JurisMil
CENTRO
STUDI DIRITTO
MILITARE DI
SIDEWEB
ASSENZA
PER MALATTIA, VISITE FISCALI
DECURTAZIONI ECONOMICHE
NELLE FORZE ARMATE
Le Forze Armate e le Forze di Polizia
sono escluse dall’ambito applicativo del decreto legge 112/2008
Dalle
informazioni acquisite recentemente ci risulta che lo Stato Maggiore
Difesa, e per esso la Direzione Generale per il Personale Militare,
sta predisponendo la direttiva applicativa dell’articolo 71 del
nuovo decreto legge n° 112 del 26 giugno 2008 (che per comodità di
esposizione chiameremo norma “Brunetta”), ovvero la disposizione che
disciplina in particolare le assenze per malattia dei pubblici
dipendenti.
Viste le rilevanti
conseguenze che l’attuazione di tale provvedimento avrà sul
personale, siamo stati interessati da numerosi utenti che ci hanno
chiesto di valutare se l’applicazione ai militari della norma
Brunetta debba considerarsi legittima, al fine di verificare la
proponibilità di un ricorso contro le decurtazioni economiche che
saranno operate in relazione ai giorni di malattia.
Il nostro Centro
Studi ha provveduto quindi ad analizzare il nuovo decreto legge
approvato a giugno, ed ha elaborato il seguente parere, nell’intento
di offrire ai militari una sintesi di natura tecnica da utilizzare
come base di lavoro per una eventuale azione legale di tutela,
contro l’applicazione del decreto e i tagli di stipendio che saranno
loro praticati.
Sull’ambito soggettivo di
applicazione del decreto Brunetta.
L’articolo 71 del decreto
Brunetta, individua i soggetti ai quali si riferisce specificando
che esso deve essere applicato “ai dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto
legislativo 165/2001” ovvero alla fonte normativa che disciplina
le “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche” .
Il testo del dlgs 165/2001 richiamato dalla norma Brunetta
stabilisce a sua volta che:
“Per
amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni
dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e
grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni
dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i
Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le
istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro
associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali,
regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del
Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui
al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.”
Approfondendo la lettura
dello stesso decreto legislativo 165/2001, si rileva inoltre la
disposizione che ha dato una svolta radicale alla pubblica
amministrazione. Ci riferiamo alla norma che ha privatizzato il
pubblico impiego, la quale, relativamente alla disciplina del
rapporto di lavoro, stabilisce che ai dipendenti delle pubbliche
amministrazioni si applicano appunto le norme del codice civile.
La norma di cui si parla è l’articolo 2 comma 2 del dlgs 165/2001
per il quale:
“I rapporti di lavoro dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono disciplinate dalle
disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e
dalle legge sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte
salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto.
Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che
introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità
sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a
categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o
accordi collettivi e, per la parte derogata non sono ulteriormente
applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso
contrario.”
Nondimeno, il comma sopra riportato non si applica a talune
categorie di dipendenti fra cui i militari e i poliziotti. Infatti,
proseguendo la lettura del decreto legislativo 165/2001 (adottato a
riferimento dalla norma Brunetta), si riscontra una deroga per i
militari delle forze armate e le forze di polizia, per i quali il
rapporto di lavoro non è disciplinato dalle regole del codice civile,
ma rimane regolato dalle fonti di diritto pubblico. L’eccezione è
stabilita dall’articolo 3 comma 2 del dlgs 165/2001 in base al quale:
“In deroga
all'articolo 2, commi 2 ()
e 3 rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e
procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di
polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e
della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che
svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio
1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive
modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.
L’accento va posto in modo particolare sul comma ora riportato
poiché con esso il legislatore ha operato un’altra scelta radicale,
ovvero quella di escludere i militari e i poliziotti
dall’applicazione della disciplina generale del rapporto di lavoro
prevista dei dipendenti pubblici.
