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PER I MILITARI UN FUTURO CON POCHI SOLDI

 

IN COMPENSO… VERRANNO RISTRETTI ULTERIORMENTE 
I DIRITTI FONDAMENTALI

 

Le novità parlamentari che stanno per essere approvate “in sordina”

Fare i ricorsi collettivi diventerà un reato …

L’astensione dalla mensa torna ad essere un reato …

I reati civili saranno giudicati dai giudici militari …

Sarà reato “parlare” delle missioni operative all’estero…

Reato anche macchiarsi la divisa con l’inchiostro della penna…

 

Nei discorsi iniziali del governo, ovvero nelle dichiarazioni fatte dai suoi esponenti nel momento dell’insediamento, echeggiavano frasi del tipo “ verrà premiato chi merita...e saranno applicati criteri meritocratici” oppure “ soldati pagati bene ma consapevoli che dovranno fare ciò che deve fare il vero soldato…”. Se l’idea era quella di mirare ad un esercito “modello americano” (la cui scelta è comunque discutibile), avremmo dovuto vedere un progressivo aumento dell’impiego dei militari, così come di fatto è accaduto e, a fronte della maggiore operatività e del maggior impegno, parimenti avrebbero dovuto aumentare i riconoscimenti intesi anche come miglioramento della condizione economica e giuridica dei militari. Prendendo ad esempio la realtà americana, ad un costante e largo impiego in condizioni di alta operatività dei militari, fa riscontro una condizione sociale ed economica che li distingue nettamente in positivo dalla media del resto della popolazione, relativamente alla loro immagine, ai benefits e al trattamento economico.

Ciò a cui si sta assistendo in Italia è invece una condizione di comodo per cui, alla nuova “era” dell’impiego multinazionale estero in operazioni ad alto rischio, e del coinvolgimento in costanti esercitazioni in campo nazionale, non ha fatto riscontro alcun segnale significativo rispetto alle condizioni economiche sociali dei militari. Anzi parlando di soldi e di meritocrazia se è vero che i soldi stanno andando a quelli dichiarati come “meritevoli”, c’è da dire anche che qualcuno sta decidendo chi è il meritevole e chi non lo è. La fase della scelta, determinante nel concetto della meritocrazia, si sta concretizzando invece in uno strumento di sperequazione e di ingiustizia (vedasi compenso forfetario di impiego, supercamapagna, straordinari ecc.). Per non parlare dei tagli dell’ultima finanziaria che sembrano già farsi sentire attraverso una restrizione delle missioni e delle indennità varie come quella di marcia che dovrebbe compensare i militari per il loro impiego in condizioni disagiate e, non ultimo, il contratto economico che ha riconosciuto aumenti retributivi di modesta entità. Da questi punti di vista va detto che il governo non si è distinto a rispetto quanto fatto da quelli precedenti.

Per quanto riguarda i diritti fondamentali dei militari le forze della maggioranza parlamentare si stanno invece distinguendo in un modo che non ha precedenti.

I riferimenti casono sulla riforma della rappresentanza che, dopo oltre 20 anni di richieste dei militari, non porterà alcuna innovazione sostanziale all’attuale sistema, e sembra stia andando ancora peggio con la proposta di legge (numero 5433) che dovrebbe riformare i codici penali militari. Quest’ultima stravolgerà la vita di tutti gli appartenenti alle Forze Armate rimettendo in discussione i risultati giuridico-sociali che sono il frutto di decenni di faticose battaglie per la conquista della democrazia nelle F.A..

L’iter legislativo che sta seguendo la proposta sembra molto deciso in quanto il senato ha approvato con il voto unanime delle forze di maggioranza un testo unificato che viene fortemente criticato dagli stessi esperti del settore le cui osservazioni vengono di seguito riportate.

 

SI INVITANO VIVAMENTE MILITARI E CIVILI A LEGGERE QUANTO SEGUE AFFINCHÉ SI ESTENDA IL DIBATTITO A TUTTA LA SOCIETÀ POICHÉ GLI EFFETTI DELLE MODIFICHE DEI CODICI MILITARI AVRANNO RIFLESSI SU NON SOLO SU QUELLI CHE INDOSSANO LA DIVISA

BENSÌ SULL’INTERA CITTADINANZA.
 


 

Si riporta uno stralcio dei commenti al disegno di legge. Chi vuole approfondire l’argomento può leggersi i documenti integrali che riportiamo ai seguenti links oppure visitare i siti sottoindicati. ……………………………….

