CONTRATTO DI LAVORO 2004 - 2005
Confermata la scarsa portata
economica di questo contratto, come gia' ampiamente "denunciato"
prima della legge finanziaria 2004. In evidenza anche la richiesta delle
Polizie, come indicato in fondo al contratto, che se ci danno il riallineamento
alle FF.AA., a loro devono aumentare
il Fondo per l’efficienza dei servizi
istituzionali.
ECCO
L'IPOTESI DEL NUOVO CONTRATTO PER LE FORZE DI POLIZIA
(Il contratto delle FF.AA. seguira' questra traccia
economica per i punti 1 e 2. Per il resto, in alcuni casi, sara' diverso)
Questa e' l'ipotesi di
pre-accordo firmato da alcune Forze di Polizia prima delle elezioni
amministrative del 12.6.2004.
Gli aumenti a regime per il 2005 sono di
circa 50 - 60 euro mensili netti. Poca cosa se si considera il notevole costo
della vita! Questa cifra viene concessa nella stessa misura (circa) da oltre 3
contratti di lavoro.
TITOLO I
1. Ambito di applicazione e durata.
1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni
ed integrazioni, la presente ipotesi di accordo si applica al personale dei
ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di Polizia Penitenziaria, del Corpo
Forestale dello Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza, con
esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
2. La presente ipotesi di accordo concerne gli
aspetti retributivi ed è valida per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31
dicembre 2005.
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari
a tre mesi dalla data di scadenza della presente ipotesi di accordo, al
personale di cui al comma 1 è corrisposto, a partire dal mese successivo, un
elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di
inflazione programmato, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo
ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta
per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla
decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente
della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a) del
decreto legislativo n. 195 del 1995.
2. Nuovi stipendi.
1. Dal 1° gennaio 2004, gli stipendi del
personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, stabiliti
dall’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno
2002, n. 164, sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei
valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
Livello Incremento anno 2004:
LIVELLO |
INCREMENTO MENSILE LORDO € |
NUOVO STIPENDIO ANNUO LORDO €
|
IX |
33,90 |
14.844,14 |
VIII |
30,86 |
13.013,64 |
V1I-bis |
29,53 |
12.216,25 |
VII |
28,19 |
11.421,14 |
VI-bis |
27,00 |
10.703,57 |
VI |
25,81 |
9.984 79 |
V |
24,28 |
9.067,95 |
2. Dal 1° gennaio 2005, il valore del punto
parametrale, stabilito dall’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30
maggio 2003, n. 193, è fissato in € 154,50 annui lordi. Il trattamento
stipendiale del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e
militare individuato nella tabella 3 allegata al medesimo decreto legislativo,
è, pertanto, rideterminato nelle misure annue lorde di seguito indicate:
Qualifiche Parametro Stipendio annuo lordo al 1° gennaio 2005:
GRADO |
PARAMETRO |
STIPENDIO ANNUO LORDO
Comp. I.I.S. € |
Vice quest. aggiunto
Ten. Col - Magg.
|
150,00 |
23.175,00 |
Commissario capo
Capitano
|
144,50
|
22.325,25 |
Commissario
Tenente
|
139,00 |
21.475,50 |
Vice commissario Sottotenente
|
133,25
|
20.587,13 |
Ispettore SUPS sost.comm.
Luogotenente
|
139,00 |
21.475,50 |
Ispettore SUPS/MASUPS (con 8 anni)
|
135,50 |
20.934,75 |
Ispettore SUPS/MASUPS
Aiutante
|
133,00
|
20.548,50 |
Ispettore capo
Maresciallo Capo
|
128,00 |
19.776,00 |
Ispettore
Maresciallo Ordinario |
124,00 |
19.158,00 |
Vice Ispettore/Maresciallo
|
120,75
|
18.655,88 |
Sovrint. Capo
Brig. Capo
(con 8 anni) |
122,50 |
18.926,25 |
Sovrintendente capo
Brig. Capo |
120,25 |
18.578,63 |
Sovrintendente
Brigadiere |
116,25 |
17.960,63 |
Vice sovrintendente
Vice Brigadiere |
112,25 |
17.342,63 |
Assist. capo
App. scelto
(con 8 anni) |
113,50 |
17.535,75 |
Assistente capo
App. scelto |
111,50 |
17.226,75 |
Assistente
Appuntato |
108,00 |
16.686,00 |
Agente scelto
Carabiniere e Fin. sc. |
104,50 |
16.145,25 |
Agente/Carabiniere/Finanziere
|
101,25
|
15.643,13 |
3. I valori stipendiali di cui al comma 2
assorbono gli incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2004 ai sensi del comma 1.
