Attuazione
dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per
disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di
polizia e delle Forze armate.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica:
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 6 marzo
1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio
1992, n. 5, ed in particolare l'art. 2; Vista la legge 29 aprile 1995, n. 130;
Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale interessato
maggiormente rappresentativo sul piano nazionale e degli organismi di
rappresentanza del personale militare; Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 1994;
Acquisito il parere della competente Commissione permanente del Senato della
Repubblica; Considerato che la competente Commissione permanente della Camera
dei deputati non ha espresso nei termini il proprio parere; Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio
1995; Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri
della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia, delle risorse agricole,
alimentari e forestali, per la funzione pubblica e del tesoro;
Emana il seguente decreto legislativo:
Articolo
1
Ambito
di applicazione.
1. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego
del personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle
Forze armate esclusi i rispettivi dirigenti civili e militari ed il personale
di leva nonchè quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente decreto
legislativo. Il rapporto di impiego del personale civile e militare con
qualifica dirigenziale resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi
dell'art. 2, comma 4, e delle altre disposizioni del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalità e
per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con
l'emanazione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti
rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento
militare e quello delle Forze armate.
Articolo
2
Provvedimenti.
1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma
2, concernente il personale delle Forze di polizia è emanato:
A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile
(Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello
Stato), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte
pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e
dai Ministri dell'interno, del tesoro, della difesa, delle finanze, di grazia
e giustizia e delle risorse agricole, alimentari e forestali o dai
Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione
sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia
di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello
Stato individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica in
conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di
accertamento della maggiore rappresentatività sindacale;
B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare
(Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di
concertazione fra i Ministri indicati nella lettera A) o i Sottosegretari di
Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano, nell'ambito delle
delegazioni dei Ministri della difesa e delle finanze, i Comandanti generali
dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i
rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni
Carabinieri e Guardia di finanza).
2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma
2, concernente il personale delle Forze armate è emanato a seguito di
concertazione tra i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e della
difesa, o Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale
partecipano, nell'ambito della delegazione del Ministro della difesa il Capo
di Stato maggiore della difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del
Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Esercito, Marina ed
Aeronautica). 3. Le
delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lettera a) sono
composte da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale. Nelle
delegazioni dei Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1,
lettera b), e al comma 2 le rappresentanze militari partecipano con
rappresentanti di ciascuna sezione del Consiglio centrale di rappresentanza
(COCER), in modo da consentire la rappresentanza di tutte le categorie
interessate.
Articolo
3
Forze
di polizia ad ordinamento civile - materie oggetto di contrattazione e di
informazione e forme di partecipazione.
1. Ai fini di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), per il personale
appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, sono oggetto di
contrattazione: il
trattamento economico fondamentale ed accessorio;
la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
il congedo ordinario;
il congedo straordinario;
l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
