
che lo emana entro quindici giorni dalla richiesta. La
richiesta di parere e' trasmessa dal comitato al Ministro
per la funzione pubblica, che provvede a presentarla al
CNEL entro cinque giorni dalla ricezione.
11. Ai fini delle deliberazioni, l'ARAN e le
organizzazioni sindacali rappresentate nel comitato votano
separatamente e il voto delle seconde e' espresso
dalla maggioranza dei rappresentanti presenti.
12. A tutte le organizzazioni sindacali vengono
garantite adeguate forme di informazione e di accesso ai
dati, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza
delle informazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n.
675, e successive disposizioni correttive ed integrative.
13. Ai sindacati delle minoranze linguistiche della
provincia di Bolzano e delle regioni Valle d'Aosta e
Friuli-Venezia Giulia, riconosciuti rappresentativi agli
effetti di speciali disposizioni di legge regionale e
provinciale o di attuazione degli Statuti, spettano,
eventualmente anche con forme di rappresentanza in comune,
i medesimi diritti, poteri e prerogative, previsti per le
organizzazioni sindacali considerate rappresentative in
base al presente decreto. Per le organizzazioni sindacali
che organizzano anche lavoratori delle minoranze
linguistiche della provincia di Bolzano e della regione
della Val d'Aosta, i criteri per la determinazione della
rappresentativita' si riferiscono esclusivamente ai
rispettivi ambiti territoriali e ai dipendenti ivi
impiegati".
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca "nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi".
- La legge 29 marzo 1983, n. 93, e' la "legge quadro
sul pubblico impiego"; se ne riporta l'art. 16:
"Art. 16 (Relazione al Parlamento). - Nella relazione
al Parlamento di cui all'art. 30 della legge 28 ottobre
1970, n. 775, si riferisce anche circa l'attuazione degli
accordi, la produttivita', le disfunzioni, i tempi e i
costi dell'azione amministrativa, il confronto con i
rapporti di lavoro nel settore privato, e si avanzano
eventuali proposte. In ogni caso il Governo riferisce alle
competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica sui contenuti di ogni ipotesi
di accordo sindacale entro trenta giorni dalla
formulazione.
La relazione e' allegata alla relazione previsionale e
programmatica di cui all'art. 15 della legge 5 agosto 1978,
n. 468.
Nell'anno antecedente a quello di entrata in vigore
della nuova normativa, la relazione previsionale e
programmatica di cui al comma precedente e' accompagnata da
una apposita relazione programmatica di settore riguardante
gli accordi in via di stipulazione".

 

Art. 35.
Federazioni sindacali


1. Qualora due o piu' organizzazioni sindacali diano vita ad
aggregazioni associative comunque denominate, l'amministrazione, a
seguito della comunicazione dei relativi atti costitutivi, degli
Statuti, della sede legale e della persona incaricata di
rappresentare l'aggregazione associativa, attribuisce un codice
meccanografico per l'accreditamento delle deleghe per la riscossione
dei contributi sindacali.
2. Ai fini della misurazione della consistenza associativa delle
aggregazioni di cui al comma 1, si conteggiano esclusivamente le
deleghe confluite nel relativo codice alla data del 31 dicembre di
ciascun anno. Per la Polizia di Stato dal numero delle deleghe deve
essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre
precedente, ai sensi dell'art. 93, secondo comma, della legge 1
aprile 1981, n. 121. Per gli appartenenti al Corpo di polizia
penitenziaria ed al Corpo forestale dello Stato, dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, la delega ha effetto dal
primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al
31 dicembre di ogni anno. La delega si intende tacitamente rinnovata
ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre.
Dal numero delle deleghe accertate al 31 dicembre di ciascun anno
deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il
31 ottobre precedente.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle
aggregazioni associative costituite prima della data di entrata in
vigore del presente decreto che, in prima applicazione, devono
definire i relativi adempimenti entro il 31 ottobre 2002.


Nota all'art. 35:
- L'art. 93 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e'
riportato alla nota all'art. 31.

 

Art. 36.
Tutela dei dirigenti sindacali


1. Nell'ambito della stessa sede di servizio, i trasferimenti in
uffici diversi da quelli di appartenenza del segretario nazionale,
regionale e provinciale delle organizzazioni sindacali delle Forze di
Polizia ad ordinamento civile rappresentative sul piano nazionale,
possono essere effettuati previo nulla osta dell'organizzazione
sindacale di appartenenza.
2. Il dirigente che riprende servizio al termine del distacco o
aspettativa sindacale puo', a domanda, essere trasferito con
precedenza rispetto agli altri richiedenti in altra sede dalla
propria amministrazione, quando dimostri di aver svolto attivita'
sindacale e di aver avuto domicilio negli ultimi due anni nella sede
richiesta e nel caso non abbia nel frattempo conseguito promozioni ad
altro ruolo a seguito di concorso.
3. Il dirigente di cui al comma 1 non puo' essere discriminato per
l'attivita' in precedenza svolta quale dirigente sindacale, ne' puo'
essere assegnato ad attivita' che facciano sorgere conflitti di
interesse con la stessa.
4. I dirigenti sindacali, nell'esercizio delle loro funzioni e in
occasione dei lavori di commissioni previste dal presente decreto o
dagli accordi nazionali di amministrazione, non sono soggetti ai
doveri derivanti dalla subordinazione gerarchica prevista da leggi o
regolamenti.
5. Sono fatte salve le previsioni dell'articolo 32 del primo
quadriennio normativo Polizia.


Nota all'art. 36:
- Si riporta l'art. 32 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1995, n. 395:
"Art. 32 (Tutela dei dirigenti sindacali). - 1. I
trasferimenti ad ufficio con sede in un comune diverso di
appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo
forestale dello Stato, che ricoprono cariche di dirigenti
sindacali in seno agli organismi direttivi previsti dagli
statuti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, possono essere
effettuati previo nulla osta delle organizzazioni sindacali
di appartenenza.
2. Per il personale della Polizia di Stato si applicano
i commi quarto e quinto dell'art. 88 della legge 1 aprile
1981, n. 121, come modificati ed integrati dall'art. 5 del
decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla
legge 20 novembre 1987, n. 472.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
sino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione
del mandato sindacale.
4. Dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti
dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 appartenenti alle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale e' data comunicazione, in occasione della
notifica della contestazione degli addebiti,
all'Amministrazione centrale per le valutazioni di
competenza ed anche al fine di un monitoraggio
dell'andamento complessivo di tali procedure disciplinari.
La comunicazione e' inviata dall'Amministrazione centrale
alla segreteria nazionale della organizzazione sindacale
interessata".

 

Art. 37.
Buono-pasto


1. Il buono pasto giornaliero di cui l'articolo 35 del secondo
quadriennio normativo Polizia e' fissato nell'importo di euro 4,65.


Nota all'art. 37:
- Si riporta il testo dell'art. 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254:
"Art. 35 (Buono-pasto). - 1. Qualora ricorrano le
condizioni previste dall'art. 2, comma 1, della legge
18 maggio, 1989, n. 203, nelle fattispecie disciplinate
dall'art. 1, comma 1, lettera b), della stessa legge,
allorche' si provvede ricorrendo ad esercizi privati.
L'onere a carico dell'Amministrazione e' elevato, ove
inferiore, a L. 9.000 a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
2. Le Amministrazioni, nelle condizioni previste dal
comma precedente, possono anche provvedere tramite la
concessione di un buono-pasto giornaliero dell'importo di
L. 9.000.
3. L'onere derivante dai commi 1 e 2 va contenuto nei
limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli
di bilancio".

