LA
PARALISI
DEL COMITATO PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE
c.p.p.o. |
Modello
da utilizzare per il sollecito concessione
CPPO e equo indennizzo!
Ciao a tutti. Mi occupo
specificatamente del disbrigo delle pratiche di medicina legale, per il
riconoscimento di Infermità e Lesioni dipendenti da Causa di Servizio, ed in
particolare di quelle per la concessione della P.P.O. (Pensione Privilegiata
Ordinaria) e dell'Equo Indennizzo, inerente al personale militare e civile
dipendente del Ministero della Difesa, e per tali ragioni ho dei contatti
diretti ed indiretti con PERSOMIL e PERSOCIV.
Mi corre l'obbligo di
portare all'attenzione dell'opinione pubblica, le gravi disfunzioni che si
stanno verificando soprattutto negli ultimi tempi, circa la concessione dei
suddetti benefici, nella fattispecie sacrosanti diritti di dipendenti di
codesto Ministero della Difesa, circa l'assegnazione della P.P.O. e dell'equo
indennizzo.
Bisogna fare una
premessa, è ormai prassi consolidata che PERSOMIL e PERSOCIV quando si
trovano di fronte ad una richiesta di tali benefici, automaticamente chiedono
il parere del C.P.P.O. (Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie),
tassativo ed obbligatorio, ritengono loro.
I tempi di attesa per
avere tale parere, fino al 1999, oscillavano tra gli otto mesi e l'anno.
Ora e' successo che i lavori di tale Comitato si sono interrotti il 24
giugno 2000 poiche' era scaduto il mandato ai vecchi membri ed è stato
ricostituito il 16.11.2000; pertanto per circa 5 mesi i lavori sono
rimasti "momentaneamente sospesi" con un accumulo di migliaia di
pratiche.
Inoltre, in tale
periodo, lo stesso Comitato ha subito una ristrutturazione, ossia dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri è passata alla diretta dipendenza
del Ministero del Tesoro, e ciò ha comportato una netta riduzione del
personale, e quindi, attualmente, si trova ad avere una grave carenza di
personale ed una montagna di pratiche arretrate da smaltire, e gli aventi
diritto si trovano ad aspettare lungaggini - che lascio alla libera
immaginazione di ognuno di Voi.
per capire
l'entità di come sta funzionando tale Comitato, è necessario fare alcuni
riferimenti oggettivi:
-
fino al 1999
venivano effettuate due sedute al giorno, ora se ne fanno due la
settimana;
-
per
protocollare una lettera di trasmissione dei fascicoli da esaminare
occorrono circa sei mesi;
-
attualmente si
sta procedendo al vaglio di pratiche pervenute nel mese di giugno
1999.
Inoltre, da voci di
corridoio sono venuto a conoscenza di una cosa molto curiosa, ossia che la
legge n° 241/90 sulla trasparenza amministrativa valida per tutti gli
enti pubblici NON puo' essere applicata nell'ambito di tale
Comitato, in quanto manca il relativo Regolamento applicativo, ed a
distanza di oltre 10 anni, mai nessuno si è preoccupato di emanarlo, ora
speriamo che ci pensi il futuro Ministro del Tesoro; nell'attesa è
sentita ed auspicabile l'intervento del Dr. Bergamini, attuale
responsabile di tale Organismo nell'ambito del Ministero del Tesoro,
affinche' possa interessarsi per risolvere la carenza di personale e
cercare di migliorare la gravissima situazione esistente attualmente.
In presenza di tale
quadro poco edificante e di tale iter burocratico attuato dal Ministero
della Difesa, esce forte e spontaneo un grido d'allarme e d'aiuto per
tanta gente che aspetterà per tantissimo tempo (queste le previsioni),
prima che un suo sacrosanto diritto sia finalmente riconosciuto ed un
beneficio corrisposto, mentre alcuni nella vana attesa moriranno.
In tale contesto i
Dirigenti ed i funzionari responsabili, l'unica cosa che sanno dire per
tale assurda situazione che si è venuta a creare è "ma signore non
è colpa nostra, ma del CPPO".
