PER I MILITARI UN FUTURO SENZA TUTELA
22.02.2004
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I lavori parlamentari sulla riforma della rappresentanza
militare sono stati ripresi lo scorso 4 febbraio 2004, e le votazioni su taluni
aspetti essenziali sono già avvenute.
Quale è la posizione degli Organi di Rappresentanza Centrale
e cosa hanno deciso di fare ?
Stanno circolando, anche nell’ambito degli organismi di
rappresentanza, notizie false che inducono a credere che la direzione
verso cui si sta indirizzando la riforma della rappresentanza è quella del
riconoscimento di un organismo nuovo con pieni poteri contrattuali.
Sulla gravità delle limitazioni che stanno per essere
approvate ci siamo già espressi in un nostro recente comunicato. Tuttavia è
necessario ricordare a tutti che il termine contrattazione all’interno dei
lavori parlamentari viene usato con abilità e opportunismo, poiché leggendo
attentamente si fa un esplicito richiamo alla Dlgs 195/95 che disciplina
l’attuale funzionamento della Rappresentanza e pertanto la Concertazione (che
non prevede un potere condizionante di firma dei provvedimenti inerenti il
personale).
Bisogna evidenziare inoltre che è proprio a livello degli
Organismi di Base COBAR che viene avvertito il maggiore bisogno di potere
contrattuale e di tutela. Nel testo unificato, nelle proposte del Governo e
negli emendamenti votati in commissione queste necessità non vengono nemmeno
prese in considerazione. Verrà così negato agli organismi di Base qualsiasi
potere di contrattazione.
E’ significativo inoltre ricordare che i membri di un Cobar
possono essere deferiti alla procura militare per motivi inerenti alle
deliberazioni votate dal consiglio stesso ( e quindi nell’ambito delle attività
di tutela del personale) così com’è accaduto lo scorso anno per un Cobar di una
caserma dell’esercito ubicata nei pressi di una provincia veneta.
Tali accadimenti sono necessariamente collegati alla genesi
di un organismo che è inserito nell’ordinamento militare e in quanto tale deve
sottostare alle regole e alle marcate limitazioni che lo caratterizzano rispetto
agli altri ordinamenti. Anche per queste ragioni sorge forte la necessità di
cercare soluzioni esterne che, come quella associativa, svincolino la funzione
dei delegati dalla gerarchia militare.
Per dei motivi di così essenziale rilevanza che riguardano
tutto il personale militare non dovrebbero esservi esitazioni di alcun tipo,
mentre la prevalenza degli organi di rappresentanza nazionale, salve
eccezioni di alcuni singoli delegati, sembra starsene in silenzio.
Fatta salva la validità delle proposte del Cocer presentate
agli esponenti politici quale saranno le prossime iniziative dei Cocer visto che
tali proposte sono state disattese ?
Il momento migliore per intervenire sembra essere questo
poiché a lavori conclusi sarà molto difficile apportare modifiche sostanziali
alla riforma.
Se è vero che attualmente questo organismo non ha il potere
di intervenire in modo efficace, è altresì vero che alcuni Cocer invece, come
quello dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, non hanno mancato di farsi
sentire con dichiarazioni pubbliche (il Cocer Carabinieri ha preammonito
l’organizzazione di un referendum per il sindacato dei militari) che chiariscono
senza ambiguità la loro contrarietà a quanto sta per accadere.
Che sia opportuno sostenere le iniziative referendarie dei
Carabinieri o in alternativa cercarne altre più immediate ed incisive ?
Quanto meno riteniamo sia essenziale raccontare la verità
a tutti i delegati COBAR e ai loro rappresentati.
Se passa questa riforma i militari continueranno a subire le
conseguenze di uno strumento di tutela carente sul piano democratico, della
rappresentatività e della tutela, oltre che essere isolato dalla società civile
e dalla realtà del resto della popolazione.
Ma forse è proprio questo che si vuole, magari accontentando
quanti sono alla ricerca di una semplice rieleggibilità o dello "scambio di
favori" per il soddisfacimento degli interessi personali
Per una valutazione tecnico-giuridica sul testo unificato
presentato dal Relatore della proposta di riforma della rappresentanza militare
Onorevole Cossiga, si allega una relazione tecnica, sostenuta da alcuni
organismi di base delle FFAA e dei Carabinieri, che commenta articolo per
articolo il testo e formula delle controproposte. Bisogna tener conto però che
al citato testo concorrono anche ulteriori emendamenti presentati da diversi
partiti, che potete trovare anche nel sito www.forzearmate.org .