Il
personale escluso viene infatti definito come pubblico impiego
non privatizzato, giacché le norme relative al loro rapporto di
lavoro (incluse quelle relative alla disciplina economica e
normativa), sono disciplinate da fonti diverse rispetto a quelle
degli altri impiegati pubblici. A titolo di esempio, si consideri
che gli aspetti economici (stipendi, assegni e indennità) e
normativi (permessi, licenze ecc.) non sono regolati da contratti
collettivi nazionali (frutto di contrattazione sindacale), ma da
atti di natura legislativa ovvero amministrativa.
Rimane ora da verificare se le disposizioni relative alla malattia,
sono da includere nel concetto di rapporto di lavoro
richiamato dall’articolo 2 comma 2 del dlgs 165/01. In caso
affermativo deve necessariamente escludersi la loro applicazione ai
militari e ai poliziotti in virtù della deroga stabilita dal
successivo articolo 3 comma 1 dello stesso dlgs 165/2001.
Per il Consiglio di Stato il
decreto richiamato dalla norma Brunetta (dlgs 165/2001) non deve
essere applicato ai militari.
Il Consiglio di Stato, con sentenza 7472/2005, ha
già avuto occasione di esprimersi in merito all’articolo 1 comma 2
del dlgs 165/2001, ossia alla disposizione richiamata dalla norma
Brunetta che definisce l’ambito soggettivo di applicazione del nuovo
decreto, e delle norme sulla malattia ivi contenute.
Nel
caso affrontato dai giudici lo stesso decreto legislativo 165/01 , a
cui si riferisce il decreto legge di fine giugno, era stato invocato
da un carabiniere che chiedeva il riconoscimento di un diritto molto
importante riconosciuto ai dipendenti pubblici: quello di essere
temporaneamente trasferito in una sede vicina al nucleo familiare
comprendente minori fino a tre anni.
Tale beneficio è stabilito dall’articolo 42 bis del dlgs 151/2001
“Testo unico sulla maternità e paternità” il quale nell’individuare
i soggetti beneficiari, si riferisce alla stessa fonte normativa
richiamata nella norma Brunetta
.
Ebbene, il Consiglio di Stato con la citata sentenza, ha negato
l’estensione ai militari di tale diritto, stabilendo che l’articolo
1 comma 2 del dlgs 165/2001 (ossia la fonte di collegamento
riportata nel decreto Brunetta) non si riferisce agli appartenenti
alle forze armate e alle forze di polizia. Ugualmente si era
espressa anche l’amministrazione militare che, fin dal principio
della vicenda, aveva negato al carabiniere il diritto di avvicinarsi
al proprio nucleo familiare.
Va
precisato oltretutto che il riconoscimento agli appartenenti delle
forze armate del beneficio valutato da giudici, avrebbe consentito a
molti militari di risolvere i grossi problemi familiari che devono
soventemente fronteggiare, in relazione ai trasferimenti d’autorità
che li portano a prestare servizio nelle più disparate zone del
territorio.
Malgrado l’importanza di questa norma, il Consiglio di Stato ha dato
ragione all’amministrazione, pronunciandosi negativamente con una
sentenza che ha sconfortato tutti i militari che speravano di
vedersi riconosciuto il diritto al pari degli altri dipendenti
pubblici.
Con
la citata sentenza i giudici hanno quindi stabilito che :
“...destinatario del beneficio in
oggetto [ossia quello relativo all’avvicinamento al nucleo familiare]
è il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni
disciplinate dal D.Lvo 165/01, che contiene la disciplina dello
stato giuridico del personale civile dello Stato, come emerge
chiaramente dalla rubrica della norma. Quindi personale civile e
non militare come nel caso in esame.”
Ed ancora:
“... non
può non essere osservato che proprio in tema di disciplina del
rapporto di lavoro, nel successivo art. 3 dello stesso decreto n.