Io invece non
voglio attribuire colpe sommarie a nessuno ma ritengo che sia
colpa di chi non ottempera alle disposizioni legislative vigenti,
giacche' tutti i cittadini, ed a maggior ragione i funzionari pubblici
"dovrebbero" (il condizionale è d'obbligo) osservare ed
applicare le leggi dello Stato.
Allora analizziamo
il dispositivo legislativo in merito e cerchiamo di capirci qualcosa.
Attualmente il
parere del C.P.P.O. è previsto dall'art. 177 del D.P.R. 29 dicembre 1973
n° 1092, ma la norma non sancisce l'obbligatorietà.
Allo stato, a
disciplinare le innumerevoli disposizioni legislative in materia, vi e' la
legge 7 agosto 1990, n° 241 ed il D.M. 16 settembre 1993, n° 603 dello
stesso Ministero della Difesa, pubblicato sulla G.U. n° 117 del
21.05.1994, attuativo delle disposizioni degli art. 2 e 4 della stessa
legge 214/90; il quale quest'ultimo fissa i termini massimi perentori ed
obbligtori per i procedimenti amministrativi inerenti tutte le varie
problematiche, di competenza degli Organi Centrali del Ministero della
Difesa.
Nell'allegato 3 di
tale D.M. n° 603/93 relativo sia al personale civile che militare, in
relazione alla liquidazione della PPO sia diretta che di reversibilità
stabilisce 330 giorni quale tempo massimo entro il quale
l'Amministrazione (ex difepensioni), ha l'obbligo di ottemperare
compreso anche il tempo necessario per il parere del CPPO, escluso
soltanto il tempo necessario per un eventuale parere del C.M.L. (Collegio
Medico Legale). Questa la norma legislativa, ma nella realtà i 330 giorni
previsti possono diventare tranquillamente 2.500 - 3.000 giorni ed anche
piu'.
Nell'allegato 1
concernente il personale militare e nell'allegato 2 concernente il
personale civile, è previsto la concessione dell'equo indennizzo, ed
anche per tale procedura è previsto il termine massimo di 330 giorni con
una nota (a) prevista in tutte e due gli allegati, quindi concernente
tutti e due le categorie di personale (sia civile sia militare), la quale
esclude i tempi necessari per assimilare il parere del CPPO.
Ma tali tempi
tecnici non sono mica illimitati! Infatti, i pareri del CPPO, del CML o di
qualsiasi altro organismo consultivo della Pubblica Amministrazione (tra
cui anche il Ministero della Difesa), non possono superare i tempi
previsti dalla legge 241/90 che all'art. 16 prevedeva 90 giorni, ora
modificato dall'art. 17 comma 24 della legge 15/5/1997, n° 127, sono
fissati in 45 giorni.
In tale contesto si
inserisce anche l'art. 17 della legge 241/90 il quale prevede che per
qualunque motivazione l'apposito organo consultivo non provvede a fornire
il parere entro i termini prefissati dalla legge, o in mancanza di
disposizioni entro 90 giorni, il responsabile del procedimento deve
chiedere tali valutazioni tecniche ad altri organi della Pubblica
Amministrazione o ad Enti equipollenti, ovvero ad Istituti
Universitari.
Ma c'è di più che
l'obbligatorietà (sostenuta dall'amministrazione) in merito
all'acquisizione del famoso parere del CPPO piu' si va ad analizzare la
norma legislativa in merito, meno importante ed obbligatoria diventa.
Infatti, a mio
modesto giudizio continuando la disamina delle "norme legislative in
vigore si evince chiaramente invece la facoltatività e viene affermato
esplicitamente comunque che tale parere del CPPO, non è vincolante per
l'Amministrazione.