i permessi brevi per esigenze personali;
le aspettative sindacali ed i permessi sindacali retribuiti;
il trattamento economico di missione e di trasferimento;
i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale; i criteri per l'istituzione di organi di
verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per
lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del
personale, nonchè per la gestione degli Enti di assistenza del personale. 2. Nel rispetto dei princìpi generali fissati dalla
legge o da atti normativi o amministrativi emanati ai sensi dell'art. 2, comma
4, della legge 6 marzo 1992, n. 216, nell'ambito della Polizia di Stato e del
Corpo forestale dello Stato, le rispettive amministrazioni, allo scopo di
rendere più costruttivo il sistema di relazioni sindacali, informano le
organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo nazionale di cui all'art. 2,
comma 1, lettera a), operanti presso le predette rispettive amministrazioni in
merito alla determinazione dei criteri generali concernenti: a) l'articolazione dell'orario di lavoro
obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio; b) la mobilità esterna del personale a
domanda; c) la
definizione delle piante organiche;
d) la gestione del rapporto di impiego relativamente agli atti
normativi ed amministrativi di carattere generale concernenti lo stato
giuridico, previdenziale ed assistenziale;
e) la introduzione di nuove tecnologie e le conseguenti misure di
massima riguardanti i processi generali di organizzazione degli uffici
centrali e periferici aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro;
f) le misure di massima concernenti l'organizzazione degli uffici e
l'organizzazione del lavoro;
g) la qualità del servizio ed i rapporti con l'utenza, nonchè le
altre misure di massima volte a migliorare l'efficienza dei servizi; h) l'attuazione di programmi di formazione
del personale; i)
le misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. Per le materie indicate nelle lettere a) e b) del comma 2,
l'informazione è preventiva. A seguito di tale informazione, le
amministrazioni e le rispettive organizzazioni sindacali indicate nel comma 2,
su richiesta delle stesse organizzazioni sindacali, si incontrano a livello
nazionale per l'esame delle predette materie. L'esame si svolge in appositi
incontri -- cui sono invitate anche le altre rispettive organizzazioni
sindacali non richiedenti -- che iniziano entro le 48 ore dalla data di
ricezione della richiesta e si concludono nel termine tassativo di quindici
giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero entro un termine più breve
per motivi di urgenza; decorsi tali termini le amministrazioni assumono le
proprie autonome determinazioni definitive. Dell'esito dell'esame è redatto
verbale dal quale risultano le posizioni della parti. Durante il periodo in
cui si svolge l'esame, le amministrazioni non adottano provvedimenti
unilaterali nelle materie in argomento e le organizzazioni sindacali che vi
partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali. In merito alle
citate materie, per le parti rimesse alla determinazione dei competenti organi
periferici, anche a livello locale si applica la stessa procedura.
L'articolazione dei turni di servizio di cui alla lettera a) del comma 2
dovrà essere realizzata dai dirigenti responsabili nell'ambito di tipologie
da individuare nell'accordo nazionale quadro previsto nel comma 7.
4. Per le materie indicate nelle lettere c), d) ed e) del comma 2, le
amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato,
previa adeguata informazione, acquisiscono senza particolare formalità il
parere delle rispettive organizzazioni sindacali di cui al citato comma 2.
5. Per le materie indicate nelle lettere f), g), h) ed i) del comma 2,
l'informazione è successiva. A tale scopo le amministrazioni della Polizia di
Stato e del Corpo forestale dello Stato forniscono le adeguate informazioni
alle rispettive organizzazioni sindacali di cui al comma 2 in una apposita
conferenza di rappresentanti delle predette amministrazioni ed organizzazioni
sindacali, non avente alcuna natura negoziale, da riunirsi con cadenza almeno
annuale. 6. Per il Corpo della polizia penitenziaria
l'amministrazione, nel rispetto dei princìpi generali e per le finalità
indicate nel comma 2, per tutte le materie ivi contemplate, procede
preliminarmente all'esame previsto nel comma 3, con le stesse modalità e nel
rispetto dei termini massimi stabiliti da detto comma, dopo aver fornito alle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale
firmatarie dell'accordo nazionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera a),
operanti presso il Corpo di polizia penitenziaria le informazioni necessarie.
Per l'articolazione dei turni di servizio di cui alla lettera a) del comma 2
si applica la disposizione recata dall'ultimo periodo del comma 3.
7. Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina emanata con
decreto del Presidente della Repubblica a seguito dell'accordo nazionale di
cui all'art. 2, comma 1, lettera a), e per le materie specificamente indicate
in tale accordo, per ciascuna amministrazione interessata possono essere
conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico, che, senza
comportare alcun onere aggiuntivo, individuano esclusivamente criteri
applicativi diretti a favorire la piena efficienza dei servizi ed il sereno ed
efficace svolgimento degli stessi. Gli accordi decentrati sono stipulati, per
ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile, tra una delegazione di parte
pubblica presieduta dai titolari degli uffici centrali e periferici
individuati da ciascuna amministrazione entro novanta giorni dall'entrata in
vigore del predetto decreto del Presidente della Repubblica che recepisce
l'accordo nazionale ed una delegazione sindacale composta dai rappresentanti
delle corrispettive strutture periferiche delle organizzazioni sindacali del
personale firmatarie dell'accordo nazionale di cui all'art. 2, comma 1,
lettera a). I princìpi generali per la definizione degli accordi decentrati,
le procedure di perfezionamento in caso di mancata intesa nonchè le modalità
di verifica di tali accordi, sono stabiliti con apposito accordo-quadro
stipulato tra il Ministro competente, o un suo delegato, e una delegazione
sindacale composta dai rappresentanti di ciascuna delle organizzazioni
sindacali firmatarie dell'accordo nazionale di cui al citato art. 2, comma 1,
lettera a). In caso di mancata definizione degli accordi decentrati, nazionali
e locali, resta impregiudicato il potere di autonoma determinazione di
ciascuna amministrazione.
Articolo
4
Forze
di polizia ad ordinamento militare - materie oggetto di concertazione e di
informazione e forme di partecipazione.
1. Per il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento
militare, le materie oggetto di concertazione di cui all'art. 2, comma 1,
lettera b), riguardano: il trattamento economico fondamentale ed
accessorio; la
durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
le licenze; l'aspettativa
per motivi privati e per infermità;
i permessi brevi per esigenze personali;
il trattamento economico di missione e di trasferimento;
i criteri di massima per l'aggiornamento professionale ai fini dei
servizi di polizia; i
criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità
dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di
protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e
l'aggiornamento culturale del medesimo, nonchè per la gestione degli Enti di
assistenza del personale. 2.
Per le materie oggetto di informazione e per le forme di partecipazione si
applicano le disposizioni di cui all'art. 19, commi 4 e seguenti, della legge
11 luglio 1978, n. 382.
Articolo
5
Forze
armate - materie oggetto di concertazione e di informazione e forme di
partecipazione.
1. Per il personale appartenente alle Forze armate, le materie oggetto
di concertazione di cui all'art. 2, comma 2, riguardano:
trattamento economico fondamentale ed accessorio;
la durata massima dell'orario di lavoro settimanale; le licenze;
l'aspettativa per motivi privati e per infermità;
i permessi brevi per esigenze personali;
il trattamento economico di missione e di trasferimento;
i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e
salubrità dei servizi di mensa, e degli spacci, per lo sviluppo delle
attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi
l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonchè per la gestione
degli Enti di assistenza del personale.
2. Per le materie oggetto di informazione e per le forme di
partecipazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 19, commi 4 e
seguenti, della legge 11 luglio 1978, n. 382.
Articolo
6
Materie
riservate alla legge.
1. Per il personale di cui all'art. 1, restano comunque riservate alla
disciplina per legge, ovvero per atto normativo o amministrativo adottato in
base alla legge secondo l'ordinamento delle singole amministrazioni, le
materie indicate dall'art. 2, comma 4, della legge 6 marzo 1992, n. 216.
Articolo
7
Procedimento.
1. Le procedure per l'emanazione dei decreti; del Presidente della
Repubblica di cui all'art. 2 sono avviate dal Ministro per la funzione
pubblica almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza previsti dai
precedenti decreti. Tali procedure, che hanno inizio contemporaneamente, si
sviluppano con carattere di contestualità nelle fasi successive, compresa
quella della sottoscrizione della ipotesi di accordo sindacale, per quanto
attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile, e della predisposizione
degli schemi dei relativi provvedimenti, per quanto attiene alle Forze di
polizia ad ordinamento militare e al personale delle Forze armate.
2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale omogeneità, il
Ministro per la funzione pubblica, in qualità di Presidente delle delegazioni
di parte pubblica, nell'ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, può
convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte pubblica, i
rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei Comandi generali dell'Arma dei
carabinieri e della Guardia di finanza e dei COCER di cui all'art. 2, nonchè
delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui al medesimo art.