 

Osservazioni sulla riforma dell'ordinamento giudiziario militare (Paolo Scarfi)

COORDINAMENTO NAZIONALE GIURISTI DEMOCRATICI

www.giuristidemocratici.it

SCHEDA DI LETTURA

Disegno di legge

 

DELEGA AL GOVERNO PER LA REVISIONE DELLE LEGGI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA, NONCHÉ PER L’ADEGUAMENTO DELL’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE

di Domenico Gallo

1. Le linee guida.

La legge delega introduce un disegno di riforma ambizioso che mira alla quasi

completa riscrittura dei codici penali militari di pace e di guerra ed introduce

incisive modifiche nell’ordinamento giudiziario militare.

Due sono le linee guida che orientano l’intero progetto: la prima è l’esigenza di ridurre l’area di controllo di legalità affidata alla giurisdizione ordinaria, incrementando la competenza della giurisdizione militare, attraverso la “militarizzazione” dei reati comuni commessi da militari; la seconda è l’esigenza di abbassare la soglia fra pace e guerra, riesumando le leggi di guerra e rendendole pienamente utilizzabili ed automaticamente instaurabili. All’interno di queste due esigenze si colloca l’orientamento di confermare, se non addirittura di ripristinare le norme più dure in tema di disciplina militare;

La delega prevede la revisione dei reati di omessa presentazione in servizio,

abbandono di posto e violata consegna, senza prevedere i criteri in base ai

quali tale revisione deve essere ispirata. In effetti, una volta che il servizio

militare è stato “professionalizzato”, in tempo di pace, tali vicende dovrebbero

essere depenalizzate, in quanto semplici violazioni di doveri professionali.

La delega prevede di introdurre una specifica ed autonoma disciplina dei reati

in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, rispetto alla disciplina

comune. In questo modo si creerebbe una evidente disparità di trattamento

penale fra militari e non militari, i primi verrebbero puniti per comportamenti

(come il consumo di stupefacenti) che non costituiscono illecito penale per la

generalità dei cittadini.

La delega prevede di introdurre come reato la fattispecie della dispersione

colposa, che, se giustificata per la custodia delle armi e delle munizioni, è

assurda per tutti gli altri materiali. Tanto per fare un esempio, commetterebbe

un reato siffatto un Finanziere che, utilizzando la penna stilografica, macchiasse

d’inchiostro la divisa.

La delega conferma la criminalizzazione di tutti i comportamenti di protesta o di dissenso, non meramente individuale. Sarebbe reato non solo l’esercizio  dello sciopero, ma anche qualunque comportamento collettivo che possa turbare il servizio (per es. lo sciopero del rancio). Giungendo a ripristinare persino una fattispecie di reato (la raccolta o la partecipazione a sottoscrizioni per rimostranze o per protesta), cancellata dalla Corte Costituzionale che, con Sentenza 29 aprile/ 2 maggio 1985 n. 126 aveva dichiarato incostituzionale l’art.  180, I° comma del Cpmp (domanda, esposto o reclamo collettivo previo accordo).

Tanto per fare un esempio, si giungerebbe all’assurdo che un ricorso collettivo al TAR, contro un provvedimento dell’Amministrazione militare costituirebbe reato.

La delega prevede la “militarizzazione” di ogni violazione della legge penale costituente delitto contro la pubblica amministrazione, se commessa da militare. Si tratta dei delitti previsti dal Capo I del titolo II del Codice penale (art. da 314 a 335).

Dal momento che il Cpmp già prevede il reato di peculato e di malversazione

militare, la principale novità consisterebbe nella “militarizzazione” dei reati di

corruzione e concussione, se commessi da militare. Il reato di corruzione è un

reato nel quale c’è un concorso necessario di persone (per esserci un corrotto

è necessario un corruttore). Il corruttore, normalmente è soggetto estraneo

all’amministrazione nella quale si verifica la corruzione. Quindi militarizzando la

corruzione, si dovrà scindere in due il fatto criminoso e fare un procedimento

contro il militare-pubblico ufficiale (corrotto) innanzi alla giurisdizione militare ed

un procedimento innanzi all’AGO per il privato (corruttore).

La delega prevede di introdurre come reato la fattispecie della dispersione colposa, che, se giustificata per la custodia delle armi e delle munizioni, è assurda per tutti gli altri materiali. Tanto per fare un esempio, commetterebbe un reato siffatto un Finanziere che, utilizzando la penna stilografica, macchiasse d’inchiostro la divisa.

 

Riforma del Codice penale militare di guerra – Aspetti principali.

Questioni di carattere generale.

