L'IPOTESI DEL NUOVO CONTRATTO PER LE FORZE DI POLIZIA
2004/05
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CONTRATTO DI LAVORO 2004 - 2005

 

Confermata la scarsa portata economica di questo contratto, come gia' ampiamente "denunciato"
prima della legge finanziaria 2004. In evidenza anche la richiesta delle Polizie, come indicato in fondo al contratto, che se ci danno il riallineamento alle FF.AA., a loro devono aumentare il Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali.
 

 

ECCO L'IPOTESI DEL NUOVO CONTRATTO PER LE FORZE DI POLIZIA
(Il contratto delle FF.AA. seguira' questra traccia economica per i punti 1 e 2. Per il resto, in alcuni casi, sara' diverso)

 

Questa e' l'ipotesi di pre-accordo firmato da alcune Forze di Polizia prima delle elezioni amministrative del 12.6.2004.

Gli aumenti a regime per il 2005 sono di circa 50 - 60 euro mensili netti. Poca cosa se si considera il notevole costo della vita! Questa cifra viene concessa nella stessa misura (circa) da oltre 3 contratti di lavoro.

 

TITOLO I

 

1. Ambito di applicazione e durata.
 

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni ed integrazioni, la presente ipotesi di accordo si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di Polizia Penitenziaria, del Corpo Forestale dello Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
 

2. La presente ipotesi di accordo concerne gli aspetti retributivi ed è valida per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005.
 

3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della presente ipotesi di accordo, al personale di cui al comma 1 è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 195 del 1995.

 

 

2. Nuovi stipendi.
 

1. Dal 1° gennaio 2004, gli stipendi del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, stabiliti dall’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

 


Livello Incremento anno 2004:

 

LIVELLO INCREMENTO MENSILE LORDO €

NUOVO STIPENDIO ANNUO LORDO €

IX 33,90 14.844,14
VIII 30,86 13.013,64
V1I-bis 29,53 12.216,25
VII 28,19 11.421,14
VI-bis 27,00 10.703,57
VI 25,81 9.984 79
V 24,28 9.067,95




 

2. Dal 1° gennaio 2005, il valore del punto parametrale, stabilito dall’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in € 154,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare individuato nella tabella 3 allegata al medesimo decreto legislativo, è, pertanto, rideterminato nelle misure annue lorde di seguito indicate:


Qualifiche Parametro Stipendio annuo lordo al 1° gennaio 2005:

 

 

GRADO PARAMETRO STIPENDIO ANNUO LORDO
Comp. I.I.S. €

Vice quest. aggiunto
Ten. Col - Magg.

150,00

 23.175,00

Commissario capo
Capitano

144,50

22.325,25

Commissario
Tenente

139,00  21.475,50

Vice commissario Sottotenente

133,25

20.587,13

Ispettore SUPS sost.comm.
Luogotenente

139,00 21.475,50

Ispettore SUPS/MASUPS (con 8 anni)

135,50 20.934,75

Ispettore SUPS/MASUPS
Aiutante

133,00

20.548,50

Ispettore capo
Maresciallo Capo

128,00 19.776,00
Ispettore
Maresciallo Ordinario
124,00 19.158,00

Vice Ispettore/Maresciallo

120,75

18.655,88
Sovrint. Capo
Brig. Capo
(con 8 anni)
122,50 18.926,25
Sovrintendente capo
Brig. Capo
120,25 18.578,63
Sovrintendente
Brigadiere
116,25 17.960,63
Vice sovrintendente
Vice Brigadiere
112,25 17.342,63
Assist. capo
App. scelto
(con 8 anni)
113,50 17.535,75
Assistente capo
App. scelto
111,50  17.226,75
Assistente
Appuntato
108,00 16.686,00
Agente scelto
Carabiniere e Fin. sc.
104,50 16.145,25

Agente/Carabiniere/Finanziere

101,25

15.643,13

 

 

 

3. I valori stipendiali di cui al comma 2 assorbono gli incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2004 ai sensi del comma 1.