 

Art. 38.
Asili nido


1. Nell'ambito delle attivita' assistenziali nei confronti del
personale e nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ad
esse inerenti l'amministrazione, in luogo della istituzione di asili
nido, puo' concedere il rimborso, anche parziale, delle rette
relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico,
secondo modalita' e criteri da concordare con le organizzazioni
sindacali rappresentative sul piano nazionale.
2. A decorrere dall'anno 2002 sono assegnati complessivamente per
le finalita' di cui al comma 1 euro 1,5 milioni annui.
3. La ripartizione della somma indicata al comma 2 viene effettuata
in proporzione alla consistenza numerica del personale in servizio,
alla data del 31 dicembre 2000, presso ciascuna Forza di polizia.

 

Art. 39.
Tutela assicurativa


1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, ai fini della stipula di
convenzioni da destinare alla copertura della responsabilita' civile
ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi
dal personale delle forze di polizia nello svolgimento della propria
attivita' istituzionale, la somma di cui all'articolo 16, comma 4,
della legge finanziaria 2002 e' ripartita, per le Forze di polizia ad
ordinamento civile, come segue:
a) Polizia di Stato, euro 330.000,00;
b) Polizia penitenziaria, euro 130.000,00;
c) Corpo forestale dello Stato, euro 20.000,00.

 

Art. 40.
Tutela legale


1. Fermo restando il disposto dell'articolo 32 della legge
22 maggio 1975, n. 152, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza
o di polizia giudiziaria indagati per fatti inerenti al servizio, che
intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, puo'
essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di euro
2500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del
procedimento viene accertata la responsabilita' del dipendente a
titolo di dolo.


Nota all'art. 40:
- La legge 22 maggio 1975, n. 152, reca "disposizioni a
tutela dell'ordine pubblico"; se ne riporta l'art. 32:
"Art. 32. - Nei procedimenti a carico di ufficiali o
agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei
militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti
compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di
altro mezzo di coazione fisica, la difesa puo' essere
assunta a richiesta dell'interessato dall'Avvocatura dello
Stato o da libero professionista di fiducia
dell'interessato medesimo. In questo secondo caso le spese
di difesa sono a carico del Ministero dell'interno salva
rivalsa se vi e' responsabilita' dell'imputato per fatto
doloso.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a
favore di qualsiasi persona che, legalmente richiesta
dall'appartenente alle forze di polizia, gli presti
assistenza".

 


Titolo III
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE

 

Art. 41.
Ambito di applicazione e durata


1. Il presente titolo si applica alla Polizia ad ordinamento
militare.
2. Il presente titolo concerne il periodo dal 1 gennaio 2002 al
31 dicembre 2005 per la parte normativa, dal 1 gennaio 2002 al
31 dicembre 2003 per la parte economica.
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data di scadenza della parte economica del presente decreto, al
personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e'
corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio
della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione
programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti,
inclusa l'indennita' integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di
vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento
del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla
decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del
Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma
1, lettera b), del decreto sulle procedure.


Nota all'art. 41:
- L'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195, e' riportato nelle note alle premesse.

 

Art. 42.
Nuovi stipendi


1. Gli stipendi del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento
militare, stabiliti dall'art. 14 del biennio economico Polizia
2000-2001, sono incrementati, dal 1 gennaio 2002, delle seguenti
misure mensili lorde:


livello V Euro ... 30,20
livello VI Euro ... 32,10
livello VI-bis Euro ... 33,60
livello VII Euro ... 35,10
livello VII-bis Euro ... 36,70
livello VIII Euro ... 38,40
livello IX Euro ... 42,20

2. Gli stipendi di cui al comma 1, a decorrere dal 1 gennaio 2003,
sono ulteriormente incrementati delle seguenti misure mensili lorde:


livello V Euro ... 18,90
livello VI Euro ... 20,00
livello VI-bis Euro ... 21,00
livello VII Euro ... 21,90
livello VII-bis Euro ... 22,90
livello VIII Euro ... 24,00
livello IX Euro ... 26,30

3. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime derivanti
dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono:


livello V Euro ... 8.776,59
livello VI Euro ... 9.675,07
livello VI-bis Euro ... 10.379,57
livello VII Euro ... 11.082,86
livello VII-bis Euro ... 11.861,89
livello VIII Euro ... 12.643,32
livello IX Euro ... 14.437,35

4. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento
provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza
contrattuale, dall'articolo 13, comma 3, del biennio economico
Polizia 2000-2001.


Nota all'art. 42:
- Si trascrivono i testi degli articoli 14 e 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n.
140:
"Art. 14 (Nuovi stipendi). - 1. Gli stipendi stabiliti
dall'art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica
16 marzo 1999, n. 254, sono incrementati, a regime, delle
seguenti misure mensili lorde:

· pag. 71

6. Gli importi stabiliti dal presente
articolo assorbono l'elemento provvisorio della
retribuzione previsto dall'art. 41, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254".
"Art. 13 (Area di applicazione e durata). - 1. Ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195, come sostituito dall'art. 2 del
decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129, il decreto si
applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e
del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei
rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.
2. 11 presente decreto concerne gli aspetti retributivi
ed e' valido per il periodo dal 1 gennaio 2000 a1
31 dicembre 2001.
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre
mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al
personale di cui al comma 1 sara' corrisposto, a partire
dal mese successivo, un elemento provvisorio della
retribuzione pari al trenta per cento del tasso di
inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi
tabellari vigenti, inclusa l'indennita' integrativa
speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale,
detto importo sara' pari al cinquanta per cento del tasso
di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla
decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo
decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
n. 195/1995, come sostituito dall'art. 2 del decreto
legislativo 31 marzo 2000, n. 129".

 

Art. 43.
Effetti dei nuovi stipendi


1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del
presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul
trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla
indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente
sospeso, come previsto dall'art. 82 dello Statuto degli impiegati
civili dello Stato o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo,
sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi,
compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i
contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente
decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi
previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a
pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti
dell'indennita' di buonuscita, si considerano solo gli scaglionamenti
maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti
dall'applicazione del presente decreto avviene in via provvisoria e
salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio
1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo
trattamento economico.
4. Gli incrementi stipendiali di cui all'articolo 42 non hanno
effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per
lavoro straordinario. A decorrere dal 1 gennaio 2002 e' soppresso
l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile
1987, n. 150. Conseguentemente le misure orarie restano fissate nei
seguenti importi lordi:

=====================================================================

Livello | |Feriale|Festiva o notturna|Notturna festiva

=====================================================================

livello V |Euro ...| 9,65 | 10,91 | 12,59

livello VI |Euro ...| 10,26 | 11,60 | 13,39

livello VI-bis |Euro ...| 10,74 | 12,14 | 14,00

livello VII |Euro ...| 11,21 | 12,67 | 14,62

livello VII-bis |Euro ...| 11,71 | 13,24 | 15,27

livello VIII |Euro ...| 12,27 | 13,87 | 16,01

livello IX |Euro ...| 13,48 | 15,24 | 17,58

Nota all'art. 43:
- L'art. 822 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' riportato nella nota
all'art. 4.
- L'art. 172, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e'
riportato nella nota all'art. 4.
- Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, e' riportato nella nota
all'art. 4.