La delega si propone, come si è visto, di abbassare la soglia della distinzione fra stato di pace e stato di guerra, rendendo possibile, una sorta di introduzione graduale delle leggi di guerra, che aggira la procedura garantista prevista dagli artt. 78 e 87 della Costituzione.

Insomma il disegno di legge introduce un

menù à la carte dal quale è possibile per il Governo scegliere cosa prendere e

cosa lasciare dell’armamentario delle leggi di guerra, ma soprattutto dove e

quando farle entrare in vigore.

Nell’applicazione graduale delle leggi di guerra, sono previsti due stadi. Il primo

stadio è quello che prevede l’introduzione, più o meno automatica delle leggi

di guerra, in aree limitate o nell’intero territorio nazionale, a cui corrisponde

l’instaurarsi di un non meglio determinato “tempo di guerra”. Il secondo stadio

è quello che consegue alla “dichiarazione dello stato di guerra”. Quest’ultimo

concetto probabilmente presuppone che siano attivate le procedure di cui

agli art. 78 (Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo

i poteri necessari) e 87 (Il Presidente della Repubblica dichiara lo stato di guerra

deliberato dalle Camere) della Costituzione, anche se nel disegno di legge non

vi è un richiamo esplicito a tali procedure.

Tuttavia è evidente che l’ipotesi della “dichiarazione dello Stato di guerra”, che

comporta soprattutto una modifica della procedura penale, determinando la

riesumazione del Tribunale Supremo militare, ed escludendo la possibilità del

ricorso per Cassazione, è un’ipotesi assolutamente marginale.

L’ipotesi principale che ispira l’intero disegno di legge è quella di rendere, in un

certo senso ordinario il ricorso alle leggi di guerra, svincolandolo dalla

“dichiarazione dello stato di guerra”, prevista dalla Costituzione in circostanze

del tutto remote.

3.2. Casi di applicazione del codice penale militare di guerra.

La delega prevede di confermare l’applicazione automatica della legge

penale militare di guerra ai corpi di spedizione all’estero, già introdotta dal

nuovo testo dell’articolo 9 del cpmg (articolo sostituito dalla L. 31 gennaio 2002

n. 6). Tale norma che, com’è noto fu introdotta in occasione dell’intervento in

Afganistan, aveva carattere transitorio, in attesa di una disciplina organica.

Adesso diviene definitiva.

In linea di principio non si può contestare che alle operazioni militari all’estero,

di qualunque tipo esse siano (quindi anche ad operazioni realmente di pace,

come quelle di peacekeeping deliberate dall’ONU), sia applicabile la legge

penale militare, poiché il dispiegamento di una forza militare armata comporta

sempre il rischio dell’impiego della forza. Il problema è che la legge delega

contempla qualunque tipo di missione (infatti nella relazione si parla di

operazioni internazionali di pacificazione o di uso della forza). In questo si

rischia di legittimare – indirettamente - il ricorso all’uso della forza, cioè della

violenza militare, aggirando il ripudio costituzionale della guerra (non a caso

l’art. 11 della Costituzione non viene mai nominato, né nel testo della delega,

né nel testo della relazione introduttiva) e le procedure previste dagli art. 78 e

87 della Costituzione.

La delega prevede che la legge penale militare di guerra debba essere

applicata in ogni caso di conflitto armato, interno od internazionale e che al

riguardo debbono essere delimitati gli ambiti territoriali ed anche personali di

applicazione, in caso di attacchi non generalizzati.

Il richiamo ad attacchi non generalizzati ed ad ambiti personali di

applicazione, può far sorgere il sospetto che si vogliano qualificare come atti di

guerra eventuali atti di terrorismo e si vogliano sottrarre le garanzie ordinarie del

processo per categorie di persone, assoggettandole ai Tribunali militari anche

in tempo di pace.

Effetti dell’applicazione del codice penale militare di guerra.

Gli effetti principali dell’entrata in vigore della legge penale militare di guerra

sono due:

Il primo è l’entrata in vigore del reato militarizzato, nella sua massima

estensione, già prevista dall’art. 47 del Cpmg, nella versione introdotta dalla

legge 31 gennaio 2002 n. 6, che viene sostanzialmente confermata nella

Delega. Ciò farà si che tutti i reati commessi dai militari, ivi compresi i

Carabinieri e la Guardia di Finanza in servizio di ordine pubblico, siano di

competenza della giurisdizione militare.

Il secondo è l’estensione ai non militari della giurisdizione dei Tribunali militari,

Ciò avviene attraverso una interpretazione di comodo dell’art. 103 della

Costituzione (che prevede che “i tribunali militari in tempo di guerra hanno la

giurisdizione stabilita dalla legge”), che dà all’espressione “tempo di guerra” un

significato svincolato dalla dichiarazione dello stato di guerra.

