PROPOSTA DI
DELIBERA DEL DELEGATO ESERCITO
MAR.ORD.
PESCIAIOLI GIUSEPPE
OGGETTO:
Equiparazione e Riconoscimento del titolo di studio del diploma di scuola
media
superiore ai Sottufficiali che
hanno conseguito, previo corso presso le
scuole militari, il diploma di
qualifica e/o specializzazione.
IL COCER
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VISTA
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la legge 212/1983 “norme sul reclutamento, gli organici e
l’avanzamento dei
Sottufficiali dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e della Guardia
di Finanza art. 52 che così
recita: “con
decreto del Ministero della Pubblica Istruzione, d’intesa con i Ministri della
difesa, delle finanze del lavoro e della previdenza sociale, è stabilita, sulla
base degli insegnamenti impartiti, la equipollenza dei titoli conseguiti al
termine dei corsi di formazione generale, professionale e di perfezionamento,
frequentati dagli arruolati e dai Sottufficiali in applicazione della presente
legge, con quelli rilasciati dagli istituti professionali ivi compresi quelli
conseguibili con la frequenza dei corsi sperimentali di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 19 Marzo 1970, n 253, anche ai fini
dell’ammissione agli esami di maturità professionale, in relazione al
suddetto decreto sono rilasciati agli interessati i relativi titoli”; |
VISTA
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la legge 958/86
“norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva
prolungata” che all’art. 14 (qualificazione professionale e
agevolazioni) e all’art. 17 (qualifiche e
profili professionali) commi 1, 2, 4, che ribadiscono quanto già sancito
dalla legge precedentemente menzionata con riferimento particolare ai militari
in servizio di leva e quelli in ferma prolungata;
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VISTA
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la
circolare di Ispettorato delle
Scuole dell’Esercito in data 27.01.1999, n° 207/3/2.1050, relativa alle
modalità degli studi compiuti presso le Accademie Militari e il conseguente
riconoscimento del titolo di studio di
diploma Universitario in Scienze Strategiche e del diploma di Laurea in Scienze
Strategiche agli Ufficiali dell’Esercito;
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VISTA
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la circolare di
Ispettorato delle Scuole dell’Esercito in data 18.02.1999, n° 478/3/2.1050,
relativa al riconoscimento degli studi compiuti dagli Ufficiali dell’Arma
TRAMAT, del Corpo di Amministrazione e di Commissariato per il riconoscimento
della Laurea in Tecnologie industriali e per quelli in possesso di diploma di
scuola media secondaria quadriennale (diploma Magistrale) per il conseguimento
di un titolo accademico da concordare con una Università per attivare un corso
di studi ad hoc;
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VISTA
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il Decreto
Legislativo 28 Novembre
1997, n°464,
per il riconoscimento degli studi effettuati presso le scuole militari;
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PRESO ATTO
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degli
impegni portati a termine sia dallo Stato Maggiore Difesa, che dagli Organi di
Governo per venire incontro alle aspettative del personale Ufficiali;
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CONSIDERATA
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la
necessità di non creare ulteriori e inutili, nonché assurde, disparità di
trattamento tra la categoria dei Sottufficiali e Volontari in servizio
permanente e quella degli Ufficiali;
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CONSIDERATO
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altresì
che il riconoscimento e l’equiparazione dei titoli di studio dei Sottufficiali
doveva avvenire con la già citata legge 212/83 e che la mancata applicazione di tale norma ha
già comportato notevoli ripercussioni negative sull’avanzamento di carriera
e sul riconoscimento soggettivo, legittimo, di poter disporre del titolo
conseguito per la propria crescita professionale e economica, oltre all’aver
negato la possibilità alla partecipazione a pubblici concorsi che a quelli
interni all’amministrazione difesa;
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RITENUTI
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tali riconoscimenti, indispensabili
e inderogabili anche in considerazione che i
Marescialli, già dai prossimi corsi, usciranno con il titolo di studio di
Diploma Universitario e di conseguenza a questo e alle nuove norme in materia di
avanzamento, si creeranno ulteriori sperequazioni,
oltre a quelle già prodotte, di dimensioni
considerevoli all’interno
degli appartenenti al ruolo Marescialli;
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RILEVATO
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che la mancata equiparazione è stata
ulteriormente ignorata
anche
dopo l’emanazione Del D.Lgs. 16/04/1994, n°297, Capo II – Formazione
professionale e sistema scolastico- Art. 82 (Raccordi fra la formazione professionale e il sistema scolastico), comma
4 che ribadisce quanto già sancito dalla citata legge 212/83 ripetendo
testualmente l’Art. 52.
