Cari
amici,
vi
rappresento un nuovo episodio (tra i tanti) accaduto ad un militare dopo
oltre 10 anni di servizio.
Il dipendente effettua tre domande di trasferimento dalla regione lazio per la
puglia ai sensi della legge n. 104/92 per accudire il padre vedovo, reduce di
guerra, (aveva circa 80 anni), riconosciuto handicappato grave e invalido civile
al 100% con accompagnamento.
l'amm/ne militare, rigetta motivando sic et semplicer "per esigenze di
servizio" in spregio alle più elementari norme tra cui la legge 241/90.
Il padre muore in casa senza che nessun familiare l'avesse potuto
accudire.
Il militare in data 17.11.99, ripresenta una nuova istanza di trasferimento ai
sensi della legge n. 104/92 per accudire una zia paterna che si era occupata di
lui sin dalla morte della di lui madre, all'epoca appena dodicenne, riconosciuta
anche lei handicappata grave con invalidità del 100%.
L'amm/ne dopo oltre 9 mesi rigetta anche questa istanza, sempre per esigenze di
servizio.
Il militare nel 9/2000 ricorre al tar e all'ispettorato del lavoro.
1. Nel 11/00, il tar lazio nega la sospensiva perchè: avere una handicappata
grave abbisognevole di assistenza, di oltre 82 anni non lo si ritiene quale
danno grave e irreparabile... guarda caso l'anno precedente per la stessa
situazione con ordinanza 90/99 fu concessa la sospensiva... oggi non più
perchè,pensate un pò, il relatore della 2^ sez. è il padre di un ufficiale
della Guardia di Finanza e da quel momento i semplici militari perdono
pedissequamente tutti i ricorsi ivi presentati!!!!!!!
2. L'ispettorato, scrive alla caserma chiedendo di specificare dettagliatamente
quali siano le esigenze di servizio.
L'amm/ne, non solo non risponde da oltre 3 mesi alla richiesta dell'ispettorato,
(e mai risponderà) ma addirittura udite udite, apre un procedimento
disciplinare a carico del militare, contestando che lo stesso avrebbe dovuto
preventivamente informare il comando.
Il militare, si giustifica dicendo che sarebbe fuori luogo informare il datore
di lavoro di un'iniziativa così lineare e pacifica e ai sensi delle attuali
disposizioni, aggiungendo che lo stesso ministero del lavoro nonchè il
sindacato al quale è iscritta la zia, avevano rappresentato che non vi era
alcun obbligo da parte del lavoratore nel comunicare alla caserma tale
iniziativa.
Conclusioni: il militare viene comunque punito perchè lui avrebbe dovuto
informare la caserma.
Nella determinazione punitiva, non viene citata alcuna norma o regolamento
violato.!!!!!!
vale a dire...SEMPLICE E INUTILE MILITARE COME TI SEI PERMESSO AD INFORMARE UN
ENTE ESTERNO DEI NOSTRI IMBROGLI E DEI NOSTRI ABUSI??????????????
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