165/01 viene affermato che “rimangono disciplinati dai rispettivi
ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli
avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze
di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e
della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che
svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio
1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive
modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287….” ... “Ora
non v’è dubbio che la materia dei trasferimenti, temporanei o
definitivi che siano, del personale dipendente delle pubbliche
amministrazioni riguarda il rapporto di lavoro del medesimo,
concernendo direttamente la variazione del luogo in cui la
prestazione deve essere effettuata.”
Orbene, il
Consiglio di Stato ha incluso la materia dei trasferimenti fra
quelle derogate, in quanto parte integrante del rapporto di
lavoro e, conseguentemente, ha negato ai militari il diritto di
avvicinamento al nucleo familiare, previsto per i dipendenti
pubblici.
Stando a tale percorso interpretativo,
anche la materia attinente al trattamento economico di malattia deve
ritenersi esclusa dal campo di applicazione del decreto 165/2001 e,
in ultima analisi, della stessa norma Brunetta che lo richiama.
Il trattamento economico di malattia,
deve invero ritenersi come parte integrante del rapporto di
lavoro. Ai dipendenti pubblici non militari si applica infatti
il libro V del codice civile (norme non applicabili ai militari in
virtù dell’art. 3 comma 1 dlgs 165/2001), e quindi anche l’articolo 2110 c.c. il quale
disciplina il trattamento economico previsto in caso di malattia del
lavoratore.
In
conclusione, a nostro avviso, l’applicazione della norma derogatoria
prevista dall’articolo 3 comma 1 dlgs 165/2001, con riferimento al
settore normativo attinente al rapporto di lavoro - e quindi
al trattamento di malattia -, rende inapplicabili ai militari e
poliziotti le novità apportate dal nuovo decreto legge.
Sulle
fasce orarie delle visite fiscali e sulle norme speciali del settore
Forze Armate.
L’interpretazione del
Consiglio di Stato richiamandosi alla specialità dell’ordinamento
militare, trova ulteriori riferimenti anche nella disciplina
normativa generale relativa alle visite medico-fiscali, e alle
connesse fasce orarie previste per gli accertamenti.
Al personale delle forze armate infatti
viene normalmente applicata la normazione speciale, che distingue
questa categoria da quella dei dipendenti pubblici e privati in
genere. La legge 833 del 1978 nel disciplinare “gli
accertamenti (le visite fiscali) spettanti al servizio
sanitario nazionale”, all'articolo 14, esclude espressamente i
dipendenti delle forze armate dalla competenza del S.S.N. per gli
accertamenti tecnico-sanitari delle condizioni del personale. Di
conseguenza non è mai stato ritenuto applicabile l’art. 4 del D.M.
15/07/1986 in base al quale “l'orario di reperibilità del
lavoratore entro il quale devono essere effettuate le visite mediche
di controllo è dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i
giorni, compresi i domenicali o festivi”.
Il sistema normativo del nostro
ordinamento riconosce perciò natura speciale della normazione dei
militari - o quantomeno di quella ora in discussione –, e riteniamo
che in tale ambito debbano rientrare anche le norme attinenti alle
visite fiscali.
Di conseguenza, alla
luce anche dei riferimenti normativi e giurisprudenziali sopra
esposti, la norma Brunetta non dovrebbe essere applicata ai
militari delle forze armate e nemmeno alle forze di polizia.
Dubbi
costituzionali - irrazionalità e ingiustizia delle norme del
decreto legge 112/2008.
Come diffusamente
dichiarato dagli esponenti politici di governo, la ratio delle norme
del decreto legge attinenti il pubblico impiego è – o almeno
dovrebbe essere - quella di contenere determinati malcostumi
dimostrati dal personale pubblico (o quantomeno da taluni lavoratori
impiegati in questo settore) e, in ultima analisi, di incrementare
l’efficienza della pubblica amministrazione.
