INFORMAZIONE!
Sul riallineamento e sul nuovo contratto di
lavoro.
A cura del Delegato Co.Ce.R. A.M.
Lorenzo DONNO
mistermind964@hotmail.com - Cell.
3286247187
Cari colleghi nel cercare di assolvere al meglio il
compito di dare informazione, vi do un breve sunto di quanto è
successo oggi presso la Funzione Pubblica!!!
Oggi 06/07/2004 si è tenuto presso la Funzione
Pubblica un incontro informale fra la rappresentanza del Comparto
Difesa e la Funzione Pubblica.
Iniziamo a dire che la riunione si è tenuta per
meglio chiarire le piattaforme contrattuali delle varie sezioni
Co.Ce.R., nella fattispecie per quanto ci riguarda come
sezione, abbiamo ripetuto che la nostra piattaforma contrattuale si
basa su un duplice principio;
-
Dare una risposta ( pur all’interno di una scarsa
disponibilità di risorse ) sia alla problematica della truppa
attraverso la determinazione di un aumento dell’importo aggiuntivo
pensionabile inversamente proporzionale;
-
Dare una risposta in contemporanea, anche
all’anzianità, poiché la stessa come più volte ribadito è stata
particolarmente penalizzata con l’introduzione dei parametri.
A tal proposito vi allego nuovamente la piattaforma
contrattuale dell’Aeronautica.
Le risposte avute dalla Funzione Pubblica ancora non
ci permettono di avere un quadro chiaro della situazione, anche
perché di là dei preso atto, vi daremo una risposta sentita la
Difesa, non abbiamo avuto altro, di conseguenza non siamo in
grado di fare delle valutazioni ponderate, in ogni caso sicuramente
abbiamo certificato una certa convergenza delle sezioni Aeronautica
ed Esercito sull’ipotesi di un importo aggiuntivo pensionabile così
come riportato nella piattaforma allegata, per il resto abbiamo
registrato una disponibilità da parte Funzione Pubblica, sulla
rivisitazione dell’indennità forfetaria di guardia, altro punto
toccato è la solita puntualizzazione sul fatto che essendo questo un
contratto di carattere economico non permette interventi di
carattere normativo, specialmente in un clima di non unitarietà
delle tre sezioni sulle piattaforme presentate.
Per quanto ci riguarda, abbiamo ribadito
ulteriormente “se ce ne fosse bisogno” che per noi comunque il
riallineamento rimane pregiudiziale a qualsiasi ipotesi d’accordo
contrattuale.
Ma al di la di questo, che rientra nella normale fase
di carattere concertativo, per onestà intellettuale bisogna fare
un’analisi anche su argomenti a latere della concertazione stessa,
che anche se non hanno un’attinenza diretta, mettono a nudo comunque
problemi che ci potrebbero investire direttamente, infatti l’attuale
situazione politica potrebbe diventare un problema.
Questo và detto non per fare retorica, ma per cercare
di tenere sempre alta l’attenzione su problemi
riallineamento/concertazione che non sono ancora risolti, ma che
bisogna seguire passo, passo; perché se la scure dei tagli della
manovra finanziaria attualmente in progress, si dovesse abbattere
sulle spese stanziate nella finanziaria 2004 per il personale della
difesa, allora cari colleghi dovremo rivedere tutta la nostra
strategia.
Restando sempre a vostra disposizione per qualsiasi
chiarimento!!!
Delegato Co.Ce.R. A.M.
Lorenzo DONNO
mistermind964@hotmail.com.
3286247187
ALLEGATO
Aeronautica Militare
Consiglio Centrale di Rappresentanza
- Sezione Aeronautica -
PROPOSTE MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE
ALLO SCHEMA DI CONCERTAZIONE DEL PERSONALE DELLE
FF.AA. – BIENNIO ECONOMICO 2004-2005 ELABORATO DALLE PARTI PUBBLICHE
CONCERTANTI E CONSEGNATO AI COCER DALLA FUNZIONE PUBBLICA IN
OCCASIONE DELL’INCONTRO AVVENUTO IL GIORNO 10.06.2004
ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA
-
Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, e successive modificazioni ed
integrazioni, il presente schema di concertazione si applica al
personale delle Forze Armate, esclusa l’Arma dei carabinieri
(Esercito, Marina, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto,
ed Aeronautica), con esclusione dei rispettivi dirigenti e del
personale di leva.
-
Il presente schema di concertazione concerne gli
aspetti retributivi ed è valido per il periodo dal 1° gennaio 2004
al 31 dicembre 2005.
-
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre
mesi dalla data di scadenza del presente schema di concertazione,
al personale di cui al comma 1 è corrisposto, a partire dal mese
successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al
trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai
parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza
contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del
tasso d’inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla
decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del
Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 2,
comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995.
ART. 2 NUOVI STIPENDI.
1.
Dal 1° gennaio 2004, gli stipendi del
personale delle Forze Armate, stabiliti dall’articolo 3, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163,
sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei
valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
Livelli |
Incrementi mensili lordi (Euro) |
Stipendi tabellari annui lordi
(Euro) |
IX |
33,90 |
14.844,14 |
VIII |
30,86 |
13.013,64 |
VII-bis |
29,53 |
12.216,25 |
VII |
28,19 |
11.421,14 |
VI-bis |
27,00 |
10.703,57 |
VI |
25,81 |
9.984,79 |
V |
24,28 |
9.067,95 |
2.
Dal 1° gennaio 2005, il valore del
punto parametrale, stabilito dall’articolo 2, comma 4, del decreto
legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in € 154,50 annui
lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze Armate,
individuato nella tabella 5 allegata al medesimo decreto
legislativo, è rideterminato nelle misure annue lorde di seguito
indicate:
Gradi |
Parametro |
Stipendi annui lordi a regime (Euro) |
Tenente Colonnello/Maggiore |
150,00 |
23.175,00 |
Capitano |
144,50 |
22.325,25 |
Tenente |
139,00 |
21.475,50 |
Sottotenente |
133,25 |
20.587,13 |
Luogotenente |
139,00 |
21.475,50 |
1°
Maresciallo (con 8 anni nel grado) |
135,50 |
20.934,75 |
1°
Maresciallo |
133,00 |
20.548,50 |
Maresciallo Capo |
128,00 |
19.776,00 |
Maresciallo Ordinario |
124,00 |
19.158,00 |
Maresciallo |
120,75 |
18.655,88 |
Sergente Maggiore Capo (con 8 anni nel grado) |
122,50 |
18.926,25 |
Sergente Maggiore Capo |
120,25 |
18.578,63 |
Sergente Maggiore |
116,25 |
17.960,63 |
Sergente |
112,25 |
17.342,63 |
Caporal Maggiore Capo Scelto (con 8 anni nel grado) |
113,50 |
17.535,75 |
Caporal Maggiore Capo Scelto |
111,50 |
17.226,75 |
Caporal Maggiore Capo |
108,00 |
16.686,00 |
Caporal Maggiore Scelto |
104,50 |
16.145,25 |
1°
Caporal Maggiore |
101,25 |
15.643,13 |
3.
Gli aumenti di cui al comma 1 hanno
effetto fino alla data del conseguimento dei valori stipendiali di
cui al comma 2.
4.
Il trattamento stipendiale, come
rideterminato dal comma 2, per la quota parte relativa all’indennità
integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento
stesso ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30
maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della
base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e
successive modificazioni, e dell’applicazione dell’articolo 2, comma
10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e
indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti
disposizioni, dal personale in servizio all’estero.
5.
Gli importi stabiliti dal presente
articolo assorbono l’elemento provvisorio della retribuzione
previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall’articolo 2, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163
ART. 3 EFFETTI DEI NUOVI STIPENTI.
1.
Fermo restando quanto previsto
dall’articolo 2, comma 4, le nuove misure del trattamento
stipendiale risultanti dall’applicazione del presente schema di
concertazione hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul
trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato sulla
indennità di buonuscita, sull’assegno alimentare previsto
dall’articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe sull’equo indennizzo,
sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi,
compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe , ed
i contributi di riscatto.
2.
I benefici economici risultanti
dall’applicazione del presente schema di concertazione sono
corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti,
al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione,
nel periodo di vigenza del presente schema di concertazione, fatto
salvo quanto previsto dal comma 3. Agli effetti dell’indennità di
buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data
di cessazione dal servizio.
3.
Per il personale comunque cessato dal
servizio nell’anno 2004, con diritto a pensione i benefici
stipendiali risultanti dall’applicazione del presente schema di
concertazione sono computati ai fini della determinazione del
trattamento pensionistico, per il 2004, negli importi di cui
all’articolo 2, comma 1, e, per il 2005, negli ulteriori importi
mensili lordi di seguito indicati, corrispondenti a quelli
attribuiti a titolo di miglioramento stipendiale per l’anno 2005 al
personale in servizio di pari grado, qualifica ed anzianità.
Gradi |
Livello |
Euro |
Tenente Colonnello/Maggiore |
IX |
32,98 |
Capitano |
VIII |
33,56 |
Tenente |
VIII |
31,11 |
Sottotenente |
VII
BIS |
29,88 |
Luogotenente |
VII
BIS |
32,44 |
1°
Maresciallo (con 8 anni nel grado) |
VII
BIS |
30,88 |
1°
Maresciallo |
VII
BIS |
29,77 |
Maresciallo Capo |
VII |
28,88 |
Maresciallo Ordinario |
VI
BIS |
28,28 |
Maresciallo |
VI |
28,02 |
Sergente Maggiore Capo (con 8 anni nel grado) |
VI
BIS |
27,61 |
Sergente Maggiore Capo |
VI
BIS |
26,61 |
Sergente Maggiore |
VI |
26,02 |
Sergente |
VI |
24,23 |
Caporal Maggiore Capo Scelto (con 8 anni nel grado) |
V |
26,32 |
Caporal Maggiore Capo Scelto |
V |
25,43 |
Caporal Maggiore Capo |
V |
23,87 |
Caporal Maggiore Scelto |
V |
22,31 |
1°
Caporal Maggiore |
V |
21,44 |
4.
Gli importi di cui riportata al comma 3 non
producono effetti ai fini del computo degli e degli emolumenti
confluiti nello stipendio basato sul sistema dei parametri ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n.
193.
5.
la corresponsione dei nuovi stipendi derivanti
dall’applicazione del presente schema di concertazione avviene, in
via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell’articolo 172 della
legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione
del nuovo trattamento economico.
6.
le nuove misure del trattamento stipendiale di
cui all’articolo 2 non hanno effetto sulla determinazione delle
misure orarie del compenso per lavoro straordinario. Le misure
orarie lorde del compenso per lavoro straordinario restano quelle
fissate dall’articolo 4, comma 4 del D.P.R. 13 giugno 2002, n.163
riportato nella seguente tabella:
Gradi |
2004 |
2005 |
feriale |
Festivo o notturno |
Notturno festivo |
Livello |
parametri |
Tenente Colonnello/Maggiore |
IX |
150,00 |
13,48 |
15,24 |
17,58 |
Capitano |
VIII |
144,50 |
12,27 |
13,87 |
16,01 |
Tenente |
VIII |
139,00 |
12,87 |
13,87 |
16,01 |
Sottotenente |
VII
BIS |
133,25 |
11,71 |
13,24 |
15,27 |
Luogotenente |
VII
BIS |
139,00 |
11,71 |
13,24 |
15,27 |
1°
Maresciallo (con 8 anni nel grado) |
VII
BIS |
135,50 |
11,71 |
13,24 |
15,27 |
1°
Maresciallo |
VII
BIS |
133,00 |
11,71 |
13,24 |
15,27 |
Maresciallo Capo |
VII |
128.00 |
11,21 |
12,67 |
14,62 |
Maresciallo Ordinario |
VI
BIS |
124,00 |
10,74 |
12,14 |
14,00 |
Maresciallo |
VI |
120,75 |
10,26 |
11,60 |
13,39 |
Sergente Maggiore Capo (con 8 anni nel grado) |
VI
BIS |
122,50 |
10,74 |
12,14 |
14,00 |
Sergente Maggiore Capo |
VI
BIS |
120,25 |
10,74 |
12,14 |
14,00 |
Sergente Maggiore |
VI |
116,25 |
10,26 |
11,60 |
13,39 |
Sergente |
VI |
112,25 |
10,26 |
11,60 |
13,39 |
Caporal Maggiore Capo Scelto (con 8 anni nel grado) |
V |
113,50 |
9,65 |
10,91 |
12,59 |
Caporal Maggiore Capo Scelto |
V |
111,50 |
9,65 |
10,91 |
12,59 |
Caporal Maggiore Capo |
V |
108,00 |
9,65 |
10,91 |
12,59 |
Caporal Maggiore Scelto |
V |
104,50 |
9,65 |
10,91 |
12,59 |
1°
Caporal Maggiore |
V |
101,25 |
9,65 |
10,91 |
12,59 |
ART. 4 IMPORTO AGGIUNTIVO PENSIONABILE
L’ARTICOLATO DEVE ESSERE SOSTITUITO COSÌ COME DI
SEGUITO RIPORTATO:
IMPORTO AGGIUNTIVO PENSIONABILE
1)
A decorrere dal 1° gennaio 2005
l’importo aggiuntivo pensionabile di cui al D.P.R. 163 13-06-2002
“art. 10” così come modificato
dall’art.____ del D.P.R. _____ compete nelle seguenti
misure mensili lorde.
