STRESS, MALATTIA RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO

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Organo Ufficiale della Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Postelegrafonici

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N° 2 Anno VI - 2002

 

STRESS, MALATTIA RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO

 

A cura dell’Avv. Sergio Galleano

 

Accade spesso – alle poste succede spesso con i portalettere, ma anche con alcuni quadri che sono chiamati a dirigere uffici con poco personale – che il lavoratore sia chiamato a svolgere la propria attività in condizioni di stress in ragione dell’eccessivo carico di lavoro impostogli dal datore.

Tale situazione (diversa dal cosiddetto Mobbing) può determinare il nascere di situazioni morbose connesse con la situazione di superlavoro ovvero può agevolare il verificarsi di incidenti o infortuni. In tali casi occorre ricordare che è possibile ricondurre la responsabilità dello stato di malattia, dell’infortunio o dell’incidente al datore di lavoro.

La norma che viene in discussione è l’art. 2087 del Codice Ccivile, la quale dispone che «l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore».

Da tempo la giurisprudenza ha chiarito la portata innovatrice di tale norma è l’ha ritenuta applicabile anche al caso dello stato di malattia che sia conseguenza del superlavoro preteso dal datore. La Cassazione, Sez. Lavoro, 01/09/1997, n° 8267, per esempio ha stabilito che: l’attività di collaborazione  cui l’imprenditore è tenuto nei confronti dei lavoratori a norma dell’art. 2087 del Codice Civile non si esaurisce nella predisposizione di misure tassativamente imposte dalla legge, ma si estende all’adozione di tutte le misure che si rivelino idonee a tutelare l’integrità psico-fisica del lavoratore.

Proprio sulla scorta di tale principio era stata dichiarata la responsabilità del datore di lavoro in relazione allo stato di malattia che risultava essere conseguenza di un’organizzazione (o meglio, disorganizzazione) del lavoro che obbligava, per carenze di organico, il dipendente ad effettuare straordinari in modo eccessivo, argomentando anche in base all’art. 42 della Costituzione, secondo cui l’attività imprenditoriale deve essere esercitata allo scopo di assicurarne la funzione sociale.

Sulla scorta di tale giurisprudenza, recentemente, la Corte di Cassazione (Sez. Lavoro 2-1-02, n° 5) ha esteso il principio, statuendo che in ipotesi di lavoratore obbligato od autorizzato all’uso di autoveicolo nell’espletamento delle proprie mansioni in situazione di trasferta, non può escludersi a priori la sussistenza di un nesso di causalità fra le condizioni di stress conseguente ad un eccessivo carico di lavoro e l’incidente stradale occorso al lavoratore. La decisione è rilevante in quanto la Corte sembra distanziarsi sempre di più dal rigido principio che pretendeva un nesso causale diretto ed immediato tra la causa (lo stress da superlavoro) e l’evento (l’incidente, l’infortunio, ecc.), per sposare la tesi più estesa della cosiddetta regolarità causale, secondo cui la relazione tra l’inadempimento (del datore) e l’evento dannoso che accade al lavoratore possa anche non essere diretta ed immediata, dovendosi invece attribuire rilievo a quelle “serie causali” che al momento in cui si produce l’evento causante non appaiono del tutto inverosimili.

In conclusione, le condizioni di stress lavorativo possono ben configurarsi quali antecedenti causali, ancorché mediati ed indiretti, del sinistro successivo nonostante non vi sia, apparentemente, un immediato rapporto di causa ed effetto. Ma non solo, la Corte giunge a dire che quando si dimostra il ricorrere di tali condizioni, spetta poi al datore di lavoro dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie (ex art. 2087 del Codice Civile) necessarie per evitare il verificarsi dell’evento dannoso.

Di questi tempi, in cui ai dipendenti delle Poste si chiede sempre di più, ci pare un principio da tenere presente.
 

 


 

 

 

 

 

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