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PER I MILITARI UN FUTURO SENZA TUTELA
22.02.2004
 

 

 

I lavori parlamentari sulla riforma della rappresentanza militare sono stati ripresi lo scorso 4 febbraio 2004, e le votazioni su taluni aspetti essenziali sono già avvenute.

Quale è la posizione degli Organi di Rappresentanza Centrale e cosa hanno deciso di fare ?

Stanno circolando, anche nell’ambito degli organismi di rappresentanza, notizie false che inducono a credere che la direzione verso cui si sta indirizzando la riforma della rappresentanza è quella del riconoscimento di un organismo nuovo con pieni poteri contrattuali.

Sulla gravità delle limitazioni che stanno per essere approvate ci siamo già espressi in un nostro recente comunicato. Tuttavia è necessario ricordare a tutti che il termine contrattazione all’interno dei lavori parlamentari viene usato con abilità e opportunismo, poiché leggendo attentamente si fa un esplicito richiamo alla Dlgs 195/95 che disciplina l’attuale funzionamento della Rappresentanza e pertanto la Concertazione (che non prevede un potere condizionante di firma dei provvedimenti inerenti il personale).

Bisogna evidenziare inoltre che è proprio a livello degli Organismi di Base COBAR che viene avvertito il maggiore bisogno di potere contrattuale e di tutela. Nel testo unificato, nelle proposte del Governo e negli emendamenti votati in commissione queste necessità non vengono nemmeno prese in considerazione. Verrà così negato agli organismi di Base qualsiasi potere di contrattazione.

E’ significativo inoltre ricordare che i membri di un Cobar possono essere deferiti alla procura militare per motivi inerenti alle deliberazioni votate dal consiglio stesso ( e quindi nell’ambito delle attività di tutela del personale) così com’è accaduto lo scorso anno per un Cobar di una caserma dell’esercito ubicata nei pressi di una provincia veneta.

Tali accadimenti sono necessariamente collegati alla genesi di un organismo che è inserito nell’ordinamento militare e in quanto tale deve sottostare alle regole e alle marcate limitazioni che lo caratterizzano rispetto agli altri ordinamenti. Anche per queste ragioni sorge forte la necessità di cercare soluzioni esterne che, come quella associativa, svincolino la funzione dei delegati dalla gerarchia militare.

Per dei motivi di così essenziale rilevanza che riguardano tutto il personale militare non dovrebbero esservi esitazioni di alcun tipo, mentre la prevalenza degli organi di rappresentanza nazionale, salve eccezioni di alcuni singoli delegati, sembra starsene in silenzio.

 

Fatta salva la validità delle proposte del Cocer presentate agli esponenti politici quale saranno le prossime iniziative dei Cocer visto che tali proposte sono state disattese ?

Il momento migliore per intervenire sembra essere questo poiché a lavori conclusi sarà molto difficile apportare modifiche sostanziali alla riforma.

Se è vero che attualmente questo organismo non ha il potere di intervenire in modo efficace, è altresì vero che alcuni Cocer invece, come quello dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, non hanno mancato di farsi sentire con dichiarazioni pubbliche (il Cocer Carabinieri ha preammonito l’organizzazione di un referendum per il sindacato dei militari) che chiariscono senza ambiguità la loro contrarietà a quanto sta per accadere.

Che sia opportuno sostenere le iniziative referendarie dei Carabinieri o in alternativa cercarne altre più immediate ed incisive ?

Quanto meno riteniamo sia essenziale raccontare la verità a tutti i delegati COBAR e ai loro rappresentati.

Se passa questa riforma i militari continueranno a subire le conseguenze di uno strumento di tutela carente sul piano democratico, della rappresentatività e della tutela, oltre che essere isolato dalla società civile e dalla realtà del resto della popolazione.

Ma forse è proprio questo che si vuole, magari accontentando quanti sono alla ricerca di una semplice rieleggibilità o dello "scambio di favori" per il soddisfacimento degli interessi personali

Per una valutazione tecnico-giuridica sul testo unificato presentato dal Relatore della proposta di riforma della rappresentanza militare Onorevole Cossiga, si allega una relazione tecnica, sostenuta da alcuni organismi di base delle FFAA e dei Carabinieri, che commenta articolo per articolo il testo e formula delle controproposte. Bisogna tener conto però che al citato testo concorrono anche ulteriori emendamenti presentati da diversi partiti, che potete trovare anche nel sito www.forzearmate.org .

 

Nell'ambito delle Forze armate vi è un ampio dibattito circa l'opportunità di seguire il modello sindacale/associativo professionale, così come accade in 19 paesi europei, oppure il riconoscimento di una rappresentanza forte.

Premesso che la scelta è soltanto politica. In quanto è falsa l'affermazione secondo cui il sindacato non è conciliabile con lo spirito delle forze armate. In Europa, ormai 19 paesi hanno concesso i diritti sindacali ed associativi alle proprie forze armate, dimostrando la piena coesione e la funzionalità degli apparati militari.

Il regolamento di disciplina militare e l'ordinamento penale militare non si estinguerebbero con la nascita di sindacati ed associazioni, quindi in caso di violazione o attentato alla disciplina e alla funzionalità delle forze armate entrerebbero subito in azione le rigide norme militari!

Il secondo modello viene auspicato dagli stessi rappresentanti e dalle gerarchie militari per i più disparati motivi di opportunità.

In più delibere, l'ultima in particolare, il Cocer Carabinieri, ma anche altri organismi delle altre Forze armate, hanno detto a viva voce: rappresentanza forte!

A prescindere dal fatto che nessuno ha mai chiarito quali siano gli elementi che caratterizzano una rappresentanza forte tale da impedire la scelta di un sindacato esterno, di fatto si da per assodato che una rappresentanza militare per essere forte deve avere i poteri sindacali al suo interno!

Dall'attenta lettura del testo unificato, la decantata riforma della rappresentanza si racchiude nell"innovativo" concetto della rieleggibilità. Poi, il testo unificato non presenta elementi di riforma al contrario sono posti limiti alle riunioni dei delegati e nessuna tutela nell'esercizio del mandato rappresentativo.

Nessun elemento innovativo sul piano della concertazione, che nel testo unificato, viene impropriamente chiamata "contrattazione". Ma la legge è la stessa: la n. 195 del 1995 che non concede i diritti contrattuali alla rappresentanza militare. Le organizzazioni sindacali dialogano direttamente con la Funzione Pubblica, i Cocer lo fanno attraverso i Comandi. In questo modo, i Comandi possono immediatamente intervenire per influenzare le scelte dei delegati. Anche sul tavolo delle trattative vi è la presenza non giustificata degli Stati Maggiori, a differenza delle organizzazioni sindacali che dialogano direttamente e non mediante intermediari. La presenza degli Stati maggiori sul tavolo delle trattative è motivo di sudditanza psicologica e di controllo sulle attività del delegato. Inoltre se il contratto non viene firmato dai Cocer, è firmato dagli Stati maggiori, presenti nel tavolo delle trattative ed immediatamente operativo.

Nessuna novità, non solo in materia di contrattazione di 1° livello, ma nemmeno per il secondo livello, la contrattazione decentrata, inesistente per i cocer. Il Cocer, quindi non ha poteri sindacali. Quindi non è una rappresentanza forte.

Nessuna novità in termini di tutele individuali. Infatti alla rappresentanza non è consentito la tutela individuale attraverso patronati, centri di assistenza legale, centro di assistenza psicologica, centro antimobbing, assistenza morale e professionale. Inoltre il benessere del personale è affidato ai servizi di assistenza sociale che sono gli unici ad organizzare viaggi (sempre di meno, convenzioni ecc.)

Nessuna garanzia in termini di tutele del delegato, egli è soggetto alla disciplina e alla legge penale (naturalmente), tuttavia nessuna garanzia ai sensi dell'art. 9 della legge 382/78 in relazione alle dichiarazioni dei militari. Nessuna garanzia nemmeno su eventuali trasferimenti adottati dalla pubblica amministrazione e sicuramente non necessari per le attività espletate dai delegati.

Gli Stati Maggiori hanno poi il controllo sulle candidature e sui delegati, in quanto essi non possono essere eletti o decadono se l'amministrazione li ha sanzionati con una disciplinare di Stato! Anche durante il mandato rappresentativo. Inutile ricordare che ai sensi della legge n. 599/54, l'inchiesta disciplinare di Stato può applicarsi anche in presenza di inchieste disciplinari di corpo.

