Riallineamento e nuovo contratto di lavoro.
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INFORMAZIONE!

Sul riallineamento e sul nuovo contratto di lavoro.

 

A cura del Delegato Co.Ce.R. A.M.

Lorenzo DONNO

mistermind964@hotmail.com - Cell. 3286247187
 

 

 

Cari colleghi nel cercare di assolvere al meglio il compito di dare informazione, vi do un breve sunto di quanto è successo oggi presso la Funzione Pubblica!!!

Oggi 06/07/2004 si è tenuto presso la Funzione Pubblica un incontro informale fra la rappresentanza del Comparto Difesa e la Funzione Pubblica.

Iniziamo a dire che la riunione si è tenuta per meglio chiarire le piattaforme contrattuali delle varie sezioni Co.Ce.R., nella fattispecie per quanto ci riguarda come sezione, abbiamo ripetuto che la nostra piattaforma contrattuale si basa su un duplice principio;

 

  1. Dare una risposta ( pur all’interno di una scarsa disponibilità di risorse ) sia alla problematica della truppa attraverso la determinazione di un aumento dell’importo aggiuntivo pensionabile  inversamente proporzionale;

 

  1. Dare una risposta in contemporanea, anche all’anzianità, poiché la stessa come più volte ribadito è stata particolarmente penalizzata con l’introduzione dei parametri.

 

A tal proposito vi allego nuovamente la piattaforma contrattuale dell’Aeronautica.

 

Le risposte avute dalla Funzione Pubblica ancora non ci permettono di avere un quadro chiaro della situazione, anche perché di là dei preso atto, vi daremo una risposta sentita la Difesa, non abbiamo avuto altro, di conseguenza non siamo in grado di fare delle valutazioni ponderate, in ogni caso sicuramente abbiamo certificato una certa convergenza delle sezioni Aeronautica ed Esercito sull’ipotesi di un importo aggiuntivo pensionabile così come riportato nella piattaforma allegata, per il resto abbiamo registrato una disponibilità da parte Funzione Pubblica, sulla rivisitazione dell’indennità forfetaria di guardia,  altro punto toccato è la solita puntualizzazione sul fatto che essendo questo un contratto di carattere economico non permette interventi di carattere normativo, specialmente in un clima di non unitarietà delle tre sezioni sulle piattaforme presentate.

Per quanto ci riguarda, abbiamo ribadito ulteriormente “se ce ne fosse bisogno” che per noi comunque il riallineamento rimane pregiudiziale a qualsiasi ipotesi d’accordo contrattuale.

 

Ma al di la di questo, che rientra nella normale fase di carattere concertativo, per onestà intellettuale bisogna fare un’analisi anche su argomenti a latere della concertazione stessa, che anche se non hanno un’attinenza diretta, mettono a nudo comunque problemi che ci potrebbero investire direttamente, infatti l’attuale situazione politica potrebbe diventare un problema.

Questo và detto non per fare retorica, ma per cercare di tenere sempre alta l’attenzione su problemi riallineamento/concertazione che non sono ancora risolti, ma che bisogna seguire passo, passo; perché se la scure dei tagli della manovra finanziaria attualmente in progress,  si dovesse abbattere sulle spese stanziate nella finanziaria 2004 per il personale della difesa, allora cari colleghi dovremo rivedere tutta la nostra strategia.

 

Restando sempre a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento!!!

 

 

Delegato Co.Ce.R. A.M.

Lorenzo DONNO

mistermind964@hotmail.com.

3286247187
 

 

 



 

ALLEGATO

 

 

Aeronautica Militare

Consiglio Centrale di Rappresentanza

- Sezione Aeronautica -

 

 

PROPOSTE MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE

ALLO SCHEMA DI CONCERTAZIONE DEL PERSONALE DELLE FF.AA. – BIENNIO ECONOMICO 2004-2005 ELABORATO DALLE PARTI PUBBLICHE CONCERTANTI E CONSEGNATO AI COCER DALLA FUNZIONE PUBBLICA IN OCCASIONE DELL’INCONTRO AVVENUTO IL GIORNO 10.06.2004

 

 

 

 

 

 

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA

 

 

  1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, e successive modificazioni ed integrazioni, il presente schema di concertazione si applica al personale delle Forze Armate, esclusa l’Arma dei carabinieri (Esercito, Marina, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, ed Aeronautica), con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.