A questo riguardo occorre rilevare che l’introduzione della legge di guerra

comporta un drastico abbassamento delle garanzie processuali (alla luce delle

deviazioni dalla procedura penale ordinaria previste dalla legge delega) e

della libertà di opinione e di espressione del pensiero.

Roma, 3 gennaio 2004

Domenico Gallo


 

COORDINAMENTO NAZIONALE GIURISTI DEMOCRATICI

www.giuristidemocratici.it

OSSERVAZIONI IN TEMA DI RIFORMA DELL 'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE

di Paolo Scarfi

 

…… Sarebbe di contro estremamente auspicabile un intervento radicale sull'ordinamento giudiziario militare, con soppressione del ruolo dei magistrati militari, attribuzione delle residue competenze in materia di reati commessi in patria ed in tempo di pace dagli appartenenti alle forze armate alla magistratura ordinaria, lasciando eventualmente un unico tribunale militare di primo e secondo grado, composto di giudici ordinari specializzati chiamati a giudicare i reati commessi in occasione delle missioni all'estero (per i quali soli sembrerebbe giustificarsi - in armonia con i principi di diritto internazionale - una specifica nozione di reato militare), ed al più prevedendo sezioni di alcuni tribunali ordinari per gli altri reati commessi da appartenenti alle forze armate per i quali ciò venisse ritenuto opportuno.

….. Irrazionalità, dopo l’abolizione del servizio di leva del mantenimento

anche in tempo di pace ed al di fuori del caso di operazioni all’estero, di un

separato sistema giurisdizionale chiamato a giudicare su fattispecie identiche ad

altre che in ogni caso resterebbero di competenza dell’a.g.o.

Il passaggio ad un esercito su base volontaria comporterà (fenomeno in

gran parte già riscontrato) la scomparsa pressoché totale dei reati di mancanza

alla chiamata e di diserzione, fattispecie che, benché con disvalore sociale

sempre minore, comunque rappresentavano la maggior parte della attività dei

tribunali militari.

Alla giustizia militare resteranno da giudicare i reati c.d. di carattere (o comunque diversi da quelli di assenza), che fino a qualche anno fa rappresentavano parte minoritaria dei processi.

La giustizia militare è restata così (solamente) a giudicare ad esempio su condotte poste in essere da appartenenti all'Arma dei Carabinieri o alla Guardia di Finanza con modalità ed in situazioni del tutto identiche a quelle che, ove si trattasse di appartenenti alla Polizia di Stato (i quali godono di  identico trattamento economico, ed hanno analoghi obblighi di servizio e progressioni di carriera) sarebbero riconducibili a fattispecie comuni di competenza del giudice ordinario (o addirittura prive di rilevanza penale). Scarsa funzionalità dei collegi giudicanti presso i tribunali militari.

Ci si permette da ultimo di sottolineare come possa contrastare con la

attuale sensibilità in materia di affidabilità ed indipendenza del giudice, specie

ove si volesse attribuire ai tribunali militari competenze più rilevanti, la composizione dei collegi così come prevista dalle norme vigenti. In particolare, presso i singoli tribunali militari, i dibattimenti vengono celebrati dinanzi ad un collegio formato dal presidente del tribunale, da un magistrato giudice a latere, generalmente più giovane di età e di ruolo, e da un ufficiale giudice estratto a sorte tra quelli in servizio nella circoscrizione del singolo ufficio giudiziario.

Quanto meno all'apparenza, potrebbe da più parti dubitarsi della effettiva collegialità delle (più delicate) deliberazioni adottate, in quanto è presumibile che, in caso di contrasto tra i due componenti togati, il voto decisivo del giudice non togato, chiamato a pronunciarsi a favore o contro la opinione del presidente (presidente del collegio, ma anche capo dell'ufficio giudiziario!), possa maturare non da convinzioni giuridiche (del quale egli è invero nella maggior parte dei casi del tutto privo), ma dalla propria mentalità militare [abituata a riconoscere forte peso alla gerarchia ed all'autorità del contraddittore].

Considerazioni del genere potrebbero far ritenere che in realtà il

provvedimento giudiziario corrisponda quasi sempre all'opinione del presidente, o

quanto meno risenta in maniera decisiva di questa, e sono ancor più decisive,

stante anche le scarse dimensioni della struttura giudiziaria militare, nel caso dei

tribunali c.d. della libertà: tutti i provvedimenti cautelari de libertate che vengano

adottati in Italia sono, ex art. 5 ,co. l del D.L. 553/96, oggetto di riesame dinanzi a

tre soli collegi, i quali, se si dovesse riconoscere rilievo alle osservazioni

 precedenti, risentirebbero del voto decisivo dei tre presidenti: tre persone

chiamate quindi a indirizzare tutta la giustizia militare italiana in un punto così delicato!

