Warning: include_once(../../../include/ad.inc.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in D:\inetpub\webs\forzearmateorg\RICORSO-CONTRO-APPLICAZIONE-DECRETO-BRUNETTA_080707-196.php on line 2

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '../../../include/ad.inc.php' for inclusion (include_path='.;C:\PHPVersions\PHP52\includes') in D:\inetpub\webs\forzearmateorg\RICORSO-CONTRO-APPLICAZIONE-DECRETO-BRUNETTA_080707-196.php on line 2
UN RICORSO CONTRO L'APPLICAZIONE DEL DECRETO BRUNETTA.

 


Chi siamo e cosa facciamo Rinnova il tuo abbonamento Periodico Militari Magazine Consulenze scritte Tessera o'keycard
Web mail Approfondimenti Rassegna stampa Le leggi Le circolari Argomenti a tema Comunicati I convegni Difesa legale
Contatti Mater. informativo Convenzioni Newsletter Le pubblicazioni Provvedimenti futuri Invia i tuoi file Co.ce.r. PoliticaForum Blog
 Ultimo aggiornamento: venerdì 03 dicembre 2010 19.59
 CERCA
Su Google Su Forze armate

 

Newsletter
Iscriviti gratis
Riceverai gratuitamente informazioni periodiche e di settore.


 

Autorizzo privacy

Per non ricevere piu' le news... clicca qui!

 
Personale
Provvedimenti futuri
Trasferimenti a domanda
Marescialli
Sergenti
Volontari spe
Volontari vfp 1/4
Donne soldato
Ufficiali ruolo normale
Ufficiali ruolo speciale
Ufficiali r.t.a.
Polizia di Stato
Pubblico impiego
Personale in ausiliaria e pensione
Rubriche
Quesiti e risposte.
Dal centro di consulenza della Sideweb!
CO.CE.R.
Le attivita' ufficiali della Rapp/za militare.
Giornale ufficiale della Difesa.
Disponibili le dispense fino al 20 giugno 2007
Utilizzo delle ff.aa. per le emergenze pubbliche
Politica e stipendi
Personalita' intervenute sui portali di Sideweb
Sindacato militari
Governo e Parlamento
Lavoro
Agenzie interinali
Arruolamenti
Concorsi in Gazzetta Ufficiale
Concorsi statali in divisa
Servizi utili
Meteo
Giornali e stampa
Foresterie e Terme
Festivita' e ricorrenze nazionali
Borsa - Finanza - Titoli
Lotto - Salute
Community
Gli avvicendamenti
Il forum
Il blog dei militari
Il blog delle forze di polizia 
La chat
Cerca l'anima gemella
Mercatino-annunci
Newsletter in archivio
Links
Calendari - donna e uomo
Promozioni e offerte
Iniziative di solidarieta'
Amici che ci hanno lasciato.
Contatti e info
Redazione
Web@master
Privacy


 

 

JurisMil

CENTRO STUDI DIRITTO MILITARE DI SIDEWEB

 

  ASSENZA PER MALATTIA, VISITE FISCALI
DECURTAZIONI ECONOMICHE
NELLE FORZE ARMATE

 

Versione per la stampa in Pdf

 

Le Forze Armate e le Forze di Polizia sono escluse dall’ambito applicativo del decreto legge 112/2008

 

Dalle informazioni acquisite recentemente ci risulta che lo Stato Maggiore Difesa, e per esso la Direzione Generale per il Personale Militare, sta predisponendo la direttiva applicativa dell’articolo 71 del nuovo decreto legge n° 112 del 26 giugno 2008 (che per comodità di esposizione chiameremo norma “Brunetta”), ovvero la disposizione che disciplina in particolare le assenze per malattia dei pubblici dipendenti.

Viste le rilevanti conseguenze che l’attuazione di tale provvedimento avrà sul personale, siamo stati interessati da numerosi utenti che ci hanno chiesto di valutare se l’applicazione ai militari della norma Brunetta debba considerarsi legittima, al fine di verificare la proponibilità di un ricorso contro le decurtazioni economiche che saranno operate in relazione ai giorni di malattia.

Il nostro Centro Studi ha provveduto quindi ad analizzare il nuovo decreto legge approvato a giugno, ed ha elaborato il seguente parere, nell’intento di offrire ai militari una sintesi di natura tecnica da utilizzare come base di lavoro per una eventuale azione legale di tutela, contro l’applicazione del decreto e i tagli di stipendio che saranno loro praticati. 
 