Nell'ambito delle Forze armate vi è un ampio dibattito circa
l'opportunità di seguire il modello sindacale/associativo professionale,
così come accade in 19 paesi europei, oppure il riconoscimento di una
rappresentanza forte.
Premesso che la scelta è soltanto politica. In quanto è falsa
l'affermazione secondo cui il sindacato non è conciliabile con lo spirito
delle forze armate. In Europa, ormai 19 paesi hanno concesso i diritti
sindacali ed associativi alle proprie forze armate, dimostrando la piena
coesione e la funzionalità degli apparati militari.
Il regolamento di disciplina militare e l'ordinamento penale militare non
si estinguerebbero con la nascita di sindacati ed associazioni, quindi in
caso di violazione o attentato alla disciplina e alla funzionalità delle
forze armate entrerebbero subito in azione le rigide norme militari!
Il secondo modello viene auspicato dagli stessi rappresentanti e dalle
gerarchie militari per i più disparati motivi di opportunità.
In più delibere, l'ultima in particolare, il Cocer Carabinieri, ma anche
altri organismi delle altre Forze armate, hanno detto a viva voce:
rappresentanza forte!
A prescindere dal fatto che nessuno ha mai chiarito quali siano gli
elementi che caratterizzano una rappresentanza forte tale da impedire la
scelta di un sindacato esterno, di fatto si da per assodato che una
rappresentanza militare per essere forte deve avere i poteri sindacali al
suo interno!
Dall'attenta lettura del testo unificato, la decantata riforma della
rappresentanza si racchiude nell"innovativo" concetto della rieleggibilità.
Poi, il testo unificato non presenta elementi di riforma al contrario sono
posti limiti alle riunioni dei delegati e nessuna tutela nell'esercizio del
mandato rappresentativo.
Nessun elemento innovativo sul piano della concertazione, che nel testo
unificato, viene impropriamente chiamata "contrattazione". Ma la legge è la
stessa: la n. 195 del 1995 che non concede i diritti contrattuali alla
rappresentanza militare. Le organizzazioni sindacali dialogano direttamente
con la Funzione Pubblica, i Cocer lo fanno attraverso i Comandi. In questo
modo, i Comandi possono immediatamente intervenire per influenzare le scelte
dei delegati. Anche sul tavolo delle trattative vi è la presenza non
giustificata degli Stati Maggiori, a differenza delle organizzazioni
sindacali che dialogano direttamente e non mediante intermediari. La
presenza degli Stati maggiori sul tavolo delle trattative è motivo di
sudditanza psicologica e di controllo sulle attività del delegato. Inoltre
se il contratto non viene firmato dai Cocer, è firmato dagli Stati maggiori,
presenti nel tavolo delle trattative ed immediatamente operativo.
Nessuna novità, non solo in materia di contrattazione di 1° livello, ma
nemmeno per il secondo livello, la contrattazione decentrata, inesistente
per i cocer. Il Cocer, quindi non ha poteri sindacali. Quindi non è una
rappresentanza forte.
Nessuna novità in termini di tutele individuali. Infatti alla
rappresentanza non è consentito la tutela individuale attraverso patronati,
centri di assistenza legale, centro di assistenza psicologica, centro
antimobbing, assistenza morale e professionale. Inoltre il benessere del
personale è affidato ai servizi di assistenza sociale che sono gli unici ad
organizzare viaggi (sempre di meno, convenzioni ecc.)
Nessuna garanzia in termini di tutele del delegato, egli è soggetto alla
disciplina e alla legge penale (naturalmente), tuttavia nessuna garanzia ai
sensi dell'art. 9 della legge 382/78 in relazione alle dichiarazioni dei
militari. Nessuna garanzia nemmeno su eventuali trasferimenti adottati dalla
pubblica amministrazione e sicuramente non necessari per le attività
espletate dai delegati.
Gli Stati Maggiori hanno poi il controllo sulle candidature e sui
delegati, in quanto essi non possono essere eletti o decadono se
l'amministrazione li ha sanzionati con una disciplinare di Stato! Anche
durante il mandato rappresentativo. Inutile ricordare che ai sensi della
legge n. 599/54, l'inchiesta disciplinare di Stato può applicarsi anche in
presenza di inchieste disciplinari di corpo.
Un passo indietro anche sulle riunioni. Meno riunioni dei delegati. Più
servizio. Meno partecipazione, meno democrazia!
False garanzie sul piano dei diritti: da un lato il militare acquisisce
punteggio utile ai fini dell'avanzamento, dall'altro il militare ha diritto
alla conservazione della valutazione precedente, il che se un militare è
giudicato "Nella Media", non ha alcun titolo ai fini dell'avanzamento!
Nessun elemento di democrazia circa il riconoscimento del diritto
associativo.
I Cocer non hanno capacità giuridica, in grado di firmare direttamente le
convenzioni e le iniziative adottate degli organismi di rappresentanza, non
ha capacità finanziaria autonoma. I soldi messi in bilancio per la
rappresentanza sono gestiti dai comandi di appartenenza.
Questo è il disegno di legge che dovrebbe conferire alla rappresentanza
il ruolo forte!
Nella proposta allegata, oltre alla dettagliata valutazione delle norme
che andrebbero modificate, vi è un emendamento che mira a conciliare le
esigenze di rappresentatività dei Cocer e di disciplina
gerarchica-funzionale, con le spinte di sindacalizzazione ed il
riconoscimento dei diritti associativi chiesti a viva voce dai militari.
Nel testo si da il via al riconoscimento dei diritti associativi
professionali che svolgono compiti di tutele individuali, i cui costi
graverebbero sulle associazioni che già godono di una esperienza decennale
nel settore.
L'esistenza delle associazioni non contrasterebbe l'attività dei Cocer a
cui verrebbero affidati i compiti di tutele collettive, contrattazione di
primo e di secondo livello.
Le associazioni, anzi, concorrerebbero alla formazione dei Cocer mediante
propri candidati riuniti in liste elettorali.
Si allegano le proposte al testo unificato.
TESTO UNIFICATO |
NOTE DEL GRUPPO DI LAVORO
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Art. 4, numero 2, lettera c.
(competenze e modalità operative del Cocer)
Il Cocer opera e delibera:
c) per comparti, per le questioni legate specificatamente
all'attività di contrattazione, secondo quanto previsto dall'art. 7,
comma 9, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.*
* vedasi allegato relativo al predetto decreto.
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Art. 4.
Il testo unificato non introduce elementi nuovi in tema di
contrattazione.
c) La legge n. 195/95 adotta il sistema della concertazione
unitamente agli stati maggiori della difesa e delle rispettive forze
armate. Qualora il contratto non è accettato dai Cocer questo viene
firmato dagli Stati Maggiori, scavalcando il principio di
rappresentatività. Le organizzazioni sindacali dialogano
direttamente con la Funzione Pubblica, i Cocer possono farlo
soltanto per il tramite degli Stati Maggiori di appartenenza.
Nessun riferimento alla contrattazione di primo livello tanto
meno a quello di secondo livello.
Il Testo non presenta elementi nuovi di riforma.
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Art. 6
(organi della rappresentanza a livello locale)
2. I Cobar sono consultati dal Cocer durante l'attività di
contrattazione prevista dalla legge e formulano pareri e proposte
sulle materie attinenti alla condizione ed al trattamento del
personale militare, alla sua tutela giuridica, economica, sanitaria,
previdenziale, alla formazione professionale, alla sicurezza ed alla
prevenzione degli infortuni. Possono avanzare istanze in
merito a:
a) articolazione dell'orario di lavoro settimanale obbligatorio;
b) igiene del lavoro, qualità degli alloggi;
c) sicurezza sul lavoro;
d) attività assistenziali, culturali e ricreative;
e) promozione del benessere del personale e dei suoi familiari.
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Art. 6
Num 2. Se la normativa precedente consentiva al Cobar di
trattare qualsiasi problematica afferente il benessere del personale,
la nuova norma toglie queste facoltà.
Infatti i Cobar possono soltanto formulare pareri e proposte
su richiesta del Cocer. Possono avanzare autonome istanze
soltanto nelle materia previste dalle lettere a), b), c), d) ed e).
Non può quindi produrre delibere di stimolo al Cocer.
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Art. 8
(Partecipazione del Cocer alle procedure della
contrattazione)
1. Per le materie e con le modalità di cui al decreto legislativo 12
maggio 1995 n. 195 e successive modificazioni, il Cocer partecipa alle
attività di concertazione interministeriale relative alla definizione dei
contenuti del rapporto d'impiego del personale militare. |
Art. 8
Questo articolo dimostra che nessun passo avanti è stato concesso
rispetto alla vecchia normativa.