Aumento dell'importo aggiuntivo pensionabile
|
|
Grado ed
anzianità di servizio |
Unità |
Importo
annuo lordo |
Maggior
onere annuo |
|
|
Attuale |
Differenza |
Futuro |
|
UFFICIALI + 25 (*) |
0 |
2.496,00 |
79,92 |
3.535,00 |
0,00 |
Tenente
Colonnello |
447 |
2.496,00 |
79,92 |
3.535,00 |
464.433,00 |
Maggiore |
2.040 |
2.496,00 |
26,08 |
2.835,00 |
691.560,00 |
Capitano |
6.444 |
2.496,00 |
26,08 |
2.835,00 |
2.184.516,00 |
Tenente |
4.619 |
2.470,00 |
28,08 |
2.835,00 |
1.685.935,00 |
Sottotenente |
2.034 |
2.366,00 |
36,08 |
2.835,00 |
953.946,00 |
MARESCIALLI + 25 (*) |
3.690 |
2.431,00 |
84,92 |
3.535,00 |
4.073.760,00 |
1°
Maresciallo + 8 |
6.610 |
2.431,00 |
84,92 |
3.535,00 |
7.297.440,00 |
1°
Maresciallo |
4.531 |
2.431,00 |
31,08 |
2.835,00 |
1.830.524,00 |
Maresciallo
Capo |
34.016 |
2.379,00 |
35,08 |
2.835,00 |
15.511.296,00 |
Maresciallo
Ordinario |
16.569 |
2.327,00 |
39,08 |
2.835,00 |
8.417.052,00 |
Maresciallo |
2.811 |
2.275,00 |
43,08 |
2.835,00 |
1.574.160,00 |
SERGENTI + 25 (*) |
0 |
2.301,00 |
94,92 |
3.535,00 |
0,00 |
sergente
maggiore capo +8 |
0 |
2.301,00 |
94,92 |
3.535,00 |
0,00 |
sergente
maggiore capo +8 |
0 |
2.301,00 |
41,08 |
2.835,00 |
0,00 |
Sergente
Maggiore |
2.224 |
2.262,00 |
44,08 |
2.835,00 |
1.274.352,00 |
Sergente |
8.442 |
2.223,00 |
47,08 |
2.835,00 |
5.166.504,00 |
TRUPPA + 25 (*) |
0 |
2.223,00 |
100,92 |
3.535,00 |
0,00 |
Caporal
Maggiore Capo Scelto + 8 |
0 |
2.223,00 |
100,92 |
3.535,00 |
0,00 |
Caporal
Maggiore Capo Scelto |
0 |
2.223,00 |
47,08 |
2.835,00 |
0,00 |
Caporal
Maggiore Capo |
2.774 |
2.223,00 |
47,08 |
2.835,00 |
1.697.688,00 |
Caporal
Maggiore Scelto |
16.012 |
2.210,00 |
48,08 |
2.835,00 |
10.007.500,00 |
1° Caporal
Maggiore |
11.471 |
2.158,00 |
52,08 |
2.835,00 |
7.765.867,00 |
Totale |
124.734 |
|
|
|
69.440.540,00
|
3) L’importo aggiuntivo pensionabile è corrisposto
per tredici mensilità ed è valutabile anche agli effetti della
rideterminazione dell’equo
indennizzo e dell’assegno alimentare.
(*)
(Qualora la differenziazione dell’importo riferita esclusivamente
all’anzianità di servizio dovesse essere considerata squisitamente
“normativa”, gli stessi maggiori importi potrebbero essere
attribuiti ai primi due gradi apicali del Ruolo Ufficiali Magg.
T.Col., al Primo Maresciallo e Primo Maresciallo e Luogotenente al
Sergente Maggiore Capo, al Caporal Maggiore Capo Scelto.
NOTE:
a) UTILIZZO RAZIONALE DELLE
RISORSE.
La proposta comporta utilizzo di risorse per euro
____________ , che corrispondono _____________ % di quelle destinate
alle competenze accessorie che non hanno carattere di continuità.
L’incremento di emolumenti a carattere fisso e
continuativo diventa scelta obbligata in una concertazione che
risente fortemente delle carenze di risorse. Il Comparto della
Difesa oggi deve confrontarsi con una mutata operatività, con la
riorganizzazione organica del personale attraverso la
professionalizzazione, ed ha quindi bisogno di un trattamento
economico che sia dignitoso nella parte fissa.
b) INCREMENTO INVERSAMENTE
PROPORZIONALE.
Si da continuità al percorso già iniziato con il
D.P.R. 163/2002 che ha attribuito i maggiori incrementi al personale
dei ruoli più bassi.
