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LA PARALISI 
DEL COMITATO PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE
c.p.p.o.

 

 

Modello da utilizzare per il sollecito concessione
 CPPO e equo indennizzo!

 

Ciao a tutti. Mi occupo specificatamente del disbrigo delle pratiche di medicina legale, per il riconoscimento di Infermità e Lesioni dipendenti da Causa di Servizio, ed in particolare di quelle per la concessione della P.P.O. (Pensione Privilegiata Ordinaria) e dell'Equo Indennizzo, inerente al personale militare e civile dipendente del Ministero della Difesa, e per tali ragioni ho dei contatti diretti ed indiretti con PERSOMIL e PERSOCIV.

Mi corre l'obbligo di portare all'attenzione dell'opinione pubblica, le gravi disfunzioni che si stanno verificando soprattutto negli ultimi tempi, circa la concessione dei suddetti benefici, nella fattispecie sacrosanti diritti di dipendenti di codesto Ministero della Difesa, circa l'assegnazione della P.P.O. e dell'equo indennizzo.

Bisogna fare una premessa, è ormai prassi consolidata che PERSOMIL e PERSOCIV quando si trovano di fronte ad una richiesta di tali benefici, automaticamente chiedono il parere del C.P.P.O. (Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie), tassativo ed obbligatorio, ritengono loro.

I tempi di attesa per avere tale parere, fino al 1999, oscillavano tra gli otto mesi e l'anno.

Ora e' successo che i lavori di tale Comitato si sono interrotti il 24 giugno 2000 poiche' era scaduto il mandato ai vecchi membri ed è stato ricostituito il 16.11.2000; pertanto per circa 5 mesi i lavori sono rimasti "momentaneamente sospesi" con un accumulo di migliaia di pratiche.

Inoltre, in tale periodo, lo stesso Comitato ha subito una ristrutturazione, ossia dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri è passata alla diretta dipendenza del Ministero del Tesoro, e ciò ha comportato una netta riduzione del personale, e quindi, attualmente, si trova ad avere una grave carenza di personale ed una montagna di pratiche arretrate da smaltire, e gli aventi diritto si trovano ad aspettare lungaggini - che lascio alla libera immaginazione di ognuno di Voi.

per capire l'entità di come sta funzionando tale Comitato, è necessario fare alcuni riferimenti oggettivi:

  • fino al 1999 venivano effettuate due sedute al giorno, ora se ne fanno due la settimana;

  • per protocollare una lettera di trasmissione dei fascicoli da esaminare occorrono circa sei mesi;

  • attualmente si sta procedendo al vaglio di pratiche pervenute nel mese di giugno 1999.

Inoltre, da voci di corridoio sono venuto a conoscenza di una cosa molto curiosa, ossia che la legge n° 241/90 sulla trasparenza amministrativa valida per tutti gli enti pubblici NON puo' essere applicata nell'ambito di tale Comitato, in quanto manca il relativo Regolamento applicativo, ed a distanza di oltre 10 anni, mai nessuno si è preoccupato di emanarlo, ora speriamo che ci pensi il futuro Ministro del Tesoro; nell'attesa è sentita ed auspicabile l'intervento del Dr. Bergamini, attuale responsabile di tale Organismo nell'ambito del Ministero del Tesoro, affinche' possa interessarsi per risolvere la carenza di personale e cercare di migliorare la gravissima situazione esistente attualmente.

In presenza di tale quadro poco edificante e di tale iter burocratico attuato dal Ministero della Difesa, esce forte e spontaneo un grido d'allarme e d'aiuto per tanta gente che aspetterà per tantissimo tempo (queste le previsioni), prima che un suo sacrosanto diritto sia finalmente riconosciuto ed un beneficio corrisposto, mentre alcuni nella vana attesa moriranno.

In tale contesto i Dirigenti ed i funzionari responsabili, l'unica cosa che sanno dire per tale assurda situazione che si è venuta a creare è "ma signore non è colpa nostra, ma del CPPO".

Io invece non voglio attribuire colpe sommarie  a  nessuno ma ritengo che sia colpa di chi non ottempera  alle disposizioni legislative vigenti, giacche' tutti i cittadini, ed a maggior ragione i funzionari pubblici "dovrebbero" (il condizionale è d'obbligo) osservare ed applicare le leggi dello Stato.

Allora analizziamo il dispositivo legislativo in merito e cerchiamo di capirci qualcosa.

Attualmente il parere del C.P.P.O. è previsto dall'art. 177 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n° 1092, ma la norma non sancisce l'obbligatorietà.

Allo stato, a disciplinare le innumerevoli disposizioni legislative in materia, vi e' la legge 7 agosto 1990, n° 241 ed il D.M. 16 settembre 1993, n° 603 dello stesso Ministero della Difesa, pubblicato sulla G.U. n° 117 del 21.05.1994, attuativo delle disposizioni degli art. 2 e 4 della stessa legge 214/90; il quale quest'ultimo fissa i termini massimi perentori ed obbligtori per i procedimenti amministrativi inerenti tutte le varie problematiche, di competenza degli Organi Centrali del Ministero della Difesa.

