VERSO
LA CORTE MARZIALE MILITARE
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martedì 08 marzo 2005
Dal sito:
http://www.nsd.it/content/view/116/3/
Bocciati gli emendamenti dell'opposizione che chiedevano più diritti
ai militari.
Ecco il resoconto della Commissione Difesa sulla riforma dei
codici militari
SEDE REFERENTE
Mercoledì 2 marzo 2005. - Presidenza del
vicepresidente Nino MORMINO. - Interviene il sottosegretario di
Stato per la difesa, Francesco Bosi.
La seduta comincia alle 14.05.Delega al
Governo per la revisione delle leggi penali militari di pace e di
guerra, nonché per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario
militare.
C. 5433, approvato, in un testo unificato, dal Senato, C. 258 Spini,
C. 527 Carboni, C. 534 Carboni, C. 576 Lavagnini, C. 2807 Minniti,
C. 2866 Pisa e C. 5443 Perrotta.
(Seguito dell'esame e rinvio).
Le Commissioni proseguono l'esame del
provvedimento, rinviato nella seduta del 22 febbraio 2005.
Nino MORMINO,
presidente, avverte che, sulla base di quanto convenuto
nel corso delle riunioni del Comitato ristretto, i relatori hanno
presentato nuovi emendamenti (vedi allegato). Propone,
concordando le Commissioni, di fissare alle ore 14.20 il termine per
la presentazione dei subemendamenti. Sospende quindi la seduta per
dieci minuti. Giovanni KESSLER (DS-U),
relativamente all'emendamento 2.1, evidenzia l'opportunità di
precisare che nell'attuazione della delega sia rispettato l'articolo
103 della Costituzione.
Pierfrancesco Emilio
Romano GAMBA (AN), relatore per la IV Commissione,
ritiene pleonastico richiamare un articolo specifico della
Costituzione, anche in considerazione del rinvio alla Carta
costituzionale prevista dall'articolo 2. Anzi, osserva che il rinvio
a specifici articoli della Costituzione potrebbe essere considerata
come espressione di una volontà, del tutto contra legem, di
escludere l'applicazione degli altri articoli della Costituzione
Le Commissioni respingono l'emendamento
Deiana 2.1.
Elettra DEIANA (RC)
invita all'approvazione del suo emendamento 2.2, che rinvia agli
specifici articoli della Costituzione che disciplinano l'uso della
forza militare.
Le Commissioni respingono l'emendamento
Deiana 2.2.
Gian Franco ANEDDA
(AN) preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento
2.100 dei relatori.
Le Commissioni, con distinte votazioni,
approvano l'emendamento 2.100 dei relatori, respingono l'emendamento
Minniti 2.3 e approvano l'emendamento 2.101 dei relatori.
Nino MORMINO,
presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione
dell'emendamento 2.101 dei relatori, l'emendamento Angioni 2.4 è da
considerarsi precluso.
Le Commissioni respingono con successive
votazioni gli emendamenti Bonito 3.1 e Angioni 3.2.
Giuseppe MOLINARI (MARGH-U)
invita all'approvazione del suo emendamento 3.3 volto a meglio
specificare che, ai fini dell'applicazione della legge militare
penale, per luogo militare si intende quello in cui militari si
trovano Ğper svolgervi attività di servizioğ, ritenendo tropo vaga
la formulazione del testo approvato dal Senato.
Le Commissioni respingono l'emendamento
Molinari 3.3.
Silvana PISA (DS-U)
evidenzia che il suo emendamento 3.4 è volto a limitare
l'applicabilità della legge penale militare a soggetti estranei alle
forze armate, in modo da rispettare più adeguatamente il principio
del giudice naturale.
Le Commissioni respingono l'emendamento Pisa
3.4.
Silvana PISA (DS-U)
invita all'approvazione del suo emendamento 3.5 che, in maniera
ancora più incisiva rispetto all'emendamento 3.4, elimina
l'applicabilità della legge penale militare a soggetti non
appartenenti a forze armate.
