SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
“INTRODUZIONE DEL SISTEMA DEI PARAMETRI STIPENDIALI PER IL PERSONALE NON
DIRIGENTE DELLE FORZE DI POLIZIA E DELLE FORZE ARMATE, A NORMA DELL’ARTICOLO 7
DELLA LEGGE 29 MARZO 2001, N. 86”
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
VISTI gli
articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTO
l'articolo 7 della legge 26 marzo 2001, n.86, che ha delegato il Governo a
modificare la normativa sui livelli retributivi del personale appartenente alle
Forze di polizia ad ordinamento civile e militare nonche alle Forze annate, ad
esclusione di quello dirigente;
VISTO
l'articolo 16, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria
2002);
VISTI gli
articoli 33, comma 2 e 80, comma 58, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge
finanziaria 2003);
VISTA la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del ;
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato
della Repubblica e della Camera dei Deputati;
VISTA la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del ;
SULLA
PROPOSTA ………………………………………
EMANA
il seguente decreto
legislativo:
CAPO I
INTRODUZIONE DEL SISTEMA DEI PARAMETRI STIPENDIALI PER IL PERSONALE NON
DIRIGENTE DELLE FORZE DI POLIZIA E DELLE FORZE ARMATE
Art. 1
(Ambito di applicazione)
1.
Il presente decreto si applica al personale delle
Forze di Polizia e delle Forze Armate destinatario delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, escluso
quello destinatario del trattamento stipendiale od economico dirigenziale.
Art. 2
(Sistema dei parametri stipendiali)
1.
A decorrere dal 1° gennaio 2005, al personale di
cui all'articolo 1 sono attribuiti i parametri stipendiali indicati nelle
tabelle 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto, con
contestuale soppressione dei previgenti livelli stipendiali.
2.
I parametri correlati all'anzianità nella qualifica
o nel grado sono attribuiti dopo otto anni di effettivo servizio nella stessa
qualifica o grado.
3.
A decorrere dal 1° gennaio 2005 il trattamento
stipendiale è detenninato dal prodotto tra il valore del punto di parametro e i
parametri riportati nelle tabelle 1 e 2.
4.
In sede di prima applicazione del presente decreto
il valore del punto di parametro è fissato in euro 149,15 annui lordi e
l'attribuzione dei parametri di cui al comma 1 avviene in base alle qualifiche o
ai gradi rivestiti, nonché alle posizioni di provenienza al 1° gennaio 2005,
individuate nelle tabelle 3, 4 e 5, che costituiscono parte integrante del
presente decreto. Nelle medesime tabelle sono altresì indicati gli stipendi
annui lordi alla stessa data in applicazione del sistema di cui al presente
articolo, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2.
5.
Fermi restando i parametri stabiliti dal presente
decreto, la determinazione dei miglioramenti stipendiali derivanti dai rinnovi
degli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione, a decorrere dal
biennio 2004-2005, si effettua aumentando il valore del punto di parametro.
Art. 3
(Effetti del sistema dei parametri stipendiali)
1.
A decorrere dal 1° gennaio 2005 nello stipendio
basato sul sistema dei parametri confluiscono i valori stipendiali correlati ai
livelli retributivi, l'indennità integrativa speciale, gli scatti gerarchici e
aggiuntivi, nonche gli emolumenti pensionabili indicati nelle tabelle 3,
4 e 5.
2.
II conglobamento
dell'indennità integrativa speciale nello stipendio di cui al comma 1 non
modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla
legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione
dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha
effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle
vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
3.
Ai fini dell'applicazione del comma 2 si considera
l'indennità integrativa speciale in godimento nei livelli retributivi di
provenienza negli importi indicati nelle tabelle 6 e 7.
4.
Nello stipendio di cui al comma 1 non confluiscono
la retribuzione individuale di anzianità maturata allo gennaio 2005, l'assegno
funzionale e gli emolumenti diversi da quelli indicati nelle tabelle 3, 4 e 5.
5.
Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli
stipendi di cui al comma 1 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul
trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di
buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del
Presidente della Repubblica 1° gennaio 1957, n. 3, sull'equo indennizzo, sulle
ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, compresi la
ritenuta in conto entrate dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e i contributi di riscatto.
6.