Nell'allegato 3 di tale D.M. n° 603/93 relativo sia al personale civile che militare, in relazione alla liquidazione della PPO sia diretta che di reversibilità stabilisce 330 giorni quale tempo massimo entro il quale l'Amministrazione  (ex difepensioni), ha l'obbligo di ottemperare compreso anche il tempo necessario per il parere del CPPO, escluso soltanto il tempo necessario per un eventuale parere del C.M.L. (Collegio Medico Legale). Questa la norma legislativa, ma nella realtà i 330 giorni previsti possono diventare tranquillamente 2.500 - 3.000 giorni ed anche piu'.

Nell'allegato 1 concernente il personale militare e nell'allegato 2 concernente il personale civile, è previsto la concessione dell'equo indennizzo, ed anche per tale procedura è previsto il termine massimo di 330 giorni con una nota (a) prevista in tutte e due gli allegati, quindi concernente tutti e due le categorie di personale (sia civile sia militare), la quale esclude i tempi necessari per assimilare il parere del CPPO.

Ma tali tempi tecnici non sono mica illimitati! Infatti, i pareri del CPPO, del CML o di qualsiasi altro organismo consultivo della Pubblica Amministrazione (tra cui anche il Ministero della Difesa), non possono superare i tempi previsti dalla legge 241/90 che all'art. 16 prevedeva 90 giorni, ora modificato dall'art. 17 comma 24 della legge 15/5/1997, n° 127, sono fissati in 45 giorni.

In tale contesto si inserisce anche l'art. 17 della legge 241/90 il quale prevede che per qualunque motivazione l'apposito organo consultivo non provvede a fornire il parere entro i termini prefissati dalla legge, o in mancanza di disposizioni entro 90 giorni, il responsabile del procedimento deve chiedere tali valutazioni tecniche ad altri organi della Pubblica Amministrazione  o ad Enti equipollenti, ovvero ad Istituti Universitari.

Ma c'è di più che l'obbligatorietà (sostenuta dall'amministrazione) in merito all'acquisizione del famoso parere del CPPO piu' si va ad analizzare la norma legislativa in merito, meno importante ed obbligatoria diventa.

Infatti, a mio modesto giudizio continuando la disamina delle "norme legislative in vigore si evince chiaramente invece la facoltatività e viene affermato esplicitamente comunque che tale parere del CPPO, non è vincolante per l'Amministrazione.

Infatti, l'rt. 13 del succitato D.M. n° 603/93 cosi' recita: "qualora il relativo parere dell'Organo Consultivo non sia emesso entro il termine stabilito dall'art. 16 della legge (45 giorni), l'Organo competente all'adozione del provvedimento finale, ha "facoltà" di autorizzare la prosecuzione del procedimento, indipendentemente dall'acquisizione del parere"; tale citazione naturalmente è prevista anche dalla legge 241/90.

Vi è da dire che in merito a tale "facoltà" ed ai tempi per il parere del CPPO (45 giorni), l'Amministrazione responsabile, PERSOMIL d'intesa con PERSOCIV, in data 20/6/2000 ha inoltrato specifico quesito al Consiglio di Stato per dare piena attuazione al disposto legislativo, e tuttora non ha ricevuto una risposta.

All'uopo bisogna sottolineare alcune sottigliezze non di poco conto:

  • il ministero della Difesa non era obbligato (essendo una legge dello Stato e non solo un semplice regolamento) a chiedere il parere del Consiglio di Stato )in merito vedasi il punto 25 e 26 dell'art. 17 della legge 15/5/1997 n° 127);

  • inoltre al punto 27 viene disposto che "il parere del Consiglio di Stato è reso nel termine di 45 giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, l'amministrazione puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione del aprere".

Ma la problematica non si puo' esaurire cosi', poiche' al di la di tale "facoltà" l'Amministrazione e quindi per i "responsabili" vi sono altri obblighi cui devono necessariamente ottemperare; infatti sempre l'art. 13 del suddetto D.M. n° 603/93 in merito cosi' continua a recitare: "qualora tale facoltà non sia esercitata il responsabile del procedimento partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento, ma che non puo' comunque essere superiore ad altri 180 giorni".

Ebbene pur di fronte a tale precisa disposizione legislativa e a tale obbligo (adesso si che è un obbligo) i responsabili dei procedimenti pur se investiti direttamente con richieste specifiche per la fissazione di tale termine temporale (180 giorni) e/o fissare comunque il termine entro il quale deve concludersi il procedimento, non rispondono neanche, oppure rispondono in modo evasivo e comunque non fissano i termini per la conclusione della pratica con l'emissione del relativo decreto finale, per cui si va a ruota libera ed a tempi indeterminati finche' il fato non dice basta.