Giovanni KESSLER (DS-U),
associandosi all'invito dell'onorevole Pisa, evidenzia che il numero
5) della lettera a) dell'articolo 3 attribuisce una delega
eccessivamente ampia e indistinta con riguardo all'estensione
dell'applicazione della legge militare penale anche a non militari.
Ritiene che ci sia il rischio di un'impropria applicazione della
legge penale militare sia a dipendenti civili della pubblica
amministrazione sia al personale delle organizzazioni non
governative che svolgono attività umanitaria o di assistenza
sanitaria. In sostanza si estenderebbero irragionevolmente
fattispecie relative a contesti militari anche a soggetti che
svolgono un'attività del tutto differente.
Le Commissioni respingono l'emendamento Pisa
3.5.
Marco MINNITI (DS-U)
preannuncia la propria astensione sull'emendamento 3.100 dei
relatori. Pur confermando la propria netta contrarietà alla lettera
a) dell'articolo 3 con particolare riferimento al numero 5),
ritiene tuttavia che l'emendamento 3.100 almeno sia utile a limitare
l'applicazione della legge penale militare prevedendola
esclusivamente per coloro che svolgono servizi collegati a
operazioni militari all'estero.
Le Commissioni, con distinte votazioni,
approvano l'emendamento 3.100 dei relatori e respingono
l'emendamento Minniti 3.6.
Roberta PINOTTI (DS-U)
invita all'approvazione del suo emendamento 3.7 volto ad eliminare
l'automaticità della rimozione nel caso di sentenza di condanna, che
appare illegittima anche sulla base della consolidata giurisprudenza
della Corte costituzionale. In sostanza il procedimento disciplinare
dovrebbe mantenere una sua autonomia rispetto a quello penale.
Le Commissioni respingono l'emendamento
Pinotti 3.7.
Marco MINNITI (DS-U)
preannuncia un voto favorevole dell'emendamento 3.101 dei relatori,
che in sostanza recepisce il contenuto degli emendamenti Pisa 3.8 e
Molinari 3.9.
Le Commissioni approvano l'emendamento 3.101
dei relatori.
Nino MORMINO,
presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione
dell'emendamento 3.101 dei relatori, gli emendamenti Pisa 3.8 e
Molinari 3.9 sono da considerarsi preclusi.
Roberta PINOTTI (DS-U)
preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 3.103 dei relatori,
che in sostanza recepisce il contenuto del suo emendamento 3.10.
Le Commissioni approvano l'emendamento 3.103
dei relatori.
Nino MORMINO,
presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione
dell'emendamento 3.103 dei relatori, l'emendamento Pinotti 3.10 è da
intendersi precluso.
Silvana PISA (DS-U)
evidenzia che il suo emendamento 3.11 è volto a parificare i
militari rispetto agli altri soggetti, prevedendo l'applicabilità
anche delle altre misure alternative rispetto all'affidamento in
prova previste dal regolamento penitenziario.
Giovanni KESSLER (DS-U)
non comprende per quale motivo, al numero 12.6) della lettera a),
si preveda l'esclusione dei militari dall'applicazione delle misure
alternative diverse dall'affidamento in prova. Appare irragionevole
escludere la possibilità del lavoro all'esterno o dell'affidamento
ad una comunità terapeutica.
Pierfrancesco Emilio
Romano GAMBA (AN), relatore per la IV Commissione,
replica che in realtà le misure alternative citate dall'onorevole
Kessler sono incompatibili con la condizione di militare, poiché il
soggetto tossicodipendente viene conseguentemente posto in congedo e
quindi rientra nella disciplina della legge n. 354 del 1975; inoltre
l'istituto del lavoro esterno non è applicabile poiché riguarda
soggetti che non hanno ancora un lavoro stabile e quindi esula dal
contesto militare.
Le Commissioni, con distinte votazioni,
respingono gli emendamenti Pisa 3.11, Angioni 3.12, Deiana 3.13 e
Deiana 3.14.