Un passo indietro anche sulle riunioni. Meno riunioni dei delegati. Più servizio. Meno partecipazione, meno democrazia!

False garanzie sul piano dei diritti: da un lato il militare acquisisce punteggio utile ai fini dell'avanzamento, dall'altro il militare ha diritto alla conservazione della valutazione precedente, il che se un militare è giudicato "Nella Media", non ha alcun titolo ai fini dell'avanzamento!

Nessun elemento di democrazia circa il riconoscimento del diritto associativo.

I Cocer non hanno capacità giuridica, in grado di firmare direttamente le convenzioni e le iniziative adottate degli organismi di rappresentanza, non ha capacità finanziaria autonoma. I soldi messi in bilancio per la rappresentanza sono gestiti dai comandi di appartenenza.

Questo è il disegno di legge che dovrebbe conferire alla rappresentanza il ruolo forte!

Nella proposta allegata, oltre alla dettagliata valutazione delle norme che andrebbero modificate, vi è un emendamento che mira a conciliare le esigenze di rappresentatività dei Cocer e di disciplina gerarchica-funzionale, con le spinte di sindacalizzazione ed il riconoscimento dei diritti associativi chiesti a viva voce dai militari.

Nel testo si da il via al riconoscimento dei diritti associativi professionali che svolgono compiti di tutele individuali, i cui costi graverebbero sulle associazioni che già godono di una esperienza decennale nel settore.

L'esistenza delle associazioni non contrasterebbe l'attività dei Cocer a cui verrebbero affidati i compiti di tutele collettive, contrattazione di primo e di secondo livello.

Le associazioni, anzi, concorrerebbero alla formazione dei Cocer mediante propri candidati riuniti in liste elettorali.

Si allegano le proposte al testo unificato.

 

 

TESTO UNIFICATO

 

           NOTE DEL GRUPPO DI LAVORO
 

Art. 4, numero 2, lettera c.

(competenze e modalità operative del Cocer)

Il Cocer opera e delibera:

c) per comparti, per le questioni legate specificatamente all'attività di contrattazione, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 9, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.*

* vedasi allegato relativo al predetto decreto.

Art. 4.

Il testo unificato non introduce elementi nuovi in tema di contrattazione.

c) La legge n. 195/95 adotta il sistema della concertazione unitamente agli stati maggiori della difesa e delle rispettive forze armate. Qualora il contratto non è accettato dai Cocer questo viene firmato dagli Stati Maggiori, scavalcando il principio di rappresentatività. Le organizzazioni sindacali dialogano direttamente con la Funzione Pubblica, i Cocer possono farlo soltanto per il tramite degli Stati Maggiori di appartenenza.

Nessun riferimento alla contrattazione di primo livello tanto meno a quello di secondo livello.

Il Testo non presenta elementi nuovi di riforma.

Art. 6

(organi della rappresentanza a livello locale)

2. I Cobar sono consultati dal Cocer durante l'attività di contrattazione prevista dalla legge e formulano pareri e proposte sulle materie attinenti alla condizione ed al trattamento del personale militare, alla sua tutela giuridica, economica, sanitaria, previdenziale, alla formazione professionale, alla sicurezza ed alla prevenzione degli infortuni. Possono avanzare istanze in merito a:

a) articolazione dell'orario di lavoro settimanale obbligatorio;

b) igiene del lavoro, qualità degli alloggi;

c) sicurezza sul lavoro;

d) attività assistenziali, culturali e ricreative;

e) promozione del benessere del personale e dei suoi familiari.

Art. 6

Num 2. Se la normativa precedente consentiva al Cobar di trattare qualsiasi problematica afferente il benessere del personale, la nuova norma toglie queste facoltà.

Infatti i Cobar possono soltanto formulare pareri e proposte su richiesta del Cocer. Possono avanzare autonome istanze soltanto nelle materia previste dalle lettere a), b), c), d) ed e).

Non può quindi produrre delibere di stimolo al Cocer.

Art. 8

(Partecipazione del Cocer alle procedure della contrattazione)

1. Per le materie e con le modalità di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 195 e successive modificazioni, il Cocer partecipa alle attività di concertazione interministeriale relative alla definizione dei contenuti del rapporto d'impiego del personale militare.

Art. 8

Questo articolo dimostra che nessun passo avanti è stato concesso rispetto alla vecchia normativa.

