Da FAILP OGGI
Organo Ufficiale della Federazione Autonoma
Italiana Lavoratori Postelegrafonici
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N° 2 Anno VI - 2002
STRESS, MALATTIA RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI
LAVORO
A cura dell’Avv. Sergio Galleano
Accade spesso – alle poste succede spesso con i
portalettere, ma anche con alcuni quadri che sono chiamati a dirigere uffici con
poco personale – che il lavoratore sia chiamato a svolgere la propria attività
in condizioni di stress in ragione dell’eccessivo carico di lavoro impostogli
dal datore.
Tale situazione (diversa dal cosiddetto Mobbing)
può determinare il nascere di situazioni morbose connesse con la situazione di
superlavoro ovvero può agevolare il verificarsi di incidenti o infortuni. In
tali casi occorre ricordare che è possibile ricondurre la responsabilità dello
stato di malattia, dell’infortunio o dell’incidente al datore di lavoro.
La norma che viene in discussione è l’art. 2087
del Codice Ccivile, la quale dispone che «l’imprenditore è tenuto ad adottare
nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo le particolarità del lavoro,
l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la
personalità morale del lavoratore».
Da tempo la giurisprudenza ha chiarito la
portata innovatrice di tale norma è l’ha ritenuta applicabile anche al caso
dello stato di malattia che sia conseguenza del superlavoro preteso dal datore.
La Cassazione, Sez. Lavoro, 01/09/1997, n° 8267, per esempio ha stabilito che:
l’attività di collaborazione cui l’imprenditore è tenuto nei confronti dei
lavoratori a norma dell’art. 2087 del Codice Civile non si esaurisce nella
predisposizione di misure tassativamente imposte dalla legge, ma si estende
all’adozione di tutte le misure che si rivelino idonee a tutelare l’integrità
psico-fisica del lavoratore.
Proprio sulla scorta di tale principio era stata
dichiarata la responsabilità del datore di lavoro in relazione allo stato di
malattia che risultava essere conseguenza di un’organizzazione (o meglio,
disorganizzazione) del lavoro che obbligava, per carenze di organico, il
dipendente ad effettuare straordinari in modo eccessivo, argomentando anche in
base all’art. 42 della Costituzione, secondo cui l’attività imprenditoriale deve
essere esercitata allo scopo di assicurarne la funzione sociale.
Sulla scorta di tale giurisprudenza,
recentemente, la Corte di Cassazione (Sez. Lavoro 2-1-02, n° 5) ha esteso il
principio, statuendo che in ipotesi di lavoratore obbligato od autorizzato
all’uso di autoveicolo nell’espletamento delle proprie mansioni in situazione di
trasferta, non può escludersi a priori la sussistenza di un nesso di causalità
fra le condizioni di stress conseguente ad un eccessivo carico di lavoro e
l’incidente stradale occorso al lavoratore. La decisione è rilevante in quanto
la Corte sembra distanziarsi sempre di più dal rigido principio che pretendeva
un nesso causale diretto ed immediato tra la causa (lo stress da superlavoro) e
l’evento (l’incidente, l’infortunio, ecc.), per sposare la tesi più estesa della
cosiddetta regolarità causale, secondo cui la relazione tra l’inadempimento (del
datore) e l’evento dannoso che accade al lavoratore possa anche non essere
diretta ed immediata, dovendosi invece attribuire rilievo a quelle “serie
causali” che al momento in cui si produce l’evento causante non appaiono del
tutto inverosimili.
In conclusione, le condizioni di stress
lavorativo possono ben configurarsi quali antecedenti causali, ancorché mediati
ed indiretti, del sinistro successivo nonostante non vi sia, apparentemente, un
immediato rapporto di causa ed effetto. Ma non solo, la Corte giunge a dire che
quando si dimostra il ricorrere di tali condizioni, spetta poi al datore di
lavoro dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie (ex art. 2087
del Codice Civile) necessarie per evitare il verificarsi dell’evento dannoso.
Di questi tempi, in cui ai dipendenti delle
Poste si chiede sempre di più, ci pare un principio da tenere presente.
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