 

4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dal comma 2, per la quota parte relativa all’indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell’applicazione dell’articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all’estero.

 

5. Gli importi stabiliti dai commi 1 e 2 assorbono l’elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.

 

 

3. Effetti dei nuovi stipendi.

 

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, le nuove misure del, trattamento stipendiale risultanti dall’applicazione della presente ipotesi di accordo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull’assegno alimentare previsto dall’articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull’equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

 

2. I benefici economici risultanti dall’applicazione della presente ipotesi di accordo sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza della presente ipotesi di accordo, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Agli effetti dell’indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

 

3. Per il personale comunque cessato dal servizio nell’anno 2004, con diritto a pensione, i benefici stipendiali risultanti dall’applicazione della presente ipotesi di accordo sono computati ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, per il 2004, negli importi di cui all’articolo 2, comma 1, e, per il 2005, negli ulteriori importi mensili lordi di seguito indicati, corrispondenti a quelli attribuiti a titolo di miglioramento stipendiale per l’anno 2005 al personale in servizio di pari qualifica ed anzianità.

 

Qualifìche Livelli Euro

 

Vice questore aggiunto/Ten. Col./Magg. IX 32,98
Commissario capo/Capitano VIII 33,56
Commissario/Tenente VIII 31,11
Vice commissario/Sottotenente VII BIS 29,88
Ispettore SUPS sost. Comm./ Luogoten. VII BIS 32,44
Ispettore SUPS/MASUPS (con 8 anni) VII BIS 30,88
Ispettore SUPS/MASUPS VII BIS 29,77
Ispettore capo/Maresciallo Capo VII 28,88
Ispettore/Maresciallo Ordinario VI BIS 28,28
Vice Ispettore/Maresciallo VI 28,02
Sovr. Capo/Brig. Capo (con 8 anni) VI BIS 27,61
Sovrintendente capo/Brig. Capo VI BIS 26,61
Sovrintendente/Brigadiere VI 26,02

Vice sovrintendente/Vice Brigadiere VI 24,23
Assist. capo/App. Scelto (con 8 anni) V 26,32
Assist. Capo/Appuntato Scelto V 25,43
Assistente/Appuntato V 23,87
Agente scelto/Carabinierie sc./Finanz. V 22,31
Agente/Carabiniere/Finanziere V 21,44

 

4. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, gli importi di cui alla tabella riportata nel comma 3 non producono effetti sugli scatti e sugli emolumenti indicati dall’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n.193, che, a decorrere dal l° gennaio 2005, confluiscono nello stipendio basato sul sistema dei parametri.

 

5. La corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall’applicazione della presente ipotesi di accordo avviene, in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell’articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

 

6. Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui all’articolo 2 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. Le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario restano quelle fissate dall’articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, riportate nella seguente tabella:

 

Qualifiche Feriale Festivo o Notturno Notturno Festivo

 

Vice questore agg./Ten. Col./Magg. 13,48 15,24 17,58

Commissario capo/Capitano 12,27 13,87 16,01

Commissario/Tenente 12,27 13,87 16,01

Vice commissario/Sottotenente 11,71 13,24 15,27

Ispett. SUPS sost.comm./Luogot. 11,71 13,24 15,27

Ispettore SUPS/MASUPS (con 8 anni) 11,71 13,24 15,27

Ispettore SUPS/MASUPS 11,71 13,24 15,27

Ispettore capo/Maresciallo Capo 11,21 12,67 14,62

Ispettore/Maresciallo Ordinario 10,74 12,14 14,00
Vice Ispettore/Maresciallo 10,26 11,60 13,39

Sovrint. Capo/Brig. Capo (con 8 anni) 10,74 12,14 14,00
Sovrintendente capo/Brig. Capo 10,74 12,14 14,00