A decorrere daI 1° gennaio 2005, nel caso di
accesso a qualifiche o gradi superiori di ruoli diversi che comporta
l'attribuzione di un parametro inferiore a quello in godimento, al personale
interessato è attribuito un assegno personale utile ai fini del calcolo della
base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177 e successive
modificazioni, riassorbibile all'atto della promozione alla qualifica o al grado
superiore, pari alla differenza tra lo stipendio relativo al parametro di
provenienza e quello spettante nel nuovo parametro.
7.
La corresponsione degli stipendi, nonche delle
anticipazioni stipendiali di cui all'articolo 5, derivanti dall'applicazione del
presente decreto, avviene, in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi
dell'articolo 172 della legge 111uglio 1980, n. 312.
8.
Le disposizioni del presente decreto, ai fini della
determinazione dell'indennità di ausiliaria, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 165, non hanno effetto nei confronti del personale già collocato
in ausiliaria aI2 gennaio 2005.
Art. 4
(Effetti sulla retribuzione individuale di anzianità)
1.
La quota parte del valore degli scatti gerarchici e
aggiuntivi, eventualmente in godimento al 1° gennaio 2005, calcolata sulla
retribuzione individuale di anzianità, confluisce alla stessa data nella
medesima retribuzione.
2.
A decorrere dal 1° gennaio 2005, la retribuzione
individuale di anzianità, compresa anche quella eventualmente rideterminata ai
sensi del comma 1, non è soggetta ad alcun ulteriore incremento o rivalutazione.
CAPO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 5
(Anticipazioni dei nuovi trattamenti stipendiali)
1.
AI personale di cui all'articolo 1, in servizio al
1° gennaio 2003, è corrisposta in un'unica soluzione, in aggiunta al
trattamento economico in godimento e senza effetti ai fini degli scatti
eventualmente attribuiti e da attribuire, l'anticipazione stipendiale riportata
nelle tabelle A1, A2 e A3, allegate al presente decreto, in relazione
alle qualifiche, ai gradi e alle posizioni rivestite alla medesima data.
2.
AI personale di cui all'articolo 1, in
servizio al 1° gennaio 2004, è corrisposta in un'unica soluzione, in aggiunta al
trattamento economico in godimento e senza effetti ai fini degli scatti
eventualmente attribuiti o da attribuire, l'anticipazione stipendiale riportata
nelle tabelle B1, B2 e B3, allegate al presente decreto, in relazione
alle qualifiche, ai gradi e alle posizioni rivestite alla medesima data.
3.
Le anticipazioni stipendiali di cui al presente
articolo sono utili nei limiti degli importi percepiti ai fIni del calcolo della
base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive
modificazioni, e dell'indennità di buonuscita a favore del personale comunque
cessato dal servizio con diritto a pensione nel biennio 2003 e 2004.
4.
Le anticipazioni di cui al presente articolo non
producono effetti ai fini della determinazione della paga degli allievi vice
ispettori, vice periti tecnici, vice revisori tecnici e qualifiche
corrispondenti.
Art. 6
(Effetti sui trattamenti economici)
1.
I benefici economici derivanti dall’applicazione
del presente decreto non hanno effetto sui trattamenti accessori che continuano
ad essere corrisposti in relazione al grado o alla qualifica di appartenenza e,
comunque, negli importi vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo
decreto, fatto salvo quanto previsto dai rinnovi degli accordi sindacali e dalle
procedure di concertazione.
2.
In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma
3, e fino a quando non interverranno i miglioramenti stipendiali derivanti dai
rinnovi degli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione, il parametro
attribuito al personale con qualifica di agente e gradi corrispondenti, indicato
nelle tabelle 1 e 2, non modifica il trattamento stipendiale, comprensivo
dell'indennità integrativa speciale, in godimento per il medesimo personale alla
data di entrata in vigore del presente decreto e riportato nelle tabelle 3,4 e
5.
Art. 7
(Clausola di salvaguardia economica per gli ispettori capo
e qualifiche e gradi corrispondenti)
1.
À decorrere dal 1°
gennaio 2005, agli ispettori capo e qualifiche e gradi corrispondenti
delle Forze di polizia e delle Forze armate che maturano dieci anni di anzianità
nella qualifica o grado, è attribuito, dal giorno successivo al compimento del
suddetto requisito, il trattamento economico previsto per gli ispettori
superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e qualifiche e gradi
corrispondenti con meno di otto anni di anzianità nella medesima qualifica o
grado.
2.
Il trattamento di cui al comma 1 è riassorbito
all'atto dell'acquisizione della qualifica o del grado superiore.
Art. 8
(Disposizioni per il personale della Polizia di Stato)
1.