 

  1. Il presente schema di concertazione concerne gli aspetti retributivi ed è valido per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005.
  2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente schema di concertazione, al personale di cui al comma 1 è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai parametri stipendiali vigenti.  Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso d’inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995.

 

 

 

ART. 2 NUOVI STIPENDI.

 

1.      Dal 1° gennaio 2004, gli stipendi del personale delle Forze Armate, stabiliti dall’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

 

 

Livelli

Incrementi mensili lordi (Euro)

Stipendi tabellari annui lordi

(Euro)

IX

33,90

14.844,14

VIII

30,86

13.013,64

VII-bis

29,53

12.216,25

VII

28,19

11.421,14

VI-bis

27,00

10.703,57

VI

25,81

9.984,79

V

24,28

9.067,95

 

 

2.      Dal 1° gennaio 2005, il valore del punto parametrale, stabilito dall’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in € 154,50 annui lordi.  Il trattamento stipendiale del personale delle Forze Armate, individuato nella tabella 5 allegata al medesimo decreto legislativo, è rideterminato nelle misure annue lorde di seguito indicate:

 

 

 

 

Gradi

Parametro

Stipendi annui lordi a regime (Euro)

Tenente Colonnello/Maggiore

150,00

23.175,00

Capitano

144,50

22.325,25

Tenente

139,00

21.475,50

Sottotenente

133,25

20.587,13

Luogotenente

139,00

21.475,50

1° Maresciallo (con 8 anni nel grado)

135,50

20.934,75

1° Maresciallo

133,00

20.548,50

Maresciallo Capo

128,00

19.776,00

Maresciallo Ordinario

124,00

19.158,00

Maresciallo

120,75

18.655,88

Sergente Maggiore Capo (con 8 anni nel grado)

122,50

18.926,25

Sergente Maggiore Capo

120,25

18.578,63

Sergente Maggiore

116,25

17.960,63

Sergente

112,25

17.342,63

Caporal Maggiore Capo Scelto (con 8 anni nel grado)

113,50

17.535,75

Caporal Maggiore Capo Scelto

111,50

17.226,75

Caporal Maggiore Capo

108,00

16.686,00

Caporal Maggiore Scelto

104,50

16.145,25

1° Caporal Maggiore

101,25

15.643,13

 

3.      Gli aumenti di cui al comma 1 hanno effetto fino alla data del conseguimento dei valori stipendiali di cui al comma 2.

 

4.      Il trattamento stipendiale, come rideterminato dal comma 2, per la quota parte relativa all’indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell’applicazione dell’articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all’estero.

 

5.      Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l’elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163

 

 

 

ART. 3 EFFETTI DEI NUOVI STIPENTI.

 

1.      Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, le nuove misure del trattamento stipendiale risultanti dall’applicazione del presente schema di concertazione hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato sulla indennità di buonuscita, sull’assegno alimentare previsto dall’articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe sull’equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe , ed i contributi di riscatto.

 

2.      I benefici economici risultanti dall’applicazione del presente schema di concertazione sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente schema di concertazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.  Agli effetti dell’indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

 

3.      Per il personale comunque cessato dal servizio nell’anno 2004, con diritto a pensione i benefici stipendiali risultanti dall’applicazione del presente schema di concertazione sono computati ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, per il 2004, negli importi di cui all’articolo 2, comma 1, e, per il 2005, negli ulteriori importi mensili lordi di seguito indicati, corrispondenti a quelli attribuiti a titolo di miglioramento stipendiale per l’anno 2005 al personale in servizio di pari grado, qualifica ed anzianità.