Sull’ambito soggettivo di applicazione del decreto Brunetta.

L’articolo  71  del decreto Brunetta, individua i soggetti ai quali si riferisce specificando che esso deve essere applicato “ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 165/2001” ovvero alla fonte normativa che disciplina le “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” . 

Il testo del dlgs 165/2001 richiamato dalla norma Brunetta stabilisce a sua volta che: 

“Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.” 

Approfondendo la lettura dello stesso decreto legislativo 165/2001,  si rileva inoltre la disposizione che ha dato una svolta radicale alla pubblica amministrazione. Ci riferiamo alla norma che ha privatizzato il pubblico impiego, la quale, relativamente alla disciplina del rapporto di lavoro, stabilisce che ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni si applicano appunto le norme del codice civile.

La norma di cui si parla è l’articolo 2 comma 2 del dlgs 165/2001 per il quale:
 

I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinate dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle legge sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario.”

Nondimeno, il comma sopra riportato non si applica a talune categorie di dipendenti fra cui i militari e i poliziotti. Infatti, proseguendo la lettura del decreto legislativo 165/2001 (adottato a riferimento dalla norma Brunetta), si riscontra  una deroga per i militari delle forze armate e le forze di polizia, per i quali il rapporto di lavoro non è disciplinato dalle regole del codice civile, ma rimane regolato dalle fonti di diritto pubblico.  L’eccezione è stabilita dall’articolo 3 comma 2 del dlgs 165/2001 in base al quale:

“In deroga all'articolo 2, commi 2 ([1]) e 3  rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.

L’accento va posto in modo particolare sul comma ora riportato poiché con esso il legislatore ha operato un’altra scelta radicale, ovvero quella di escludere i militari e i poliziotti dall’applicazione della disciplina generale del rapporto di lavoro prevista dei dipendenti pubblici.

Il personale escluso viene infatti definito come pubblico impiego non privatizzato, giacché le norme relative al loro rapporto di lavoro (incluse quelle relative alla disciplina economica e normativa), sono disciplinate da fonti diverse rispetto a quelle degli altri impiegati pubblici. A  titolo di esempio, si consideri che gli aspetti economici (stipendi, assegni e indennità) e normativi (permessi, licenze ecc.) non sono regolati da contratti collettivi nazionali (frutto di contrattazione sindacale), ma da atti di natura legislativa ovvero amministrativa.

Rimane ora da verificare se le disposizioni relative alla malattia, sono da includere nel concetto di rapporto di lavoro richiamato dall’articolo 2 comma 2 del  dlgs 165/01. In caso affermativo deve necessariamente escludersi la loro applicazione ai militari e ai poliziotti in virtù della deroga stabilita dal successivo articolo 3 comma 1 dello stesso dlgs 165/2001.
 

Per il Consiglio di Stato il decreto richiamato dalla norma Brunetta (dlgs 165/2001) non deve essere applicato ai militari.

Il Consiglio di Stato, con sentenza 7472/2005, ha già avuto occasione di esprimersi in merito all’articolo 1 comma 2 del dlgs 165/2001, ossia alla disposizione richiamata dalla norma Brunetta che definisce l’ambito soggettivo di applicazione del nuovo decreto, e  delle norme sulla malattia ivi contenute.

Nel caso affrontato dai giudici lo stesso decreto legislativo 165/01 , a cui si riferisce il decreto legge di fine giugno, era stato invocato da un carabiniere che chiedeva il riconoscimento di un diritto molto importante riconosciuto ai dipendenti pubblici: quello di essere temporaneamente trasferito in una sede vicina al nucleo familiare comprendente minori fino a tre anni.

Tale beneficio è stabilito dall’articolo 42 bis del dlgs 151/2001 “Testo unico sulla maternità e paternità” il quale nell’individuare i soggetti beneficiari, si riferisce alla stessa fonte normativa richiamata nella norma Brunetta [2]

Ebbene, il Consiglio di Stato con la citata sentenza, ha negato l’estensione ai militari di tale diritto, stabilendo che l’articolo 1 comma 2 del dlgs 165/2001 (ossia la fonte di collegamento riportata nel decreto Brunetta) non si riferisce agli appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia. Ugualmente si era espressa anche l’amministrazione militare che, fin dal principio della vicenda, aveva negato al carabiniere il diritto di avvicinarsi al proprio nucleo familiare.