La legge di riferimento è sempre la n. 195/95 di cui ne conosciamo già i limiti.

Art. 9

(attività consultiva e propositiva del Cocer)

7. Nelle materie rientranti nella propria competenza il Cocer, per il tramite delle sue articolazioni competenti, può attivare scambi di informazioni con altri organismi rappresentativi, sindacali e professionali interessati alle attività di contrattazione e concertazione, anche partecipando ad incontri, convegni e seminari di studio organizzati in tali organismi.

Art. 9

Num. 7. Il Cocer può incontrare gli organismi rappresentativi, sindacali e professionali interessati alle attività di contrattazione, ma non vi è alcun riferimento agli incontri politici, ad esempio con le commissioni difesa, ministri ecc. sempre per lo stesso motivo.

Art. 10

(attività consultive e propositive dei Cir, Coir e Cobar)

 

Art. 10

E' più facile elencare i compiti sottratti alla rappresentanza militare, piuttosto che capire quali siano le competenze.

Il Cobar ed i Coir non possono partecipare alle riunioni con altri organismi rappresentativi, sindacali, professionali interessati alle problematiche locali. Non possono partecipare ai convegni, seminari ecc..

Non possono svolgere incontri con parlamentari, commissioni difesa, ecc.

Non fanno parte degli enti di assistenza del personale militare a livello locale, non fanno parte delle commissioni disciplinari di corpo e di stato.

Non ha capacità giuridica autonoma, non ha risorse economiche.

Non ha il potere contrattuale di secondo livello nell'ambito locale. Contrattazione di secondo livello.

Art. 13, numero 3

(modalità di elezione)

2. Il voto è diretto, personale, libero e segreto. La partecipazione alle operazioni di voto non può essere impedita ed è un dovere.

3. I membri dei consigli della rappresentanza di qualunque livello possono essere rieletti per più mandati, di cui non più di due consecutivi.

 

 

 

Art. 13.

Num. 2. L'astensione al voto è uno dei principi cardini della democrazia. Il non votare equivale comunque ad esprimere la propria volontà. Nessuna coscrizione può essere imposta.

Num 3. Vedremo appresso che questo è l'unico elemento di riforma del presente testo: la facoltà di candidatura dei militari per due mandati rappresentativi consecutivi!

La rappresentanza militare è un sistema di difesa e tutela degli interessi della categoria militare, così come avviene per le organizzazioni sindacali e per le rappresentanze del paese attraverso il Parlamento. L'accettazione di alcuni limiti è giustificata soltanto per le alte cariche di comando istituzionali (presidente della Repubblica) per ovvii motivi di concentrazione di potere. L'adozione (ingiustificata) di tali limiti al sistema della rappresentanza è pretestuoso e viola il diritto dei militari a scegliere il proprio rappresentante sino a che non sia venuto meno il mandato di fiducia che egli soltanto può revocare e concedere.

Art. 14, numero 1, lettera a), e), e numero 2, lettera c)

(cause di ineleggibilità e di decadenza dal mandato)

1. Non sono eleggibili presso gli organi della rappresentanza militare i militari che:

a) abbiano riportato condanne, ancorchè non definitive, per delitti non colposi, a meno che sia intervenuta sentenza di riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale;

e) siano sottoposti a sanzione disciplinari di stato ai sensi delle leggi 10 aprile 1954 n. 113, 31 luglio 1954 n. 599 e 31 agosto 1961 n. 833 e successive modificazioni;

2. Il delegato cessa anticipatamente dal mandato, con determinazione dell'autorità militare che lo ha proclamato eletto, per una delle seguenti cause:

c) Sopravvenienza di una delle circostanze di cui al comma 1, lettere a),b), c) ed e).

 

Art. 14.

Num. 1.

a) La nostra società è piena di esempi di malagiustizia. Assistiamo sovente a casi di condanne di militari e cittadini, poi assolti in appello. Ma poi è troppo tardi ed i danni che subisce il cittadino sono incalcolabili, in termini economici, di giustizia, di dignità.

Esistono anche i casi in cui il militare, con sentenza non definitiva, può prestare servizio nell'Arma, svolgendo delicatissimi compiti di polizia giudiziaria, ordine pubblico o altro. Non si capisce il motivo per il quale a quel militare che presta servizio gli vengono inibiti i minoritari compiti di rappresentante dei militari. Limiti non imposti nel sistema rappresentativo sindacale, né in quello parlamentare.