Infatti, l'rt. 13
del succitato D.M. n° 603/93 cosi' recita: "qualora il relativo
parere dell'Organo Consultivo non sia emesso entro il termine stabilito
dall'art. 16 della legge (45 giorni), l'Organo competente all'adozione del
provvedimento finale, ha "facoltà" di autorizzare la
prosecuzione del procedimento, indipendentemente dall'acquisizione del
parere"; tale citazione naturalmente è prevista anche dalla legge
241/90.
Vi è da dire che
in merito a tale "facoltà" ed ai tempi per il parere del CPPO
(45 giorni), l'Amministrazione responsabile, PERSOMIL d'intesa con
PERSOCIV, in data 20/6/2000 ha inoltrato specifico quesito al Consiglio di
Stato per dare piena attuazione al disposto legislativo, e tuttora non ha
ricevuto una risposta.
All'uopo bisogna
sottolineare alcune sottigliezze non di poco conto:
-
il ministero
della Difesa non era obbligato (essendo una legge dello Stato e non
solo un semplice regolamento) a chiedere il parere del Consiglio di
Stato )in merito vedasi il punto 25 e 26 dell'art. 17 della legge
15/5/1997 n° 127);
-
inoltre al
punto 27 viene disposto che "il parere del Consiglio di Stato è
reso nel termine di 45 giorni dal ricevimento della richiesta; decorso
tale termine, l'amministrazione puo' procedere indipendentemente
dall'acquisizione del aprere".
Ma la problematica
non si puo' esaurire cosi', poiche' al di la di tale "facoltà"
l'Amministrazione e quindi per i "responsabili" vi sono altri
obblighi cui devono necessariamente ottemperare; infatti sempre l'art. 13
del suddetto D.M. n° 603/93 in merito cosi' continua a recitare:
"qualora tale facoltà non sia esercitata il responsabile del
procedimento partecipa agli interessati la determinazione di attendere il
parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini
del termine finale del procedimento, ma che non puo' comunque essere
superiore ad altri 180 giorni".
Ebbene pur di
fronte a tale precisa disposizione legislativa e a tale obbligo (adesso si
che è un obbligo) i responsabili dei procedimenti pur se investiti
direttamente con richieste specifiche per la fissazione di tale termine
temporale (180 giorni) e/o fissare comunque il termine entro il quale deve
concludersi il procedimento, non rispondono neanche, oppure rispondono in
modo evasivo e comunque non fissano i termini per la conclusione della
pratica con l'emissione del relativo decreto finale, per cui si va a ruota
libera ed a tempi indeterminati finche' il fato non dice basta.
Inoltre il D.P.R.
20 aprile 1994 n° 349 (regolamento specifico su tale materia) sancisce
all'art. 8 punto 5 che comunque tale benedetto parere del CPPO non è
vincolante ai fini della decisione finale dell'Amministrazione, mentre
l'art. 10 dispone che dall'entrata in vigore del presente regolamento le
Amministrazioni devono adeguare i regolamenti di attuazione della legge
241/90 in conformità di tale regolamento, ed infine l'art. 9 riferendosi
al termine finale del procedimento fa obbligo all'Amministrazione di
adottare (al di la del parere del CPPO) il provvedimento finale in ogni
caso entro 19 mesi dalla data di ricevimento della domanda. Quindi alla
luce di quest'ultima disposizione legislativa i 330 giorni previsti
diventano 575 ma non di piu', per cui siamo ben lontano dai 2.500 - 3.000
giorni per la definizione della maggior parte delle pratiche.
Alla luce di quanto
esposto, nasce spontanea una considerazione, la colpa di queste inutili
lungaggini è proprio tutta del CPPO come sostiene l'Amministrazione della
Difesa?
A mio modesto
parere, sento di poter affermare che SI è anche colpa del CPPO, ma solo
nella misura del 10% (in quanto anche li ci sono ulteriori carenze e delle
disfunzioni non menzionate qui), ma l'altro 90% è solo ed esclusivamente
colpa del Ministero della Difesa.