 

Art. 44.
Indennita' pensionabile


1. Le misure dell'indennita' mensile pensionabile stabilite
dall'art. 16 del biennio economico Polizia 2000-2001 spettante al
personale dei ruoli della Polizia ad ordinamento militare sono
rideterminate, a decorrere dalle date di seguito indicate, nei
seguenti importi mensili lordi:
a) dal 1 gennaio 2002:

=====================================================================

Gradi | Euro

=====================================================================

Tenente colonnello e Maggiore ... |677,60

Capitano ... |665,00

Tenente ... |659,00

Sottotenente ... |632,20

Maresciallo aiutante s. U.P.S. e Maresciallo aiutante |643,70

Maresciallo capo ... |614,70

Maresciallo ordinario ... |595,60

Maresciallo ... |577,00

Brigadiere capo ... |592,90

Brigadiere ... |557,90

Vice Brigadiere ... |555,20

Appuntato scelto ... |499,40

Appuntato ... |454,60

Carabiniere scelto e finanziere scelto ... |415,80

Carabiniere e finanziere ... |382,50

b) dal 1 gennaio 2003:

=====================================================================

Gradi | Euro

=====================================================================

Tenente colonnello e Maggiore ... |716,00

Capitano ... |702,70

Tenente ... |696,30

Sottotenente ... |668,10

Maresciallo aiutante s. U.P.S. e Maresciallo aiutante |680,20

Maresciallo capo ... |649,60

Maresciallo ordinario ... |629,40

Maresciallo ... |609,70

Brigadiere capo ... |626,50

Brigadiere ... |589,50

Vice Brigadiere ... |586,60

Appuntato scelto ... |527,70

Appuntato ... |480,40

Carabiniere scelto e finanziere scelto ... |439,40

Carabiniere e finanziere ... |404,20

Nota all'art. 44:
- Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140:
"Art. l6 (Indennita' pensionabile). - 1. Le misure
dell'indennita' pensionabile di cui all'art. 44, comma 1,
lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica
16 marzo 1999, n. 254, sono rideterminate, a decorrere dal
1 gennaio 2001, nei seguenti nuovi importi mensili lordi:

· pag. 72

Art. 45.
Indennita' integrativa speciale


1. A decorrere dal 1 gennaio 2002 al personale inquadrato nel
livello retributivo settimo-bis e' attribuita l'indennita'
integrativa speciale nella misura di euro 541,29 mensili lordi.

 

Art. 46.
Trattamento di missione


1. Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio,
che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprieta'
dell'amministrazione senza la prevista autorizzazione, e' rimborsata
una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario. Al
personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati secondo le
disposizioni vigenti in materia.
2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del
biglietto ferroviario di 1a classe nonche' il rimborso del vagone
letto a comparto singolo, in alternativa al pernottamento fuori sede.
In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo
fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.
3. Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono
rimborsate le spese di pernottamento in misura pari alla tariffa
media degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede.
4. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per
fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura
ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi davanti a
consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta, compete il
trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni
e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed
esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione
definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate,
di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione qualora il
procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a
titolo doloso. Le disposizioni del presente comma si applicano anche
al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per
fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di
Paesi stranieri.
5. La maggiorazione dell'indennita' oraria di missione, prevista
dall'articolo 46, comma 3, secondo quadriennio normativo Polizia, e'
rideterminata in euro 6,00 per ogni ora.
6. Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto
consumare i pasti per ragioni di servizio, pur avendone il diritto ai
sensi della vigente normativa, compete nell' ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite
vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di
trasferta.
7. L'amministrazione e' tenuta ad anticipare al personale inviato
in missione una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio
e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria
consentita, nonche' l'85 per cento delle presumibili spese di vitto.
8. La localita' di abituale dimora puo' essere considerata la sede
di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale
e piu' conveniente per l'amministrazione. Ove la sede di missione
coincida con la localita' di abituale dimora del dipendente, al
personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai
pasti consumati.
9. L'amministrazione, a richiesta dell'interessato, puo'
preventivamente autorizzare, oltre al rimborso delle spese di
viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma
forfettaria di euro 100,00 per ogni ventiquattro ore compiute di
missione, in alternativa al trattamento economico di missione
vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui
pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso forfettario non puo'
essere concesso qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a
carico dell'amministrazione. A richiesta e' concesso l'anticipo delle
spese di viaggio e dell'85 per cento della somma forfettaria.
10. A decorrere dal 1 gennaio 2003 per la Polizia ad ordinamento
militare, impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e
formativi, il limite di duecentoquaranta giorni di missione
continuativa nella medesima localita', previsto dall'articolo 1,
comma 3, della legge 26 luglio 1978, n. 417, e' elevato a
trecentosessantacinque giorni.
11. Al personale comunque inviato in missione compete altresi' il
rimborso, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui
pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto
urbano o dei taxi nei casi di indisponibilita' dei mezzi pubblici o
comunque per impossibilita' a fruirne in relazione alla particolare
tipologia di servizio nei casi preventivamente individuati
dall'amministrazione.
12. I visti di arrivo e di partenza del personale inviato in
missione presso strutture non militari sono attestati con
dichiarazione dell'interessato sul certificato di viaggio.
13. Fermo restando quanto stabilito al comma 10, le disposizioni
del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal primo giorno
del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto.


Nota all'art. 46:
- Si riporta il testo dell'art. 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 254 del 1999:
"Art. 46 (Trattamento di missione). - 1. Il personale
che, comandato in missione fuori dalla sede di servizio,
utilizzi il mezzo aereo o il mezzo proprio senza la
prevista autorizzazione, e' rimborsato di una somma nel
limite del costo del biglietto ferroviario per la classe
consentita a tariffa d'uso.
2. Il trattamento economico di missione previsto dalla
legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni
compete al personale chiamato a comparire, quale indagato o
imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi
della magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a
presentarsi a Consigli o Commissioni di disciplina o di
inchiesta, solo alla conclusione del procedimento ed
esclusivamente allorche' l'interessato sia stato prosciolto
o assolto in via definitiva.
3. Al personale inviato in servizio fuori sede compete,
limitatamente alla durata del viaggio, l'indennita' oraria
di missione maggiorata di lire 2.500 per ogni ora, a
condizione che il personale stesso sia impiegato oltre la
durata del turno giornaliero. Tale maggiorazione non e'
cumulabile con il compenso per lavoro straordinario. La
spesa derivante dall'incremento deve essere contenuta dalle
singole Amministrazioni negli ordinari stanziamenti di
bilancio.
4. In caso di missioni di durata superiore a trenta
giorni connesse con particolari attivita' di servizio di
carattere operativo che coinvolgano piu' unita' di
personale, l'Amministrazione ove lo ritenga piu'
conveniente e comunque con costi non superiori al rimborso
medio delle spese di pernottamento degli eventuali
fruitori, ha facolta' di locare, con oneri, compresi quelli
per gestione e consumi, a carico dei relativi capitoli,
appartamenti ammobiliati da reperire sul libero mercato da
concedere al personale interessato in luogo della
sistemazione alberghiera e con riduzione del trattamento di
missione per fruizione di alloggio gratuito secondo le
normative in vigore. Al predetto personale le spese per il
vitto sono rimborsate secondo le disposizioni vigenti.
5. Nei casi di missione continuativa nella medesima
localita' di durata superiore a sei giorni e' consentito il
rimborso delle spese per il pernottamento in residenza
turistico-alberghiera, purche' non risulti economicamente
piu' oneroso rispetto al costo medio della categoria
alberghiera consentita nella localita' stessa.
6. Al personale in trasferta che per ragioni di
servizio comprovate all'Amministrazione non possa consumare
i pasti, ove ne maturi il diritto ai sensi della vigente
normativa, compete un rimborso pari al 50% del limite
vigente, ferma restando la misura del 40% della diaria di
trasferta.
7. Al personale inviato in missione e' anticipata, a
richiesta dell'interessato, una somma pari all'intero
importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite
del costo medio della categoria consentita, nonche' l'85%
delle presumibili spese di vitto.
8. La localita' di abituale dimora puo' essere
considerata la sede di partenza e di rientro dalla
missione, ove richiesto dal personale e non piu' oneroso
per l'Amministrazione.
9. L'Amministrazione, in caso di frequenza di corsi
puo' disporre l'assegnazione in sistemazioni alloggiative
militari che, comunque, devono essere adeguate e
corrispondenti ai criteri per l'accasermamento.
10. Restano ferme le altre disposizioni di cui all'art.
8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 147 del
1990, all'art. 39 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 395 del 1995 ed all'art. 15 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 359 del 1996".
- L'art. 1, comma 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417,
e successive modificazioni, e' riportato nelle note
all'art. 7.