La sentenza pertanto deve essere definitiva!

e) La norma è ancora più illegittima della prima. In questo caso, infatti, il potere per decidere chi debbano essere i candidati spettano alle amministrazioni militari che possono "eliminare" i probabili rappresentanti "scomodi". Il procedimento disciplinare di Stato può avviarsi ai sensi della legge n. 599/1954 artt. 20, 21, 40 e 60, anche per gravi motivi disciplinari. Sarà quindi l'inchiesta disciplinare a determinare la sanzione di stato e la conseguente esclusione dalla candidatura! Le stesse valutazioni valgono per l'applicazione della legge 10 aprile 1954 n. 113 relativo al ruolo ufficiali.

Num 2.

c). Tale condizione, cosa ancora più grave, può essere applicata anche durante l'esercizio del mandato rappresentativo!

Il controllo dell'amministrazione militare sui delegati è totale.

Art. 16, numero 3, lettere a), b); numeri 4, 5, 7, 8.

(Facoltà e limiti del mandato)

3. Fatte salve le particolari prerogative dei delegati eletti al COCER, l'attività della rappresentanza militare è svolta durante l'orario di servizio. Allo scopo di assicurare una partecipazione all'attività della rappresentanza militare adeguata al rilievo di ciascun consiglio, ciascun delegato, per lo svolgimento delle attività dei consigli in cui è stato eletto, può utilizzare, compatibilmente con le esigenze operative e di servizio non altrimenti assolvibili e previa intesa con l'autorità competente, periodi di assenza dal proprio ordinario incarico di servizio presso l'ente di appartenenza nel rispetto dei limiti indicati:

a) per un equivalente di quaranta giorni lavorativi annui se eletto ai COIR, o ai COBAR dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della Guardia di Finanza.

b) Per un equivalente di venti giorni lavorativi annui se eletto agli altri COBAR.

4. I delegati che compongono l'ufficio di presidenza dei COIR o dei COBAR possono usufruire per le attività dell'ufficio di presidenza di cui fanno parte di ulteriori periodi di assenza, fino ad un massimo di un terzo di quelli stabiliti per il consiglio di cui fanno parte.

5. I singoli delegati, qualora lo ritengano necessario per il proficuo assolvimento del proprio mandato, possono richiedere all'autorità corrispondente di riunirsi anche oltre il normale orario di servizio, usufruendo delle infrastrutture e degli strumenti messi a loro disposizione. In tal caso le eccedenze di orario non danno comunque titoli a recuperi compensativi o a compensi per lavoro straordinario.

7. La partecipazione alle riunioni ed alle attività dei consigli costituisce obbligo per tutti i delegati e le sue modalità sono disciplinate dal regolamento di cui all'art. 21, comma 1.

8. I delegati ai COIR ed ai COBAR partecipano ai turni di servizio presso gli enti di appartenenza in modo proporzionale al tempo in cui sono presenti. I delegati eletti al COCER ne sono esentati.

Art. 16

Num. 3.

a) e b) La rappresentanza Militare compie un passo indietro. Si limita l'esercizio del mandato, limitando la disponibilità dei delegati che possono esercitare il loro compito soltanto 40 giorni l'anno per i carabinieri e finanza, 20 giorni l'anno per le altre forze armate!

La rappresentanza, in media, può riunirsi una volta a settimana. La norma militare concede l'illusione della possibilità di creare gruppi di lavoro! Naturalmente computati nel totale delle ore annue! Se si adottassero gruppi di lavoro, i cobar si riunirebbero una volta al mese. A fronte della facoltà di tutelare gli interessi collettivi ed individuali dell'intera regione che per la sola regione Lazio consta di circa 15.000 carabinieri!

4. Con quest'articolo si creano i delegati di serie A e B, in cui i membri dell'ufficio di presidenza acquisiscono più periodi di assenza dal servizio. A fronte di una attività della rappresentanza militare veramente ridotta!

6. L'attività dei delegati, diventa così un attività non più di servizio, fatta a titolo personale e con sacrifici economici personali.