Con gli incrementi sulla voce stipendio/parametro, si
attribuiscono aumenti che considerano in modo evidente la
gerarchizzazione della retribuzione.
Con la modifica dell’importo Aggiuntivo Pensionabile,
così come riportato in tabella si operano incrementi che vanno a
compensare o, quanto meno a ridurre quelle differenze che si sono
venute a creare negli ultimi anni.
c) ANZIANITÀ DI SERVIZIO
Si dà inizio ad un percorso di riconoscimento di una
maggiore anzianità di servizio individuata in venticinque anni.
Questo a fronte di quanto già ampiamente riconosciuto nelle
risoluzioni politiche delle Commissioni Difesa Camera e Senato,
peraltro condiviso anche dallo Stato Maggiore Difesa.
ART. 5 INDENNITÀ DI PRESENZA FESTIVA…
SI CONCORDA
ART. 6 COMPENSI FORFETARI DI GUARDIA E DI IMPIEGO…
L’ARTICOLATO DEVE ESSERE COSÌ MODIFICATO:
COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA
il compenso di cui all’articolo 9 comma 3 D.P.R.
163/2002, a decorrere dal______ è corrisposto nelle seguenti misure:
1^ fascia 60 euro
2^ fascia 65 euro
3^ fascia 70 euro
4^ fascia 80 euro
NOTA: L’attuale misura
penalizza il personale impiegato nei servizi “armati e non” presso
gli enti ove si vanno a concretizzare le imprescindibili condizioni
previste dalla normativa circa l’attribuzione dell’emolumento. Negli
Enti ove queste condizioni non si verificano, al personale
interessato viene liquidato il compenso straordinario il cui importo
è evidentemente più remunerativo.
Art. 6/1: DA AGGIUNGERE
INDENNITA’ OPERATIVA
1)
L’indennità di cui all’art. 3 comma 2
Legge 78/83 modificata dal D.P.R. 360/96 art. 4 comma 2 compete
anche al personale che nella posizione di forza amministrata è
impiegato in maniera continuativa nelle stesse condizioni
ambientali, addestrative ed operative nei soggetti che sono in forza
effettiva organica presso gli enti ed i reparti previsti nei decreti
di cui all’art. 4 comma 2 del D.P.R. 360 /96. Tale indennità non è
corrisposta al personale beneficiario del trattamento economico di
missione ovvero impiegato presso cosiddetti enti e reparti per un
periodo inferiore a trenta giorni.
NOTA
I Decreti emanati in applicazione all’art. 4 comma 2
del D.P.R. 360/96 risultano carenti di questa ripartizione.
Essi si rifanno esclusivamente al numero dei
percettori da inserire nei contingenti massimi e non tengono in
considerazione le realtà relative ad enti coubicati o di carattere
interforze. In questi ultimi è particolarmente evidente la
situazione di sperequazione con l’attribuzione della supercampagna
al personale di una sola Forza Armata rispetto ad altre presenti
nello stesso ente interforze;
2)
A decorrere dal_________ al personale
militare di cui all’articolo 1 l’indennità operativa di cui alla
Legge 78/83 corrisposta nelle misure previste
dalla tabella 1 allegata alla stessa legge e
successive modificazioni, è applicato l’articolo______ Legge 312/80
( a parità anzianità di servizio effettivo
comunque prestato al personale che riveste un grado
superiore va corrisposta l’indennità di importo maggiore). Di
conseguenza la tabella 1 si intende così modificata:
GRADO |
MISURE MENSILI LORDE DPR 163/02 |
MISURE MENSILI LORDE PROPOSTE |
Tenente
Colonnello +25 |
402.84 |
402.84 |
Tenente
Colonnello |
371.85 |
371.85 |
Maggiore
+29 |
|
402.84 |
Maggiore
+25 |
|
371.85 |
Maggiore |
343.44 |
343.44 |
Capitano
+29 |
|
371.85 |
Capitano
+25 |
|
343.44 |
Capitano |
333.11 |
333.11 |
Tenente |
299.55 |
299.55 |
Sottotenente +15 |
|
263.00 |
Sottotenente |
165.27 |
165.27 |
1° Maresciallo +29 |
343.44 |
343.44 |
1° Maresciallo +25 |
343.44 |
343.44 |
1°
Maresciallo |
299.55 |
299.55 |
Maresciallo
Capo +25 |
299.55 |
299.55 |
Maresciallo
Capo |
278.89 |
278.89 |
Maresciallo
Ordinario +15 |
258.23 |
258.23 |