 

Art. 47.
Trattamento economico di trasferimento


1. L'amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad
effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti
trasferiti d'ufficio, come previsto dall'art. 19, comma 8, della
legge sulle missioni, provvede a stipulare apposite convenzioni con
trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico
dell'amministrazione anche per la parte eccedente i 40 quintali e
fino ad un massimo di 80 quintali.
2. Il personale trasferito d'autorita', ove sussista l'alloggio di
servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto, ed
abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, puo'
richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o
di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un
importo massimo di euro 775,00 mensili, fino all'assegnazione
dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a
tre mesi.
3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha
facolta' di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto
in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata del
beneficio e comunque non oltre i sei mesi.
4. A richiesta dell'interessato il rimborso previsto
dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, puo'
essere anticipato nella misura corrispondente a tre mensilita', fermi
restando i limiti massimi previsti dallo stesso comma 3.
5. Al personale con famiglia a carico trasferito d'autorita' che
non fruisca dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici
di alloggi forniti dall'amministrazione, e' dovuta in un'unica
soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella
nuova sede di servizio, o nelle localita' viciniori consentite, un
emolumento di euro 1500,00. Tale indennita' e' corrisposta nella
misura di euro 775,00 al personale senza famiglia a carico o al
seguito.
6. Il personale militare trasferito all'estero puo' optare,
mantenendo il diritto alle indennita' ed ai rimborsi previsti dalla
normativa vigente, per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel
domicilio eletto nel territorio nazionale anziche' nella nuova sede
di servizio all'estero.
7. In caso di assunzione e rilascio di alloggio di servizio
connesso con l'incarico, si applicano le disposizioni di cui al comma
1, per le spese di trasporto dei mobili e delle masserizie da uno ad
altro alloggio di servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di
servizio e viceversa anche nell'ambito dello stesso comune.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai
trasferimenti effettuati a decorrere dal primo giorno successivo
dall'entrata in vigore del presente decreto.


Nota all'art. 47:
- Il testo dell'art. 19, comma 8, della legge
18 dicembre 1973, n. 836, e' riportato nelle note all'art.
8.
- Il testo dell'art. 1, comma 3, della legge 29 marzo
2001, n. 86, e' riportato nelle note all'art. 8.

 

Art. 48.
Servizi esterni


1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in
vigore del presente decreto il compenso giornaliero corrisposto al
personale impiegato nei servizi esterni di durata non inferiore a tre
ore, secondo le modalita' di cui all'articolo 42 del primo
quadriennio normativo Polizia, e all'articolo 50 del secondo
quadriennio normativo Polizia, e' rideterminato nella misura di euro
6,00.


Nota all'art. 48:
- Si trascrive il testo dell'art. 42 del decreto del
Presidente della Repubblica 395 del 1995:
"Art. 42 (Servizi esterni ed ordine pubblico in sede).
- 1. A decorrere dal 1 novembre 1995 al personale impiegato
nei servizi esterni, organizzati in turni sulla base di
ordini formali di servizio, e' corrisposto un compenso
giornaliero pari a L. 5.100 lorde.
2. A decorrere dal 1 novembre 1995 le misure
dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all'art.
5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate
dall'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, sono
incrementate di L. 2.500 lorde per ogni turno".
- Si trascrive il testo dell'art. 50 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 254 del 1999:
"Art. 50 (Servizi esterni ed ordine pubblico in sede).
- 1. A decorrere dal 1 giugno 1999 il compenso giornaliero
di cui all'art. 42, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, spetta anche al
personale del Corpo della Guardia di finanza impiegato nei
servizi organizzati in turni e sulla base di ordini formali
di servizio che esercita precipuamente attivita' nel campo
della verifica e controllo per il contrasto all'evasione
fiscale e di tutela degli interessi economico finanziari,
svolti all'esterno dei comandi o presso enti e strutture di
terzi.
2. La corresponsione del compenso di cui al comma 1,
con la stessa decorrenza, e' estesa al personale, di cui
all'art. 41, comma 1, che esercita precipuamente attivita'
di tutela, scorta, traduzioni, vigilanza, lotta alla
criminalita', nonche' tutela delle normative in materia di
lavoro, sanita', radiodiffusione ed editoria, impiegato in
turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti
all'esterno dei comandi o presso enti e strutture di terzi.
3. A decorrere dal 1 gennaio 1999 le misure
dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all'art.
5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate
dall'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, e dall'art.
42, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 1995, n. 395, sono incrementate di lire 1.000
lorde per ogni turno".

 

Art. 49.
Indennita' di ordine pubblico


1. L'indennita' di ordine pubblico fuori sede di cui
all'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
5 giugno 1990, n. 147, e' corrisposta, per ciascun turno di servizio
giornaliero della durata di almeno quattro ore, nella misura unica di
euro 26,00.
2. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), c),
d) ed e) dell'articolo 10 citato al comma 1.
3. L'indennita' di ordine pubblico in sede e' corrisposta per
ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro
ore, nella misura unica di euro 13,00.
4. Le indennita' di cui ai commi 1 e 3 sono corrisposte anche al
personale che, a seguito di infermita' o lesioni traumatiche
verificatesi nel corso ed a causa del servizio, non puo' completare
il previsto turno di quattro ore.
5. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a
decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore
del presente decreto.


Nota all'art. 49:
- Il testo dell'art. 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, e' riportato nelle
note all'art. 10.