 

 

 

Art. 17

(Tutela e diritti dei delegati)

2. I militari eletti quali delegati nei consigli della rappresentanza di qualunque livello non sono perseguibili per le opinioni espresse durante l'esercizio del mandato, a meno che queste non si configurino come reato o come infrazioni per le quali l'art. 65 comma1 del regolamento di disciplina militare, di cui al decreto del Presidente della repubblica 18 luglio 1986, n. 545, preveda l'irrogazione della consegna di rigore.

3. I trasferimenti d'autorità dei delegati ad altre sedi, in assenza del consenso da parte dell'interessato e qualora comportino la decadenza dal mandato, sono disposti previa intesa con il consiglio della rappresentanza del quale fa parte il delegato di cui si chiede il trasferimento. Ove sorga questione il trasferimento può avvenire solo previo assenso del Ministro della difesa per le Forze armate e per l'Arma dei Carabinieri, del Ministro dell'economia e finanze per il Corpo della Guardia di finanza e del Ministro delle infrastrutture per il Corpo delle Capitanerie di Corpo.

4. L'espletamento della funzione rappresentativa è riportato nella documentazione personale e costituisce titolo utile ai fini dell'avanzamento, per i delegati eletti al Cocer da valutare almeno con il medesimo punteggio delle ultime valutazioni caratteristiche riportate dal soggetto interessato.

Art. 17

2. In Italia non vige il reato di opinione. Includere che il militare può esprimere il proprio pensiero è di fatto l'affermazione di un principio costituzionale già in linea con l'ordinamento vigente. Anzi la norma ricalca che il militare comunque è soggetto alla disciplina militare ed alla legge penale ordinaria e militare.

Niente di nuovo sul fronte delle tutele.

Al contrario non esistono garanzie in relazione all'art. 9 della legge 382/78 in quanto le interpretazioni restrittive adottate dalle amministrazioni militari, tendono a vietare la libertà di espressione e di pensiero, affermando che tutte le dichiarazioni rese dai militari, qualora parlino dell'Istituzioni militari, sono attinenti al servizio e, secondo loro, censurabili disciplinarmente. Ma un rappresentante dei militari se non parla della propria istituzione di che cosa deve parlare?

3. I vecchi disegni di legge conferivano più tutele ai delegati che non potevano essere trasferiti se non dietro consenso degli interessati. Non esistono esigenze di servizio tali da giustificare il trasferimento di un militare che presta servizio quasi permanentemente nell'ambito della rappresentanza militare. Si devono interrompere tutti quei meccanismi di controllo della rappresentanza e dei delegati attraverso il timore disciplinare e professionale con trasferimenti ecc.

4. Se la funzione costituisce titolo utile ai fini dell'avanzamento non si capisce perché la valutazione deve essere uguale a quella dell'ultima valutazione. Al contrario, deve essere superiore!

Dall'articolo è sparita la norma che vieta ai superiori di impedire l'esercizio del mandato con atti contrari alla rappresentanza.

 

Emendamento Art. 22

1. E' abrogato l'art. 8, terzo comma della legge 382/78.

2. I militari in servizio, possono costituire, senza preventivo assenso, associazioni professionali di carattere nazionale per la tutela degli interessi individuali.

3. Le associazioni sono costituite su base elettiva, democratica e volontaria, e sono rappresentative del personale in base alla percentuale raggiunta sul territorio nazionale.

4. Le associazioni possono concorrere alla formazione delle rappresentanze militari mediante la presentazione di apposite liste elettorali.

5. Alle associazioni sono affidati i compiti di tutela individuale mediante:

a) patronati, per assistenza fiscale, professionale, centro documentazione, ecc.;

b) centro di assistenza legale, nei procedimenti penali, civili, amministrativi e disciplinari, ai sensi dell'art. 24 della Costituzione siano essi individuali che collettivi;

c) centro antimobbing;

d) centro di assistenza psicologica e morale anche per i familiari;

e) centro ricreativo e culturale;

f) corsi di formazione giuridico-negoziale e di concertazione per la rappresentanza militare;

g) organi di informazione (internet, giornali, ecc.);

6. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verrà emanato il relativo regolamento di attuazione di concerto con gli Stati Maggiori, la rappresentanza militare e le associazioni di militari in servizio a carattere nazionale nel frattempo costituite e che abbiano raggiunto almeno 2000 iscritti.

 

22.02.2004

 

 
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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