 

 

 

Gradi

Livello

Euro

Tenente Colonnello/Maggiore

IX

32,98

Capitano

VIII

33,56

Tenente

VIII

31,11

Sottotenente

VII BIS

29,88

Luogotenente

VII BIS

32,44

1° Maresciallo (con 8 anni nel grado)

VII BIS

30,88

1° Maresciallo

VII BIS

29,77

Maresciallo Capo

VII

28,88

Maresciallo Ordinario

VI BIS

28,28

Maresciallo

VI

28,02

Sergente Maggiore Capo (con 8 anni nel grado)

VI BIS

27,61

Sergente Maggiore Capo

VI BIS

26,61

Sergente Maggiore

VI

26,02

Sergente

VI

24,23

Caporal Maggiore Capo Scelto (con 8 anni nel grado)

V

26,32

Caporal Maggiore Capo Scelto

V

25,43

Caporal Maggiore Capo

V

23,87

Caporal Maggiore Scelto

V

22,31

1° Caporal Maggiore

V

21,44

 

4.      Gli importi di cui riportata al comma 3 non producono effetti ai fini del computo degli e degli emolumenti confluiti nello stipendio basato sul sistema dei parametri ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193.

 

5.      la corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall’applicazione del presente schema di concertazione avviene, in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell’articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

 

6.      le nuove misure del trattamento stipendiale di cui all’articolo 2 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. Le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario restano quelle fissate dall’articolo 4, comma 4 del D.P.R. 13 giugno 2002, n.163 riportato nella seguente tabella:


 

 

Gradi

2004

2005

feriale

Festivo o notturno

Notturno festivo

Livello

parametri

Tenente Colonnello/Maggiore

IX

150,00

13,48

15,24

17,58

Capitano

VIII

144,50

12,27

13,87

16,01

Tenente

VIII

139,00

12,87

13,87

16,01

Sottotenente

VII BIS

133,25

11,71

13,24

15,27

Luogotenente

VII BIS

139,00

11,71

13,24

15,27

1° Maresciallo (con 8 anni nel grado)

VII BIS

135,50

11,71

13,24

15,27

1° Maresciallo

VII BIS

133,00

11,71

13,24

15,27

Maresciallo Capo

VII

128.00

11,21

12,67

14,62

Maresciallo Ordinario

VI BIS

124,00

10,74

12,14

14,00

Maresciallo

VI

120,75

10,26

11,60

13,39

Sergente Maggiore Capo (con 8 anni nel grado)

VI BIS

122,50

10,74

12,14

14,00

Sergente Maggiore Capo

VI BIS

120,25

10,74

12,14

14,00

Sergente Maggiore

VI

116,25

10,26

11,60

13,39

Sergente

VI

112,25

10,26

11,60

13,39

Caporal Maggiore Capo Scelto (con 8 anni nel grado)

V

113,50

9,65

10,91

12,59

Caporal Maggiore Capo Scelto

V

111,50

9,65

10,91

12,59

Caporal Maggiore Capo

V

108,00

9,65

10,91

12,59

Caporal Maggiore Scelto

V

104,50

9,65

10,91

12,59

1° Caporal Maggiore

V

101,25

9,65

10,91

12,59

 

 

 

 

 

ART. 4 IMPORTO AGGIUNTIVO PENSIONABILE

L’ARTICOLATO DEVE ESSERE SOSTITUITO COSÌ COME DI SEGUITO RIPORTATO:

IMPORTO AGGIUNTIVO PENSIONABILE

 

1)        A decorrere dal 1° gennaio 2005 l’importo aggiuntivo pensionabile di cui al D.P.R. 163 13-06-2002 “art. 10” così come modificato

            dall’art.____ del D.P.R. _____ compete nelle seguenti misure mensili lorde.

 

  

 

Aumento dell'importo aggiuntivo pensionabile

 

 

Grado ed anzianità di servizio

Unità

Importo annuo lordo

Maggior
onere annuo

 

 

Attuale

Differenza

Futuro

 

UFFICIALI + 25 (*)

0

2.496,00

79,92

3.535,00

0,00

Tenente Colonnello

447

2.496,00

79,92

3.535,00

464.433,00

Maggiore

2.040

2.496,00

26,08

2.835,00

691.560,00

Capitano

6.444

2.496,00

26,08

2.835,00

2.184.516,00

Tenente

4.619

2.470,00

28,08

2.835,00

1.685.935,00

Sottotenente

2.034

2.366,00

36,08

2.835,00

953.946,00

MARESCIALLI + 25 (*)