 

Art. 50.
Attuazione dell'articolo 3, comma 5
della legge 29 marzo 2001, n. 86


1. A decorrere dal 1 gennaio 2003, il personale dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza che,
nell'assolvimento dei compiti istituzionali previsti dalle rispettive
disposizioni legislative di settore, e' impegnato in esercitazioni od
operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di
impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro
non e' assoggettato, durante i predetti periodi, alle vigenti
disposizioni in materia di orario di lavoro e ai connessi istituti, a
condizione che le predette attivita' si protraggano senza soluzione
di continuita' per almeno quarantotto ore.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n.
86, le esercitazioni e le operazioni di cui al comma 1 sono
determinate, nell'ambito delle rispettive competenze, dai Comandanti
generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di
finanza.
3. Al personale di cui al comma 1 e' attribuita per i giorni di
effettivo impiego un'indennita' speciale di impiego giornaliera nelle
misure stabilite in euro nella seguente tabella

=====================================================================

COMPENSO FORFETTARIO D'IMPIEGO

=====================================================================

| | | sabato-domenica e

Grado |Fascia|lunedi-venerdi'| festivi

=====================================================================

Carabiniere e | | |

Finanziere | I | 62,00 | 124,00

---------------------------------------------------------------------

Carabiniere Scelto e | | |

Finanziere Scelto | | |

---------------------------------------------------------------------

Appuntato | | |

---------------------------------------------------------------------

Appuntato Scelto | | |

---------------------------------------------------------------------

Vice Brigadiere | II | 66,00 | 131,00

---------------------------------------------------------------------

Brigadiere | | |

---------------------------------------------------------------------

Brigadiere Capo | | |

---------------------------------------------------------------------

Maresciallo | | |

---------------------------------------------------------------------

Maresciallo Ordinario | | |

---------------------------------------------------------------------

Maresciallo Capo | | |

---------------------------------------------------------------------

Maresciallo A. | | |

s.U.P.S. e Maresciallo| | |

Aiutante | III | 72,00 | 143,00

---------------------------------------------------------------------

S. Tenente | | |

---------------------------------------------------------------------

Tenente | | |

---------------------------------------------------------------------

Capitano | | |

---------------------------------------------------------------------

Maggiore | IV | 85,00 | 165,00

---------------------------------------------------------------------

Tenente Colonnello | | |

Nota all'art. 50:
- La legge 29 marzo 2001, n. 86, reca "disposizioni in
materia di personale delle Forze armate e delle Forze di
polizia"; se ne riporta l'art. 3:
"Art. 3 (Specifici compensi per il personale delle
Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza in
relazione a situazioni di impiego non compatibili con
l'orario di lavoro). - 1. Il personale dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica impegnato in esercitazioni od in
operazioni militari caratterizzate da particolari
condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il
normale orario di lavoro, non e' assoggettato, durante i
predetti periodi di impiego, alle vigenti disposizioni in
materia di orario di lavoro ed ai connessi istituti, a
condizione che le predette attivita' si protraggano senza
soluzione di continuita' per almeno quarantotto ore.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica,
altresi', al personale dell'Arma dei carabinieri e del
Corpo della Guardia di finanza che, per l'assolvimento dei
compiti istituzionali di carattere militare, e' impiegato
nelle attivita' di cui al medesimo comma 1.
3. Le esercitazioni e le operazioni di cui al comma 1
sono determinate, nell'ambito delle rispettive competenze,
dal Capo di stato maggiore della difesa, dai Capi di stato
maggiore di Forza armata e dai Comandanti generali
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di
finanza.
4. Il personale puo' essere impegnato nelle attivita'
di cui al comma 1 fino ad un massimo di centoventi giorni
l'anno e per non piu' di dodici ore giornaliere, salvo il
verificarsi di comprovate ed inderogabili esigenze di
carattere operativo. Durante lo svolgimento delle predette
attivita' devono essere garantiti al personale il recupero
delle energie psicoflsiche e comunque la fruizione di
adeguati turni di riposo.
5. Al personale di cui ai commi 1 e 2 e' attribuita,
per i giorni di effettivo impiego, una indennita'
sostitutiva del compenso per il lavoro straordinario e del
recupero compensativo da definire attraverso le procedure
di concertazione di cui al decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195, e successive modificazioni, nell'ambito delle
risorse ad essa assegnate ed in particolare nel rispetto
dei limiti di cui all'art. 7, comma 10, quarto e quinto
periodo, del medesimo decreto legislativo.
6. La disposizione di cui al comma 1 ha efficacia dalla
data di operativita' dell'indennita' di cui al comma 5 e
nei limiti temporali di percezione della medesima
indennita'.
7. L'indennita' di cui al comma 5 non e' cumulabile con
i trattamenti di cui all'art. 1, comma 4, nonche' con le
indennita' di missione all'estero".

 

Art. 51.
Indennita' di presenza notturna e festiva


1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in
vigore del presente decreto, al personale impiegato in turni di
servizio, effettuati tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui
all'articolo 20, comma 1, del biennio economico Polizia 2000-2001 e'
rideterminata nella misura lorda di euro 4,10 per ciascuna ora.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2002, al personale chiamato a prestare
servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre,
Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua, 1 maggio, Ferragosto e
2 giugno, il compenso di cui al comma 2 dell'articolo 51 del secondo
quadriennio normativo Polizia e' rideterminato nella misura lorda di
euro 40,00.


Nota all'art. 51:
- Si trascrive il testo dell'art. 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 140 del 2001:
"Art. 20 (Indennita' di presenza notturna e festiva). -
1. A decorrere dal 1 gennaio 2001 al personale impiegato in
turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6,
l'indennita' di cui all'art. 51, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e'
rideterminata nella misura lorda di L. 6.000 per ciascuna
ora.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2001 al personale che
presta servizio in un giorno festivo l'indennita' di cui
all'art. 17, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, e' rideterminata nella
misura lorda di L. 19.000 per ogni turno".

 

Art. 52.
Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione,
di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennita'.


1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative
all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle
Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennita' di impiego
operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e
di imbarco, nonche' le relative indennita' supplementari attribuite
al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare, sono
rapportate, con le medesime modalita' applicative e ferme restando le
vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennita', agli importi
ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate
impiegato nelle medesime condizioni operative.
2. Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare
destinatario dell'indennita' di impiego operativo per attivita' di
aeronavigazione e di volo, al fine di riequilibrare il trattamento
economico connesso con la specifica responsabilita' operativa nel
quadro generale dell'espletamento dei compiti istituzionali, compete
un emolumento fisso aggiuntivo di polizia nelle misure mensili di cui
alla tabella 2 allegata al presente decreto. Detto emolumento
compete, all'atto del passaggio al grado o anzianita' superiore,
nella misura corrispondente al nuovo grado o anzianita'.
3. Ai fini della prevista corresponsione dell'indennita' di comando
navale per il personale che riveste funzioni e responsabilita'
corrispondenti al comando di singole unita' o gruppi di unita'
navali, di cui all'articolo 10 della legge sulle indennita'
operative, si provvede all'individuazione dei titolari di comando con
determinazione delle singole Amministrazioni interessate, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Ai direttori di macchina ed ai capi motoristi della Polizia ad
ordinamento militare e' attribuita l'indennita' richiamata al comma
3.
5. L'indennita' di imbarco di cui all'articolo 3, comma 18-bis, del
decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e' pensionabile
secondo le misure e modalita' stabilite dalla legge sulle indennita'
operative.
6. Al personale della Polizia ad ordinamento militare in possesso
del brevetto di abilitazione al lancio con il paracadute, in servizio
in qualita' di paracadutista presso i reparti di pronto impiego,
spetta l'indennita' di aeronavigazione, di cui all'art. 5 della legge
sulle indennita' operative, ferme restando le vigenti percentuali di
cumulo tra le diverse indennita', nelle misure e con le modalita'
previste per il personale delle Forze armate.
7. Al personale della Polizia ad ordinamento militare, imbarcato su
unita' di altura, compete secondo le modalita' vigenti l'indennita'
mensile di imbarco di cui all'articolo 4, comma 1, della legge sulle
indennita' operative percepita dal personale in forza presso il
Comando forze da pattugliamento per la sorveglianza e la difesa
costiera (COMFORPAT).
8. Le misure mensili dell'indennita' di imbarco previste alle
lettere a) e b) della tabella "A" allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 11 ottobre 1988, registrato dalla Corte dei conti in
data 12 dicembre 1988, registro n. 59/Finanze, foglio n. 173, sono
elevate al 55 per cento.