 

1. quanto meno originale risulta il riferimento al fine (esclusivo) di assicurare “la piena funzionalità” delle Forze Armate assegnato all’intervento legislativo [art. 1 del ddl];

2. eccessivamente generici appaiono i criteri fissati per l’esercizio della delega

in una materia di riserva di legge come quella del diritto penale (ancorché

militare) [v. ad es.: art. 2 del ddl, ove non si precisa come debbano essere

“riesaminati” “riveduti” “riordinati” i vari aspetti della normativa];

per quanto riguarda specificamente le modifiche al codice penale militare

di pace;

3. antistorica e contrastante con il principio di sussidiarietà richiamato nello stesso disegno di legge appare la conferma di fattispecie di danneggiamento colposo, con introduzione addirittura della punibilità del danneggiamento colposo di oggetti di equipaggiamento militare (anche cinte e camicie?) non perseguito dal legislatore del 1941 (e per scelta razionale, non per mera dimenticanza, come invece riportato nella relazione al ddl!

4. non risponde ai principi costituzionali sanzionare penalmente anche la sola partecipazione a sottoscrizioni di protesta in materia di servizio [art. 3, co. 1, lett l del ddl];

5. è ingiustificato attribuire al giudice militare i reati in materia di sicurezza e prevenzione infortuni nei luoghi di lavoro (anche per il caso che siano presenti dipendenti civili?), fin qui perseguiti da magistrati ordinari esperti nel particolare campo [art. 3, co. 1, lett o del ddl];

6. è irrazionale il mantenimento della richiesta di procedimento quale condizione di procedibilità (anche se in alternativa alla querela) anche per fatti di ingiuria tra militari di pari grado, la cui lesività non può che essere riservata alle (esclusive) valutazioni della parte offesa  così come ingiustificato il mantenimento - dopo l’abolizione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale – della procedibilità d’ufficio ed incondizionata dei fatti di ingiuria tra militari di grado diverso;

7. l’arresto in flagranza per i reati di assenza dal servizio, in tempo di pace e senza collegamento con missioni all’estero, non più vigente da quasi quindici anni è ancor meno giustificato nella nuova compagine di reclutamento esclusivamente su base volontaria [art. 3, co. 1, lett u del ddl];

8. prevedendo per i reati militari di minore gravità la citazione diretta davanti al

giudice collegiale (e non ad un monocratico) si giungerebbe all’assurdità di far

celebrare per quelli il giudizio abbreviato (ed il patteggiamento), restando di

contro le analoghe competenze per i reati militari più gravi riservate al giudice

(singolo) per l’udienza preliminare (chi giudicherebbe poi i concorrenti nel

reato che vogliono il giudizio ordinario, quando l’organico di sette uffci

giudiziari militari su nove non prevede un sufficiente numero di magistrati?) [art.

3, co. 1, lett u del ddl];

E’ auspicabile di contro una riforma in materia di diritto penale militare

maggiormente aderente ai principi costituzionali ed ai tempi, e che altresì incida

profondamente nell’ordinamento giudiziario militare, sopprimendo il ruolo

separato dei magistrati militari ed attribuendo le relative competenze

eventualmente a sezioni specializzate della magistratura ordinaria, così

 ponendo davvero fine alle irrazionalità ed alle diseconomie che l'attuale

 struttura comporta.

A tale proposito va sottolineato come soluzioni molto più accettabili siano

contenute nelle proposte di legge tuttora pendenti in materia in entrambi i rami

del parlamento (v. ad es. ddl 2807 del Senato 534 della Camera dei Deputati),

che non contrastano con l'attuale formulazione dell'art. 103 della Costituzione in

quanto (anche a respingere l'opinione per la quale essa costituirebbe un limite

massimo per la competenza degli organi giudiziari militari in tempo di pace, ma

non ne garantirebbe la sopravvivenza) tale disposizione comunque prevede

l'esistenza dei tribunali militari, ma non un separato ruolo di magistrati, e sono

quindi compatibili anche con l'attribuzione della relativa giurisdizione a sezioni

specializzate composti da giudici ordinari.

Dr. Paolo Scarfi

Procuratore Militare della Repubblica

 


 
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Riforma dei Codici Mililari - d.d.l. nr. 5433
 

 
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