EMENDAMENTO SUL RIALLINEAMENTO
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 EMENDAMENTO SUL RIALLINEAMENTO
Presentato in Senato il 29/6/2004

 

Il testo è stato presentato all'interno di un disegno di legge di conversione
di un altro disegno di legge sulla Pubblica Amministrazione.

Quindi di approvato e applicabile al personale non c'è nulla.
Bisognera' aspettare la sua approvazione e conseguente conversione in legge entro il 27/7/2004.

 

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MARTEDÌ 29 GIUGNO 2004
410a Seduta


Presidenza del Presidente
PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito e Ventucci e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.


La seduta inizia alle ore 14,30.


IN SEDE CONSULTIVA

 

Il Governo

 

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 1-bis.

(Riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli marescialli dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica con quelle del personale del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri)


        1. Le disposizioni del presente articolo si applicano al personale militare in servizio alla data di entrata in vigore delle stesse, inquadrato nei ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell’Aeronautica ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e non producono alcun effetto nei confronti del personale militare appartenente alle categorie del congedo, neppure ai fini dell’adeguamento dell’indennità prevista dall’articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni.

        2. Il personale di cui al comma 1 è inquadrato, in ordine di ruolo, nei gradi e con le decorrenze, ai soli effetti giuridici, di cui alle tabelle A, B, C, D, E, F e G allegate alla presente legge, salvo quanto previsto dal comma 9.

        3. Il personale di cui al comma 1 prende posto in ruolo dopo il personale già promosso ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni.

        4. Al personale inquadrato per effetto di una delle tabelle di cui al comma 2 non si applicano le rideterminazioni di anzianità eventualmente previste dalle restanti tabelle.

        5. Il personale di cui al comma 1, già incluso nelle aliquote ord inarie di avanzamento definite al 31 dicembre 2002, se non ancora valutato, è inquadrato nel grado superiore con riserva di attribuire la relativa decorrenza a conclusione del procedimento di valutazione.

        6. Il personale, che per effetto degli inquadramenti di cui al comma 2 consegue il grado superiore, è escluso dalle aliquote di avanzamento definite al 31 dicembre 2003, anche se è stato già valutato e promosso.

        7. Per il personale inquadrato nel grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti ai sensi del comma 2, il periodo di permanenza nel grado e di sei anni.

        8. Il personale di cui al comma 1, che si trova nelle condizioni di cui agli articoli 17, commi 3 e 4, e 34, comma 15, del decreto legislativo n. 196 del 1995, al cessare delle cause impeditive e sottoposto a valutazione con riferimento alle aliquote definite fi no al 31 dicembre 2002, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 196 del 1995 e, al termine del procedimento valutativo, è inquadrato ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo.

        9. I marescialli ordinari e gradi corrispondenti, di cui alla tabella D allegata alla presente legge, sono provvisoriamente inquadrati, in ordine di ruolo, nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti senza mantenere l?anzianità maturata nel grado di provenienza. La decorrenza dell’anzianità è attribuita, secondo le modalità di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in base alla graduatoria stilata, previo giudizio di merito, secondo i criteri di cui all’articolo 35, commi terzo e quarto, della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni, da una commissione costituita a tal fine per ciascuna Forza armata secondo le modalità di cui all’articolo 32 della stessa legge n. 212 del 1983.

        10. È determinata al 31 dicembre 2002 un?aliquota straordinaria per l?avanzamento a scelta al grado di primo maresciallo, in cui sono inclusi i marescialli capi e gradi corrispondenti con anzianità giuridica rideterminata all?anno 1994 dalla tabella C allegata alla presente legge.

        11. Per ciascuna Forza armata il numero di promozioni, da attribuire ai sensi del comma 10, è stabilito con decreto del Ministro della difesa in misura non superiore a un trentesimo della consistenza del personale appartenente al ruolo marescialli determinata per l?anno 2002 dalla tabella B allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e, per il Corpo delle Capitanerie di porto, dall’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni.

        12. Le promozioni conferite in relazione all’aliquota ordinaria già determinata al 31 dicembre 2002 e alle procedure di avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami relative all?anno 2002 non concorrono a determinare il limite delle promozioni di cui al comma 11.

        13. Al personale promosso al grado di primo maresciallo ai sensi dei commi 10, 11 e 12 non si applica la rideterminazione di anzianità di cui alla tabella A allegata al presente decreto.

        14. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in deroga a quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, il numero delle promozioni al grado di primo maresciallo da conferire a decorrere dall’anno 2004 e fino all’anno 2020 compreso è fissato annualmente con decreto del Ministro della difesa in misura non superiore a un trentesimo della consistenza de l personale appartenente ai rispettivi ruoli marescialli determinata per l?anno precedente dal decreto di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e, per il Corpo delle Capitanerie di porto, dall’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 196 del 1995, e successive modificazioni.

        15. Il personale di cui al presente articolo, che alla data del 31 dicembre 2003 non ha compiuto, in tutto o in parte, i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e di imbarco ovvero i corsi e gli esami di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, può espletarli nel grado di inquadramento.

        16. Il trattamento economico spettante per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo e corrisposto a decorrere dal 1º gennaio 2003.

       17. Al personale inquadrato, ai sensi del comma 2, nel grado di primo maresciallo con decorrenza 1º gennaio 2001 lo scatto aggiuntivo, di cui all’articolo 6-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, è corrisposto a decorrere dal 1º gennaio 2003.