Nota all'art. 52:
- L'art. 10 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e'
riportato nelle note all'art. 13.
- L'art. 3 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo
comma, legge 20 novembre 1987, n. 472, e' riportato nelle
note all'art. 13.
- L'art. della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' riportato
nelle note all'art. 13.
- L'art. 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e'
riportato nelle note all'art. 13.
- La tabella A del decreto del Presidente della
Repubblica 11 ottobre 1988, registrato dalla Corte dei
conti in data 12 dicembre 1988, registro n. 59/Finanze,
foglio n. 173, e' riportata nelle note all'art. 13.

 

Art. 53.
Efficienza dei servizi istituzionali


1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse
economiche per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui
all'articolo 53 del secondo quadriennio normativo Polizia e
all'articolo 23 del biennio economico Polizia 2000-2001 sono
ulteriormente incrementate, come da tabella "A" allegata al presente
decreto:
a) per gli anni 2002 e 2003, dalle somme di cui all'articolo 16,
comma 2, della legge finanziaria 2002, di pertinenza di ogni singola
Amministrazione;
b) per gli anni 2002 e 2003 dalle somme derivanti
dall'applicazione dell'articolo 43, comma 4, del presente decreto.
2. Le somme assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza
sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.
3. Le risorse indicate al comma 1 sono utilizzate per attribuire
compensi finalizzati a:
a) fronteggiare particolari situazioni di servizio;
b) incentivare l'impegno del personale nelle attivita' operative
e di funzionamento individuate dal Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri e dal Comandante generale del Corpo della guardia di
finanza;
c) compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino
l'assunzione di specifiche responsabilita' o disagio anche con
particolare riguardo, per l'Arma dei carabinieri, al personale in
forza al Gruppo intervento speciale;
d) compensare la presenza qualificata;
e) compensare l'incentivazione della produttivita' collettiva al
fine del miglioramento dei servizi;
f) compensare, per quanto riguarda il personale dell'Arma dei
carabinieri, le specifiche funzioni investigative e di controllo del
territorio, nonche', per quanto riguarda il personale del Corpo della
guardia di finanza, le specifiche funzioni di Polizia
economico-finanziaria.
4. Con distinti decreti del Ministro della difesa e del Ministro
dell'economia e finanze, su proposta dei rispettivi Comandanti
generali, previa informazione alle rappresentanze militari centrali,
ai sensi dell'articolo 59 del secondo quadriennio normativo Polizia,
sono annualmente determinati i criteri per la destinazione,
l'utilizzazione delle risorse indicate al comma 1, disponibili al
31 dicembre di ciascun anno e le modalita' applicative concernenti
l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo.
5. Le risorse di cui al comma 1 non possono comportare una
distribuzione indistinta e generalizzata.


Nota all'art. 53:
- Si trascrive il testo dell'art. 53 del decreto del
Presidente della Repubblica 254 del 1999:
"Art. 53 (Efficienza dei servizi istituzionali). - 1.
Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare sono
finalizzate al raggiungimento di qualificati obiettivi ed a
promuovere reali e significativi miglioramenti
dell'efficienza dei servizi istituzionali da ogni singola
Amministrazione, nell'ambito delle rispettive quote di
competenza, le risorse derivanti da:
a) la relativa quota di pertinenza dello stanziamento
dello 0,8 per cento di cui all'art. 2, comma 10, della
legge 23 dicembre 1998, n. 449;
b) i risparmi di spesa e di gestione nelle misure e
limiti previsti dall'art. 43, comma 7, della legge
27 dicembre 1997, n. 449;
c) specifiche disposizioni normative che destinano
risparmi per promuovere miglioramenti nell'efficienza dei
servizi;
d) gli importi derivanti dalla riduzione, pari all'1%
per il 1999, al 2% per il 2000 e al 3% per il 2001, degli
stanziamenti relativi ai compensi per lavoro straordinario
previsti negli appositi capitoli di bilancio;
e) gli importi pro-quota, di cui al comma 2 dell'art.
49.
2. Le risorse indicate al comma 1 sono utilizzate per
attribuire compensi finalizzati a:
a) fronteggiare particolari situazioni di servizio;
b) incentivare l'impegno del personale nelle
attivita' operative e di funzionamento individuate dal
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e dal
Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza;
c) compensare l'impiego in compiti od incarichi che
comportino l'assunzione di specifiche responsabilita' o
disagio;
d) compensare la presenza qualificata;
e) compensare l'incentivazione della produttivita'
collettiva al fine del miglioramento dei servizi.
3. Con distinti decreti del Ministro della difesa e del
Ministro delle finanze, su proposta dei rispettivi
Comandanti Generali, previa informazione alle
rappresentanze militari centrali, ai sensi dell'art. 59,
sono annualmente determinati i criteri per la destinazione,
l'utilizzazione delle risorse indicate al comma 1,
disponibili al 31 dicembre di ciascun anno e le modalita'
applicative concernenti l'attribuzione dei compensi
previsti dal presente articolo.
4. Le risorse di cui al comma 1 non possono comportare
una distribuzione indistinta e generalizzata".
- Si trascrive il testo dell'art. 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 140 del 2001:
"Art. 23 (Efficienza dei servizi istituzionali). - 1.
Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le
risorse finanziarie di cui all'art. 53 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 25, sono
cosi' incrementate:
a) per l'anno 2001 dall'importo derivante dalla
riduzione di un ulteriore 3 per cento degli stanziamenti
dei capitoli dei compensi per lavoro straordinario;
b) per gli anni 2000 e 2001 dalle somme di cui
all'art. 19 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
all'art. 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di
pertinenza di ogni singola amministrazione, come da tabella
I allegata al presente decreto. Tali somme, ove non
utilizzate nell'esercizio di competenza, sono riassegnate
per le medesime esigenze nell'anno successivo".
- Il testo dell'art. 16 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, e' riportato alle note all'art. 14.
- Si trascrive il testo dell'art. 59 del decreto del
Presidente della Repubblica 254 del 1999:
"Art. 59 (Informazione). - 1. Le Amministrazioni
informano preventivamente i COCER in ordine:
a) alle emanande disposizioni applicative che si
riferiscono alle materie oggetto di concertazione ai sensi
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;
b) ai criteri per la destinazione, l'utilizzazione e
modalita' di attribuzione delle risorse aggiuntive di cui
all'art. 53 da parte delle Amministrazioni;
c) alle modalita' attuative della disciplina del
riposo compensativo.
2. I COCER formulano per iscritto pareri preliminari e
proposte sulle disposizioni applicative riguardanti le
materie ed i criteri di cui al comma 1, lettere a), b) e c)
entro venti giorni dalla data di ricezione della
comunicazione.
3. Al fini del comma 2 i COCER possono richiedere
riunioni informative preliminari, anche di carattere
tecnico, che hanno inizio entro 48 ore dalla data di
ricezione della comunicazione e si concludono nel termine
di venticinque giorni, ovvero entro un termine piu' breve
per motivi di urgenza.
4. Dell'esito degli incontri e' redatto verbale dal
quale risultano le posizioni comuni o le eventuali
divergenze dell'Amministrazione e delle rappresentanze del
personale. Durante il periodo in cui si svolge
l'informazione preventiva le Amministrazioni non adottano
provvedimenti al riguardo. Decorsi tali termini o in caso
di posizioni divergenti o di motivata urgenza, le
rispettive Amministrazioni assumono autonome determinazioni
definitive. In caso di divergenza, i COCER possono mviare
per iscritto le loro osservazioni o richieste, entro
5 giorni, ai rispettivi Ministri, ai sensi dell'art. 19,
quarto comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382.
5. Dopo il comma 4 dell'art. 58 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e'
inserito il seguente:
"4-bis. Nel periodo intercorrente fra l'avvio e la
conclusione dei lavori di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, le Sezioni COCER sono
autorizzate da ciascun Comandante Generale a convocare, per
una o piu' volte, delegazioni dei COIR al fine di
aggiornarle sull'andamento dei lavori stessi".