Maresciallo
Ordinario +10 |
237.57 |
237.57 |
Maresciallo
Ordinario |
180.76 |
180.76 |
Maresciallo |
154.94 |
154.94 |
Sergente
Maggiore Capo +25 |
299.55 |
299.55 |
Sergente
Maggiore Capo |
278.89 |
278.89 |
Sergente
Maggiore +18 |
258.23 |
258.23 |
Sergente
Maggiore +15 |
229.82 |
237.57 |
Sergente
Maggiore |
154.94 |
229,89 |
Sergente
+10 |
|
180,76 |
Sergente |
150.00 |
160.00 |
Caporal
Maggiore Capo Scelto +29 |
278.89 |
278.89 |
Caporal
Maggiore Capo Scelto +25 |
258.23 |
258.23 |
Caporal
Maggiore Capo Scelto +17 |
237.57 |
237.57 |
Caporal
Maggiore Capo Scelto |
229.82 |
229.82 |
Caporal
Maggiore Capo |
180.76 |
180.76 |
Caporal
Maggiore Scelto |
154.94 |
154.94 |
1° Caporal
Maggiore |
120.00 |
120.00 |
NOTE:
a) l’incremento che comporta costi sulla
concertazione riguarda quello relativo alle posizioni gerarchiche
del Sergente, Sergente + 10, Sergenti Maggiori, in quanto figure
esistenti nell’organico delle FF.AA., mentre gli ulteriori
incrementi previsti per le figure dei Ruoli Sergenti, quali:
Sergente Maggiore +15;
Sergente Maggiore +18;
Sergente Maggiore Capo;
Sergente Maggiore Capo +25.
sono da considerarsi virtuali in quanto
trattasi di figure non esistenti data la giovane età
del Ruolo Sergenti.
Gli stessi importi sono modificati solo per dare una
organizzazione logica della struttura gerarchica della tabella per
due ragioni fondamentali:
- Il Ruolo Sergenti è alimentato esclusivamente
dal Ruolo Volontari in Servizio Permanente e non vi è alcun accesso
dal mondo civile.
- Esistono delle evidenti sperequazioni per
alcune figure del Ruolo Sergenti, quali: Sergente e Sergente
Maggiore, giacchè tale personale, pur avendo un’anzianità di
servizio pari o maggiore a quella dei VSP, percepisce attualmente un
emolumento inferiore, con effetti ovviamente mortificanti ed
umilianti, ma soprattutto in contrasto con i criteri di attribuzione
della suddetta indennità.
b) L’ASPETTO PREVIDENZIALE Bisogna
considerare l’aspetto previdenziale che non dovrà essere trascurato.
Nelle dichiarazioni di impegno del Governo, bisogna
rilevare che la modifica della Legge 78/83 per quanto riguarda le
operative si indirizzi verso una forma di conglobamento dell’attuale
operativa di base e dell’importo aggiuntivo pensionabile così come
avvenuto per le Forze di Polizia ad Ordinamento Militare e inserirlo
nella base di calcolo ai fini dell’indennità di buonuscita.
Art. 6/2: DA AGGIUNGERE
ASSEGNO FUNZIONALE
All’art. 5 comma 2 Legge 231/90 dopo le parole
Tenente aggiungere “Sottotenente”.
NOTA: La modifica si
rende necessaria in quanto in sede di stesura e approvazione nella
legge 231/90 la figura del Sottotenente con +19 anni non era
presente nell’organizzazione gerarchica.
L’ulteriore modifica apportata al D.P.R. 349/2003 con
l’abbassamento a 17 anni dell’anzianità per l’attribuzione nella 1^
fascia dell’assegno, ha reso più evidente il problema
dell’anzianità, in quanto oggi vi sono Sottotenenti in S.P.E.
provenienti da ruoli diversi che vantano anzianità di sevizio
superiore a 17 anni e non trovano alcuna collocazione nella tabella
dell’istituto.
Art. 6/3: DA AGGIUNGERE
Presenze ATA/CTA
A decorrere dal……… le indennità giornaliere prevista
per i giorni di effettivo servizio del personale militare
Controllore del traffico/spazio aereo, assistente controllore nonché
al restante personale FF.AA impiegato in turni continuativi sono
incrementate rispettivamente di euro 1.78, 1.82, e 1.33
NOTA: 1) E’
estremamente necessario che l’indennità sia corrisposta anche ai
Controllori e assistenti della Difesa Aerea stante la natura
dell’impiego che si profila con carattere di intercambiabilità.
2) il lieve aumento va incontro al riconoscimento
della specificità, professionalità e peculiarità del lavoro
turnista.