2. 3. Le trattative per la
definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad
ordinamento civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si svolgono in
riunioni cui partecipano i rappresentanti delle organizzazioni sindacali
legittimate a parteciparvi ai sensi della citata disposizione e si concludono
con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.
4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo di
cui al comma 3 possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed
ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro
osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione
dell'accordo. 5. Le
delegazioni dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di
finanza e rappresentanti delle rispettive sezioni COCER partecipano ai lavori
per la formazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze di
polizia ad ordinamento militare di cui all'art. 2, comma 1, lettera b).
6. Le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del Consiglio centrale
di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello
schema di provvedimento di cui al comma 5, possono trasmettere, ove
dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri
competenti, le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite
dei rispettivi Comandi generali. 7.
I rappresentanti dello Stato maggiore difesa e del COCER (Sezioni Esercito,
Marina e Aeronautica) partecipano ai lavori per la formazione dello schema di
provvedimento riguardante le Forze armate. 8. Le Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del
Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla
ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 7, possono
trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai
Ministri competenti le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il
tramite dello Stato maggiore difesa.
9. Per la formulazione di pareri, tichieste ed osservazioni sui
provvedimenti in concertazione, il Consiglio centrale di rappresentanza
(COCER) si articola e delibera nei comparti. I comparti interessati sono due e
sono formati rispettivamente dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni
Esercito, Marina ed Aeronautica, e dai delegati con rapporto d'impiego delle
Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza.
10. L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e gli schemi di
provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono corredati da appositi prospetti
contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli
oneri riflessi del trattamento economico, nonchè la quantificazione
complessiva della spesa diretta, ed indiretta, ivi compresa quella
eventualmente rimessa alla contrattazione decentrata, con l'indicazione della
copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità dei
predetti atti, prevedendo, altresì, la possibilità di prorogarne l'efficacia
temporale, ovvero di sospederne l'esecuzione parziale, o totale, in caso di
accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono prevedere la richiesta
-- da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni
sindacali firmatarie ovvero delle sezioniCOCER, per il tramite dei rispettivi
Comandi generali o dello Stato maggiore della difesa -- al Nucleo di
valutazione della spesa relativa al pubblico impiego (istituito presso il
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30
dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei costi esorbitanti
sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato,
dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di
statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta.
L'ipotesi di accordo sindacale ed i predetti schemi di provvedimento non
possono in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico
di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito
nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal
Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonchè nel
bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi, diretti o
indiretti, oltre il periodo di validità dei decreti del Presidente della
Repubblica di cui al comma 11, in particolare per effetto della decorrenza dei
benefici a regime. 11. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni
dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sindacale riguardante le Forze di
polizia ad ordinamento civile e dalla formulazione degli schemi dei
provvedimenti riguardanti rispettivamente le Forze di polizia ad ordinamento
militare e le Forze armate, verificate le compatibilità finanziarie ed
esaminate le osservazioni di cui ai commi 4, 6 e 8, approva l'ipotesi di
accordo e gli schemi dei decreti del Presidente della Repubblica di cui
all'art. 1, comma 2. I decreti sono adottati in deroga all'art. 17, comma 1,
lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e si prescinde dal parere del
Consiglio di Stato. 12. La
disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al
comma 11, ha durata quadriennale per gli aspetti normativi e biennali per
quelli retributivi, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai
precedenti decreti, e conserva efficacia fino all'entrata in vigore dei
decreti successivi. 13. Nel
caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui al presente decreto non
vengano definiti, per la parte relativa ai trattamenti economici accessori,
entro novanta giorni dall'inizio delle relative procedure, il Governo
riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e
nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.
Articolo
8
Procedure
di raffreddamento dei conflitti.
1. Al fine di assicurare la sostanziale omogeneità
nell'applicazione delle disposizioni recate dai decreti del Presidente della
Repubblica di cui all'art. 2, le amministrazioni ed i Comandi generali
interessati provvedono a reciproci scambi di informazione.
2. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nei
decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 2, comma 1, lettera
a), insorgano contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto il
personale interessato, da parte di una o più organizzazioni sindacali di
categoria firmatarie dell'accordo nazionale di cui al citato art. 2, comma 1,
lettera a), può essere formulata alla rispettiva amministrazione pubblica
richiesta scritta di esame della questione generale controversa, con la
specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui
quali si basa. Di ciascun contrasto interpretativo generale sollevato
nell'ambito delle amministrazioni di cui all'art. 2 è data comunicazione alle
restanti amministrazioni nonchè alle altre organizzazioni sindacali
firmatarie dell'accordo nazionale di cui all'art. 1, comma 2, lettera a).
L'amministrazione interessata, nei trenta giorni successivi dalla ricezione
della richiesta, convoca l'organizzazione o le organizzazioni sindacali
richiedenti per l'esame, che non determina l'interruzione delle attività e
dei procedimenti amministrativi e che deve espletarsi nel termine di trenta
giorni dal primo incontro, decorsi i quali l'amministrazione interessata
formula motivata risposta alla questione generale controversa, dandone
contestuale comunicazione anche alle restanti amministrazioni di cui all'art.
2 ed alle altre organizzazioni sindacali firmatarie del citato accordo
nazionale. 3. Qualora in
sede di applicazione delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente
della Repubblica di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), e comma 2, insorgano
contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto il rispettivo
personale interessato, da parte delle corrispondenti sezioni COCER, nelle
forme previste dalla legge 11 luglio 1978, n. 382 e relative norme di
attuazione, può essere formulata ai rispettivi Comandi generali e Stato
maggiore della difesa richiesta scritta di esame della questione generale
controversa, con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli
elementi di diritto sui quali si basa. Di ciascun contrasto interpretativo
generale sollevato nell'ambito delle amministrazioni di cui all'art. 2 è data
comunicazione alle restanti amministrazioni, nonchè alle altre sezioni COCER.
L'amministrazione interessata, unitamente ai Comandi generali o Stato maggiore
della difesa interessati, nei trenta giorni successivi dalla ricezione della
richiesta, convoca la sezione COCER o le sezioni COCER richiedenti per
l'esame, che non determina l'interruzione delle attività e dei procedimenti
amministrativi e che deve espletarsi nel termine di trenta giorni dal primo
incontro, decorsi i quali l'amministrazione interessata formula motivata
risposta alla questione generale controversa, dandone contestuale
comunicazione anche alle restanti amministrazioni di cui all'art. 2 ed alle
altre sezioni COCER. 4. Nel
caso in cui continui a permanere il contrasto interpretativo di rilevanza
generale, le amministrazioni di cui all'art. 2, le organizzazioni sindacali
indicate nel comma 2. nonchè le sezioni COCER di cui al comma 3 per il
tramite dei rispettivi Comandi generali e Stato maggiore della difesa, possono
fare ricorso alle delegazioni trattanti l'accordo nazionale di cui all'art. 2,
comma 1, lettera a), ovvero alle delegazioni che partecipano alle
concentrazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), e comma 2, formulando,
con specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto,
apposita motivata richiesta al Ministro per la funzione pubblica, che
provvede, entro trenta giorni dalla formale richiesta, a convocare le citate
delegazioni trattanti l'accordo nazionale ovvero le delegazioni che
partecipano alle citate concertazioni per l'esame della questione
interpretativa controversa di interesse generale, che deve espletarsi nel
termine di trenta giorni dal primo incontro. Sulla base dell'orientamento
espresso dalle citate delegazioni, il Ministro per la funzione pubblica
provvede, ai sensi dell'art. 27, primo comma, n. 2, della legge 29 marzo 1983,
n. 93, e della legge 23 agosto 1988, n. 400, ad emanare conseguenti direttive
contenenti gli indirizzi applicativi per tutte le amministrazioni interessate.
Articolo
9
Norma
finale.
1. Sono abrogate le norme riguardanti le Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare e quelle riguardanti le Forze armate in
contrasto con le disposizioni del presente decreto.
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