Perche', ritengo
che non ci si puo' trincerare dietro a scuse senza fondamento legislativo,
ed al sottoscritto pare in modo molto inequivocabile che questa grave
inadempienza è dei responsabili, dove i responsabili diventano
irresponsabili (scusate il gioco di parole), oppure devo pensare che ci
sia una deliberata volontà di non voler fare il proprio dovere a scapito
di un preciso diritto del dipendente che, ripeto, nell'attesa puo' anche
morire, ed allora siamo di fronte ad un comportamento a dir poco illecito;
pertanto bisogna denunciare con forza che oltre all'omissione ed alla
incapacità e/o negligenza qui vi è un abuso di potere perpetrato nei
confronti dei piu' deboli che umanamente no n possono esporsi piu' di
tanto, pena lo scontato diniego del diritto!
Ma e' giusto tutto
questo? Penso proprio di no, ed allora bisogna fare qualcosa e con questa
mia pongo un momento di riflessione non solo all'opinione pubblica, ma in
primo luogo ai dirigenti e responsabili competenti, agli esperti ed
operatori del settore, alle Associazioni ed ai corrispondenti studi legali
preposti alla tutela giuridica di questi bistrattati cittadini di serie
"B" (gli unici a non avere un vero sindacato che li difende), a
tutti gli organi di informazione che si occupano delle problematiche dei
dipendenti del Ministero della Difesa, affinche' si adoperino nell'ambito
delle loro competenze e specificità, per dare un apporto valido e
costruttivo in modo che le leggi esistenti vengno applicate; non ne
servono di altre, e per far cio' occorre solo una precisa assunzione di
responsabilità degli organi competenti ed una concreta volontà di fare
ognuno il proprio dovere (senza fare lo scarica barile) poi ci sono tutti
gli strumenti legislativi validi per trovare tutte le soluzioni idonee ad
ogni problema senza vessare i dipendenti.
Agostino Greco
FAX
DI SOLLECITO
DA RICOPIARE ED INVIARE AL MINISTERO DIFESA
(1)
AL MINISTERO DELLA DIFESA - PERSOMIL IV° Reparto - P.zza della Marina
-00196 Roma - fax 0636805283
(2)
AL MINISTERO DELLA DIFESA - PERSOMIL IV° Reparto - P.le degli Archivi, 34
-00144 Roma -fax 065913985
(3)
AL MINISTERO DELLA DIFESA - PERSOMIL IV° Reparto - Via xx Settembre,123
-00187 Roma-fax 064740953
(1)
per ritardo equo indennizzo
(2) per ritardo privilegiata
(3) per il personale civile
SI
RICHIEDE SOLLECITO RISCONTRO ALLA EMISSIONE DECRETI CONCESSIVI EQUO
INDENNIZZO E PENSIONE PRIVILEGIATA POICHE' GRAVE RITARDO PENALIZZA
GRAVEMENTE IL DIRITTO DEL RICHIEDENTE PER LIMITI DI TEMPO INACCETTBILI.
NE'
PUO' IMPUTARE COLPE SU INADEMPIENZE DI ALTRI UFFICI (IMMOBILISMO C.P.P.O.
VIA LANCIANI 11, ROMA), BENSI' RISOLUZIONE PUO' E DEVE ESSERE ADOTTATA CON
PROCEDIMENTO DI COMPETENZA DI CODESTO MINISTERO IN ADERENZA ALLE NORME DI
LEGGE IN VIGORE.
E'
RICHIESTA L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE N° 241 DEL 1990 E RISPETTIVO
REGOLAMENTO CONTENUTO NEL D.M. N° 603 DEL 1993 SULLE PROCEDURE DA
RISPETTARE E RIMANE IN ATTESA DI CONOSCERE I TEMPI OCCORRENTI ED I
NOMINATIVI E RECAPITI DEI FUNZIONARI RESPONSABILI.
ULTERIORE
RITARDO CON ILLECITO, OMISSIONE, ECC. DARA' SEGUITO AD INDISPENSABILI
AZIONI LEGALI.
CON
OSSERVANZA
COGNOME___________________
NOME_____________
VIA________________________ N°______ CAP__________CITA'__________________
(Allega
altri eventuali documenti intercorsi)
|