Riceviamo e pubblichiamo per approfondire il dibattito sull'imminente
approvazione dle nuovo riallineamento dei gradi
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
ELABORATO DAL COBAR CAT. B DI GROTTAGLIE
DA SOTTOPORRE ALL’ATTENZIONE DEL CONSIGLIO
Qualsiasi organizzazione sociale, per reggersi saldamente nel
tempo, ha necessità di un sistema di valori che rappresentano i punti di
riferimento per l’agire individuale e sociale. Le FF.AA. e le FF.PP. hanno un
sistema assiologico dove la subordinazione gerarchica è un fondamento
istituzionale. Tale fondamento è stato gravemente minato dal legislatore,
soprattutto in destinazioni e/o operazioni interforze, alterando la dipendenza
gerarchica (da superiore a inferiore).
Infatti, al fine di dare attuazione a quanto disposto dalla
legge 6 marzo 1992 n. 216 (che aveva tra i sui obiettivi il riordino delle
carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici del personale non
direttivo dei dicasteri dell’interno, della difesa, delle finanze, della
giustizia e dell’agricoltura e delle foreste) sono stati emanati i decreti
legislativi 12 maggio 1995, n. 196, n. 197, n. 198, n. 199, n. 200 e n. 201.
L’applicazione delle norme transitorie di tali provvedimenti,
ovvero l’immissione nei nuovi ruoli marescialli-ispettori e
sergenti-sovrintendenti, ha creato una sostanziale disparità di trattamento tra
appartenenti alle FF.AA. e FF.PP., difatti al personale delle FF.PP. sono state
concesse promozioni al secondo grado superiore mentre, a quello delle FF.AA. si
è provveduto a reinquadrare lo stesso al grado immediatamente superiore e da
tale immissione è stato escluso il personale delle FF.AA. arruolato ai sensi
della legge 24 dicembre 1986 n. 958.
I decreti legislativi 28 febbraio 2001 n. 53, ti. 67, n. 76,
ti. 82, n. 83 e ti. 87 hanno introdotto alcune disposizioni integrative e
correttive dei decreti citati ma, non è stato effettuato alcun riallineamento
confermando, peraltro, condizioni di avanzamento quantitativamente più
favorevoli rispetto a quelle esistenti nei ruoli paritetici delle FF.AA.
Il passaggio dai livelli retributivi ai parametri
stipendiali, stabilito dal decreto legislativo 30 maggio 2003 n. 193, ha
consolidano i disallineamenti tra le FF.AA. e le FF.PP. portando a regime
una diversità di trattamento economica e giuridica che era prevista unicamente
nella disciplina transitoria.
Pertanto, occorre promuovere idonee iniziative legislative
per porre rimedio inoltre, con l’obiettivo di preservare le valutazioni e i
giudizi di idoneità del personale e non penalizzare oltre i limiti fissati dalle
legislazioni sull’avanzamento (promozioni in seconda o terza valutazione dopo 1
o 2 anni rispetto la prima valutazione) è opportuno rivalutare l’anzianità e/o
il grado in maniera tale che nel contempo a parità di anzianità e meriti si
abbiano, le stesse carriere tra i marescialli e gli ispettori delle FF.AA. e
delle FF.PP. oltre a includere nel ruolo marescialli il personale delle FF.AA.
che era rimasto escluso.
Con il fine di evitare l’appiattimento e soprattutto
valorizzare l’esperienza e la professionalità acquisita sul campo la soluzione
legislativa deve prevede la possibilità, per il personale che riveste il grado
apicale, di transitare nel ruolo superiore con possibilità di progressione di
carriera.
E’ indispensabile, per chi ha responsabilità, armonizzare la
legislazione e a tal fine si invia un contributo risolutivo.
TESTO
Bozza di riallineamento delle carriere del personale non
direttivo delle Forze Annate con le Forze di Polizia
MODIFICHE AI DECRETI LEGISLATIVI 12 maggio 1995 n. 196, n.
197, n. 198, n. 199, n. 200 e n. 201 E SUCCESSIVE MODIFICHE
ARTICOLO UNICO
1.A decorrere dal 1 gennaio 2004, il personale iscritto nel
ruolo marescialli e nel ruolo ispettori, ai sensi delle norme transitorie dei
decreti legislativi 12 maggio 1995 n. 196, n. 197, n. 198, n. 199, n. 200 e n.
201 è inquadrato, in ordine di ruolo, nei gradi e con le anzianità previste
dalla allegata tabella A.
2.A decorrere dal 1 gennaio 2004, il personale iscritto nel
ruolo sergenti e nel ruolo volontari di truppa in s.p.e., ai sensi delle norme
transitorie del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 196 art. 35 comma 2 e art.
36 comma 1, è inquadrato, in ordine di ruolo, nei gradi e con le anzianità
previste dalla allegata tabella B.
3.L’inquadramento del personale di cui ai commi 1 e 2 è
disposto ai soli fini giuridici.
