Disegno di legge N.
2866-B
SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV - 2866–B
Attesto che la 4ª Commissione permanente (Difesa),
il 23 novembre 2004, ha approvato il seguente disegno di legge, già
approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione
dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Lavagnini, Alfano Ciro,
Biondi, Bricolo, Cossiga, Di Luca, Drago Filippo, Fallica, Fontana, Galvagno,
Tarantino e Tucci; del deputato Gamba, modificato dal Senato e nuovamente
modificato dalla Camera dei deputati:
Modifica della normativa in materia di stato
giuridico e avanzamento degli ufficiali
Art. 1.
(Reclutamento degli ufficiali
dei ruoli speciali)
1. All’articolo 5 del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma
1, lettera a), numero 2), le parole: «32º anno di età» sono
sostituite dalle seguenti: «34º anno di età»;
b) al comma
1, lettera a), dopo il numero 4), è inserito il seguente:
«4-bis) dal personale del ruolo dei
sergenti in possesso del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado che, all’atto della presentazione della domanda
al concorso, non abbia superato il 34º anno di età e abbia maturato almeno
tre anni di anzianità nel ruolo di appartenenza».
Art. 2.
(Commissione superiore d’avanzamento
dell’Esercito)
1. All’articolo 12 del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma
3, lettera b), le parole: «che ricoprano le cariche di Comandante
delle Forze Operative Terrestri, ed ispettori a competenza generale
nell’ambito dell’Esercito» sono sostituite dalle seguenti: «che siano
preposti al comando di Alti Comandi ovvero Ispettorati, nei settori
operativo, logistico, scolastico, addestrativo e territoriale»;
b) al comma
3, lettera c), le parole: «o di Capo del Corpo degli ingegneri» sono
soppresse e le parole: «ove non compreso nei 3 suddetti» sono sostituite
dalle seguenti: «ove non compreso nei 2 suddetti».
Art. 3.
(Transito dei tenenti e dei capitani dei
ruoli speciali nei corrispondenti ruoli normali)
1. All’articolo 30, commi 2 e 5, del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, le lettere
a) e b) sono sostituite delle seguenti:
«a) un’età non superiore a 41 anni;
b) conseguito
il diploma di laurea specialistica».
2. All’articolo 21, comma 3, alinea, del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: «nel numero massimo di cinque
posti» sono sostituite dalle seguenti: «nel numero massimo di dieci posti».
Art. 4.
(Partecipazione al concorso
per i ruoli speciali)
1. All’articolo 58, comma 3-bis, del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: «in servizio di
prima nomina» sono soppresse.
Art. 5.
(Avanzamento degli ufficiali cessati
dal servizio)
1. L’articolo 34 della legge 20 settembre 1980,
n. 574, è sostituito dal seguente:
«Art. 34. – 1. Gli ufficiali di tutti i
ruoli, che non usufruiscano della promozione prevista dalla legge 22 luglio
1971, n. 536, e successive modificazioni, sono promossi al grado superiore
una volta collocati in ausiliaria, nella riserva o nella riserva di
complemento anche oltre il grado massimo stabilito per il ruolo da cui
provengono, con esclusione dei generali di corpo d’armata e gradi
corrispondenti».
Art. 6.
(Aspettativa per riduzione dei quadri)
1. All’articolo 58, comma 12, del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, le parole:
«Fino al 31 dicembre 2005,» sono soppresse.
2. All’articolo 49, comma 1, del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e successive modificazioni, le parole:
«Fino al 31 dicembre 2007,» sono soppresse.
3. All’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o a domanda, ai sensi
dell’articolo 43, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224».
4. All’articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, dopo il comma 6 sono
inseriti i seguenti:
«6-bis. Fermo restando quanto previsto
dal comma 6, il Ministro della difesa ed il Ministro dell’economia e delle
finanze, nell’ambito delle rispettive competenze, in relazione a motivate
esigenze di servizio delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza
hanno facoltà di richiamare a domanda, previa disponibilità degli
interessati, gli ufficiali in servizio permanente collocati in aspettativa
per riduzione di quadri in applicazione dell’articolo 7 della legge 10
dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni.
6-ter. Gli
ufficiali richiamati ai sensi del comma 6-bis mantengono il
trattamento economico di cui al comma 2.
6-quater. I commi 6-bis e 6-ter non si applicano nei
confronti degli ufficiali che, all’atto del collocamento in aspettativa per
riduzione dei quadri, rivestono il grado apicale dei ruoli normali».
5. All’articolo 35, comma 2, del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: «al ruolo normale dell’Arma
dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «, fino all’anno 2009, ai
ruoli degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri e, dal 2010, al solo ruolo
normale».
Art. 7.
(Regime transitorio dell’avanzamento)
1. Dopo l’articolo 60 del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490, è inserito il seguente:
«Art. 60-bis. – (Avanzamento. Modifiche del
regime transitorio). – 1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo
60, comma 3, le disposizioni di cui agli articoli 60, commi 2, lettere
c), d) ed e), e 2-bis, 62, comma 5, e 63, commi 1 e 3,
sono prorogate fino all’anno 2009».
Art. 8.
(Modifica all’articolo 31 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 298)
1. All’articolo 31, comma 4, lettera c),
del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, in corrispondenza dei
capoversi relativi agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, dopo le parole: «i
colonnelli» sono inserite le seguenti: «già valutati e quelli».
Art. 9.