La legge di riferimento è sempre la n. 195/95 di cui ne conosciamo
già i limiti. |
Art. 9
(attività consultiva e propositiva del Cocer)
7. Nelle materie rientranti nella propria competenza il Cocer,
per il tramite delle sue articolazioni competenti, può attivare scambi
di informazioni con altri organismi rappresentativi, sindacali e
professionali interessati alle attività di contrattazione e
concertazione, anche partecipando ad incontri, convegni e seminari di
studio organizzati in tali organismi.
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Art. 9
Num. 7. Il Cocer può incontrare gli organismi rappresentativi,
sindacali e professionali interessati alle attività di contrattazione,
ma non vi è alcun riferimento agli incontri politici, ad esempio con
le commissioni difesa, ministri ecc. sempre per lo stesso motivo.
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Art. 10
(attività consultive e propositive dei Cir, Coir
e Cobar)
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Art. 10
E' più facile elencare i compiti sottratti alla rappresentanza
militare, piuttosto che capire quali siano le competenze.
Il Cobar ed i Coir non possono partecipare alle riunioni con
altri organismi rappresentativi, sindacali, professionali interessati
alle problematiche locali. Non possono partecipare ai convegni,
seminari ecc..
Non possono svolgere incontri con parlamentari, commissioni
difesa, ecc.
Non fanno parte degli enti di assistenza del personale militare
a livello locale, non fanno parte delle commissioni disciplinari di
corpo e di stato.
Non ha capacità giuridica autonoma, non ha risorse economiche.
Non ha il potere contrattuale di secondo livello nell'ambito
locale. Contrattazione di secondo livello.
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Art. 13, numero 3
(modalità di elezione)
2. Il voto è diretto, personale, libero e segreto. La
partecipazione alle operazioni di voto non può essere impedita ed è un
dovere.
3. I membri dei consigli della rappresentanza di qualunque
livello possono essere rieletti per più mandati, di cui non più di due
consecutivi.
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Art. 13.
Num. 2. L'astensione al voto è uno dei principi cardini della
democrazia. Il non votare equivale comunque ad esprimere la propria
volontà. Nessuna coscrizione può essere imposta.
Num 3. Vedremo appresso che questo è l'unico elemento di riforma
del presente testo: la facoltà di candidatura dei militari per due
mandati rappresentativi consecutivi!
La rappresentanza militare è un sistema di difesa e tutela degli
interessi della categoria militare, così come avviene per le
organizzazioni sindacali e per le rappresentanze del paese attraverso
il Parlamento. L'accettazione di alcuni limiti è giustificata soltanto
per le alte cariche di comando istituzionali (presidente della
Repubblica) per ovvii motivi di concentrazione di potere. L'adozione
(ingiustificata) di tali limiti al sistema della rappresentanza è
pretestuoso e viola il diritto dei militari a scegliere il proprio
rappresentante sino a che non sia venuto meno il mandato di fiducia
che egli soltanto può revocare e concedere.
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Art. 14, numero 1, lettera a), e), e numero 2,
lettera c)
(cause di ineleggibilità e di decadenza dal
mandato)
1. Non sono eleggibili presso gli organi della rappresentanza
militare i militari che:
a) abbiano riportato condanne, ancorchè non definitive, per
delitti non colposi, a meno che sia intervenuta sentenza di
riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice
penale;
e) siano sottoposti a sanzione disciplinari di stato ai sensi
delle leggi 10 aprile 1954 n. 113, 31 luglio 1954 n. 599 e 31 agosto
1961 n. 833 e successive modificazioni;
2. Il delegato cessa anticipatamente dal mandato, con
determinazione dell'autorità militare che lo ha proclamato eletto, per
una delle seguenti cause:
c) Sopravvenienza di una delle circostanze di cui al comma 1,
lettere a),b), c) ed e).
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Art. 14.
Num. 1.
a) La nostra società è piena di esempi di malagiustizia.
Assistiamo sovente a casi di condanne di militari e cittadini, poi
assolti in appello. Ma poi è troppo tardi ed i danni che subisce il
cittadino sono incalcolabili, in termini economici, di giustizia, di
dignità.
Esistono anche i casi in cui il militare, con sentenza non
definitiva, può prestare servizio nell'Arma, svolgendo delicatissimi
compiti di polizia giudiziaria, ordine pubblico o altro. Non si
capisce il motivo per il quale a quel militare che presta servizio gli
vengono inibiti i minoritari compiti di rappresentante dei militari.