Ebbene, non si può non rilevare come
dal lato pratico sia stata operata una “omogeneizzazione” normativa
che, per un verso non tiene conto delle conseguenze che subiranno
anche coloro che si sono sempre comportati con correttezza, i quali
invece non dovrebbero essere penalizzati a causa di quella che,
evidentemente, si dimostra essere una minoranza degli individui. Per
l’altro, disconosce le specificità di taluni settori dove, con
riferimento ad esempio ai problemi connessi con le “malattie facili”,
esistono già efficaci strumenti di “condizionamento” che possono
incidere, anche in maniera pesante, sulla carriera e,
contestualmente, sullo stipendio.
Nelle forze armate ad esempio esistono
da sempre le cosiddette “note caratteristiche”, ovvero quelle
valutazioni tecnico-discrezionali operate dai superiori, dalle quali
lo stesso stato giuridico fa dipendere tutto lo sviluppo di carriera
di un militare. E fra le numerose voci valutative interne sono
incluse appunto quelle relative alle condizioni di salute e, quindi,
indirettamente, ai giorni di malattia svolti dal personale (tra
l’altro, l’abbassamento di queste voci è un evento che trova
attuazione abbastanza frequentemente).
Se si considera, infine,
che il trattamento accessorio del personale militare può essere
talvolta superiore al valore degli assegni fondamentali, ossia della
voce stipendio, appare quindi palese come l’applicazione del decreto
in questione al personale delle FF.AA e delle FF.PP. determina
penalizzazioni e sperequazioni che si rivelano inaccettabili anche
sotto il profilo giuridico, dando luogo un quadro normativo
incoerente, ed alimentando nel contempo dei forti dubbi sulla
legittimità costituzionale di tali norme con riferimento alla parità
di trattamento (articolo 3 Cost.) e al sistema di tutela sociale (artt.
36 e 38 Cost.), ovvero ai principi che sono imposti dalla carta
fondamentale dei diritti.
JurisMil
CENTRO
STUDI DIRITTO
MILITARE DI
SIDEWEB
Si riporta il testo integrale della sentenza del
Consiglio di stato 7442/2005.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
(Sentenza 7472/2005)
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in
appello n. 2378 dell'anno 2005, proposto da Ministero della Difesa,
in persona del Ministro in carica rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui ope legis domicilia
alla via dei Portoghesi n.12, Roma,
contro
XX,
rappresentato e difeso dall'avv. G.S., elettivamente domiciliato in
Roma, via E. Quirino Visconti, n. 20 presso l’Avv. M.S.M.,
per l'annullamento
della sentenza
del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. I bis, del
21.12.2004 n. 16955;
Visto il
ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto
di costituzione in giudizio della parte appellata;
Viste le
memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive tesi
difensive;
Visti tutti
gli atti di causa;
data per letta
alla pubblica udienza del 21 ottobre 2005 la relazione del Cons.
Sandro Aureli;
Uditi, altresì,
gli Avv.ti Petretti su delega dell’Avv. G.S. Giannetto e l’Avvocato
dello Stato Maddalo;
Ritenuto in fatto e in diritto:
FATTO
Con la
sentenza impugnata il T.A.R. del Lazio ha annullato la nota del
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – I Reparto - SM –
Ufficio Personale Marescialli, in data 26 luglio 2004, prot. 320152
/T-5-2/Per.Mar, con la quale è stata respinta l’istanza presentata
ex art.42-bis del D.Lgs.151/2000 dal M.llo XX, in servizio presso il
Comando Regione Carabinieri Sardegna, diretta ad ottenere la
temporanea assegnazione presso il Comando Regione Liguria (Comando
provinciale Carabinieri di Genova), risiedendo la moglie e la figlia,
nata il XXXXXXX, a XXXXXXXX.
A tanto il
primo giudice è giunto riconoscendo l’applicabilità della suddetta
norma alla fattispecie esaminata.
Il Ministero
della Difesa ha appellato la sentenza suddetta per chiederne
l’annullamento, attesa la ritenuta inapplicabilità della norma di
cui si discute all’Arma del Carabinieri, senza che ciò determini
comunque alcun profilo di illegittimità costituzionale in ragione
del particolare status giuridico rivestito dagli appartenenti ad
essa.
La parte
appellata si è costituita per chiedere il rigetto dell’appello
confutando le tesi dell’Amministrazione, e con il contestuale
appello incidentale ha riproposto le questioni ritenute assorbite
dal primo giudice.
All’udienza
del 21 ottobre 2001 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
La decisone di
primo grado è giunta all’annullamento del diniego di trasferimento
temporaneo opposto dal Comando Generale dei Carabinieri al
Maresciallo XX, padre di figlia minore di anni tre, ritenendo
applicabile e quindi violato l’art.42-bis del D.lgs. 26 marzo 2001,
n. 151, contenente disposizioni
legislative in
materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.
Come già
correttamente rilevato, la norma anzidetta è stata introdotta
dall’art. 3,comma 105, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, e per
essa “il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente
di amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, può
essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un
periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di
servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale
l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa….”.
Decisivo è
quindi stabilire quali siano le amministrazioni tenute ad applicare
l’art. 42-bis in esame.
Al riguardo la
Sezione non ritiene di poter condividere l’avviso del primo giudice.
Osserva in primo luogo il Collegio che destinatario del beneficio in
oggetto è il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni
disciplinate dal D.Lvo 165/01, che contiene la disciplina dello
stato giuridico del personale civile dello Stato, come emerge
chiaramente dalla rubrica della norma. Quindi personale civile e non
militare come nel caso in esame.
Inoltre l’art.
1 del decreto n. 165/01 contiene disposizioni che disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; per quest’ultime, a
tenore del II° comma,” s’intendono” tra l’altro, “tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di
ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le
Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e
associazioni, le istituzioni universitarie….”
Senonchè non può non essere osservato che proprio in tema di
disciplina del rapporto di lavoro, nel successivo art. 3 dello
stesso decreto n. 165/01 viene affermato che “rimangono disciplinati
dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale
militare e le Forze di polizia di Stato,
il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia
nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle
materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4
giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e
10 ottobre 1990, n. 287….”
Ora non v’è dubbio che la materia dei trasferimenti, temporanei o
definitivi che siano, del personale dipendente delle pubbliche
amministrazioni riguarda il rapporto di lavoro del medesimo,
concernendo direttamente la variazione del luogo in cui la
prestazione deve essere effettuata.
Onde, l’ampia
individuazione delle pubbliche amministrazioni, contenuta nel II°
comma dell’art. 1 del decreto n. 161/01, viene integrata , anche ai
fini dell’applicazione dell’art.42-bis del decreto n. 151 del 26
marzo 2001, dal successivo art.3, per il quale “ il personale
militare e le Forze di polizia di Stato”, rimangono disciplinati dai
rispettivi ordinamenti.
Ciò avviene,
com’è noto, in forza del particolare status giuridico dei detti
dipendenti, le cui funzioni giustificano un regime differenziato,
del quale, per questa stessa ragione, è indubbia la copertura
costituzionale.
L’art. 42-bis
del decreto n. 151 del 2001, non è quindi invocabile dal dipendente
che appartiene all’Arma dei Carabinieri.
Con il che, si
può aggiungere, che appare irrilevante il profilo
d’incostituzionalità della suddetta norma, regolando tra l’altro
essa, palesemente, un’ipotesi di trasferimento da un’amministrazione
ad altra, laddove nella specie trattasi di trasferimento tra sedi di
servizio della medesima amministrazione, onde non deve farsene nella
specie applicazione.
Per tale
suesposta medesima ragione, tutti i motivi che sorreggono l’appello
incidentale, sono destituiti di fondamento, posto che il contestato
riferimento alle esigenze di servizio dell’Amministrazione,
contenuto nel diniego impugnato, riveste evidente carattere
aggiuntivo e secondario rispetto alla contrapposta inapplicabilità
dell’art. 42-bis già citato, e invocato dal XX nella propria
istanza di trasferimento.
L’appello deve quindi essere accolto.