Sovrintendente/Brigadiere 10,26 11,60 13,39
Vice sovrintendente/Vice Brigadiere 10,26 11,60 13,39
Assist. capo/App. scelto (con 8 anni) 9,65 10,91 12,59
Assistente capo/Appuntato scelto 9,65 10,91 12,59
Assistente/Appuntato 9,65 10,91 12,59
Agente scelto/Carabiniere sc./Finanz. 9,65 10,91 12,59
Agente/Carabiniere/Finanziere 9,65 10,91 12,59

 

 

4. Indennità pensionabile

 

1. Le misure dell’indennità mensile pensionabile stabilite dall’articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono rideterminate a decorrere dalle date di seguito indicate, nei seguenti importi mensili lordi:

 

a) dal 10 gennaio 2004:

 

Qualifiche Euro


Vice questore aggiunto/Ten. Col./Magg. 761,30
Commissario capo/Capitano 747,20

Commissario/Tenente 740,40

Vice commissario/Sottotenente 710,40

Ispettore SUPS/Luogotenente/MASUPS 723,30

Ispettore capo/ Maresciallo Capo 690,70

Ispettore/Maresciallo Ordinario 669,20

Vice Ispettore/Maresciallo 648,30

Sovrintendente capo/Brig. Capo 666,20

Sovrintendente/Brigadiere 626,80

Vice sovrintendente/Vice Brigadiere 623,70

Assistente capo/Appuntato scelto 561,10

Assistente/Appuntato 510,80

Agente scelto/Carabiniere sc./Finanz. sc. 467,20

Agente/Carabiniere/Finanziere 429,80

 

b) dal 10 gennaio 2005:

 

Qualifiche Euro


Vice questore aggiunto/Ten. Col./Magg. 777,20
Commissario capo/Capitano 762,80
Commissario/Tenente 755,80
Vice commissario/Sottotenente 725,20
Ispettore SUPS/Luogotenente/MAsups 738,40
Ispettore Capo/Maresciallo Capo 705,10
Ispettore/Maresciallo Ordinario 683,20
Vice Ispettore/Maresciallo 661,80
Sovrintendente capo/Brigadiere Capo 680 10
Sovrintendente/Brigadiere 639,90
Vice sovrintendente/Vice Brigadiere 636,80
Assistente capo/Appuntato scelto 572,80
Assistente/Appuntato 521,50
Agente scelto/Carabiniere sc./Finanz. sc. 477,00
Agente/Carabiniere/Finanziere 438,80

 

 

5. Indennità di presenza festiva

 

1. A decorrere dal l° gennaio 2004, al personale che presta servizio in un giorno festivo, l’indennità di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, è rideterminata nella misura lorda di euro 12,00 per ogni turno.

 

 

6. Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali.

 

1. Per ogni Forza di Polizia ad ordinamento civile e militare il fondo unico per l’efficienza, dei servizi istituzionali, di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ed all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, è incrementato dello 0,20 per cento delle retribuzioni medie annue e delle residuo delle somme stanziate per il rinnovo del contratto e non utilizzate sulle altre voci contrattuali.

 

a) Per l'anno 2004:

 

Arma dei Carabinieri: € 11.196.000,00

Polizia di Stato: € 10.241.000,00

Corpo della Guardia di Finanza: € 6.278.000,00

Corpo di polizia penitenziaria € 4.191.000,00

Corpo forestale dello Stato € 791.000,00

 

b) Per l'anno 2005:

 

Arma dei Carabinieri: € 18.701.000,00

Polizia di Stato: € 16.841.000,00

Corpo della Guardia di Finanza: € 10.095.000,00

Corpo di polizia penitenziaria € 6.781.000,00

Corpo forestale dello Stato € 1.205.000,00

 

Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l'Irap e gli oneri a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2004 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.

 

Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medeisime esigenze, nell'anno successivo.

 

I VALORI INDICATI NEL PRESENTE ARTICOLO DOVRANNO ESSERE RIDETERMINATI IN CASO DI EMANAZIONE DEL DECRETO LEGGE SUL RIALLINEAMENTO.
 

 
 

 

 

 

 

 

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Pubblicato il 02/12/2010 05.07.42