        18. A seguito dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo, se persistono disallineamenti nel grado ovvero nella qualifica o nell’anzianità di grado ovvero di qualifica tra il personale appartenente ai ruoli ispettori dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e delle Forze di polizia a ordinamento civile e ai ruoli marescialli delle Forze armate, si provvede  senza causare ulteriori disallineamenti, nell’ambito dei provvedimenti in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo delle Forze armate e delle Forze di polizia, di cui all’articolo 3 , comma 155 secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

        19. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 86.179.610 per l'anno 2004, di euro 41.778.570 per l'anno 2005 e, a decorrere dall’anno 2006, di euro 37.998.830, alla quale si provvede a valere sugli stanziamenti previsti dall’articolo 3, comma 155, primo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

        20. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

 


Tabella A

 (art. 2, comma 2)

RIDETERMINAZIONE DELL’ANZIANITÀ GIURIDICA
NEL GRADO DI PRIMO MARESCIALLO


 

GRADO RIVESTITO
al 1-1-2003

DECORRENZA

INQUADRAMENTO

DECORRENZA

Primo Maresciallo

Anno 1996

Primo maresciallo

    01-09-1995

Primo Maresciallo

Anno 1997

Primo maresciallo

    1996 (1)

Primo Maresciallo

Anno 1998

Primo maresciallo

    1997 (1)

Primo Maresciallo

Anno 1999

Primo maresciallo

    1998 (1)

Primo Maresciallo

Anno 2000

Primo maresciallo

    1999 (1)

Primo Maresciallo

Anno 2001

Primo maresciallo

    2000 (1)

Primo Maresciallo

Anno 2002

Primo maresciallo

    01-01-2001

Primo Maresciallo

Anno 2003

Primo maresciallo

    01-01-2001

(1)  La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado rivestito.

 


Tabella B
 (art. 2, comma 2)

INQUADRAMENTO NEL GRADO DI PRIMO MARESCIALLO


 

GRADO RIVESTITO
al 31-12-2002

DECORRENZA

INQUADRAMENTO

DECORRENZA

Maresciallo capo e gradi corrispondenti

Anno 1999 e precedenti

Primo maresciallo

    01-01-2001

Maresciallo capo e gradi corrispondenti

Dal 1º gennaio 2000 al 30 giugno 2000

Primo maresciallo

    01-01-2001

  

 

 Tabella C
 (art. 2, comma 2)

RIDETERMINAZIONE DELL’ANZIANITÀ GIURIDICA NEL GRADO DI MARESCIALLO CAPO E GRADI CORRISPONDENTI


 

GRADO RIVESTITO
al 31-12-2002

DECORRENZA

INQUADRAMENTO

DECORRENZA

Maresciallo capo e gradi corrispondenti

Dal 1º luglio 2000 al 31 dicembre 2000

Maresciallo capo e gradi corrispondenti

    Anno 1994 (1)

Maresciallo capo e gradi corrispondenti

Dal 1º gennaio 2001 al 30 dicembre 2001

Maresciallo capo e gradi corrispondenti

    Anno 1995 (1)

Maresciallo capo e gradi corrispondenti

Pari al 31 dicembre 2001

Maresciallo capo e gradi corrispondenti

    31-12-1996

Maresciallo capo e gradi corrispondenti

Anno 2002

Maresciallo capo e gradi corrispondenti

    31-12-1997

(1)  La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado rivestito.



Tabella D

(art. 2, comma 2)

INQUADRAMENTO NEL GRADO DI MARESCIALLO CAPO E GRADI CORRISPONDENTI PREVIA VALUTAZIONE
AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 9


 

GRADO RIVESTITO
al 31-12-2001

DECORRENZA

INQUADRAMENTO

DECORRENZA

Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti

Anno 1996 e precedenti

Maresciallo capo e gradi corrispondenti

Anni 1998 (1) 1999 - 2000

Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti

Anno 1997

Maresciallo capo e gradi corrispondenti

Anni 1998 (1) - 2000-2001

Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti

Anno 1998

Maresciallo capo e gradi corrispondenti

Anni 2000 (1) - 2001

(1)  La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado rivestito.

 

 

Tabella E
 (art. 2, comma 2)

INQUADRAMENTO NEL GRADO DI MARESCIALLO CAPO E GRADI CORRISPONDENTI


 

GRADO RIVESTITO
al 31-12-2002

DECORRENZA

INQUADRAMENTO

DECORRENZA

Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti

Anno 1999

Maresciallo capo e gradi corrispondenti

  31-12-2001

Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti

Anno 2000

Maresciallo capo e gradi corrispondenti

  Anno 2002 (1)

(1)  La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado rivestito.

 



Tabella F

 (art. 2, comma 2)

RIDETERMINAZIONE DELL’ANZIANITÀ GIURIDICA NEL GRADO DI MARESCIALLO ORDINARIO E GRADI CORRISPONDENTI


 

GRADO RIVESTITO
al 31-12-2002

DECORRENZA

INQUADRAMENTO

DECORRENZA

Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti

Anno 2001

Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti

  Anno 1998 (2)

Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti (1)

Anno 2002

Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti

  Anno 1999 (2)

(1)  L?inquadramento in tabella si riferisce al personale già in servizio alla data il 1º settembre 1995.
(2)  La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado rivestito.

  

 

 Tabella G
 (art. 2, comma 2)

INQUADRAMENTO NEL GRADO DI MARESCIALLO ORDINARIO E GRADI CORRISPONDENTI


 

GRADO RIVESTITO
al 31-12-2002

DECORRENZA

INQUADRAMENTO

DECORRENZA

Maresciallo e gradi corrispondenti (1)

Anno 2001 e precedenti

Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti

  Anno 2000 (2)

Maresciallo e gradi corrispondenti (1)

Anno 2002

Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti

  Anno 2001 (2)

(1)  L’inquadramento in tabella si riferisce al personale già in servizio alla data il 1º settembre 1995.
(2)  La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado rivestito.

 

 
 

 


 

 

 

 

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Pubblicato il 02/12/2010 05.07.40