3.690

2.431,00

84,92

3.535,00

4.073.760,00

1° Maresciallo + 8

6.610

2.431,00

84,92

3.535,00

7.297.440,00

1° Maresciallo

4.531

2.431,00

31,08

2.835,00

1.830.524,00

Maresciallo Capo

34.016

2.379,00

35,08

2.835,00

15.511.296,00

Maresciallo Ordinario

16.569

2.327,00

39,08

2.835,00

8.417.052,00

Maresciallo

2.811

2.275,00

43,08

2.835,00

1.574.160,00

SERGENTI + 25 (*)

0

2.301,00

94,92

3.535,00

0,00

sergente maggiore capo +8

0

2.301,00

94,92

3.535,00

0,00

sergente maggiore capo +8

0

2.301,00

41,08

2.835,00

0,00

Sergente Maggiore

2.224

2.262,00

44,08

2.835,00

1.274.352,00

Sergente

8.442

2.223,00

47,08

2.835,00

5.166.504,00

TRUPPA + 25 (*)

0

2.223,00

100,92

3.535,00

0,00

Caporal Maggiore Capo Scelto + 8

0

2.223,00

100,92

3.535,00

0,00

Caporal Maggiore Capo Scelto

0

2.223,00

47,08

2.835,00

0,00

Caporal Maggiore Capo

2.774

2.223,00

47,08

2.835,00

1.697.688,00

Caporal Maggiore Scelto

16.012

2.210,00

48,08

2.835,00

10.007.500,00

1° Caporal Maggiore

11.471

2.158,00

52,08

2.835,00

7.765.867,00

Totale

124.734

 

 

 

69.440.540,00

 

 

 

 

3)    L’importo aggiuntivo pensionabile è corrisposto per tredici mensilità ed è valutabile anche agli effetti della rideterminazione dell’equo
indennizzo e dell’assegno alimentare.

 

(*)    (Qualora la differenziazione dell’importo riferita esclusivamente all’anzianità di servizio dovesse essere considerata squisitamente “normativa”, gli stessi maggiori importi potrebbero essere attribuiti ai primi due gradi apicali del Ruolo Ufficiali Magg. T.Col., al Primo Maresciallo e Primo Maresciallo e Luogotenente al Sergente Maggiore Capo, al Caporal Maggiore Capo Scelto.


 

NOTE:

a)  UTILIZZO RAZIONALE DELLE RISORSE.

La proposta comporta utilizzo di risorse per euro ____________ , che corrispondono _____________ % di quelle destinate alle competenze accessorie che non hanno carattere di continuità.

L’incremento di emolumenti a carattere fisso e continuativo diventa scelta obbligata in una concertazione che risente fortemente delle carenze di risorse. Il Comparto della Difesa oggi deve confrontarsi con una mutata operatività, con la riorganizzazione organica del personale attraverso la professionalizzazione, ed ha quindi bisogno di un trattamento economico che sia dignitoso nella parte fissa.

b)   INCREMENTO INVERSAMENTE PROPORZIONALE.

Si da continuità al percorso già iniziato con il D.P.R. 163/2002 che ha attribuito i maggiori incrementi al personale dei ruoli più bassi.

Con gli incrementi sulla voce stipendio/parametro, si attribuiscono aumenti che considerano in modo evidente la gerarchizzazione della retribuzione.

Con la modifica dell’importo Aggiuntivo Pensionabile, così come riportato in tabella si operano incrementi che vanno a compensare o, quanto meno a ridurre quelle differenze che si sono venute a creare negli ultimi anni.

c)   ANZIANITÀ DI SERVIZIO

Si dà inizio ad un percorso di riconoscimento di una maggiore anzianità di servizio individuata in venticinque anni. Questo a fronte di quanto già ampiamente riconosciuto nelle risoluzioni politiche delle Commissioni Difesa Camera e Senato, peraltro condiviso anche dallo Stato Maggiore Difesa.