4. Il trattamento stipendiale, come
rideterminato dal comma 2, per la quota parte relativa all’indennità integrativa
speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non
modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29
aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell’applicazione
dell’articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti
diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti
disposizioni, dal personale in servizio all’estero.
5. Gli importi stabiliti dai commi 1 e 2
assorbono l’elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza
contrattuale, dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.
3. Effetti dei nuovi stipendi.
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo
2, comma 4, le nuove misure del, trattamento stipendiale risultanti
dall’applicazione della presente ipotesi di accordo hanno effetto sulla
tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e
privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull’assegno alimentare previsto
dall’articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, o da disposizioni analoghe, sull’equo indennizzo, sulle ritenute
previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in
conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti
dall’applicazione della presente ipotesi di accordo sono corrisposti
integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque
cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza della
presente ipotesi di accordo, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Agli
effetti dell’indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti
maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. Per il personale comunque cessato dal
servizio nell’anno 2004, con diritto a pensione, i benefici stipendiali
risultanti dall’applicazione della presente ipotesi di accordo sono computati ai
fini della determinazione del trattamento pensionistico, per il 2004, negli
importi di cui all’articolo 2, comma 1, e, per il 2005, negli ulteriori importi
mensili lordi di seguito indicati, corrispondenti a quelli attribuiti a titolo
di miglioramento stipendiale per l’anno 2005 al personale in servizio di pari
qualifica ed anzianità.
Qualifìche Livelli Euro
Vice questore aggiunto/Ten. Col./Magg. IX 32,98
Commissario capo/Capitano VIII 33,56
Commissario/Tenente VIII 31,11
Vice commissario/Sottotenente VII BIS 29,88
Ispettore SUPS sost. Comm./ Luogoten. VII BIS 32,44
Ispettore SUPS/MASUPS (con 8 anni) VII BIS 30,88
Ispettore SUPS/MASUPS VII BIS 29,77
Ispettore capo/Maresciallo Capo VII 28,88
Ispettore/Maresciallo Ordinario VI BIS 28,28
Vice Ispettore/Maresciallo VI 28,02
Sovr. Capo/Brig. Capo (con 8 anni) VI BIS 27,61
Sovrintendente capo/Brig. Capo VI BIS 26,61
Sovrintendente/Brigadiere VI 26,02
Vice sovrintendente/Vice Brigadiere VI 24,23
Assist. capo/App. Scelto (con 8 anni) V 26,32
Assist. Capo/Appuntato Scelto V 25,43
Assistente/Appuntato V 23,87
Agente scelto/Carabinierie sc./Finanz. V 22,31
Agente/Carabiniere/Finanziere V 21,44
4. Ai fini della determinazione del trattamento
pensionistico, gli importi di cui alla tabella riportata nel comma 3 non
producono effetti sugli scatti e sugli emolumenti indicati dall’art. 3, comma 1,
del decreto legislativo 30 maggio 2003, n.193, che, a decorrere dal l° gennaio
2005, confluiscono nello stipendio basato sul sistema dei parametri.
5. La corresponsione dei nuovi stipendi
derivanti dall’applicazione della presente ipotesi di accordo avviene, in via
provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell’articolo 172 della legge 11 luglio
1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento
economico.
6. Le nuove misure del trattamento stipendiale
di cui all’articolo 2 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie
del compenso per lavoro straordinario. Le misure orarie lorde del compenso per
lavoro straordinario restano quelle fissate dall’articolo 4, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, riportate nella
seguente tabella:
Qualifiche Feriale Festivo o Notturno Notturno
Festivo
Vice questore agg./Ten. Col./Magg. 13,48 15,24
17,58
Commissario capo/Capitano 12,27 13,87 16,01
Commissario/Tenente 12,27 13,87 16,01
Vice commissario/Sottotenente 11,71 13,24 15,27
Ispett. SUPS sost.comm./Luogot. 11,71 13,24
15,27
Ispettore SUPS/MASUPS (con 8 anni) 11,71 13,24
15,27
Ispettore SUPS/MASUPS 11,71 13,24 15,27
Ispettore capo/Maresciallo Capo 11,21 12,67
14,62
Ispettore/Maresciallo Ordinario 10,74 12,14
14,00
Vice Ispettore/Maresciallo 10,26 11,60 13,39
Sovrint. Capo/Brig. Capo (con 8 anni) 10,74
12,14 14,00
Sovrintendente capo/Brig. Capo 10,74 12,14 14,00
Sovrintendente/Brigadiere 10,26 11,60 13,39
Vice sovrintendente/Vice Brigadiere 10,26 11,60 13,39
Assist. capo/App. scelto (con 8 anni) 9,65 10,91 12,59
Assistente capo/Appuntato scelto 9,65 10,91 12,59
Assistente/Appuntato 9,65 10,91 12,59
Agente scelto/Carabiniere sc./Finanz. 9,65 10,91 12,59
Agente/Carabiniere/Finanziere 9,65 10,91 12,59
4. Indennità pensionabile
1. Le misure dell’indennità mensile pensionabile
stabilite dall’articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della
Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono rideterminate a decorrere dalle date di
seguito indicate, nei seguenti importi mensili lordi:
a) dal 10 gennaio 2004:
Qualifiche Euro
Vice questore aggiunto/Ten. Col./Magg. 761,30
Commissario capo/Capitano 747,20
Commissario/Tenente 740,40
Vice commissario/Sottotenente 710,40
Ispettore SUPS/Luogotenente/MASUPS 723,30
Ispettore capo/ Maresciallo Capo 690,70
Ispettore/Maresciallo Ordinario 669,20
Vice Ispettore/Maresciallo 648,30
Sovrintendente capo/Brig. Capo 666,20
Sovrintendente/Brigadiere 626,80
Vice sovrintendente/Vice Brigadiere 623,70
Assistente capo/Appuntato scelto 561,10
Assistente/Appuntato 510,80
Agente scelto/Carabiniere sc./Finanz. sc. 467,20
Agente/Carabiniere/Finanziere 429,80
b) dal 10 gennaio 2005:
Qualifiche Euro
Vice questore aggiunto/Ten. Col./Magg. 777,20
Commissario capo/Capitano 762,80
Commissario/Tenente 755,80
Vice commissario/Sottotenente 725,20
Ispettore SUPS/Luogotenente/MAsups 738,40
Ispettore Capo/Maresciallo Capo 705,10
Ispettore/Maresciallo Ordinario 683,20
Vice Ispettore/Maresciallo 661,80
Sovrintendente capo/Brigadiere Capo 680 10
Sovrintendente/Brigadiere 639,90
Vice sovrintendente/Vice Brigadiere 636,80
Assistente capo/Appuntato scelto 572,80
Assistente/Appuntato 521,50
Agente scelto/Carabiniere sc./Finanz. sc. 477,00
Agente/Carabiniere/Finanziere 438,80
5. Indennità di presenza festiva
1. A decorrere dal l° gennaio 2004, al personale
che presta servizio in un giorno festivo, l’indennità di cui all’articolo 8,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, è
rideterminata nella misura lorda di euro 12,00 per ogni turno.
6. Fondo per l’efficienza dei servizi
istituzionali.
1. Per ogni Forza di Polizia ad ordinamento
civile e militare il fondo unico per l’efficienza, dei servizi istituzionali, di
cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002,
n. 164, ed all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19
novembre 2003, n. 348, è incrementato dello 0,20 per cento delle retribuzioni
medie annue e delle residuo delle somme stanziate per il rinnovo del contratto e
non utilizzate sulle altre voci contrattuali.
a) Per l'anno 2004:
Arma dei Carabinieri: € 11.196.000,00
Polizia di Stato: € 10.241.000,00
Corpo della Guardia di Finanza: € 6.278.000,00
Corpo di polizia penitenziaria € 4.191.000,00
Corpo forestale dello Stato € 791.000,00
b) Per l'anno 2005:
Arma dei Carabinieri: € 18.701.000,00
Polizia di Stato: € 16.841.000,00
Corpo della Guardia di Finanza: € 10.095.000,00
Corpo di polizia penitenziaria € 6.781.000,00
Corpo forestale dello Stato € 1.205.000,00
Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l'Irap
e gli oneri a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2004 non hanno
effetto di trascinamento nell'anno successivo.
Le risorse assegnate e non utilizzate
nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medeisime esigenze,
nell'anno successivo.
I VALORI INDICATI NEL PRESENTE ARTICOLO DOVRANNO
ESSERE RIDETERMINATI IN CASO DI EMANAZIONE DEL DECRETO LEGGE SUL RIALLINEAMENTO.
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