Agli assistenti capo ed ai sovrintendenti capo
destinatari della disciplina transitoria di cui all'articolo 16 del decreto
legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, in servizio allo gennaio 2005, che maturano
a decorrere dalla medesima data i requisiti temporali ivi previsti per
l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, è attribuito, in luogo del predetto
scatto, il parametro previsto, rispettivamente, per I'assistente capo e per il
sovrintendente capo con otto anni di anzianità nella qualifica di cui alla
tabella l, allegata al presente decreto.
2.
Il parametro previsto per gli assistenti capo e i
sovrintendenti capo con otto anni di anzianità nella qualifica di cui alla
tabella 1 allegata al presente decreto, è attribuito con decorrenza lo gennaio
2005 anche al personale con la medesima qualifica destinatario della disciplina
transitoria di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.
53, che ha già maturato alla medesima data la prescritta anzianità per I'
attribuzione dello scatto aggiuntivo, indipendentemente dai requisiti soggettivi
ivi previsti.
3.
Per il personale che acquisisce la qualifica di
ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza entro il 31
dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, .il periodo di permanenza nella
qualifica utile ai fIni dell'attribuzione al parametro previsto per la medesima
qualifica con otto anni di anzianità è fissato, per ciascun anno,
rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6, e 7 anni. Il predetto parametro è attribuito
con decorrenza 1° gennaio 2005 agli ispettori superiori sostituti ufficiali di
pubblica sicurezza che hanno acquisito tale qualifica dal 2 settembre al 31
dicembre 2002 e non hanno maturato i requisiti per l'attribuzione dello scatto
aggiuntivo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio
2001, n. 53.
4.
Agli ispettori superiori sostituti ufficiali di
pubblica sicurezza, destinatari della disciplina transitoria prevista dai commi
4 e 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, che
assumono a decorrere dal 1° gennaio 2005 la denominazione di "sostituto
commissario", di cui all'articolo 31-quater del decreto Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è attribuito, in luogo dell'ulteriore scatto
aggiuntivo, il parametro previsto per la posizione apicale del molo degli
ispettori, riportato nella tabella 1, allegata al presente decreto.
5.
Per il personale che acquisisce la qualifica di
ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza entro il 31
dicembre di ciascuno anno, dal 2002 al 2007, il requisito di anzianità nella
qualifica ai fini dell'ammissione alla selezione per il conseguimento della
denominazione di sostituto commissario, di cui all'articolo 31-quater del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive
modificazioni, è rispettivamente di 9, 10,11, 12, 13 e 14 anni. Il predetto
requisito è di 9 anni per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore
sostituto ufficiale di pubblica sicurezza nel 2001, successivamente alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53.
6.
Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si
applicano anche al personale che riveste una qualifica corrispondente dei ruoli
tecnici e dei ruoli del personale della banda musicale della Polizia di Stato,
nei limiti dei rispettivi ordinamenti.
7.
A decorrere dal 1° gennaio 2005:
a) il comma 1 dell'articolo 31-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:
"1. Gli ispettori superiori sostituti ufficiali di
pubblica sicurezza che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici anni
di effettivo servizio nella qualifica, possono partecipare ad una specifica
selezione per titoli, a conclusione della quale, ferma restando la qualifica
rivestita, assumono la denominazione di «sostituto commissario» con decorrenza
dallo stesso 1° gennaio";
b) il comma 1 dell'articolo 31-quinquies del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è sostituito dal seguente:
"1. I periti tecnici superiori che al 1° gennaio di ogni anno
abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica, possono
partecipare ad una specifica selezione per titoli, a conclusione della quale,
ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di "sostituto
direttore tecnico" con decorrenza dallo stesso 1° gennaio";
c) il comma 1 dell'articolo 15-quinquies del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, è sostituito dal seguente:
"1. Gli orchestrali periti tecnici superiori che al primo
gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella
qualifica, possono partecipare ad una specifica selezione per titoli a
conclusione della quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la
denominazione di "primo livello" con decorrenza dallo stesso 1° gennaio".
Art. 9
(Disposizioni per il personale dell'Arma dei carabinieri)
1.
Agli appuntati scelti e ai brigadieri capo
destinataci della disciplina transitoria di cui all'articolo 30, commi 10 e 11,
del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, in servizio al 1° gennaio 2005,
che maturano a decorrere dalla medesima data i requisiti temporali ivi previsti
per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, è attribuito, in luogo del predetto
scatto, il parametro previsto, rispettivamente, per l'appuntato scelto e per il
brigadiere capo con otto anni di anzianità nel grado di cui alla tabella 1,
allegata al presente decreto.