Pierfrancesco Emilio
Romano GAMBA (AN), relatore per la IV Commissione,
invita al ritiro dell'emendamento Minniti 3.16, ritenendolo superato
alla luce dell'emendamento 3.104 dei relatori.
Marco MINNITI (DS-U)
non accede alla richiesta di ritiro del proprio emendamento 3.16.
Le Commissioni respingono l'emendamento
Minniti 3.16.
Marco MINNITI (DS-U)
preannuncia la propria astensione sull'emendamento 3.104 dei
relatori, che in parte migliora la formulazione della lettera h),
su cui conferma la propria contrarietà.
Le Commissioni, con distinte votazioni,
approvano l'emendamento 3.104 dei relatori e respingono gli
emendamenti Fanfani 3.17 e Pisa 3.18.
Silvana PISA (DS-U),
con riferimento alla lettera l), ritiene non sufficiente la
riduzione fino a sei mesi della reclusione per i reati relativi alla
raccolta o alla partecipazione in forma pubblica a sottoscrizioni
per protesta da parte dei militari. Difatti non offre sufficienti
garanzie affidare al comandante di corpo la discrezionalità
sull'avvio dell'azione penale. Ritiene che si tratti di un
arretramento rispetto alla giurisprudenza della Corte costituzionale
che aveva considerato illegittime alcune disposizioni del codice
penale militare di pace concernenti manifestazioni del pensiero dei
militari, per contrasto con l'articolo 21 della Costituzione.
Roberta PINOTTI (DS-U)
ricorda le perplessità e le preoccupazioni dei COCER relativamente
alla disposizioni di cui alla lettera l), che in pratica
sanziona sul piano penale alcune manifestazioni di critica da parte
dei militari. Non considera convincenti le rassicurazioni dei
relatori sulla specificità della fattispecie, che sarebbe volta a
sanzionare esclusivamente una critica attuata in maniera organizzata
e quindi in violazione alle norme relative alla disciplina militare.
Rimane, anche a seguito delle modifiche proposte dai relatori con
l'emendamento 3.106, una sostanziale ambiguità ed aleatorietà del
testo, che del resto si presta ad essere utilizzato strumentalmente,
comprimendo eccessivamente la possibilità di manifestazione del
pensiero dei militari.
Marco MINNITI (DS-U)
ritiene che la lettera l) restringa eccessivamente la
possibilità di manifestazione del pensiero, in direzione contraria a
quanto s'intende disporre con il progetto sulla rappresentanza
militare.
Pierfrancesco
Emilio Romano GAMBA (AN), relatore per la IV Commissione,
replica che in realtà il reato di cui alla lettera l) è gia
previsto dalla normativa vigente e quindi non s'introduce nessuna
novità.
Le Commissioni
respingono l'emendamento Pinotti 3.19.
Marco MINNITI (DS-U)
ritiene che l'emendamento 3.106, pur migliorando la formulazione
della lettera l), tuttavia non faccia venir meno la netta
contrarietà alla previsione in questione. Preannuncia pertanto un
voto contrario.
Elettra DEIANA (RC)
ravvisa un'impostazione autoritaria, che determina un arretramento
rispetto alle conquiste di seppur parziale Ğdemocraticitàğ
nell'ordinamento militare. La fattispecie di cui alla lettera l)
potrebbe essere più propriamente sanzionata sul piano disciplinare.
Ritiene quindi che vengano tradite ed offese le aspettative del
personale militare, come evidenziato dai COCER.
Le Commissioni
approvano l'emendamento 3.106 dei relatori.
Giovanni KESSLER (DS-U)
evidenzia che l'emendamento Ruzzante 3.20 è volto opportunamente a
specificare la non punibilità dell'interruzione del servizio se non
arreca turbamento all'attività addestrativa o operativa, in ossequio
ai principi di offensività e sussidarietà. La sanzione militare deve
costituire l'extrema ratio, a cui ricorrere allorché non
possa risultare efficace una sanzione disciplinare.