4.Il personale inquadrato nel grado superiore ai sensi dei
commi 1 e 2, è escluso dalla valutazione di cui all’aliquota di avanzamento
definita al 31 dicembre 2003.
5.Il personale di cui ai commi 1 e 2, incluso nell’aliquota
di avanzamento definita al 31 dicembre 2002 è inquadrato qualora non ancora
valutato, successivamente alla conclusione del rispettivo procedimento di
valutazione per la promozione al grado superiore.
6.Il personale di cui ai commi 1 e 2, che alla data del 31
dicembre 2003, non abbia assolto, in modo totale o parziale, periodi minimi di
comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso i reparti e di imbarco e
non ha espletato i corsi e gli esami prescritti, potrà assolverli nel grado
d’inquadramento.
7.I1 personale di cui ai commi 1 e 2, escluso a qualsiasi
titolo dalle aliquote, determinate secondo i criteri delle leggi di avanzamento,
a venir meno delle cause impeditive sono valutati con medesimi criteri fissati
dalle leggi suddette e nell’avanzamento, prendono posto, nella graduatoria
assieme ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati.
8.A decorrere dal 2 gennaio 2004, il numero delle promozioni
annuali al grado apicale del ruolo marescialli e del ruolo ispettori è pari ad
1/30 della consistenza del personale appartenente ai ruoli.
9.A decorrere dal 2 gennaio 2004, tutto il personale delle
FF.AA. e delle FF.PP. (escluso gli ufficiali e i direttivi per i quali continua
ad applicarsi la legge 30 dicembre 2002 n. 295) che riveste il grado apicale del
ruolo unitamente a 23 anni di servizio è promosso nel ruolo superiore nel corpo
o categoria o specialità di appartenenza con possibilità di progressione di
carriera.
10.Gli effetti economici del riallineamento di cui ai
precedenti commi decorrono dal 1 gennaio 2004.
11.Al personale che alla data del 31 dicembre 2003 si trova
nella posizione di ausiliaria non si applicano le disposizioni del presente
articolo ai fini dell’adeguamento dell’indennità prevista.
12.All’onere derivante dall’attuazione del ……..
TABELLA A
Corso di appartenenza |
Inquadramento dal 1/1/2004 |
N° anni di anzianità assoluta (*) |
1995 |
m.llo capo e gradi corrispondenti |
4 |
1994 |
m.llo capo e gradi corrispondenti |
5 |
1993 |
m.llo capo e gradi corrispondenti |
6 |
1992 |
m.llo capo e gradi corrispondenti |
7 |
1991 |
1° m.llo e gradi corrispondenti |
0 |
1990 |
1° m.llo e gradi corrispondenti |
1 |
1989 |
1° m.llo e gradi corrispondenti |
2 |
1988 |
1° m.llo e gradi corrispondenti |
3 |
1987 |
1° m.llo e gradi corrispondenti |
4 |
1986 |
1° m.llo e gradi corrispondenti |
5 |
1985 |
1° m.llo e gradi corrispondenti |
6 |
1984 |
1° m.llo e gradi corrispondenti |
7 |
1983 |
1° m.llo e gradi corrispondenti |
8 |
1982 |
1° m.llo e gradi corrispondenti |
9 |
1981 |
1° m.llo e gradi corrispondenti |
10 |
1980 |
1° m.llo e gradi corrispondenti |
11 |
1979 |
1° m.llo e gradi corrispondenti |
12 |
1978 |
1° m.llo e gradi corrispondenti |
13 |
1977 |
1° m.llo e gradi corrispondenti |
14 |
1976 |
1° m.llo l.ten. e gradi corrispondenti |
0 |
1975 |
1° m.llo l.ten. e gradi corrispondenti |
1 |
1974 e precedenti |
sottotenente e gradi corrispondenti |
0 |
(*) Il numero di anni di anzianità è ridotto, oltre ai
periodi di non idoneità all’avanzamento, se valutati a scelta, di 1 o 2 anni se
promossi rispettivamente in 2^ o 3^ valutazione, elevabili fino a 3 o 4 anni se
valutati due volte a scelta. Il numero di anni di anzianità è aumentato, se
vincitori di concorso a primo maresciallo e gradi corrispondenti, in maniera da
conservare l’ordine di posto nel ruolo.
TABELLA B
Arruolamento |
Inquadramento dal 1/1/2004 |
N° mesi di anzianità assoluta (*) |
1° corso sergenti |
m.llo e gradi corrispondenti |
12 |
2° corso sergenti |
m.llo e gradi corrispondenti |
9 |
1° corso volontari di truppa in s.p. |
m.llo e gradi corrispondenti |
6 |
2° corso volontari di truppa in s.p. |
m.llo e gradi corrispondenti |
3 |
3° corso volontari di truppa in s.p. |
m.llo e gradi corrispondenti |
0 |
|