(Modifiche all’articolo 33 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 298)
1. All’articolo 33 del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 298, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per gli ufficiali immessi nel
ruolo speciale in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 5,
comma 3, della legge 31 marzo 2000, n. 78, si prescinde, ai fini
dell’inclusione in aliquota di valutazione per l’avanzamento al grado
superiore, dall’effettuazione del previsto periodo di comando».
Art. 10.
(Disposizioni in materia di trattamento di
missione dei militari iscritti al ruolo d’onore richiamati o trattenuti in
servizio)
1. Dopo l’articolo 2 della legge 27 febbraio
1989, n. 79, è aggiunto il seguente:
«Art 2-bis. – 1. Il personale trattenuto
o richiamato in servizio ai sensi dell’articolo 1, se comandato in missione
isolata fuori dalla ordinaria sede di servizio è esonerato,
indipendentemente dal grado rivestito, dall’obbligo di apposizione sul
certificato di viaggio dei visti di arrivo e di partenza.
2.
L’amministrazione, nell’ambito delle risorse già previste in bilancio e
senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, può autorizzare il
personale di cui al comma 1 ad avvalersi, per il raggiungimento della
località di missione e per il rientro nella sede di servizio,
dell’autovettura di proprietà, con rimborso delle spese per il carburante e
degli eventuali pedaggi autostradali.
3. Fermi restando il principio dell’invarianza della spesa di cui al
comma 2 e la normativa vigente in materia di trattamento di missione, al
personale di cui al comma 1 è altresì riconosciuto il diritto al rimborso
delle spese sostenute:
a) da parte
dell’accompagnatore, spettante in relazione allo stato dell’handicap
sofferto, per l’alloggiamento, se in albergo anche in camera doppia, per i
pasti e per le spese di viaggio;
b) per
l’alloggiamento in albergo anche di categoria superiore a quella spettante
in relazione al grado rivestito, qualora quelli della categoria spettante
non dispongano di strutture idonee in relazione allo stato di handicap
sofferto;
c) per gli spostamenti effettuati, per esigenze di servizio correlate
allo svolgimento della missione, nella località di missione, anche con mezzi
diversi da quelli pubblici».
Art. 11
(Vantaggi di carriera)
1. All’articolo 66 del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, dopo il comma 4, sono
aggiunti i seguenti:
«4-bis. A partire dai corsi che hanno
avuto inizio nell’anno 1998, agli ufficiali che, per comprovate ragioni di
servizio o per infermità dipendente da causa di servizio, abbiano
frequentato con ritardo il corso di Stato Maggiore, si applicano i vantaggi
di carriera di cui al quadro II della tabella 4 allegata alla legge 12
novembre 1955, n. 1137, come sostituito dalla legge 28 aprile 1976, n. 192,
nel testo vigente alla data di conclusione del corso a suo tempo non
frequentato.
4-ter. A
partire dai corsi che hanno avuto inizio nell’anno 1999, agli ufficiali che,
previo superamento dell’apposito concorso di ammissione, per comprovate
ragioni di servizio o per infermità dipendente da causa di servizio, abbiano
frequentato con ritardo il corso superiore di Stato Maggiore, si applicano i
vantaggi di carriera di cui al quadro II della tabella 4 allegata alla legge
12 novembre 1955, n. 1137, come sostituito dalla legge 28 aprile 1976, n.
192, nel testo vigente alla data di conclusione del corso a suo tempo non
frequentato».
Art. 12.
(Ridenominazione dei gradi degli ufficiali
generali del ruolo normale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria,
genio e
trasmissioni dell’Esercito)
1. Alla tabella A allegata al decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, alla
colonna «Esercito» sono apportate le seguenti modificazioni:
a) prima
delle parole: «Tenente generale» sono inserite le seguenti: «Generale di
corpo d’armata»;
b) prima
delle parole: «Maggiore generale» sono inserite le seguenti: «Generale di
divisione»;
c) prima delle parole: «Brigadier generale» sono inserite le
seguenti: «Generale di brigata».
2. Al comma 1 dell’articolo 10 del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: «Maggior Generale» sono
sostituite dalle seguenti: «Generale di divisione» e le parole: «Brigadier
Generale» sono sostituite dalle seguenti: «Generale di brigata».
3. All’articolo 12 del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma
1, le parole: «Maggior generali» sono sostituite dalle seguenti: «Generali
di divisione»;
b) al comma
3, le parole: «Tenenti Generali» e «tenenti generali», ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: «Generali di corpo d’armata».
Art. 13.
(Sostituzione dei quadri I, II, III, IV, V,
VI, VII e IX della tabella 1 allegata al decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490)
1. I quadri I, II, III, IV, V, VI, VII e IX
della tabella 1 allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e
successive modificazioni, sono sostituiti dai rispettivi quadri di cui
all’allegato A alla presente legge.
Art. 14.
(Sostituzione dei quadri I, II, III, IV, V,
VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII della tabella 2
allegata al decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 490)
1. I quadri I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX,
X, XI e XII della tabella 2 allegata al decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490, e successive modificazioni, sono sostituiti dai rispettivi
quadri di cui all’allegato B alla presente legge.
Art. 15.
(Sostituzione dei quadri I, II e V della
tabella 3 allegata al decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 490)
1. I quadri I, II e V della tabella 3 allegata
al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni,
sono sostituiti dai rispettivi quadri di cui all’allegato C alla presente
legge.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo
si applicano nei confronti del personale reclutato nella prima classe
dell’Accademia aeronautica a decorrere dall’anno accademico 2001-2002.
Art. 16.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |