HOME APPROFONDIMENTI RASSEGNA STAMPA FORUM BLOG ANNUNCI RASSEGNA DIFESA
   

 

   

Decreto Legislativo 12/05/1995 Num.  195

(in Suppl. ord. n. 61, alla Gazz. Uff. n. 122, del 27 maggio).

 

 

Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Preambolo 

  Il Presidente della Repubblica:   Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, ed in particolare l'art. 2; Vista la legge 29 aprile 1995, n. 130; Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentativo sul piano nazionale e degli organismi di rappresentanza del personale militare; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 1994; Acquisito il parere della competente Commissione permanente del Senato della Repubblica; Considerato che la competente Commissione permanente della Camera dei deputati non ha espresso nei termini il proprio parere; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1995; Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia, delle risorse agricole, alimentari e forestali, per la funzione pubblica e del tesoro;   Emana il seguente decreto legislativo:

Articolo 1

Ambito di applicazione.

  1. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate esclusi i rispettivi dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonchè quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente decreto legislativo. Il rapporto di impiego del personale civile e militare con qualifica dirigenziale resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art. 2, comma 4, e delle altre disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.   2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalità e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate.

Articolo 2

Provvedimenti.

  1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze di polizia è emanato:     A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e delle risorse agricole, alimentari e forestali o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della maggiore rappresentatività sindacale;     B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i Ministri indicati nella lettera A) o i Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).   2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate è emanato a seguito di concertazione tra i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito della delegazione del Ministro della difesa il Capo di Stato maggiore della difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica).   3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lettera a) sono composte da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2 le rappresentanze militari partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da consentire la rappresentanza di tutte le categorie interessate.

Articolo 3

 Forze di polizia ad ordinamento civile - materie oggetto di contrattazione e di informazione e forme di partecipazione.

