ALTRI BENEFICI ECONOMICI PER GLI
UFFICIALI |
Capo II ONERI
DI PERSONALE
Art.
33
(Rinnovi contrattuali e disposizioni sul
controllo della contrattazione integrativa
2. Le risorse previste dall'articolo 16, comma 2, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, per corrispondere i miglioramenti retributivi
al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate,
a decorrere dall'anno 2003, di 208 milioni di euro, di cui 185
milioni di euro da destinare ai trattamenti economici, finalizzati
anche all'incentivazione della produttivita', del personale delle
Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, mediante
l'attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto
legislativo n. 195 del 1995. A decorrere dall'anno 2003 e' stanziata
una ulteriore somma di 22 milioni di euro, di cui 15 milioni di euro
da destinare ai dirigenti delle Forze armate e delle Forze di
polizia, osservate le procedure di cui all'articolo 19, comma 4,
della legge 28 luglio 1999, n. 266, 5 milioni di euro da destinare ai
funzionari della carriera prefettizia e 2 milioni di euro da
destinare al personale della carri era diplomatica. In aggiunta a
quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, per la progressiva attuazione del disposto di cui
all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziate le
ulteriori somme di 50 milioni di euro per l'anno 2003, di 150 milioni
di euro per l'anno 2004 e di 500 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2005. Fino a quando non saranno approvate le norme per il
riordinamento della dirigenza del personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle
Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, in
armonia con i trattamenti economici della dirigenza pubblica e tenuto
conto delle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, sono stanziati 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003,
2004 e 2005, al fine di assicurare una graduale valorizzazione
dirigenziale dei trattamenti economici dei funzionari del ruolo dei
commissari e qualifiche o gradi corrispondenti della stessa Polizia
di Stato, delle altre Forze di polizia e delle Forze armate, anche
attraverso l'attribuzione di trattamenti perequativi da disporre con
decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno e
gli altri Ministri interessati.
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