 

Art. 54.
Orario di lavoro


1. La durata dell'orario di lavoro e' di trentasei ore settimanali.
2. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato
oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che
del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato
dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento
dello stesso. Il turno giornaliero si intende completato anche ai
fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.
3. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per
sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato
dall'amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al
riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale e' corrisposta una
indennita' di euro 5,00, a compensazione della sola ordinaria
prestazione di lavoro giornaliero.
4. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno
di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festivita'
infrasettimanale, e' concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire
entro le quattro settimane successive.
5. I riposi settimanali, non fruiti per esigenze connesse
all'impiego in missioni internazionali, sono fruiti all'atto del
rientro in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra
il beneficio spettante ed i recuperi e riposi accordati ai sensi
della normativa di settore; tale beneficio non e' monetizzabile.

 

Art. 55.
Licenza ordinaria


1. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso
possibile la completa fruizione della licenza ordinaria nel corso
dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro l'anno
successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di
motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire
della licenza residua entro il primo semestre dell'anno successivo a
quello di spettanza.
2. Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio,
venga revocata la licenza ordinaria gia' concessa compete, sulla base
della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute
successivamente alla concessione della licenza stessa e connesse al
mancato viaggio e soggiorno.

 

Art. 56.
Licenze straordinarie e aspettativa


1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 39, della legge
finanziaria 1994, concernenti la riduzione di un terzo di tutti gli
assegni spettanti al dipendente per il primo giorno di ogni periodo
ininterrotto di congedo straordinario non si applicano al personale
delle Forze di polizia ad ordinamento militare.
2. Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui
all'articolo 48, comma 2, del primo quadriennio normativo Polizia,
sussistono anche per il personale accasermato.
3. Ferma restando la vigente disciplina in materia di trattamento
economico, il personale giudicato permanentemente non idoneo al
servizio in modo parziale permane, ovvero e' collocato, in
aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza
da causa di servizio della lesione o infermita' che ha causato la
predetta non idoneita' anche oltre i limiti massimi previsti dalla
normativa in vigore. Tale periodo di aspettativa non si cumula con
gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del
raggiungimento del detto limite massimo.


Nota all'art. 56:
- L'art. 3, comma 39 della legge 24 dicembre 1993, n.
537, e' riportato nelle note all'art. 19.
- Si trascrive il testo dell'art. 48 del decreto del
Presidente della Repubblica 395 del 1995:
"Art. 48 (Licenze straordinarie). - 1. Per il personale
di cui all'art. 34, comma 1, la licenza straordinaria e'
disciplinata dalla normativa prevista dall'art. 3 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, come interpretato,
modificato ed integrato dall'art. 22, commi 22 e 23, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724.
2. In occasione di trasferimento del personale, per le
esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso
la nuova sede di servizio, l'Amministrazione concede una
licenza straordinaria speciale nelle durate di seguito
specificate:
a) trasferimento in territorio nazionale: giomi venti
per il personale ammogliato o con famiglia a carico o con
almeno dieci anni di servizio; giorni dieci per il
personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di
servizio;
b) trasferimento per il personale destinato a
prestare o che rientri dal servizio all'estero: giomi
trenta al personale ammogliato o con famiglia a carico o
con almeno dieci anni di servizio; giorni venti al
personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di
servizio.
3. Per il personale di cui all'art. 34, comma 1, la
licenza breve e' soppressa.
4. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 39, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano quando
l'assenza dal servizio sia dovuta ad infermita' o lesioni
dipendenti da causa di servizio o comunque riportate per
fatti di servizio.
5. Le norme di cui al presente art. si applicano dal 1
gennaio 1996. Per la connessa disciplina di ordine
procedurale continuano ad applicarsi le disposizioni
previste dalle norme vigenti in materia per il personale
militare, e successive modificazioni ed integrazioni".

 

Art. 57.
Congedo per la formazione


1. Il personale con almeno cinque anni di anzianita' di servizio
maturati presso la stessa amministrazione puo' usufruire del congedo
per la formazione di cui all'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n.
53, per un periodo non superiore a undici mesi, continuativo o
frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa. Tale congedo e'
autorizzato con provvedimento del Comandante di Corpo.
2. Il congedo per la formazione e' finalizzato al completamento
della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di
secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla
partecipazione ad attivita' formative diverse da quelle poste in
essere o finanziate dall'amministrazione.
3. Il personale che fruisce del congedo per la formazione viene
collocato in aspettativa, oltre i limiti vigenti, senza assegni e
tale periodo non e' computato nell'anzianita' di servizio e non e'
utile ai fini del congedo ordinario e del trattamento di quiescenza e
previdenza.
4. Il personale che puo' avvalersi di tale beneficio non puo'
superare il 3% della forza effettiva complessiva.
5. Il personale che intende avvalersi del congedo per la formazione
deve presentare istanza almeno trenta giorni prima dell'inizio della
fruizione del congedo.
6. Il congedo per la formazione puo' essere differito con
provvedimento motivato per improrogabili esigenze di servizio, per
una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni.


Nota all'art. 57:
- L'art. 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e'
riportato nelle note all'art. 20.

 

Art. 58.
Licenza straordinaria per congedo parentale


1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del testo unico a
tutela della maternita', al personale con figli minori di tre anni
che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32
del medesimo testo unico, e' concessa la licenza straordinaria di cui
all'articolo 48 del primo quadriennio normativo Polizia, sino alla
misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati,
nell'arco dell triennio e comunque entro il limite massimo annuale
previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma
si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il
personale e' tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilita', a
preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno quindici giorni prima
della data di inizio della licenza.
3. In caso di malattia del figlio di eta' non superiore a tre anni
i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del testo unico a tutela
della maternita' non comportano riduzione del trattamento economico,
fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun
anno, oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.
4. In caso di malattia del figlio di eta' compresa tra i tre e gli
otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente
dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali
non viene corrisposta alcuna retribuzione.
5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i
periodi di congedo di maternita' non goduti prima della data presunta
del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il
parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessita' di un
periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private,
la madre ha facolta' di riprendere effettivo servizio richiedendo,
previa presentazione di un certificato medico attestante la sua
idoneita' al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo
obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non
fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del
bambino.
6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed
internazionale di cui agli articoli 36 e 37 del testo unico a tutela
della maternita', e' concesso un corrispondente periodo di licenza
straordinaria senza assegni non computabile nel limite dei
quarantacinque giorni annui. Tale periodo di licenza non riduce le
ferie e la tredicesima mensilita' ed e' computato nell'anzianita' di
servizio.
7. Al personale femminile dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della guardia di finanza collocato in congedo di maternita' e'
attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.
8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del
testo unico a tutela della maternita' non incidono sul periodo di
licenza ordinaria e sulla tredicesima mensilita'.