Pierluigi MANTINI (MARGH-U)
ritiene che la lettera l) andrebbe limitata alle fattispecie
di effettiva pericolosità a causa del turbamento dell'attività
militare. Pertanto suggerisce un'eventuale riformulazione che limiti
la non punibilità al mancato turbamento dell'attività addestrativa.
Le Commissioni
respingono l'emendamento Ruzzante 3.20.
Giuseppe MOLINARI (MARGH-U)
invita all'approvazione del suo emendamento 3.21, volto ad espungere
dall'ambito dei reati militari la violazione della legge penale
commessa dal militare nell'esercizio di funzioni di polizia. Tali
casi dovrebbero essere disciplinati dalla legge penale comune e
quindi rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario.
Giuseppe FANFANI (MARGH-U)
ritiene ragionevole la modifica proposta con l'emendamento Molinari
3.21, in modo da eliminare l'applicazione della legge penale
militare ad attività non propriamente inerenti all'ambito militare.
Anna FINOCCHIARO (DS-U)
stigmatizza l'impostazione totalizzante del provvedimento, volto
all'estensione dei reati militari in funzione strumentale
all'allargamento della giurisdizione militare. Se un militare svolge
un'attività di polizia, dovrebbe coerentemente essere sanzionato ai
sensi della legge penale comune.
La Commissione respinge l'emendamento
Molinari 3.21.
Marco MINNITI (DS-U)
ritiene che le lettere o), p) e q) siano un'evidente
dimostrazione della reale motivazione del provvedimento, volto ad
estendere l'ambito della giurisdizione militare per giustificarne
l'ulteriore esistenza. Il Governo, invece di prendere atto
dell'opportunità della soppressione della giurisdizione militare, al
contrario la mantiene in vita artificialmente e a tal fine amplia
irragionevolmente l'ambito dei reati militari.
Ricorda che oggi il Presidente dell'Associazione nazionale
magistrati militari, dottor Sergio Dini, ha rassegnato le proprie
dimissioni dall'incarico per la propria contrarietà al provvedimento
in esame. Inoltre, nell'ambito delle audizioni, è emersa la netta
contrarietà al provvedimento da parte dei COCER e dei vertici delle
forze armate. Il provvedimento adotta delle scelte che non hanno
precedenti negli altri paesi europei, ponendo l'Italia in una
posizione Ğeccentricağ. Pertanto le forze armate italiane rischiano
una condizione di Ğmarginalitàğ rispetto alle forze armate degli
altri paesi dell'Unione europea.
Giuseppe FANFANI (MARGH-U)
osserva che le lettere o), p) e q) trasferiscono alla
giurisdizione militare una serie di fattispecie di reato, innovando
rispetto alla normativa vigente. Inoltre non si tratta solamente di
un fatto puramente attinente alla giurisdizione, ma si rischia
d'incidere sul piano sostanziale sulle garanzie dei militari.
Infatti alcune previsioni, come in particolare quelle relative alle
violazioni costituenti delitto contro l'incolumità pubblica o quelle
relative alla violazione delle norme di sicurezza di cui
rispettivamente alle lettere o) e p), appaiono
inappropriate con riferimento al contesto militare. Si rischia
quindi di incidere negativamente sull'ordinato ed efficiente
svolgimento dell'attività addestrativa ed operativa.
Le Commissioni respingono l'emendamento
Ruzzante 3.22.
Silvana PISA (DS-U),
con riferimento al suo emendamento 3.23, osserva che
appare irragionevole trasferire alla giurisdizione militare la
competenza sui reati relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro,
in considerazione dell'expertise maturata sulla materia dal
giudice ordinario. Inoltre concorda con l'onorevole Fanfani sul
rischio di ostacolare il corretto esercizio del comando militare.