 

 

 

ART. 5 INDENNITÀ DI PRESENZA FESTIVA…

SI CONCORDA

 

 

ART. 6 COMPENSI FORFETARI DI GUARDIA E DI IMPIEGO…

L’ARTICOLATO DEVE ESSERE COSÌ MODIFICATO:

 

COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA

il compenso di cui all’articolo 9 comma 3 D.P.R. 163/2002, a decorrere dal______ è corrisposto nelle seguenti misure:

1^ fascia 60 euro

2^ fascia 65 euro

3^ fascia 70 euro

4^ fascia 80 euro

 

NOTA:            L’attuale misura penalizza il personale impiegato nei servizi “armati e non” presso gli enti ove si vanno a concretizzare le imprescindibili condizioni previste dalla normativa circa l’attribuzione dell’emolumento. Negli Enti ove queste condizioni non si verificano, al personale interessato viene liquidato il compenso straordinario il cui importo è evidentemente più remunerativo.


 

 

Art. 6/1: DA AGGIUNGERE

INDENNITA’ OPERATIVA

 

1)      L’indennità di cui all’art. 3 comma 2 Legge 78/83 modificata dal D.P.R. 360/96 art. 4 comma 2 compete anche al personale che nella posizione di forza amministrata è impiegato in maniera continuativa nelle stesse condizioni ambientali, addestrative ed operative nei soggetti che sono in forza effettiva organica presso gli enti ed i reparti previsti nei decreti di cui all’art. 4 comma 2 del D.P.R. 360 /96. Tale indennità non è corrisposta al personale beneficiario del trattamento economico di missione ovvero impiegato presso cosiddetti enti e reparti per un periodo inferiore a trenta giorni.

 

NOTA

I Decreti emanati in applicazione all’art. 4 comma 2 del D.P.R. 360/96 risultano carenti di questa ripartizione.

Essi si rifanno esclusivamente al numero dei percettori da inserire nei contingenti massimi e non tengono in considerazione le realtà relative ad enti coubicati o di carattere interforze. In questi ultimi è particolarmente evidente la situazione di sperequazione con l’attribuzione della supercampagna al personale di una sola Forza Armata rispetto ad altre presenti nello stesso ente interforze;

 

2)      A decorrere dal_________ al personale militare di cui all’articolo 1 l’indennità operativa di cui alla Legge 78/83 corrisposta nelle misure previste

dalla tabella 1 allegata alla stessa legge e successive modificazioni, è applicato l’articolo______ Legge 312/80 ( a parità anzianità di servizio effettivo

comunque prestato al personale che riveste un grado superiore va corrisposta l’indennità di importo maggiore). Di conseguenza la tabella 1 si intende così modificata:

 

 

GRADO

MISURE MENSILI LORDE DPR 163/02

MISURE MENSILI LORDE PROPOSTE

Tenente Colonnello +25

402.84

402.84

Tenente Colonnello

371.85

371.85

Maggiore +29

 

402.84

Maggiore +25

 

371.85

Maggiore

343.44

343.44

Capitano +29

 

371.85

Capitano +25

 

343.44

Capitano

333.11

333.11

Tenente

299.55

299.55

Sottotenente +15

 

263.00

Sottotenente

165.27

165.27

1° Maresciallo +29

343.44

343.44

1° Maresciallo +25

343.44

343.44

1° Maresciallo

299.55

299.55

Maresciallo Capo +25

299.55

299.55

Maresciallo Capo

278.89

278.89

Maresciallo Ordinario +15

258.23

258.23

Maresciallo Ordinario +10

237.57

237.57

Maresciallo Ordinario

180.76

180.76

Maresciallo

154.94

154.94

Sergente Maggiore Capo +25

299.55

299.55

Sergente Maggiore Capo

278.89

278.89

Sergente Maggiore +18

258.23

258.23

Sergente Maggiore +15

229.82

237.57

Sergente Maggiore

154.94

229,89

Sergente +10

 

180,76

Sergente

150.00

160.00

Caporal Maggiore Capo Scelto  +29

278.89

278.89

Caporal Maggiore Capo Scelto  +25

258.23

258.23

Caporal Maggiore Capo Scelto  +17

237.57

237.57

Caporal Maggiore Capo Scelto

229.82

229.82

Caporal Maggiore Capo

180.76

180.76

Caporal Maggiore Scelto

154.94

154.94

1° Caporal Maggiore

120.00

120.00

NOTE:

a)   l’incremento che comporta costi sulla concertazione riguarda quello relativo alle posizioni gerarchiche del Sergente, Sergente + 10, Sergenti Maggiori, in quanto figure esistenti nell’organico delle FF.AA., mentre gli ulteriori incrementi previsti per le figure dei Ruoli Sergenti, quali:

Sergente Maggiore +15;

Sergente Maggiore +18;

Sergente Maggiore Capo;

Sergente Maggiore Capo +25.

sono da considerarsi virtuali in quanto trattasi di figure non esistenti  data la giovane età del Ruolo Sergenti.

Gli stessi importi sono modificati solo per dare una organizzazione logica della struttura gerarchica della tabella  per due ragioni fondamentali:

-     Il Ruolo Sergenti è alimentato esclusivamente dal Ruolo Volontari in Servizio Permanente e non vi è alcun accesso dal mondo civile.

-     Esistono delle evidenti sperequazioni per alcune figure del Ruolo Sergenti, quali: Sergente e Sergente Maggiore, giacchè tale personale, pur avendo un’anzianità di servizio pari o maggiore a quella dei VSP, percepisce attualmente un emolumento inferiore, con effetti ovviamente mortificanti ed umilianti, ma soprattutto in contrasto con i criteri di attribuzione della suddetta indennità.

 

b)   L’ASPETTO PREVIDENZIALE Bisogna considerare l’aspetto previdenziale che non dovrà essere trascurato.

Nelle dichiarazioni di impegno del Governo, bisogna rilevare che la modifica della Legge 78/83 per quanto riguarda le operative si indirizzi verso una forma di conglobamento dell’attuale operativa di base e dell’importo aggiuntivo pensionabile così come avvenuto per le Forze di Polizia ad Ordinamento Militare e inserirlo nella base di calcolo ai fini dell’indennità di buonuscita.

 

Art. 6/2: DA AGGIUNGERE

ASSEGNO FUNZIONALE

 

All’art. 5 comma 2 Legge 231/90 dopo le parole Tenente aggiungere “Sottotenente”.

 

NOTA:  La modifica si rende necessaria in quanto in sede di stesura e approvazione nella legge 231/90 la figura del Sottotenente con +19 anni non era presente nell’organizzazione gerarchica.

L’ulteriore modifica apportata al D.P.R. 349/2003 con l’abbassamento a 17 anni dell’anzianità per l’attribuzione nella 1^ fascia dell’assegno, ha reso più evidente il problema dell’anzianità, in quanto oggi vi sono Sottotenenti in S.P.E. provenienti da ruoli diversi che vantano anzianità di sevizio superiore a 17 anni e non trovano alcuna collocazione nella tabella dell’istituto.

 

Art. 6/3: DA AGGIUNGERE

Presenze ATA/CTA

 

A decorrere dal……… le indennità giornaliere prevista per i giorni di effettivo servizio del personale militare Controllore del traffico/spazio aereo, assistente controllore nonché al restante personale FF.AA impiegato in turni continuativi sono incrementate rispettivamente di euro 1.78, 1.82, e 1.33

 

NOTA:  1)   E’ estremamente necessario che l’indennità sia corrisposta anche ai Controllori e assistenti della Difesa Aerea stante la natura dell’impiego che si profila con carattere di intercambiabilità.

2)   il lieve aumento va incontro al riconoscimento della specificità, professionalità e peculiarità del lavoro turnista.

3) Lo stesso aumento va a diminuire la differenza venutasi a creare con l’attribuzione della Supercampagna che risulta essere di importo superiore al 1° livello delle CTA/CSA ed è pari all’importo del 2° livello della stessa indennità.

 

Art. 6/4: DA AGGIUNGERE

BENEFICI COMBATTENTISTICI

 

I benefici economici di cui alla legge 1746/62 sono attribuiti al personale militare contrattualizzato con maggiorazione dell’1,25% dello stipendio e della R.I.A. in godimento all’atto del rientro in patria  per ogni anno di servizio prestato nelle condizioni previste dalla Legge.

 

NOTA: la legge in questione prevede l’attribuzione dei benefici per tutto il personale militare. I  meccanismi per la corresponsione ed il relativo calcolo esistono solo per il personale omogeneizzato e per la dirigenza.

Il meccanismo proposto è simile a quello già adottato per lo stesso personale circa le maggiorazioni previste dal R.D. 3458 del 1928 in sede di riconoscimento della dipendenza da c.s. e ascrivibilità della malattia alla tabella “A” VI – VII – VIII ctg.. Va considerato che, la maggiore presenza di personale partecipante alle missioni ONU è data dal personale più giovane e cioè da Ufficiali non omogeneizzati, Sottufficiali e truppa, proprio quelli che oggi risultano non percettori del beneficio.

 

 

 

 

Art. 6/5: DA AGGIUNGERE

TRATTAMENTO ECONOMICO DURANTE I PERIODI DI MALATTIA

 

1)        Al personale militare che si trova nella posizione prevista dall’art. 19 comma 3 D.P.R. 461/01 è corrisposto l’intero trattamento economico fisso fino all’adozione del provvedimento di riconoscimento o meno della dipendenza da causa di servizio.

 

2)        L’assegno di lungo servizio all’estero di cui alla Legge 642/61 non viene interrotto durante i periodi di malattia fruiti all’estero.

 

NOTE: a)     La proposta si ritiene necessaria a seguito delle nuove ripartizioni che hanno notevolmente allungato i tempi di definizioni nelle pratiche di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

b)   Con una nota la Direzione Generale del Personale Militare ha fornito alcuni chiarimenti circa la sospensione dell’assegno di cui sopra durante la licenza di convalescenza fruite nel paese di destinazione. La stessa nota precisa che per effetto dei DPR 394 e 395 del 31 luglio 1995, essendo stato rimodulato il termine di convalescenza in licenza straordinaria, l’emolumento in questione non poteva essere corrisposto in tale circostanza. Numerose segnalazioni pervengono al COCER da parte di personale che, avendo usufruito di giorni di malattia presso la sede estera di servizio, ha subito decurtazioni economiche e ha richiesto di intraprendere le necessarie iniziative presso gli organi competenti per una uniformità di trattamento con quanto avviene in caso di assenza per malattia contratta in patria ed dagli effetti della stessa sulla corresponsione della indennità operativa.

L’amministrazione ha gia assunto una propria posizione in merito. Si legge infatti in una lettera di risposta del CSM della Difesa a delibera COCER ” In merito alla richiesta di evitare decurtazioni in caso di malattia e licenza al personale in servizio all’estero di cui alla legge n° 642/61, rende noto che la problematica è all’attenzione della Difesa. Al riguardo comunico di aver già interessato Difegabinetto per avviare all’iter parlamentare una previsione normativa finalizzata ad emanare la predetta legge nel senso richiesto dalla delibera”.

Si ritiene che l’assegno in argomento debba essere sospeso solo a partire dal 16° giorno di malattia così come previsto per le operative dalla Legge 78/83.

c)   NON COMPORTA ONERI

 

Art. 6/6: DA AGGIUNGERE

AGGIORNAMENTO SCIENTIFICO

 

1.        Al comma 4 art.16 del D.P.R. 394/95, dopo le parole “agli ufficiali medici in servizio permanente effettivo” aggiungere “e ai Sottufficiali della sanità in possesso di diploma di infermiere professionale”.

      

       NOTA:   E’stata resa obbligatoria la partecipazione ai corsi di aggiornamento E.C.M..

Vista L’evoluzione in atto nel mondo della sanità si ritiene necessario estendere la partecipazione all’aggiornamento scientifico al personale infermieristico.

NON COMPORTA COSTI AGGIUNTIVI.

 

Art. 7 PROROGA DI EFFICACIA DI NORME…

SI CONCORDA

 

Art. 8 COPERTURA FINANZIARIA…

SI CONCORDA

 

 

 

PROTOCOLLO D’INTESA – CONCERTAZIONE ECONOMICA 2004 – 2005

 

 

PREMESSA

 

Sulla base del dibattito che si è sviluppato nel corso della concertazione ed in relazione alle argomentazioni emerse che evidenziano necessità di urgenti interventi,  si sottoscrive  il presente protocollo d’intesa finalizzato a mantenere viva l’attenzione su alcune problematiche di seguito riportate ed avviare i procedimenti normativi e legislativi per dare le giuste ed auspicate soluzioni. Il presente protocollo è sottoscritto a margine della sottoscrizione del documento di concertazione.