Limiti non imposti nel sistema rappresentativo sindacale, né in quello
parlamentare.
La sentenza pertanto deve essere definitiva!
e) La norma è ancora più illegittima della prima. In questo caso,
infatti, il potere per decidere chi debbano essere i candidati
spettano alle amministrazioni militari che possono "eliminare" i
probabili rappresentanti "scomodi". Il procedimento disciplinare di
Stato può avviarsi ai sensi della legge n. 599/1954 artt. 20, 21, 40 e
60, anche per gravi motivi disciplinari. Sarà quindi l'inchiesta
disciplinare a determinare la sanzione di stato e la conseguente
esclusione dalla candidatura! Le stesse valutazioni valgono per
l'applicazione della legge 10 aprile 1954 n. 113 relativo al ruolo
ufficiali.
Num 2.
c). Tale condizione, cosa ancora più grave, può essere applicata
anche durante l'esercizio del mandato rappresentativo!
Il controllo dell'amministrazione militare sui delegati è
totale.
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Art. 16, numero 3, lettere a), b); numeri 4, 5,
7, 8.
(Facoltà e limiti del mandato)
3. Fatte salve le particolari prerogative dei delegati eletti al
COCER, l'attività della rappresentanza militare è svolta durante
l'orario di servizio. Allo scopo di assicurare una partecipazione
all'attività della rappresentanza militare adeguata al rilievo di
ciascun consiglio, ciascun delegato, per lo svolgimento delle attività
dei consigli in cui è stato eletto, può utilizzare, compatibilmente
con le esigenze operative e di servizio non altrimenti assolvibili e
previa intesa con l'autorità competente, periodi di assenza dal
proprio ordinario incarico di servizio presso l'ente di appartenenza
nel rispetto dei limiti indicati:
a) per un equivalente di quaranta giorni lavorativi annui se
eletto ai COIR, o ai COBAR dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della
Guardia di Finanza.
b) Per un equivalente di venti giorni lavorativi annui se eletto
agli altri COBAR.
4. I delegati che compongono l'ufficio di presidenza dei COIR o
dei COBAR possono usufruire per le attività dell'ufficio di presidenza
di cui fanno parte di ulteriori periodi di assenza, fino ad un massimo
di un terzo di quelli stabiliti per il consiglio di cui fanno parte.
5. I singoli delegati, qualora lo ritengano necessario per il
proficuo assolvimento del proprio mandato, possono richiedere
all'autorità corrispondente di riunirsi anche oltre il normale orario
di servizio, usufruendo delle infrastrutture e degli strumenti messi a
loro disposizione. In tal caso le eccedenze di orario non danno
comunque titoli a recuperi compensativi o a compensi per lavoro
straordinario.
7. La partecipazione alle riunioni ed alle attività dei consigli
costituisce obbligo per tutti i delegati e le sue modalità sono
disciplinate dal regolamento di cui all'art. 21, comma 1.
8. I delegati ai COIR ed ai COBAR partecipano ai turni di
servizio presso gli enti di appartenenza in modo proporzionale al
tempo in cui sono presenti. I delegati eletti al COCER ne sono
esentati.
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Art. 16
Num. 3.
a) e b) La rappresentanza Militare compie un passo indietro. Si
limita l'esercizio del mandato, limitando la disponibilità dei
delegati che possono esercitare il loro compito soltanto 40 giorni
l'anno per i carabinieri e finanza, 20 giorni l'anno per le altre
forze armate!
La rappresentanza, in media, può riunirsi una volta a settimana.
La norma militare concede l'illusione della possibilità di creare
gruppi di lavoro! Naturalmente computati nel totale delle ore annue!
Se si adottassero gruppi di lavoro, i cobar si riunirebbero una volta
al mese. A fronte della facoltà di tutelare gli interessi collettivi
ed individuali dell'intera regione che per la sola regione Lazio
consta di circa 15.000 carabinieri!
4. Con quest'articolo si creano i delegati di serie A e B, in
cui i membri dell'ufficio di presidenza acquisiscono più periodi di
assenza dal servizio. A fronte di una attività della rappresentanza
militare veramente ridotta!
6. L'attività dei delegati, diventa così un attività non più di
servizio, fatta a titolo personale e con sacrifici economici
personali.