  1. Ai fini di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), per il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, sono oggetto di contrattazione:     il trattamento economico fondamentale ed accessorio;     la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;     il congedo ordinario;     il congedo straordinario;     l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;     i permessi brevi per esigenze personali;     le aspettative sindacali ed i permessi sindacali retribuiti;     il trattamento economico di missione e di trasferimento;     i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;     i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, nonchè per la gestione degli Enti di assistenza del personale.   2. Nel rispetto dei princìpi generali fissati dalla legge o da atti normativi o amministrativi emanati ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 6 marzo 1992, n. 216, nell'ambito della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, le rispettive amministrazioni, allo scopo di rendere più costruttivo il sistema di relazioni sindacali, informano le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo nazionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), operanti presso le predette rispettive amministrazioni in merito alla determinazione dei criteri generali concernenti:     a) l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio;     b) la mobilità esterna del personale a domanda;     c) la definizione delle piante organiche;     d) la gestione del rapporto di impiego relativamente agli atti normativi ed amministrativi di carattere generale concernenti lo stato giuridico, previdenziale ed assistenziale;     e) la introduzione di nuove tecnologie e le conseguenti misure di massima riguardanti i processi generali di organizzazione degli uffici centrali e periferici aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro;     f) le misure di massima concernenti l'organizzazione degli uffici e l'organizzazione del lavoro;     g) la qualità del servizio ed i rapporti con l'utenza, nonchè le altre misure di massima volte a migliorare l'efficienza dei servizi;     h) l'attuazione di programmi di formazione del personale;     i) le misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.   3. Per le materie indicate nelle lettere a) e b) del comma 2, l'informazione è preventiva. A seguito di tale informazione, le amministrazioni e le rispettive organizzazioni sindacali indicate nel comma 2, su richiesta delle stesse organizzazioni sindacali, si incontrano a livello nazionale per l'esame delle predette materie. L'esame si svolge in appositi incontri -- cui sono invitate anche le altre rispettive organizzazioni sindacali non richiedenti -- che iniziano entro le 48 ore dalla data di ricezione della richiesta e si concludono nel termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero entro un termine più breve per motivi di urgenza; decorsi tali termini le amministrazioni assumono le proprie autonome determinazioni definitive. Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale risultano le posizioni della parti. Durante il periodo in cui si svolge l'esame, le amministrazioni non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie in argomento e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali. In merito alle citate materie, per le parti rimesse alla determinazione dei competenti organi periferici, anche a livello locale si applica la stessa procedura. L'articolazione dei turni di servizio di cui alla lettera a) del comma 2 dovrà essere realizzata dai dirigenti responsabili nell'ambito di tipologie da individuare nell'accordo nazionale quadro previsto nel comma 7.   4. Per le materie indicate nelle lettere c), d) ed e) del comma 2, le amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, previa adeguata informazione, acquisiscono senza particolare formalità il parere delle rispettive organizzazioni sindacali di cui al citato comma 2.   5. Per le materie indicate nelle lettere f), g), h) ed i) del comma 2, l'informazione è successiva. A tale scopo le amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato forniscono le adeguate informazioni alle rispettive organizzazioni sindacali di cui al comma 2 in una apposita conferenza di rappresentanti delle predette amministrazioni ed organizzazioni sindacali, non avente alcuna natura negoziale, da riunirsi con cadenza almeno annuale.   6. Per il Corpo della polizia penitenziaria l'amministrazione, nel rispetto dei princìpi generali e per le finalità indicate nel comma 2, per tutte le materie ivi contemplate, procede preliminarmente all'esame previsto nel comma 3, con le stesse modalità e nel rispetto dei termini massimi stabiliti da detto comma, dopo aver fornito alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo nazionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), operanti presso il Corpo di polizia penitenziaria le informazioni necessarie. Per l'articolazione dei turni di servizio di cui alla lettera a) del comma 2 si applica la disposizione recata dall'ultimo periodo del comma 3.   7. Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina emanata con decreto del Presidente della Repubblica a seguito dell'accordo nazionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), e per le materie specificamente indicate in tale accordo, per ciascuna amministrazione interessata possono essere conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico, che, senza comportare alcun onere aggiuntivo, individuano esclusivamente criteri applicativi diretti a favorire la piena efficienza dei servizi ed il sereno ed efficace svolgimento degli stessi. Gli accordi decentrati sono stipulati, per ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile, tra una delegazione di parte pubblica presieduta dai titolari degli uffici centrali e periferici individuati da ciascuna amministrazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore del predetto decreto del Presidente della Repubblica che recepisce l'accordo nazionale ed una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle corrispettive strutture periferiche delle organizzazioni sindacali del personale firmatarie dell'accordo nazionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera a). I princìpi generali per la definizione degli accordi decentrati, le procedure di perfezionamento in caso di mancata intesa nonchè le modalità di verifica di tali accordi, sono stabiliti con apposito accordo-quadro stipulato tra il Ministro competente, o un suo delegato, e una delegazione sindacale composta dai rappresentanti di ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo nazionale di cui al citato art. 2, comma 1, lettera a). In caso di mancata definizione degli accordi decentrati, nazionali e locali, resta impregiudicato il potere di autonoma determinazione di ciascuna amministrazione.

Articolo 4

Forze di polizia ad ordinamento militare - materie oggetto di concertazione e di informazione e forme di partecipazione.

  1. Per il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento militare, le materie oggetto di concertazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), riguardano:     il trattamento economico fondamentale ed accessorio;     la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;     le licenze;     l'aspettativa per motivi privati e per infermità;     i permessi brevi per esigenze personali;     il trattamento economico di missione e di trasferimento;     i criteri di massima per l'aggiornamento professionale ai fini dei servizi di polizia;     i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonchè per la gestione degli Enti di assistenza del personale.   2. Per le materie oggetto di informazione e per le forme di partecipazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 19, commi 4 e seguenti, della legge 11 luglio 1978, n. 382.

Articolo 5

 Forze armate - materie oggetto di concertazione e di informazione e forme di partecipazione.

  1. Per il personale appartenente alle Forze armate, le materie oggetto di concertazione di cui all'art. 2, comma 2, riguardano:     trattamento economico fondamentale ed accessorio;     la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;     le licenze;     l'aspettativa per motivi privati e per infermità;     i permessi brevi per esigenze personali;     il trattamento economico di missione e di trasferimento;     i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa, e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonchè per la gestione degli Enti di assistenza del personale.   2. Per le materie oggetto di informazione e per le forme di partecipazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 19, commi 4 e seguenti, della legge 11 luglio 1978, n. 382.

Articolo 6

Materie riservate alla legge.

  1. Per il personale di cui all'art. 1, restano comunque riservate alla disciplina per legge, ovvero per atto normativo o amministrativo adottato in base alla legge secondo l'ordinamento delle singole amministrazioni, le materie indicate dall'art. 2, comma 4, della legge 6 marzo 1992, n. 216.

Articolo 7

Procedimento.

  1. Le procedure per l'emanazione dei decreti; del Presidente della Repubblica di cui all'art. 2 sono avviate dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza previsti dai precedenti decreti. Tali procedure, che hanno inizio contemporaneamente, si sviluppano con carattere di contestualità nelle fasi successive, compresa quella della sottoscrizione della ipotesi di accordo sindacale, per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile, e della predisposizione degli schemi dei relativi provvedimenti, per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare e al personale delle Forze armate.   2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale omogeneità, il Ministro per la funzione pubblica, in qualità di Presidente delle delegazioni di parte pubblica, nell'ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, può convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e dei COCER di cui all'art. 2, nonchè delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui al medesimo art. 2.   3. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si svolgono in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai sensi della citata disposizione e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.   4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo di cui al comma 3 possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.   5. Le delegazioni dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e rappresentanti delle rispettive sezioni COCER partecipano ai lavori per la formazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all'art. 2, comma 1, lettera b).   6. Le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti, le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali.   7. I rappresentanti dello Stato maggiore difesa e del COCER (Sezioni Esercito, Marina e Aeronautica) partecipano ai lavori per la formazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze armate.   8. Le Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa.   9. Per la formulazione di pareri, tichieste ed osservazioni sui provvedimenti in concertazione, il Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) si articola e delibera nei comparti. I comparti interessati sono due e sono formati rispettivamente dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza.   10. L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e gli schemi di provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonchè la quantificazione complessiva della spesa diretta, ed indiretta, ivi compresa quella eventualmente rimessa alla contrattazione decentrata, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità dei predetti atti, prevedendo, altresì, la possibilità di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di sospederne l'esecuzione parziale, o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono prevedere la richiesta -- da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali firmatarie ovvero delle sezioniCOCER, per il tramite dei rispettivi Comandi generali o dello Stato maggiore della difesa -- al Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego (istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta. L'ipotesi di accordo sindacale ed i predetti schemi di provvedimento non possono in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonchè nel bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di validità dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, in particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime.   11. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile e dalla formulazione degli schemi dei provvedimenti riguardanti rispettivamente le Forze di polizia ad ordinamento militare e le Forze armate, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4, 6 e 8, approva l'ipotesi di accordo e gli schemi dei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2. I decreti sono adottati in deroga all'art. 17, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e si prescinde dal parere del Consiglio di Stato.   12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, ha durata quadriennale per gli aspetti normativi e biennali per quelli retributivi, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino all'entrata in vigore dei decreti successivi.   13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui al presente decreto non vengano definiti, per la parte relativa ai trattamenti economici accessori, entro novanta giorni dall'inizio delle relative procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.

Articolo 8

Procedure di raffreddamento dei conflitti.