Le spese del
doppio grado del giudizio possono essere compensate in
considerazione della novità della questione che pone difficoltà di
interpretazione della normativa, testimoniata anche dalla differente
valutazione del giudice di primo e secondo grado.
P.Q.M.
Il Consiglio
di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV),
definitivamente pronunziando
sull'appello meglio indicato in epigrafe, così provvede:
accoglie
l'appello, e per lo effetto in riforma della sentenza appellata,
respinge il ricorso proposto in primo grado;
compensa le
spese del doppio grado dei giudizio.
Ordina che la
presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in
Roma, addì 21 ottobre 2005 dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio con
l'intervento dei signori:
Stenio Riccio
Presidente
Costantino
Salvatore Consigliere
Dedi Rulli
Consigliere
Aldo Scola
Consigliere
Sandro Aureli
Consigliere relatore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sandro Aureli Stenio Riccio
IL SEGRETARIO
VISITA
I NOSTRI SITI
WWW.FORZEARMATE.ORG
WWW.SIDEWEB.ORG
I
servizi di Sideweb
I SERVIZI OFFERTI DA SIDEWEB
q
CONSULENZE
TELEFONICHE GRATUITE
q
TUTELA LEGALE
INDIVIDUALE E COLLETTIVA
q
BANCA DATI
NORMATIVE PERSONALE MILITARE
q
INFORMAZIONE
NOVITA' LEGISLATIVE SUL PERSONALE MILITARE
q
NEWS LETTER
INFORMATIVA IN TEMA SOCIALE POLITICO GIURIDICO
q
CASELLE
POSTALI ANTIVIRUS ANTISPAM
q
INFORMAZIONE IN TEMPO REALE VIA SMS
q
PUBBLICAZIONI SPECIALIZZATE SUL PERSONALE MILITARE
Gratuitamente agli abbonati Sideweb
le pubblicazioni sul diritto militare
-
IL
CODICE DEGLI ACCORDI CONTRATTUALI DEI MILITARI DELLE FF.AA.
-
I CONGEDI
PARENTALI NELLE FF.AA. E FF.PP.
-
IL
CODICE DEI VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA
-
LA
DISCIPLINA MILITARE E GLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CITTADINO CON
LE STELLETTE
-
STIPENDI
ASSEGNI E INDENNITA' DEL PERSONALE MILITARE
-
RAPPRESENTANZE ASSOCIAZIONI E SINDACATI DEI MILITARI NEL DIRITTO
NAZIONALE E INTERNAZIONALE
PER INFO
visita il sito www.forzearmate.org e www.sideweb.org
o scrivi all’indirizzo servizi@sideweb.it
“Il genitore con figli minori fino a tre anni di età
dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, può essere assegnato, a
richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo
complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di
servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella
quale l'altro genitore esercita la propria attività
lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto
vacante e disponibile di corrispondente posizione
retributiva e previo assenso delle amministrazioni di
provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere
motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati
all'interessato entro trenta giorni dalla domanda.”
L’articolo 71 del decreto 112/2005 (norma Brunetta)
stabilisce che:
Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata,
ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il
trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni
indennità o emolumento, comunque denominati, aventi
carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro
trattamento accessorio...”
Per ulteriori informazioni, o per eventuali errori su questo argomento, si prega di contattare la redazione di Forzearmate.org - Sideweb chiamando il seguente nr. telefonico 347 2369419, oppure scrivere a: info@sideweb.it
SideWeb s.r.l.,
7/7/2008 Il nostro impegno e la nostra professionalita' al servizio di tutti.
Sostieni le nostre attività! Questo ed altro lo trovi soltanto su www.forzearmate.org - Sideweb.
Abbonati alla nostra organizzazione
Avrai la consulenza telefonica; l'accesso alla banca dati riservata, gli studi legali convenzionati, la raccolta delle pubblicazioni tascabili, ricorsi gerarchici e ai tar facilitati; l'impegno sociale ed economico a favore del personale, ecc...
Scopri come abbonarti...
|