3) Lo stesso aumento va a diminuire la differenza
venutasi a creare con l’attribuzione della Supercampagna che risulta
essere di importo superiore al 1° livello delle CTA/CSA ed è pari
all’importo del 2° livello della stessa indennità.
Art. 6/4: DA AGGIUNGERE
BENEFICI COMBATTENTISTICI
I benefici economici di cui alla legge 1746/62 sono
attribuiti al personale militare contrattualizzato con maggiorazione
dell’1,25% dello stipendio e della R.I.A. in godimento all’atto del
rientro in patria per ogni anno di servizio prestato nelle
condizioni previste dalla Legge.
NOTA: la legge in
questione prevede l’attribuzione dei benefici per tutto il personale
militare. I meccanismi per la corresponsione ed il relativo calcolo
esistono solo per il personale omogeneizzato e per la dirigenza.
Il meccanismo proposto è simile a quello già adottato
per lo stesso personale circa le maggiorazioni previste dal R.D.
3458 del 1928 in sede di riconoscimento della dipendenza da c.s. e
ascrivibilità della malattia alla tabella “A” VI – VII – VIII ctg..
Va considerato che, la maggiore presenza di personale partecipante
alle missioni ONU è data dal personale più giovane e cioè da
Ufficiali non omogeneizzati, Sottufficiali e truppa, proprio quelli
che oggi risultano non percettori del beneficio.
Art. 6/5: DA AGGIUNGERE
TRATTAMENTO ECONOMICO DURANTE I PERIODI DI
MALATTIA
1)
Al personale militare che si trova
nella posizione prevista dall’art. 19 comma 3 D.P.R. 461/01 è
corrisposto l’intero trattamento economico fisso fino all’adozione
del provvedimento di riconoscimento o meno della dipendenza da causa
di servizio.
2)
L’assegno di lungo servizio all’estero
di cui alla Legge 642/61 non viene interrotto durante i periodi di
malattia fruiti all’estero.
NOTE: a) La
proposta si ritiene necessaria a seguito delle nuove ripartizioni
che hanno notevolmente allungato i tempi di definizioni nelle
pratiche di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
b) Con una nota la Direzione Generale del Personale
Militare ha fornito alcuni chiarimenti circa la sospensione
dell’assegno di cui sopra durante la licenza di convalescenza fruite
nel paese di destinazione. La stessa nota precisa che per effetto
dei DPR 394 e 395 del 31 luglio 1995, essendo stato rimodulato il
termine di convalescenza in licenza straordinaria, l’emolumento in
questione non poteva essere corrisposto in tale circostanza.
Numerose segnalazioni pervengono al COCER da parte di personale che,
avendo usufruito di giorni di malattia presso la sede estera di
servizio, ha subito decurtazioni economiche e ha richiesto di
intraprendere le necessarie iniziative presso gli organi competenti
per una uniformità di trattamento con quanto avviene in caso di
assenza per malattia contratta in patria ed dagli effetti della
stessa sulla corresponsione della indennità operativa.
L’amministrazione ha gia assunto una propria
posizione in merito. Si legge infatti in una lettera di risposta del
CSM della Difesa a delibera COCER ” In merito alla richiesta di
evitare decurtazioni in caso di malattia e licenza al personale in
servizio all’estero di cui alla legge n° 642/61, rende noto che la
problematica è all’attenzione della Difesa. Al riguardo comunico di
aver già interessato Difegabinetto per avviare all’iter parlamentare
una previsione normativa finalizzata ad emanare la predetta legge
nel senso richiesto dalla delibera”.
Si ritiene che l’assegno in argomento debba essere
sospeso solo a partire dal 16° giorno di malattia così come previsto
per le operative dalla Legge 78/83.
c) NON COMPORTA ONERI
Art. 6/6: DA AGGIUNGERE
AGGIORNAMENTO SCIENTIFICO
1.
Al comma 4 art.16 del D.P.R.
394/95, dopo le parole “agli ufficiali medici in servizio permanente
effettivo” aggiungere “e ai Sottufficiali della sanità in
possesso di diploma di infermiere professionale”.
NOTA: E’stata resa
obbligatoria la partecipazione ai corsi di aggiornamento E.C.M..
Vista L’evoluzione in atto nel mondo della sanità si
ritiene necessario estendere la partecipazione all’aggiornamento
scientifico al personale infermieristico.
NON COMPORTA COSTI AGGIUNTIVI.
Art. 7 PROROGA DI EFFICACIA DI NORME…
SI CONCORDA
Art. 8 COPERTURA FINANZIARIA…
SI CONCORDA
PROTOCOLLO D’INTESA – CONCERTAZIONE ECONOMICA
2004 – 2005
PREMESSA
Sulla base del dibattito che si è sviluppato nel
corso della concertazione ed in relazione alle argomentazioni emerse
che evidenziano necessità di urgenti interventi, si sottoscrive il
presente protocollo d’intesa finalizzato a mantenere viva
l’attenzione su alcune problematiche di seguito riportate ed avviare
i procedimenti normativi e legislativi per dare le giuste ed
auspicate soluzioni. Il presente protocollo è sottoscritto a margine
della sottoscrizione del documento di concertazione.
1. PREVIDENZA
Il Governo si impegna a dare immediato avvio alla
concertazione sulla previdenza complementare per il personale
militare considerando tutte le peculiarità del settore compreso
quella relativa agli esuberi del personale.
NOTA: La problematica
non può essere più trascurata e ogni soluzione non può essere più
procrastinata nel tempo.
Come già annunciato nel corso dell’incontro di
apertura della concertazione, si evidenzia nuovamente l’aspetto
contributivo dei volontari in FB e FP.
2. INDENNITA’ DI ALLOGGIO
Il Governo, sentita la rappresentanza militare, si
impegna a varare un provvedimento che riconosca l’indennità di
alloggio al personale militare attraverso risorse provenienti dalla
cartolarizzazione e in primis da quelle già stanziate dalla
finanziaria 2004.
NOTA: Su questo
argomento, il COCER si è ampliamente espresso attraverso i pareri
forniti al disegno di legge già in discussione presso la Comm.
Difesa. Altri pareri sono stati forniti agli argomenti più generali
legati agli alloggi della Difesa.
3. QUESTIONE AMIANTO
Il Governo si impegna ad aprire un tavolo di
confronto con il COCER teso a giungere alla definizione di un
provvedimento che riconosca al personale militare i benefici
economici e previdenziali già riconosciuti al personale civile
esposto all’amianto.
NOTA : L’argomento,
oggetto di impegno nella precedente concertazione, è stato più volte
trattato dal COCER e aspetta ancora una soluzione.
Le motivazioni su cui oggi fonda maggiormente la
richiesta di interesse sta nei dati resi pubblici circa i casi di
morte o malattia imputabile ad amianto che hanno interessato il
personale militare.
4. ESTENZIONE DEL CONTRATTO AL
PERSONALE VOLONTARIO IN FERMA BREVE, RAFFERMA E FERMA PREFISSATA
Il Governo si impegna a revisionare tutta la
normativa relativa al trattamento economico previdenziale e allo
status giuridico del personale Volontario in Ferma Breve, Rafferma e
in Ferma Prefissata al fine di una completa e totale equiparazione
con il personale dello stesso Ruolo in SP.
Tale esigenza scaturisce dalla constatazione che il
personale suddetto anche se vincolato con l’Amministrazione da un
rapporto di lavoro a tempo determinato, non può essere ulteriormente
sperequato e penalizzato rispetto al Pubblico Impiego, a fronte di
una attività lavorativa identica al personale in Servizio
Permanente.
5.
RIORDINO DELLE CARRIERE
Il Governo si impegna ad inserire tra i principi
della Legge delega la previsione dell’esplicita partecipazione delle
Rappresentanze Militari alle procedure di definizione del relativo
provvedimento di Riordino.
6.
FAMILIARI SUPERSTITI
PERSONALE MILITARE DECEDUTO IN SERVIZIO
Il Governo si impegna ad emanare apposite normative
di legge tendenti a garantire la collocazione lavorativa nell’ambito
della Pubblica Amministrazione del coniuge e/o figli di personale
militare deceduto in servizio e per causa di servizio.
7. INCREMENTO DELL’INDENNITÀ DI RISCHIO E DI
MANEGGIO VALORI
Il Governo si impegna a rivedere con apposito
provvedimento di Legge importi e modalità di attribuzione delle
indennità in titolo.
NOTE:
a) Il COCER ritiene che non ci sia alcun nesso tra
l’attribuzione dell’indennità di rischio nelle misure oggi
riconosciute e le operatività cui il personale è sottoposto in
ambienti o condizioni che comportano rischio per la salute. La
problematica non può essere vista in assenza di uno studio
complessivo che comporti sia l’analisi sulle condizioni di lavoro
sia il riconoscimento economico e sia anche gli aspetti di cura e
profilassi.
b)Circa l’indennità di maneggio valori, essa è
attualmente corrisposta nella misura di L. 300 L. 600 L. 800
giornaliere in relazione ai movimenti di cassa e da ritenersi a dir
poco offensiva nei confronti degli operatori e delle responsabilità
a cui sono sottoposti.
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