Giovanni KESSLER (DS-U)
evidenzia il rischio di una difficoltà interpretativa, anche con
riferimento al rapporto tra tali nuovi reati militari e le analoghe
fattispecie della legge penale comune. Inoltre ritiene che le
disposizioni di cui alla lettera p) presentino profili di
dubbia legittimità costituzionale, anche per la sproporzione della
sanzione rispetto a quella prevista dalla legge penale comune, che
configura le stesse fattispecie come mere contravvenzioni.
Giuseppe FANFANI (MARGH-U)
ribadisce la problematicità dell'estensione all'ambito militari
delle disposizioni sulle norme antinfortunistiche. Inoltre concorda
sull'irragionevolezza della disparità sanzionatoria rispetto ad
analoghe fattispecie della legge militare comune. Invita i relatori
a modificare il proprio parere sull'emendamento Pisa 3.23 volto a
sopprimere la lettera p).
Le Commissioni, con distinte votazioni,
respingono gli emendamenti Pisa 3.23 e Lucidi 3.24.
Roberta PINOTTI (DS-U),
evidenziata l'inopportunità di configurare quale reato militare
qualunque violazione costituente delitto contro la persona, se
commessa da militare, invita almeno a modificare la lettera q),
nel senso di restringere almeno parzialmente l'ambito di
applicazione del codice penale militare di pace.
Le Commissioni, con distinte votazioni,
respingono gli emendamenti Pinotti 3.25, Angioni 3.26, Fanfani 3.27,
Bonito 3.28 e Deiana 3.29.
Giuseppe MOLINARI (MARGH-U)
invita all'approvazione del proprio emendamento 3.30, in modo da
confermare la procedibilità a querela della persona offesa per i
reati di offesa o ingiuria reciproca tra appartenenti alle forze
armate.
Le Commissioni, con distinte votazioni,
respingono gli emendamenti Molinari 3.30 e Kessler 3.32.
Giovanni KESSLER (DS-U)
ritiene singolare la disposizione di cui alla lettera ee),
che prevede il concerto con il Ministro della difesa in materia di
rapporti giurisdizionali con autorità straniere, nel caso si tratti
di reati militari.
Le Commissioni, con distinte votazioni,
respingono gli emendamenti Lucidi 3.33 e Finocchiaro 3.34 e
l'articolo aggiuntivo Pisa 3.02.
Nino MORMINO,
presidente, avverte che tutti gli emendamenti riferiti
all'articolo 4 sono da intendersi preclusi a seguito
dell'approvazione dell'emendamento Deiana 1.2.
Anna FINOCCHIARO (DS-U),
soffermandosi sull'emendamento Minniti 5.1, evidenzia l'opportunità
di sopprimere il ruolo dei magistrati militari e quindi il Consiglio
della magistratura militare, provvedendo all'inquadramento dei
magistrati militari nel ruolo della magistratura ordinaria.
Le Commissioni respingono l'emendamento
Minniti 5.1.
Giovanni KESSLER (DS-U)
invita all'approvazione dell'emendamento Minniti 5.2, non ritenendo
giustificabile l'ulteriore esistenza della magistratura militare
come magistratura speciale, in ragione dell'esiguità del suo
organico pari a 103 unità. Tutto ciò incide negativamente sulla
corretta funzionalità dell'esercizio della giurisdizione militare.
Sarebbe più opportuno sopprimere il ruolo dei magistrati militari,
al limite prevedendo sezioni specializzate presso i tribunali
ordinari.
Le Commissioni, con distinte votazioni,
respingono l'emendamento Minniti 5.2 e approvano gli emendamenti
5.101, 5.102, 5.100 e 5.103 dei relatori.
Nino MORMINO,
presidente, avverte che il testo del provvedimento, così
come risultante dall'esame degli emendamenti, sarà trasmesso al
Comitato per la legislazione ed alle Commissioni competenti in sede
consultiva, in modo da concludere l'esame in sede referente nella
giornata di domani e così poter riferire in Assemblea secondo quanto
previsto dal Calendario di questa. Nessun altro chiedendo di
intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta. La
seduta termina alle 15.40.
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