Nota all'art. 58:
- Il testo dell'art. 34 del decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, e' riportato nelle note all'art. 21.
- Il testo dell'art. 32 del decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, e' riportato nelle note all'art. 21.
- Si trascrive il testo dell'art. 48 del decreto del
Presidente della Repubblica 395 del 1995:
"Art. 48 (Licenze straordinarie). - 1. Per il personale
di cui all'art. 34, comma 1, la licenza straordinaria e'
disciplinata dalla normativa prevista dall'art. 3 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, come interpretato,
modificato ed integrato dall'art. 22, commi 22 e 23, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724.
2. In occasione di trasferimento del personale, per le
esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso
la nuova sede di servizio, l'Amministrazione concede una
licenza straordinaria speciale nelle durate di seguito
specificate:
a) trasferimento in territorio nazionale: giorni
venti per il personale ammogliato o con famiglia a carico o
con almeno dieci anni di servizio; giorni dieci per il
personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di
servizio;
b) trasferimento per il personale destinato a
prestare o che rientri dal servizio all'estero: giorni
trenta al personale ammogliato o con famiglia a carico o
con almeno dieci anni di servizio; giorni venti al
personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di
servizio.
3. Per il personale di cui all'art. 34, comma 1, la
licenza breve e' soppressa.
4. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 39, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano quando
l'assenza dal servizio sia dovuta ad infermita' o lesioni
dipendenti da causa di servizio o comunque riportate per
fatti di servizio.
5. Le norme di cui al presente art. si applicano dal 1
gennaio 1996. Per la connessa disciplina di ordine
procedurale continuano ad applicarsi le disposizioni
previste dalle norme vigenti in materia per il personale
militare, e successive modificazioni ed integrazioni".
- Il testo dell'art. 47 del decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, e' riportato nelle note all'art. 21.
- Il testo degli articoli 36 e 37 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e' riportato nelle note
all'art. 21.
- Il testo degli articoli 39, 40, 41 e 42 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e' riportato nelle note
all'art. 21.

 

Art. 59.
Diritto allo studio


1. Per la preparazione ad esami universitari o post-universitari,
nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui
all'articolo 57 del secondo quadriennio normativo Polizia, possono
essere attribuite e conteggiate le quattro giornate immediatamente
precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni
giorno. Il personale, in tali giornate, non puo' comunque essere
impiegato in servizio.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 1, del secondo
quadriennio normativo Polizia si applicano anche in caso di corsi
organizzati presso le Aziende sanitarie locali.


Nota all'art. 59:
- Si trascrive il testo dell'art. 57 del decreto del
Presidente della Repubblica 254 del 1999:
"Art. 57 (Diritto allo studio). - 1. Ferme restando le
disposizioni di cui all'art. 54 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, ove i corsi
richiamati nel predetto articolo non siano attivati nella
sede di servizio il diritto alle 150 ore da dedicare alla
frequenza compete anche per i medesimi corsi svolti in
altra localita' ed in tal caso i giorni eventualmente
necessari per il raggiungimento di tale localita' ed il
rientro in sede sono conteggiati, in ragione di 6 ore per
ogni giorno impiegato, nelle 150 ore medesime.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al
personale trasferito ad altra sede di servizio che abbia
gia' iniziato la frequenza dei corsi nella precedente sede
di servizio.
3. Non si applicano i commi 1 e 2 nel caso di
iscrizione a corsi universitari o post-universitari fuori
dalla sede di servizio e laddove nella sede di appartenenza
siano attivati analoghi corsi, e pertanto il tempo
necessario al raggiungimento di tali localita' ed il
rientro in sede non puo' essere computato nelle 150 ore.
4. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche in
caso di corsi organizzati dagli Enti pubblici territoriali.
5. Per la preparazione ad esami universitari o
post-universitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto
allo studio, possono essere attribuite e conteggiate le tre
giornate immediatamente precedenti agli esami sostenuti in
ragione di 6 ore per ogni giorno".

 

Art. 60.
Buono-pasto


1. Il buono pasto giornaliero di cui l'articolo 61 del secondo
quadriennio normativo Polizia e' fissato nell'importo di euro 4,65.


Nota all'art. 60:
- Si trascrive il testo dell'art. 61 del decreto del
Presidente della Repubblica 254 del 1999:
"Art. 61 (Buono-pasto). - 1. Qualora ricorrano le
condizioni previste dall'art. 2, comma 1, della legge
18 maggio 1989, n. 203, nelle fattispecie discipinate
dall'art. 1, comma 1, lettera b), della stessa legge,
allorche' si provvede ricorrendo ad esercizi privati,
l'onere a carico dell'Amministrazione e' elevato ove
inferiore a L. 9.000 a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
2. Le Amministrazioni, nelle condizioni previste dal
comma 1, possono anche provvedere tramite la concessione di
un buono-pasto giornaliero dell'importo di L. 9.000.
3. L'onere derivante dai commi 1 e 2 va contenuto nei
limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli
di bilancio".

 

Art. 61.
Asili nido


1 .Nell'ambito delle attivita' assistenziali nei confronti del
personale e nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ad
esse inerenti, l'amministrazione, in luogo della istituzione di asili
nido, puo' concedere il rimborso, anche parziale, delle rette
relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico.
2. A decorrere dall'anno 2002 sono assegnati complessivamente per
le finalita' di cui al comma 1 euro 1,5 milioni annui.
3. La ripartizione della somma indicata al comma 2 viene effettuata
in proporzione alla consistenza numerica del personale in servizio,
alla data del 31 dicembre 2000, presso ciascuna Forza di polizia.

 

Art. 62.
Tutela assicurativa


1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, ai fini della stipula di
convenzioni da destinare alla copertura della responsabilita' civile
ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi
dal personale delle forze di polizia nello svolgimento della propria
attivita' istituzionale, la somma di cui all'articolo 16, comma 4,
della legge finanziaria 2002, e' ripartita, per le Forze di polizia
ad ordinamento militare, come segue:
a) Arma dei carabinieri, euro 320.000,00;
b) Guardia di finanza, euro 200.000,00.


Nota all'art. 62:
- Il testo dell'art. 16 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, e' riportato nelle note all'art. 14.

 

Art. 63.
Tutela legale


1. Fermo restando il disposto dell'articolo 32 della legge
22 maggio 1975, n. 152, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza
o di polizia giudiziaria indagati per fatti inerenti al servizio che
intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, puo'
essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di euro
2500,00 per le spese legali salvo rivalsa se al termine del
procedimento viene accertata la responsabilita' del dipendente a
titolo di dolo.


Nota all'art. 63:
- Il testo dell'art. 32 della legge 22 maggio 1975, n.
152, e' riportato nella nota all'art. 40.

 


Titolo IV
DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 64
Proroga di efficacia di norme


1. Al personale di cui ai titoli II e III continuano ad applicarsi,
ove non in contrasto con il presente decreto, le norme previste dai
precedenti provvedimenti di accordo e concertazione.


Nota all'art. 64:
- Il testo dell'art. 16 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, e' riportato nelle note all'art. 14.

Art. 65.
Copertura finanziaria


1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto,
valutato in milioni di euro 484,80 per il 2002 ed in milioni di euro
876,33 a decorrere dal 2003, si provvede con utilizzo delle
autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 16, commi 2 e 4, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, per gli anni 2002-2004, iscritte sul
Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle
amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso
il personale militare e quello dei Corpi di polizia dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni
medesimi.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 18 giugno 2002

 

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro per la funzione
pubblica
Scajola, Ministro dell'interno
Martino, Ministro della difesa
Castelli, Ministro della giustizia
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 133

· pag. 54

· pag. 55

· pag. 56

 


 

 

 

 

 

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