  1. Al fine di assicurare la sostanziale omogeneità nell'applicazione delle disposizioni recate dai decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 2, le amministrazioni ed i Comandi generali interessati provvedono a reciproci scambi di informazione.   2. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), insorgano contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto il personale interessato, da parte di una o più organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dell'accordo nazionale di cui al citato art. 2, comma 1, lettera a), può essere formulata alla rispettiva amministrazione pubblica richiesta scritta di esame della questione generale controversa, con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa. Di ciascun contrasto interpretativo generale sollevato nell'ambito delle amministrazioni di cui all'art. 2 è data comunicazione alle restanti amministrazioni nonchè alle altre organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo nazionale di cui all'art. 1, comma 2, lettera a). L'amministrazione interessata, nei trenta giorni successivi dalla ricezione della richiesta, convoca l'organizzazione o le organizzazioni sindacali richiedenti per l'esame, che non determina l'interruzione delle attività e dei procedimenti amministrativi e che deve espletarsi nel termine di trenta giorni dal primo incontro, decorsi i quali l'amministrazione interessata formula motivata risposta alla questione generale controversa, dandone contestuale comunicazione anche alle restanti amministrazioni di cui all'art. 2 ed alle altre organizzazioni sindacali firmatarie del citato accordo nazionale.   3. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), e comma 2, insorgano contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto il rispettivo personale interessato, da parte delle corrispondenti sezioni COCER, nelle forme previste dalla legge 11 luglio 1978, n. 382 e relative norme di attuazione, può essere formulata ai rispettivi Comandi generali e Stato maggiore della difesa richiesta scritta di esame della questione generale controversa, con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa. Di ciascun contrasto interpretativo generale sollevato nell'ambito delle amministrazioni di cui all'art. 2 è data comunicazione alle restanti amministrazioni, nonchè alle altre sezioni COCER. L'amministrazione interessata, unitamente ai Comandi generali o Stato maggiore della difesa interessati, nei trenta giorni successivi dalla ricezione della richiesta, convoca la sezione COCER o le sezioni COCER richiedenti per l'esame, che non determina l'interruzione delle attività e dei procedimenti amministrativi e che deve espletarsi nel termine di trenta giorni dal primo incontro, decorsi i quali l'amministrazione interessata formula motivata risposta alla questione generale controversa, dandone contestuale comunicazione anche alle restanti amministrazioni di cui all'art. 2 ed alle altre sezioni COCER.   4. Nel caso in cui continui a permanere il contrasto interpretativo di rilevanza generale, le amministrazioni di cui all'art. 2, le organizzazioni sindacali indicate nel comma 2. nonchè le sezioni COCER di cui al comma 3 per il tramite dei rispettivi Comandi generali e Stato maggiore della difesa, possono fare ricorso alle delegazioni trattanti l'accordo nazionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), ovvero alle delegazioni che partecipano alle concentrazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), e comma 2, formulando, con specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto, apposita motivata richiesta al Ministro per la funzione pubblica, che provvede, entro trenta giorni dalla formale richiesta, a convocare le citate delegazioni trattanti l'accordo nazionale ovvero le delegazioni che partecipano alle citate concertazioni per l'esame della questione interpretativa controversa di interesse generale, che deve espletarsi nel termine di trenta giorni dal primo incontro. Sulla base dell'orientamento espresso dalle citate delegazioni, il Ministro per la funzione pubblica provvede, ai sensi dell'art. 27, primo comma, n. 2, della legge 29 marzo 1983, n. 93, e della legge 23 agosto 1988, n. 400, ad emanare conseguenti direttive contenenti gli indirizzi applicativi per tutte le amministrazioni interessate.

Articolo 9

Norma finale.

  1. Sono abrogate le norme riguardanti le Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e quelle riguardanti le Forze armate in contrasto con le disposizioni del presente decreto.


 

 

 
 

 

   
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google
Web www.forzearmate.org

 

 

 


Iscriviti alla nostra NEWS LETTER gratuita!

Periodicamente ti informeremo sulle novita' di interesse del personale, e della Difesa in generale!
 
   


           
   

 

 

 

CONCERTAZIONE CONTRATTI LAVORO PERSONALE FORZE ARMATE MILITARI - COCER, COIR, COBAR