 

1. PREVIDENZA

 

Il Governo si impegna a dare immediato avvio alla concertazione sulla previdenza complementare per il personale militare considerando tutte le peculiarità del settore compreso quella relativa agli esuberi del personale.

 

NOTA:      La problematica non può essere più trascurata e ogni soluzione non può essere più procrastinata nel tempo.

Come già annunciato nel corso dell’incontro di apertura della concertazione, si evidenzia nuovamente l’aspetto contributivo dei volontari in FB e FP.

 

2. INDENNITA’ DI ALLOGGIO

 

Il Governo, sentita la rappresentanza militare, si impegna a varare un provvedimento che riconosca l’indennità di alloggio al personale militare attraverso risorse provenienti dalla cartolarizzazione e in primis da quelle già stanziate dalla finanziaria 2004.

 

 

NOTA:      Su questo argomento, il COCER si è ampliamente espresso attraverso i pareri forniti al disegno di legge già in discussione presso la Comm. Difesa. Altri pareri sono stati forniti agli argomenti più generali legati agli alloggi della Difesa.

 

3.       QUESTIONE AMIANTO

 

Il Governo si impegna ad aprire un tavolo di confronto con il COCER teso a giungere alla definizione di un provvedimento che riconosca al personale militare i benefici economici e previdenziali già riconosciuti al personale civile esposto all’amianto.

 

NOTA :     L’argomento, oggetto di impegno nella precedente concertazione, è stato più volte trattato dal COCER e aspetta ancora una soluzione.

Le motivazioni su cui oggi fonda maggiormente la richiesta di interesse sta nei dati resi pubblici circa i casi di morte o malattia imputabile ad amianto che hanno interessato il personale militare.

 

 

4.  ESTENZIONE DEL CONTRATTO AL PERSONALE VOLONTARIO IN FERMA BREVE, RAFFERMA E FERMA PREFISSATA

 

Il Governo si impegna a revisionare tutta la normativa relativa al trattamento economico previdenziale e allo status giuridico del personale Volontario in Ferma Breve, Rafferma e in Ferma Prefissata al fine di una completa e totale equiparazione con il personale dello stesso Ruolo in SP.

Tale esigenza scaturisce dalla constatazione che il personale suddetto anche se vincolato con l’Amministrazione da un rapporto di lavoro a tempo determinato, non può essere ulteriormente sperequato e penalizzato rispetto al Pubblico Impiego, a fronte di una attività lavorativa identica al personale in Servizio Permanente.

 

5.     RIORDINO DELLE CARRIERE

 

Il Governo si impegna ad inserire tra i principi della Legge delega la previsione dell’esplicita partecipazione delle Rappresentanze Militari alle procedure di definizione del relativo provvedimento di Riordino.

 

6.         FAMILIARI SUPERSTITI PERSONALE MILITARE DECEDUTO IN SERVIZIO

 

Il Governo si impegna ad emanare apposite normative di legge tendenti a garantire la collocazione lavorativa nell’ambito della Pubblica Amministrazione del coniuge e/o figli di personale militare deceduto in servizio e per causa di servizio.

 

7. INCREMENTO DELL’INDENNITÀ DI RISCHIO E DI MANEGGIO VALORI

 

Il Governo si impegna a rivedere con apposito provvedimento di Legge importi e modalità di attribuzione delle indennità in titolo.

 

NOTE: a)  Il COCER ritiene che non ci sia alcun nesso tra l’attribuzione dell’indennità di rischio nelle misure oggi riconosciute e le operatività cui il personale è sottoposto in ambienti o condizioni che comportano rischio per la salute. La problematica non può essere vista in assenza di uno studio complessivo che comporti sia l’analisi sulle condizioni di lavoro sia il riconoscimento economico e sia anche gli aspetti di cura e profilassi.

b)Circa l’indennità di maneggio valori, essa è attualmente corrisposta nella misura di L. 300 L. 600 L. 800  giornaliere in relazione ai movimenti di cassa e da ritenersi a dir poco offensiva nei confronti degli operatori e delle responsabilità a cui sono sottoposti.

 

 
 

 


 

 

 

 

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Pubblicato il 02/12/2010 05.07.41