Inoltre il D.P.R. 20 aprile 1994 n° 349 (regolamento specifico su tale materia) sancisce all'art. 8 punto 5 che comunque tale benedetto parere del CPPO non è vincolante ai fini della decisione finale dell'Amministrazione, mentre l'art. 10 dispone che dall'entrata in vigore del presente regolamento le Amministrazioni devono adeguare i regolamenti di attuazione della legge 241/90 in conformità di tale regolamento, ed infine l'art. 9 riferendosi al termine finale del procedimento fa obbligo all'Amministrazione di adottare (al di la del parere del CPPO) il provvedimento finale in ogni caso entro 19 mesi dalla data di ricevimento della domanda. Quindi alla luce di quest'ultima disposizione legislativa i 330 giorni previsti diventano 575 ma non di piu', per cui siamo ben lontano dai 2.500 - 3.000 giorni per la definizione della maggior parte delle pratiche.

Alla luce di quanto esposto, nasce spontanea una considerazione, la colpa di queste inutili lungaggini è proprio tutta del CPPO come sostiene l'Amministrazione della Difesa?

A mio modesto parere, sento di poter affermare che SI è anche colpa del CPPO, ma solo nella misura del 10% (in quanto anche li ci sono ulteriori carenze e delle disfunzioni non menzionate qui), ma l'altro 90% è solo ed esclusivamente colpa del Ministero della Difesa.

Perche', ritengo che non ci si puo' trincerare dietro a scuse senza fondamento legislativo, ed al sottoscritto pare in modo molto inequivocabile che questa grave inadempienza è dei responsabili, dove i responsabili diventano irresponsabili (scusate il gioco di parole), oppure devo pensare che ci sia una deliberata volontà di non voler fare il proprio dovere a scapito di un preciso diritto del dipendente che, ripeto, nell'attesa puo' anche morire, ed allora siamo di fronte ad un comportamento a dir poco illecito; pertanto bisogna denunciare con forza che oltre all'omissione ed alla incapacità e/o negligenza qui vi è un abuso di potere perpetrato nei confronti dei piu' deboli che umanamente no n possono esporsi piu' di tanto, pena lo scontato diniego del diritto!

Ma e' giusto tutto questo? Penso proprio di no, ed allora bisogna fare qualcosa e con questa mia pongo un momento di riflessione non solo all'opinione pubblica, ma in primo luogo ai dirigenti e responsabili competenti, agli esperti ed operatori del settore, alle Associazioni ed ai corrispondenti studi legali preposti alla tutela giuridica di questi bistrattati cittadini di serie "B" (gli unici a non avere un vero sindacato che li difende), a tutti gli organi di informazione che si occupano delle problematiche dei dipendenti del Ministero della Difesa, affinche' si adoperino nell'ambito delle loro competenze e specificità, per dare un apporto valido e costruttivo in modo che le leggi esistenti vengno applicate; non ne servono di altre, e per far cio' occorre solo una precisa assunzione di responsabilità degli organi competenti ed una concreta volontà di fare ognuno il proprio dovere (senza fare lo scarica barile) poi ci sono tutti gli strumenti legislativi validi per trovare tutte le soluzioni idonee ad ogni problema senza vessare i dipendenti.

Agostino Greco


 

FAX DI SOLLECITO
DA RICOPIARE ED INVIARE AL MINISTERO DIFESA

 

(1)
AL MINISTERO DELLA DIFESA - PERSOMIL IV° Reparto - P.zza della Marina -00196 Roma - fax 0636805283

(2)
AL MINISTERO DELLA DIFESA - PERSOMIL IV° Reparto - P.le degli Archivi, 34 -00144 Roma -fax 065913985

(3)
AL MINISTERO DELLA DIFESA - PERSOMIL IV° Reparto - Via xx Settembre,123 -00187 Roma-fax 064740953

(1) per ritardo equo indennizzo
(2) per ritardo privilegiata
(3) per il personale civile

 

SI RICHIEDE SOLLECITO RISCONTRO ALLA EMISSIONE DECRETI CONCESSIVI EQUO INDENNIZZO E PENSIONE PRIVILEGIATA POICHE' GRAVE RITARDO PENALIZZA GRAVEMENTE IL DIRITTO DEL RICHIEDENTE PER LIMITI DI TEMPO INACCETTBILI.

NE' PUO' IMPUTARE COLPE SU INADEMPIENZE DI ALTRI UFFICI (IMMOBILISMO C.P.P.O. VIA LANCIANI 11, ROMA), BENSI' RISOLUZIONE PUO' E DEVE ESSERE ADOTTATA CON PROCEDIMENTO DI COMPETENZA DI CODESTO MINISTERO IN ADERENZA ALLE NORME DI LEGGE IN VIGORE.

E' RICHIESTA L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE N° 241 DEL 1990 E RISPETTIVO REGOLAMENTO CONTENUTO NEL D.M. N° 603 DEL 1993 SULLE PROCEDURE DA RISPETTARE E RIMANE IN ATTESA DI CONOSCERE I TEMPI OCCORRENTI ED I NOMINATIVI E RECAPITI DEI FUNZIONARI RESPONSABILI.

ULTERIORE RITARDO CON ILLECITO, OMISSIONE, ECC. DARA' SEGUITO AD INDISPENSABILI AZIONI LEGALI.

CON OSSERVANZA

 

COGNOME___________________ NOME_____________


VIA________________________ N°______ CAP__________CITA'__________________

(Allega altri eventuali documenti intercorsi)

 

 


 

 

 

 

 

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Web www.forzearmate.org

 

 

 


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