2.
Il parametro previsto per gli appuntati scelti e i
brigadieri capo con otto anni di anzianità nel grado di cui alla tabella 1
allegata al presente decreto, è attribuito con decorrenza lo gennaio 2005 anche
al personale con il medesimo grado destinatario della disciplina transitoria di
cui all'articolo 30, commi 10 e Il, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.
83, che ha già maturato alla medesima data la prescritta anzianità per
l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, indipendentemente dai requisiti
soggettivi ivi previsti.
3.
Per il personale che acquisisce il grado di
maresciallo aiutante entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il
periodo di permanenza nel grado utile ai fini dell'attribuzione del parametro
previsto per il medesimo grado con otto anni di anzianità di grado è fissato,
per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6, e 7 anni. Il predetto
parametro è attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 ai marescialli aiutanti
che hanno acquisito il grado tra il 2 settembre e il 31 dicembre 2002, non
destinataci del trattamento economico di cui all'articolo 38-ter del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni.
4.
A decorrere dal 1° gennaio 2005:
a) il comma 3 dell'articolo 38-ter del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "3.
I Marescialli Aiutanti che abbiano maturato ovvero maturino, nel corso
dell'anno, quindici anni di anzianità di grado e che nel triennio precedente
abbiano ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di
"eccellente" o giudizio equivalente e nell'ultimo biennio non abbiano riportato
alcuna sanzione disciplinare più grave del "rimprovero" e non si trovino nelle
condizioni di cui al comma 2, sono ammessi alla procedura selettiva per titoli
per il conferimento della qualifica di Luogotenente";
b) il comma 3 dell'articolo 30 del decreto legislativo 28
febbraio 2001, n.83, è sostituito dal seguente: "3. I Marescialli Aiutanti,
comunque in servizio al 1° gennaio 2005, che al 31 agosto 1995 rivestivano il
grado di maresciallo maggiore, la qualifica di “carica speciale” o di “aiutante”
del disciolto ruolo sottufficiali i quali alla medesima data del 1° gennaio 2005
non risultano in possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell’articolo 38-ter
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni,
conseguono la qualifica di “luogotenente”, con decorrenza dal giorno successivo
a quello di maturazione dei requisiti di cui allo stesso comma 3 dell’articolo
38-ter, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive
modificazioni, ferme restando le condizioni di cui al comma 2 del medesimo
articolo.”;
c) il comma 4 dell'art. 30 del decreto legislativo 28
febbraio 2001, n.83, è sostituito dal seguente: "4. Per il conferimento della
qualifica di Luogotenente riferito agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, in deroga
ai requisiti di anzianità previsti dal comma 3 dell'articolo 38-ter, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n.198, e successive modificazioni, e fermi restando
gli altri requisiti e le condizioni di cui al medesimo articolo, ai Marescialli
Aiutanti è richiesta una permanenza minima nel grado di sette anni per il
personale con anzianità di grado compresa tra il 1° settembre 1995 ed il 31
dicembre 1995 e di sette anni e sei mesi per il personale con anzianità di grado
compresa tra il 1° gennaio 1996 e la data di entrata in vigore del presente
decreto.";
d) il comma 6 dell'articolo 30, del decreto legislativo 28
febbraio 2001, n. 83, è sostituito dal seguente: "6. Per i Marescialli Aiutanti
con anzianità di grado compresa tra il 15 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2007,
fermi restando gli altri requisiti e le condizioni previste dall'articolo 38-ter
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, per
l'ammissione alla procedura selettiva per il conseguimento della qualifica di
Luogotenente è richiesto il requisito di anzianità nel grado di maresciallo
aiutante di cui alla tabella "C3", allegata al presente decreto.";
e) al decreto legislativo 28 febbraio 200 I, n. 83, è
aggiunta la tabella C allegata al presente decreto.
Art. 10
(Disposizioni per il personale del Corpo della Guardia di
finanza)
1. Agli appuntati scelti e ai brigadieri capo destinataci
della disciplina transitoria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 28
febbraio 2001, n. 67, in servizio al 1° gennaio 2005, che maturano a decorrere
dalla medesima data i requisiti temporali ivi previsti per l'attribuzione dello
scatto aggiuntivo, è attribuito, in luogo del predetto scatto, il parametro
previsto, rispettivamente, per l'appuntato scelto e per il brigadiere capo con
otto anni di anzianità nel grado di cui alla tabella 1, allegata al presente
decreto.
2. Il parametro previsto per gli appuntati scelti e i
brigadieri capo con otto anni di anzianità nel grado di cui alla tabella 1
allegata al presente decreto, è attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 anche
al personale con il medesimo grado destinatario della disciplina transitoria di
cui all'articolo 11, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, che ha già
maturato alla medesima data la prescritta anzianità per l'attribuzione dello
scatto aggiuntivo, indipendentemente dai requisiti soggettivi ivi previsti.
3. Per il personale che acquisisce il grado di maresciallo
aiutante entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di
permanenza nel grado utile ai fini dell'attribuzione del parametro previsto per
il medesimo grado con otto anni di anzianità di grado è fissato, per ciascun
anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6, e 7 anni. Il predetto parantetro è
attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 ai marescialli aiutanti che hanno
acquisito il grado tra il 2 settembre e il 31 dicembre 2002, non destinataci del
trattamento economico di cui all'articolo 58-ter del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2005:
a) la lettera a), comma 1, dell'articolo 58-quater, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, è
sostituita dalla seguente: "a) nell'anno per il quale viene effettuata la
selezione dei titoli per il conferimento della citata qualifica, abbiano
maturato ovvero maturino quindici anni di anzianità nel grado di maresciallo
aiutante;”;
b) il comma 2 dell ' articolo 12, del decreto legislativo 28
febbraio 2001, n.67, è sostituito dal seguente: "2. Ai marescialli aiutanti,
comunque in servizio al 1° gennaio 2005, che hanno conseguito il grado di
maresciallo maggiore del preesistente ruolo sottufficiali, compresi coloro a cui
è stata attribuita la qualifica di "aiutante" e la nomina a "carica speciale",
con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995, i quali, alla medesima data del
1° gennaio 2005, non risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo
58-quater, comma 1, lettere b) e c), del decreto di inquadramento, la qualifica
di luogotenente è conferita con decorrenza dal giorno successivo a quello di
inquadramento, la qualifica di luogotenente è conferita con decorrenza dal
giorno successivo a quello di maturazione dei requisiti di cui alle lettere b) e
c) dell’articolo 58-quater del decreto di inquadramento, ferme restando le
condizioni indicate alla lettera d) dello stesso articolo”;
c) il comma 4 dell'articolo 12, del decreto legislativo 28
febbraio 2001, n.67, è sostituito dal seguente: "4. Per le procedure di
conferimento della qualifica di luogotenente riferite agli anni 2005, 2006, 2007
e 2008, in deroga ai requisiti di anzianità previsti dal comma 1, lettera a),
dell'articolo 58-quater del decreto di inquadramento e fermi restando gli altri
requisiti e condizioni di cui al medesimo articolo, ai fini della partecipazione
alla selezione per titoli per il conferimento della qualifica di luogotenente,
ai marescialli aiutanti è richiesta una permanenza minima nel grado di sette
anni per il personale con anzianità di grado compresa tra il 1° settembre 1995
ed il 31 dicembre 1995, e di sette anni e sei mesi per il personale con
anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 1996 ed il giorno precedente
l'entrata in vigore del presente decreto";
d) il comma 5 dell'articolo 12, del decreto legislativo 28
febbraio 2001, n. 67, è sostituito dal seguente: "5. Ai marescialli aiutanti con
anzianità di grado compresa tra il 10 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2007, in
deroga ai requisiti di anzianità previsti dal comma 1, lettera a), dell'articolo
58-quater del decreto di inquadramento e fermi restando gli altri requisiti di
cui al medesimo articolo, ai fini della partecipazione alla selezione per titoli
per il conferimento della qualifica di luogotenente è richiesta una permanenza
minima nel grado come indicata nella tabella "B" allegata al presente decreto";
e) il periodo in calce alla tabella "F" allegata al decreto
legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, concernente il "Riordinamento della banda
musicale della Guardia di finanza", è sostituito dal seguente: "Il personale
appartenente al Ruolo "Esecutori", fermo restando il possesso dei requisiti di
cui all'articolo 58-quater, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
199 e successive modificazioni, consegue la qualifica di luogotenente, a ruolo
aperto, previo giudizio di idoneità espresso dalla competente commissione di
avanzamento";
f) la tabella B allegata al decreto legislativo 28 febbraio
2001, n. 67, è sostituita dalla tabella D allegata al presente decreto.
Art. 11
(Disposizioni per il personale del Corpo di polizia
penitenziaria)
1. Agli assistenti capo ed ai sovrintendenti capo destinatari
della disciplina transitoria prevista all'articolo 18 del decreto legislativo 28
febbraio 2001, n. 76, in servizio al 1° gennaio 2005, che maturano a decorrere
dalla medesima data i requisiti temporali ivi previsti per l'attribuzione dello
scatto aggiuntivo è attribuito, in luogo del predetto scatto, il parametro
previsto rispettivamente per l'assistente capo e per il sovrintendente capo con
otto anni di anzianità nella qualifica di cui alla tabella I, allegata al
presente decreto.
2. Il parametro previsto per gli assistenti capo e i
sovrintendenti capo con otto anni di anzianità nella qualifica di cui alla
tabella 1 allegata al presente decreto, è attribuito con decorrenza 1° gennaio
2005 anche al personale con la medesima qualifica destinatario della disciplina
transitoria di cui all'articolo 18, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.
76, che ha già maturato alla medesima data la prescritta anzianità per
l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, indipendentemente dai requisiti
soggettivi ivi previsti.
3. Per il personale che acquisisce la qualifica di
ispettore superiore entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il
periodo di permanenza nella qualifica utile ai fini dell'attribuzione del
parametro previsto per tale qualifica con otto anni di anzianità nella medesima
qualifica è fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6, e 7
anni. Il predetto parametro è attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 agli
ispettori superiori che hanno acquisito tale qualifica dal 2 settembre al 31
dicembre 2002 e non hanno maturato i requisiti per l'attribuzione dello scatto
aggiuntivo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio
2001, n. 76.
4. Agli ispettori superiori destinatari della disciplina
transitoria prevista dai commi 4 e 5 dell'articolo 21 del decreto legislativo 28
febbraio 2001, n. 76, che assumono a decorrere dal 1° gennaio 2005 la
denominazione di sostituto commissario, di cui all'articolo 30-quater del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.443, e successive modificazioni, è
attribuito, in luogo dell'ulteriore scatto aggiuntivo, il parametro previsto per
la posizione apicale del ruolo degli ispettori, riportato nella tabella 1
allegata al presente decreto.
5. Per il personale che acquisisce la qualifica di
ispettore superiore entro il 31 dicembre di ciascuno anno, dal 2002 al 2007, il
requisito di anzianità nella qualifica ai fini dell'ammissione alla selezione
per il conseguimento della denominazione di sostituto commissario di cui
all'articolo 30-quater del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.443, e
successive modificazioni, è rispettivamente di 9, 10, 11, 12, 13 e 14 anni. Il
predetto requisito è di 9 anni per il personale che acquisisce la qualifica di
ispettore superiore nel 2001, successivamente alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.76.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2005, il comma 1
dell’articolo 30-quater del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.443 e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
“1. Gli ispettori superiori che al 1° gennaio di ogni anno
abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica, sono
ammessi a domanda, ad una selezione per titoli, a conclusione della quale, ferma
restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di “sostituto
commissario” con decorrenza dallo stesso 1° gennaio”.
Art. 12
(Disposizioni per il personale del Corpo forestale dello
Stato)
1. Agli assistenti capo ed ai sovrintendenti capo e
qualifiche equiparate destinatari della disciplina transitoria prevista al comma
1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, in servizio
al 1° gennaio 2005, che maturano a decorrere dalla medesima data i requisiti
temporali ivi previsti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo è attribuito,
in luogo del predetto scatto, il parametro previsto, rispettivamente, per
l'assistente capo e per il sovrintendente capo con otto anni di anzianità nella
qualifica di cui alla tabella l, allegata al presente decreto.
2. Il parametro previsto per gli assistenti capo e i
sovrintendenti capo, e qualifiche equiparate, con otto anni di anzianità nella
qualifica di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, è attribuito con
decorrenza lo gennaio 2005 anche al personale con la medesima qualifica
destinatario della disciplina transitoria di cui all'articolo 30, comma 1, del
decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.87, che ha già maturato alla medesima
data la prescritta anzianità per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo,
indipendentemente dai requisiti soggettivi ivi previsti.
3. Per il personale che acquisisce la qualifica di
ispettore superiore o qualifica equiparata entro il 31 dicembre di ciascun anno,
dal 2003 al 2008, il periodo di permanenza nella qualifica, utile ai fini
dell'attribuzione del parametro previsto per la medesima qualifica con otto anni
di anzianità è fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6 e 7
anni. Il predetto parametro è attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 agli
ispettori superiori ed ai periti superiori che hanno acquisito tale qualifica
dal 2 settembre al 31 dicembre 2002 e non hanno maturato i requisiti per
l'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'articolo 30, comma 7, del
decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.87.
4. Agli
ispettori superiori ed ai periti superiori destinatari della disciplina
transitoria prevista ai commi 8 e 9 dell'articolo 30 del decreto legislativo 28
febbraio 2001, n. 87, che assumono a decorrere da11 ° gennaio 2005 la
denominazione di "scelto", di cui agli articoli 21-ter e 47- ter del decreto
legislativo 12 maggio 1995, a 201, e successive modificazioni, è attribuito, in
luogo dell'ulteriore scatto aggiuntivo, il parametro previsto per la posizione
apicale del ruolo degli ispettori, riportato nella tabella 1, allegata al
presente decreto.
5. Per il personale che acquisisce la qualifica di
ispettore superiore e perito superiore entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal
2002 al 2007, il requisito di anzianità nella qualifica ai fIni dell'ammissione
alla selezione per il conseguimento della denominazione di "scelto" di cui agli
articoli 21-ter e 47-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, a 201, e
successive modificazioni, è rispettivamente di 9, 10, Il. 12. 13 e 14 anni. Il
predetto requisito è di 9 anni per il personale che acquisisce la qualifica di
ispettore superiore e perito superiore nel 2001, successivamente all’entrata in
vigore del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.87
6. A decorrere dal 1° gennaio 2005 :
a) il comma 1 dell'articolo 21-ter del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"1. Gli ispettori superiori che al 1° gennaio di ogni anno
abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica sono
ammessi, a domanda, ad una selezione per titoli, a conclusione della quale,
ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di «scelto» con
decorrenza dallo stesso 1° gennaio";
b) il comma 1 dell'articolo 47-ter del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
"1. I periti superiori che al lo gennaio di ogni anno abbiano
maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica sono ammessi, a
domanda, ad una selezione per titoli, a conclusione della quale, ferma restando
la qualifica rivestita, assumono la denominazione di «scelto» con decorrenza
dallo stesso 1° gennaio".
8.
AI comma 10 dell'articolo 30 del decreto
legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, le parole "di cui agli articoli 21-bis,
21-ter, 21-quater, 47-bis, 47-ter" sono sostituite dalle seguenti: "relative
alle condizioni soggettive di cui ai commi 2 e 3 degli articoli 21-ter e 47-ter
e quelle di cui agli articoli 21-bis, 21-quater, 47-bis.".
Art. 13
(Disposizioni per il personale delle Forze Armate)
1. Per il personale che acquisisce il grado di primo
maresciallo entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo
di permanenza nel grado utile, ai fini dell'accesso al parametro previsto per
tale grado con otto anni di anzianità di grado è fissato, per ciascun anno,
rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6, e 7 anni. Il predetto parametro è attribuito
con decorrenza lo gennaio 2005 ai primi marescialli che hanno acquisito il grado
tra il 2 settembre e il 31 dicembre 2002, non destinatari del trattamento
economico di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
196, e successive modificazioni.
2. Il trattamento di cui all'articolo 34-bis, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n.196, e successive modificazioni, così come
integrato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, utile ai fini di
pensione e di buonuscita, viene mantenuto nella misura in godimento alla data
del 31 dicembre 2004 e viene riassorbito all'atto del passaggio al parametro
successivo.
3. A
decorrere dal 1° gennaio 2005:
a) il comma 2, dell'articolo 6-bis, del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"2. I primi marescialli, dopo che siano trascorsi quattordici anni di permanenza
nel grado di primo maresciallo sono valutati secondo i criteri stabiliti
dall'articolo 35 della legge 10 maggio 1983, n 212. Agli stessi, se idonei,
viene attribuita la qualifica di "luogotenente" secondo la graduatoria di merito
a decorrere dal giorno successivo al compimento del quindicesimo anno di
permanenza nel grado";
b) il comma 1 dell'articolo 6-ter, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "1.