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VISTO
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che quanto richiesto è assimilabile a quanto sancito
dal decreto legge 20/05/1993 n° 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19/07/1993, n°236, sia
per tipologie che per affinità di intenti.
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CONSIDERATO
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che il D.Lgs. 12/05/1995, n°196 –Attuazione
dell’Art.3 della legge 6 Marzo 1992, n°216, in materia di riordino dei ruoli,
modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non
direttivo delle Forze Armate – al Capo VIII- Norme
finali, Art: 39- Modifiche alla
normativa vigente- comma 11, che così recita –
“Il Decreto interministeriale di equipollenza dei titoli, previsto dall’art.
52 della Legge 10 Maggio 1983, n° 212, è
emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Decreto” e
che risulta a tutt’oggi disatteso.
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VERIFICATO
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che
con il D.M. 27 Giugno 1995, n° 570 –Regolamento
concernente il nuovo ordinamento delle scuole Sottufficiali della Marina
Militare di Taranto e di La Maddalena, Art: 18 (equipollenza dei titoli di studio), che così recita “Il
riconoscimento dei corsi effettuati, è regolato dalla normativa in vigore sulla
equipollenza dei titoli di studio” lo stesso Ministero della Difesa sembra
non essere al corrente degli stessi provvedimenti da lui adottati,
legiferando
in maniera che apparirebbe addirittura beffarda nei confronti del
personle.
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RITENUTO
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che tale aspettativa, rivestiva e ancora
riveste, per il personale citato,
carattere di
estrema
importanza
sia ai fini economici sia di gratificazione personale e professionale i cui risvolti, qualora attuata, si ripercuoteranno
positivamente sull’immagine e l’efficienza delle
Forze Armate;
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DELIBERA
1)
di chiedere al Signor Ministro della
Difesa di promuovere nel più breve tempo possibile un incontro tra il
Cocer, il Ministero della Pubblica
Istruzione quello della Previdenza Sociale e del Lavoro al fine di fissare i
termini e le modalità per l’applicazione dell’art. 52 della legge 10 Maggio
1983 n° 212, degli artt. 14 e 17 della legge 958 del 24 Dicembre 1986, del DM
27 Giugno 1995, n° 570, del D.Lgs 12 Maggio 1995, n°196; della Legge 6 Marzo
1992, n°216; del D.Lgs 16 Aprile 1994, n°297; del decreto legge 20 maggio
1993, n°148 (convertito dalla legge 19 Luglio 1993,n° 236);
2)
di
chiedere al Signor Ministro della Difesa, di emanare una
Circolare Ministeriale, o meglio un D.M., che consenta momentaneamente a
tutto il personale interessato di poter partecipare ai concorsi pubblici,
poter iscriversi agli Istituti di Scuola Media Superiore e i corsi di
Laurea, rilasciando apposita certificazione, a cura dei Reparti di appartenenza,
utili ai fini del credito scolastico;
3)
di interessare, tramite il Capo di stato Maggiore, il
Signor Ministro della Difesa per la risoluzione del citato problema, dato
che è materia strettamente connessa alle competenze del Suo Ufficio;
4)
di attivare gli uffici competenti delle varie Forze Armate, che in
collaborazione con questo Organo di Rappresentanza Centrale, pianifichi gli
interventi da adottare per la risoluzione della problematica sopra esposta;
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