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Art. 17
(Tutela e diritti dei delegati)
2. I militari eletti quali delegati nei consigli della
rappresentanza di qualunque livello non sono perseguibili per le
opinioni espresse durante l'esercizio del mandato, a meno che queste
non si configurino come reato o come infrazioni per le quali l'art. 65
comma1 del regolamento di disciplina militare, di cui al decreto del
Presidente della repubblica 18 luglio 1986, n. 545, preveda
l'irrogazione della consegna di rigore.
3. I trasferimenti d'autorità dei delegati ad altre sedi, in
assenza del consenso da parte dell'interessato e qualora comportino la
decadenza dal mandato, sono disposti previa intesa con il consiglio
della rappresentanza del quale fa parte il delegato di cui si chiede
il trasferimento. Ove sorga questione il trasferimento può avvenire
solo previo assenso del Ministro della difesa per le Forze armate e
per l'Arma dei Carabinieri, del Ministro dell'economia e finanze per
il Corpo della Guardia di finanza e del Ministro delle infrastrutture
per il Corpo delle Capitanerie di Corpo.
4. L'espletamento della funzione rappresentativa è riportato
nella documentazione personale e costituisce titolo utile ai fini
dell'avanzamento, per i delegati eletti al Cocer da valutare almeno
con il medesimo punteggio delle ultime valutazioni caratteristiche
riportate dal soggetto interessato.
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Art. 17
2. In Italia non vige il reato di opinione. Includere che il
militare può esprimere il proprio pensiero è di fatto l'affermazione
di un principio costituzionale già in linea con l'ordinamento vigente.
Anzi la norma ricalca che il militare comunque è soggetto alla
disciplina militare ed alla legge penale ordinaria e militare.
Niente di nuovo sul fronte delle tutele.
Al contrario non esistono garanzie in relazione all'art. 9 della
legge 382/78 in quanto le interpretazioni restrittive adottate dalle
amministrazioni militari, tendono a vietare la libertà di espressione
e di pensiero, affermando che tutte le dichiarazioni rese dai
militari, qualora parlino dell'Istituzioni militari, sono attinenti al
servizio e, secondo loro, censurabili disciplinarmente. Ma un
rappresentante dei militari se non parla della propria istituzione di
che cosa deve parlare?
3. I vecchi disegni di legge conferivano più tutele ai delegati
che non potevano essere trasferiti se non dietro consenso degli
interessati. Non esistono esigenze di servizio tali da giustificare il
trasferimento di un militare che presta servizio quasi permanentemente
nell'ambito della rappresentanza militare. Si devono interrompere
tutti quei meccanismi di controllo della rappresentanza e dei delegati
attraverso il timore disciplinare e professionale con trasferimenti
ecc.
4. Se la funzione costituisce titolo utile ai fini
dell'avanzamento non si capisce perché la valutazione deve essere
uguale a quella dell'ultima valutazione. Al contrario, deve essere
superiore!
Dall'articolo è sparita la norma che vieta ai superiori di
impedire l'esercizio del mandato con atti contrari alla
rappresentanza.
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Emendamento Art. 22
1. E' abrogato l'art. 8, terzo comma della legge 382/78.
2. I militari in servizio, possono costituire, senza preventivo
assenso, associazioni professionali di carattere nazionale per la
tutela degli interessi individuali.
3. Le associazioni sono costituite su base elettiva, democratica
e volontaria, e sono rappresentative del personale in base alla
percentuale raggiunta sul territorio nazionale.
4. Le associazioni possono concorrere alla formazione delle
rappresentanze militari mediante la presentazione di apposite liste
elettorali.
5. Alle associazioni sono affidati i compiti di tutela
individuale mediante:
a) patronati, per assistenza fiscale, professionale, centro
documentazione, ecc.;
b) centro di assistenza legale, nei procedimenti penali, civili,
amministrativi e disciplinari, ai sensi dell'art. 24 della Costituzione
siano essi individuali che collettivi;
c) centro antimobbing;
d) centro di assistenza psicologica e morale anche per i
familiari;
e) centro ricreativo e culturale;
f) corsi di formazione giuridico-negoziale e di concertazione
per la rappresentanza militare;
g) organi di informazione (internet, giornali, ecc.);
6. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verrà
emanato il relativo regolamento di attuazione di concerto con gli Stati
Maggiori, la rappresentanza militare e le associazioni di militari in
servizio a carattere nazionale nel frattempo costituite e che abbiano
raggiunto almeno 2000 iscritti.
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22.02.2004
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