Per i primi marescialli con anzianità di grado compresa tra il 15 aprile 2001 ed
il 31 dicembre 2007, ai fini dell'inclusione nell'aliquota di valutazione di cui
all'articolo 6-bis per il conferimento della qualifica di luogotenente è
richiesto il requisito di anzianità nel grado di primo maresciallo di cui alla
tabella "B4", allegata al presente decreto";
c) al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e
successive modificazioni, è aggiunta la tabella E allegata al presente decreto;
d) le disposizioni di cui al presente decreto si applicano in
quanto compatibili al personale del ruolo dei musicisti.
Art. 14
(Disposizioni particolari sul trattamento economico del
personale militare)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai sottotenenti ed ai
tenenti e gradi corrispondenti appartenenti al complemento o in ferma prefissata
e rafferma è attribuito uno stipendio rispettivamente pari all'80,74 per cento e
all'88,55 per cento dello stipendio parametrale dei pari grado in servizio
permanente.
2. Con la
medesima decorrenza di cui al comma 1, ai volontari di truppa in ferma breve o
prefissata nonché agli allievi ufficiali, agli allievi marescialli ed agli
allievi delle carriere iniziali delle forze di polizia ad ordinamento militare e
delle forze armate sono attribuite le paghe nette giornaliere nelle misure
percentuali vigenti rispetto al valore dello stipendio parametrale del grado
iniziale del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente.
Art. 15
(Abrogazioni)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2005
sono abrogati:
a) gli articoli 138 e 140 della legge 11I luglio 1980, n.
312, e successive modificazioni; .
b) gli articoli 12-bis, 24-quinquies.1, 24-octies,
27-quinquies, 28-bis, 31.1, 31-ter, 3 I - quater, comma 4, e 31-quinquies del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive
modificazioni;
c) gli articoli 11-bis, 20-quinquies.1, 20-octies,
25-quinquies, 28-bis, 31.1 , 31-quater e 31-quinquies, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.331, e successive modificazioni;
d) gli articoli 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, comma 4,
del decreto Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, no 240, e successive
modificazioni;
e) gli articoli 11-bis, 19-bis, 21-bis, 28-bis, 29-bis,
30.1, 30-ter, 30-quater comma 4, e 30-quinquies del decreto legislativo 30
ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni;
f) gli articoli 4-bis, 5-bis, 6-bis, commi 1 e 3, 31-bis,
31-ter, 31-quater, 31-quinquies e 39-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196, e successive modificazioni;
g) gli articoli 37-bis, 37-ter, 38-ter, commi 1 e 7,
54-bis, 54-ter, 54-quater, 54-quinquies, 54-sexies e 54-septies del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni;
h) gli articoli 58-ter, 73-bis, 73-ter, 73-quater e
73-quinques del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni;
i) gli articoli 21-bis, 21-ter, comma 4, 21-quater,
47-bis, 47-ter, comma 4, 47-quater e i commi da 1-bis a 1-decies dell'articolo
49 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni;
j) l'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 28 marzo 1997,
n. 85, e successive modificazioni;
k) l'articolo 32, comma 3 bis, del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 298;
I) gli articoli 1 e 2 della legge 30 novembre 2000, n.
356;
m) l'articolo 19, comma 3, e l'articolo 21 del decreto
legislativo 28 febbraio 2001, n. 53;
n) l'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 28
febbraio 2001, n. 67;
o) l'articolo 21, comma 3, e l'articolo 23 del decreto
legislativo 28 febbraio 2001, n. 76;
p) l’articolo 30, commi 7, 8 e 9 del decreto legislativo
28 febbraio 2001, n. 83;
q) l’articolo 30, comma 7, del decreto legislativo 28
febbraio 2001, n. 87;
Art. 16
(Clausola finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente
decreto, pari a 189 milioni di euro per l'anno 2003, a 288 milioni di euro per
l'anno 2004 ed a 638 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede:
quanto a 139 milioni di euro per l'anno 2003 e 138 milioni di euro a decorrere
dal 2004 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata
dall'articolo 16 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e quanto a 50 milioni di
euro per l'anno 2003, 150 milioni di euro per l'anno 2004, 500 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa recata dall'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. La spesa derivante dal presente decreto è soggetta a
monitoraggio ai sensi del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito,
con modificazioni, nella legge 31 ottobre 2002, n. 246. In caso di accertamento
di livelli effettivi di spesa superiori a quelli indicati nel comma 1, lo
scostamento è recuperato a valere sulle risorse finalizzate ai rinnovi degli
accordi sindacali ed alle procedure di concertazione relative alle categorie di
personale interessato.