Va precisato oltretutto  che il riconoscimento agli appartenenti delle forze armate del beneficio valutato da giudici, avrebbe consentito a molti militari di risolvere i grossi problemi familiari che devono soventemente fronteggiare, in relazione ai trasferimenti d’autorità che li portano a prestare servizio nelle più disparate zone del territorio.

Malgrado l’importanza di questa norma, il Consiglio di Stato ha dato ragione all’amministrazione, pronunciandosi negativamente con una sentenza che ha sconfortato tutti i militari che speravano di vedersi riconosciuto il diritto al pari degli altri dipendenti pubblici.

Con la citata sentenza i giudici hanno quindi stabilito che :

“...destinatario del beneficio in oggetto [ossia quello relativo all’avvicinamento al nucleo familiare] è il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni disciplinate dal D.Lvo 165/01, che contiene la disciplina dello stato giuridico del personale civile dello Stato, come emerge chiaramente dalla rubrica della norma. Quindi personale civile e non militare come nel caso in esame.” 

Ed ancora: 

“... non può non essere osservato  che proprio in tema di  disciplina del rapporto di lavoro, nel successivo art. 3 dello stesso decreto n. 165/01 viene affermato che “rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287….” ... “Ora non v’è dubbio che la materia dei trasferimenti, temporanei o definitivi che siano,  del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni riguarda  il rapporto di lavoro del medesimo, concernendo direttamente la variazione  del luogo in cui la prestazione deve essere effettuata.” 

Orbene, il Consiglio di Stato ha incluso la materia dei trasferimenti fra quelle derogate, in quanto parte integrante del rapporto di lavoro e, conseguentemente, ha negato ai militari il diritto di avvicinamento al nucleo familiare, previsto per i dipendenti pubblici.

Stando a tale percorso interpretativo, anche la materia attinente al trattamento economico di malattia deve ritenersi esclusa dal campo di applicazione del decreto 165/2001 e, in ultima analisi, della stessa norma Brunetta che lo richiama.

Il trattamento economico di malattia, deve invero ritenersi come  parte integrante del rapporto di lavoro. Ai dipendenti pubblici non militari si applica infatti il libro V del codice civile (norme non applicabili ai militari in virtù dell’art. 3 comma 1 dlgs 165/2001), e quindi anche l’articolo 2110 c.c. il quale disciplina il trattamento economico previsto in caso di malattia del lavoratore.

In conclusione, a nostro avviso, l’applicazione della norma derogatoria prevista dall’articolo 3 comma 1 dlgs 165/2001, con riferimento al settore normativo attinente al rapporto di lavoro  - e quindi al trattamento di malattia -, rende inapplicabili ai militari e  poliziotti le novità apportate dal nuovo decreto legge.
 

Sulle fasce orarie delle visite fiscali e sulle norme speciali del settore Forze Armate.

L’interpretazione del Consiglio di Stato richiamandosi alla specialità dell’ordinamento militare, trova ulteriori riferimenti anche nella disciplina normativa generale relativa alle visite medico-fiscali, e alle connesse fasce orarie previste per gli accertamenti.

Al personale delle forze armate infatti viene normalmente applicata la normazione speciale, che distingue questa categoria da quella  dei dipendenti pubblici e privati in genere. La legge 833 del 1978 nel disciplinare “gli accertamenti (le visite fiscali) spettanti al servizio sanitario nazionale”, all'articolo 14, esclude espressamente i dipendenti delle forze armate dalla competenza del S.S.N. per gli accertamenti tecnico-sanitari delle condizioni del personale. Di conseguenza non è mai stato ritenuto applicabile l’art. 4 del D.M. 15/07/1986 in base al quale “l'orario di reperibilità del lavoratore entro il quale devono essere effettuate le visite mediche di controllo è dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni, compresi i domenicali o festivi”.

Il sistema normativo del nostro ordinamento riconosce perciò natura speciale della  normazione dei militari - o quantomeno di quella ora in discussione –, e riteniamo che in tale ambito debbano rientrare anche le norme attinenti alle visite fiscali.

Di conseguenza, alla luce anche dei riferimenti normativi e giurisprudenziali sopra esposti,  la norma Brunetta non dovrebbe essere applicata ai militari delle forze armate e nemmeno alle forze di polizia.

 

Dubbi costituzionali  - irrazionalità e ingiustizia delle norme del decreto legge 112/2008.

Come diffusamente dichiarato dagli esponenti politici di governo, la ratio delle norme del decreto legge attinenti il pubblico impiego è – o almeno dovrebbe essere - quella di contenere determinati malcostumi dimostrati dal personale pubblico (o quantomeno da taluni lavoratori impiegati in questo settore) e, in ultima analisi, di incrementare l’efficienza della pubblica amministrazione.

Ebbene, non si può non rilevare come dal lato pratico sia stata operata una “omogeneizzazione” normativa che, per un verso non tiene conto delle conseguenze che subiranno anche coloro che si sono sempre comportati con correttezza, i quali invece non dovrebbero essere penalizzati a causa di quella che, evidentemente, si dimostra essere una minoranza degli individui. Per l’altro, disconosce le specificità di taluni settori dove, con riferimento ad esempio ai problemi connessi con le “malattie facili”, esistono già efficaci strumenti di “condizionamento” che possono incidere, anche in maniera pesante, sulla carriera e, contestualmente, sullo stipendio.

Nelle forze armate ad esempio esistono da sempre le cosiddette “note caratteristiche”, ovvero quelle valutazioni tecnico-discrezionali operate dai superiori, dalle quali lo stesso stato giuridico fa dipendere tutto lo sviluppo di carriera di un militare. E fra le numerose voci valutative interne sono incluse appunto quelle relative alle condizioni di salute e, quindi, indirettamente, ai giorni di malattia svolti dal personale (tra l’altro, l’abbassamento di queste voci è un evento che trova attuazione abbastanza frequentemente).

Se si considera, infine, che il trattamento accessorio del personale militare può essere talvolta superiore al valore degli assegni fondamentali, ossia della voce stipendio, appare quindi palese come l’applicazione del decreto in questione al personale delle FF.AA e delle FF.PP. determina penalizzazioni e sperequazioni che si rivelano inaccettabili anche sotto il profilo giuridico, dando luogo un quadro normativo incoerente, ed alimentando nel contempo dei forti dubbi sulla legittimità costituzionale di tali norme con riferimento alla parità di trattamento (articolo 3 Cost.) e al sistema di tutela sociale (artt. 36 e 38 Cost.), ovvero ai principi che sono imposti dalla carta fondamentale dei diritti.  

JurisMil

CENTRO STUDI DIRITTO MILITARE DI SIDEWEB

 

ENTRA ORA NEL BLOG

 


 

 

Si riporta il testo integrale della sentenza del Consiglio di stato 7442/2005.

 

 

R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

(Sentenza 7472/2005)

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

 

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

sul ricorso in appello n. 2378 dell'anno 2005, proposto da Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica  rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui ope legis domicilia alla via dei Portoghesi n.12, Roma,

 

contro

 

XX,  rappresentato e difeso dall'avv. G.S., elettivamente domiciliato in Roma, via E. Quirino Visconti, n. 20 presso l’Avv. M.S.M.,

 

per l'annullamento

 

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. I bis, del 21.12.2004 n. 16955;

 

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte appellata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive;

Visti tutti gli atti di causa;

data per letta  alla pubblica udienza del 21 ottobre 2005  la relazione del  Cons. Sandro Aureli;

Uditi, altresì, gli Avv.ti Petretti su delega dell’Avv. G.S. Giannetto e l’Avvocato dello Stato Maddalo;

 

Ritenuto in fatto e in diritto:

 

FATTO

 

Con la sentenza impugnata il T.A.R. del Lazio ha annullato  la nota del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – I Reparto - SM – Ufficio Personale Marescialli, in data 26 luglio 2004, prot. 320152 /T-5-2/Per.Mar, con la quale è stata respinta l’istanza presentata ex art.42-bis del D.Lgs.151/2000 dal M.llo XX, in servizio presso il Comando Regione Carabinieri Sardegna, diretta ad ottenere la temporanea assegnazione presso il Comando Regione Liguria (Comando provinciale Carabinieri di Genova), risiedendo la moglie e la figlia, nata il XXXXXXX, a XXXXXXXX.

 

A tanto il primo giudice è giunto  riconoscendo l’applicabilità della suddetta norma alla fattispecie esaminata.

 

Il Ministero della Difesa ha appellato la sentenza suddetta per chiederne l’annullamento, attesa la ritenuta inapplicabilità della norma di cui si discute all’Arma del Carabinieri, senza che ciò determini comunque alcun profilo di illegittimità costituzionale in ragione del particolare status giuridico rivestito dagli  appartenenti ad essa.

 

La parte appellata si è costituita per chiedere il rigetto dell’appello  confutando le tesi dell’Amministrazione, e con il contestuale appello incidentale ha riproposto le questioni ritenute assorbite dal primo giudice.

All’udienza del 21 ottobre 2001 la causa è stata trattenuta per la decisione.

 

DIRITTO

 

La decisone di primo grado è giunta  all’annullamento del diniego di trasferimento temporaneo  opposto dal Comando Generale dei Carabinieri al Maresciallo XX, padre di figlia minore di anni tre, ritenendo applicabile e quindi violato  l’art.42-bis del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, contenente disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.

Come già correttamente rilevato, la norma anzidetta è stata introdotta dall’art. 3,comma 105, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, e per essa “il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa….”.

 

Decisivo è quindi stabilire quali siano le amministrazioni tenute ad applicare l’art. 42-bis in esame.

 

Al riguardo la Sezione non ritiene di poter condividere l’avviso del primo giudice.

Osserva in primo luogo il Collegio che destinatario del beneficio in oggetto è il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni disciplinate dal D.Lvo 165/01, che contiene la disciplina dello stato giuridico del personale civile dello Stato, come emerge chiaramente dalla rubrica della norma. Quindi personale civile e non militare come nel caso in esame.

 

Inoltre l’art. 1 del decreto n. 165/01 contiene disposizioni che disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; per quest’ultime, a tenore del II° comma,” s’intendono” tra l’altro, “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie….”

 

Senonchè non può non essere osservato  che proprio in tema di  disciplina del rapporto di lavoro, nel successivo art. 3 dello stesso decreto n. 165/01 viene affermato che “rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287….”

 

Ora non v’è dubbio che la materia dei trasferimenti, temporanei o definitivi che siano,  del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni riguarda  il rapporto di lavoro del medesimo, concernendo direttamente la variazione  del luogo in cui la prestazione deve essere effettuata.

 

Onde, l’ampia individuazione delle pubbliche amministrazioni, contenuta nel II° comma dell’art. 1 del decreto n. 161/01,  viene integrata , anche ai fini dell’applicazione dell’art.42-bis del decreto n. 151 del 26 marzo 2001, dal successivo art.3, per il quale “ il personale militare e le Forze di polizia di Stato”, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti.

 

Ciò avviene, com’è noto, in forza del particolare status giuridico dei detti dipendenti, le cui funzioni giustificano un regime differenziato, del quale, per questa stessa ragione, è indubbia la copertura costituzionale.

 

L’art. 42-bis del decreto n. 151 del 2001, non è quindi invocabile dal dipendente che appartiene all’Arma dei Carabinieri.

 

Con il che, si può aggiungere, che  appare irrilevante  il profilo d’incostituzionalità della suddetta norma, regolando tra l’altro essa, palesemente, un’ipotesi di trasferimento da un’amministrazione ad altra, laddove nella specie trattasi di trasferimento tra sedi di servizio della medesima amministrazione, onde non deve farsene nella specie applicazione.

 

Per tale suesposta medesima ragione, tutti i motivi che sorreggono l’appello incidentale, sono destituiti di fondamento, posto che il contestato riferimento alle esigenze di servizio dell’Amministrazione, contenuto nel diniego impugnato, riveste evidente carattere aggiuntivo e secondario  rispetto alla contrapposta inapplicabilità dell’art. 42-bis già citato, e  invocato dal XX nella propria istanza di trasferimento.

 

L’appello deve quindi essere accolto.

 

Le spese del doppio grado del giudizio possono essere compensate in considerazione della novità della questione che pone difficoltà di interpretazione della normativa, testimoniata anche dalla differente valutazione del giudice di primo e secondo grado.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunziando sull'appello meglio indicato in epigrafe, così provvede:

accoglie l'appello, e per lo effetto in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso proposto in primo grado;

compensa le spese del doppio grado dei giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 21 ottobre 2005 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei signori:

Stenio Riccio                     Presidente

Costantino Salvatore          Consigliere

Dedi Rulli                          Consigliere

Aldo Scola                        Consigliere

Sandro Aureli                    Consigliere  relatore

 

L’ESTENSORE                                   IL PRESIDENTE

Sandro Aureli                                   Stenio Riccio

 

IL SEGRETARIO

  


 

 VISITA I NOSTRI SITI

WWW.FORZEARMATE.ORG

WWW.SIDEWEB.ORG

 

I servizi di Sideweb
 

I SERVIZI OFFERTI DA SIDEWEB

 

q       CONSULENZE TELEFONICHE GRATUITE

q       TUTELA LEGALE INDIVIDUALE E COLLETTIVA

q       BANCA DATI NORMATIVE PERSONALE MILITARE

q       INFORMAZIONE NOVITA' LEGISLATIVE SUL PERSONALE MILITARE

q       NEWS LETTER INFORMATIVA IN TEMA SOCIALE POLITICO GIURIDICO

q        CASELLE POSTALI ANTIVIRUS ANTISPAM

q       INFORMAZIONE IN TEMPO REALE VIA SMS

q       PUBBLICAZIONI SPECIALIZZATE SUL PERSONALE MILITARE

 

  

Gratuitamente agli abbonati Sideweb

le pubblicazioni sul diritto militare

 

  •  IL CODICE DEGLI ACCORDI CONTRATTUALI DEI MILITARI DELLE FF.AA.
  • I CONGEDI PARENTALI NELLE FF.AA. E FF.PP.
  •  IL CODICE DEI VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA
  • LA DISCIPLINA MILITARE E GLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CITTADINO CON LE STELLETTE
  • STIPENDI ASSEGNI E INDENNITA' DEL PERSONALE MILITARE
  • RAPPRESENTANZE ASSOCIAZIONI E SINDACATI DEI MILITARI NEL DIRITTO NAZIONALE E INTERNAZIONALE

 

PER INFO

visita il sito www.forzearmate.org e www.sideweb.org

o scrivi all’indirizzo servizi@sideweb.it


[1] Il  comma 2 del dlgs 165/2001 si riferisce anche alle norme sul rapporto di lavoro dei dipendenti  pubblici (v. sopra) e all’applicazione delle regole riportate nel libro V del codice civile.

[2] L’articolo 42 bis del T.U. sulla maternità e paternità stabilisce infatti che:

“Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda.”

L’articolo 71 del decreto 112/2005 (norma Brunetta) stabilisce che:

Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio...”


Versione per la stampa in Pdf

 

Per ulteriori informazioni, o per eventuali errori su questo argomento,
si prega di contattare la redazione di Forzearmate.org - Sideweb chiamando il seguente nr. telefonico 347 2369419, oppure scrivere a:
info@sideweb.it

 

SideWeb s.r.l., 7/7/2008
Il nostro impegno e la nostra professionalita' al servizio di tutti. Sostieni le nostre attività! Questo ed altro lo trovi soltanto su www.forzearmate.org - Sideweb.

 


 

 

 

 

Abbonati alla nostra organizzazione
Avrai la consulenza telefonica; l'accesso alla banca dati riservata, gli studi legali convenzionati, la raccolta delle pubblicazioni tascabili, ricorsi gerarchici e ai tar facilitati; l'impegno sociale ed economico a favore del personale, ecc...

Scopri come abbonarti...

 

 

Abbonati ora, clicca qui!

 

 

 

 
 

Servizi



A casa tua a soli 15 euro all'anno, Abbonati qui...
  

Noleggia l'auto a prezzi convenienti per le tue ferie o per i tuoi viaggi di lavoro!

Preventivo immediato
  

 

Le pubblicazioni

I codici e le pubblicazioni realizzate dalla Sideweb, riguardanti il personale e relative norme professionali.

I trasferimenti

Avvicendamenti

FORUM BLOG
 
Consulenze scritte
Approfondimenti
Provvedimenti futuri
Ricorsi in atto
Il personale
Pubblicazioni e tascabili realizzati da Sideweb
Riforma rappresentanza
La tua casa in Cooperativa
Le interviste
Riordino dei ruoli e gradi personale ff.aa. e ffpp..
Case demaniali AST
Diploma e università
Mobbing con le stellette
I libri consigliati
Riforma codici penali
Uso proiettili uranio
Manuali utili
 
Normativa
Le leggi
I disegni di legge
Le circolari
Interrogazioni parlamentari
Sentenze Tar, ecc.
Argomenti a tema
I contratti di lavoro
 
 
 
Materiale informativo
Case al mare, affitti
Treni - autostrade - aerei
 Mappe stradali Italia e sat
Telefoni fissi Italia
Cartoline
Prestiti e soldi
 Alberghi
Convenzioni
Download
Video in archivio
 Libri
Promozioni e offerte
 Immagini
Vignette
Ricette - cucina
© Sideweb s.r.l. 2006-2008 - Partita IVA e C.F. 04040850267 - Sede nazionale: Via Terraglio, 14 - 31022 Preganziol (TV)
Chiunque può usare e diffondere liberamente le nostre informazioni, con il solo obbligo di citarne la fonte.

Qui pagamenti on-line con i seguenti circuiti: