Equiparazione e Riconoscimento del titolo di studio del diploma di scuola
                     media superiore ai Sottufficiali  che hanno conseguito, previo corso presso le scuole militari, il diploma di qualifica e/o specializzazione
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PROPOSTA DI DELIBERA DEL DELEGATO ESERCITO   
MAR.ORD. PESCIAIOLI GIUSEPPE

   
OGGETTO: Equiparazione e Riconoscimento del titolo di studio del diploma di scuola
                    
media superiore ai Sottufficiali  che hanno conseguito, previo corso presso le
                     scuole militari, il diploma di qualifica e/o specializzazione.

 

IL COCER

 

VISTA 

 

 

 

 

 

 

la legge 212/1983 “norme sul reclutamento, gli organici e l’avanzamento dei Sottufficiali dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e della Guardia di Finanza art. 52  che così recita: “con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione, d’intesa con i Ministri della difesa, delle finanze del lavoro e della previdenza sociale, è stabilita, sulla base degli insegnamenti impartiti, la equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi di formazione generale, professionale e di perfezionamento, frequentati dagli arruolati e dai Sottufficiali in applicazione della presente legge, con quelli rilasciati dagli istituti professionali ivi compresi quelli conseguibili con la frequenza dei corsi sperimentali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 Marzo 1970, n 253, anche ai fini dell’ammissione agli esami di maturità professionale, in relazione al suddetto decreto sono rilasciati agli interessati i relativi titoli”;
VISTA

 

 

la legge  958/86  “norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata”    che all’art. 14 (qualificazione professionale e agevolazioni) e all’art. 17 (qualifiche e    profili professionali) commi 1, 2, 4, che ribadiscono quanto già sancito dalla legge precedentemente menzionata con riferimento particolare ai militari in servizio di leva e quelli in ferma prolungata;  
VISTA


 

   la circolare di  Ispettorato delle Scuole dell’Esercito in data 27.01.1999, n° 207/3/2.1050, relativa alle modalità degli studi compiuti presso le Accademie Militari e il conseguente riconoscimento del titolo di studio  di diploma Universitario in Scienze Strategiche e del diploma di Laurea in Scienze Strategiche agli Ufficiali dell’Esercito;  
VISTA

 

 

 

la circolare  di Ispettorato delle Scuole dell’Esercito in data 18.02.1999, n° 478/3/2.1050, relativa al riconoscimento degli studi compiuti dagli Ufficiali dell’Arma TRAMAT, del Corpo di Amministrazione e di Commissariato per il riconoscimento della Laurea in Tecnologie industriali e per quelli in possesso di diploma di scuola media secondaria quadriennale (diploma Magistrale) per il conseguimento di un titolo accademico da concordare con una Università per attivare un corso di studi ad hoc;  

VISTA
il  Decreto   Legislativo   28  Novembre 1997,   n°464,  per il riconoscimento degli studi effettuati presso le scuole militari;  
PRESO ATTO
degli impegni portati a termine sia dallo Stato Maggiore Difesa, che dagli Organi di Governo per venire incontro alle aspettative del personale Ufficiali;  
CONSIDERATA

la necessità di non creare ulteriori e inutili, nonché assurde, disparità di trattamento tra la categoria dei Sottufficiali e Volontari in servizio permanente e quella degli Ufficiali;  
CONSIDERATO





altresì che il riconoscimento e l’equiparazione dei titoli di studio dei Sottufficiali doveva avvenire con la già citata legge 212/83 e che la mancata applicazione di tale norma ha già comportato notevoli ripercussioni negative sull’avanzamento di carriera e sul riconoscimento soggettivo, legittimo, di poter disporre del titolo conseguito per la propria crescita professionale e economica, oltre all’aver negato la possibilità alla partecipazione a pubblici concorsi che a quelli interni all’amministrazione difesa;  
RITENUTI




tali riconoscimenti, indispensabili e inderogabili anche in considerazione che i Marescialli, già dai prossimi corsi, usciranno con il titolo di studio di Diploma Universitario e di conseguenza a questo e alle nuove norme in materia di avanzamento, si creeranno ulteriori  sperequazioni, oltre a quelle già prodotte, di dimensioni   considerevoli  all’interno degli appartenenti al ruolo  Marescialli;  
RILEVATO

 

 

che la mancata equiparazione è stata  ulteriormente ignorata anche dopo l’emanazione   Del D.Lgs. 16/04/1994, n°297, Capo II – Formazione professionale e sistema scolastico- Art. 82 (Raccordi fra la formazione professionale e il sistema scolastico), comma 4 che ribadisce quanto già sancito dalla citata legge 212/83 ripetendo testualmente l’Art. 52.  
VISTO

che quanto richiesto è assimilabile a quanto sancito dal decreto  legge 20/05/1993 n°  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19/07/1993, n°236, sia per tipologie che per affinità di intenti.  

CONSIDERATO

 


che il D.Lgs. 12/05/1995, n°196 –Attuazione dell’Art.3 della legge 6 Marzo 1992, n°216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate – al Capo VIII- Norme finali, Art: 39- Modifiche alla normativa vigente- comma 11, che così recita – “Il Decreto interministeriale di equipollenza dei titoli, previsto dall’art. 52 della Legge 10 Maggio 1983, n° 212, è emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Decreto”  e che risulta a tutt’oggi disatteso.  
VERIFICATO





che con il D.M. 27 Giugno 1995, n° 570 –Regolamento concernente il nuovo ordinamento delle scuole Sottufficiali della Marina Militare di Taranto e di La Maddalena, Art: 18 (equipollenza dei titoli di studio), che così recita “Il riconoscimento dei corsi effettuati, è regolato dalla normativa in vigore sulla equipollenza dei titoli di studio” lo stesso Ministero della Difesa sembra non essere al corrente degli stessi provvedimenti da lui adottati,
 legiferando in maniera che apparirebbe addirittura beffarda nei confronti del
personle.

RITENUTO


che tale aspettativa, rivestiva e ancora riveste,  per il personale citato,   carattere di estrema importanza  sia ai fini economici sia di gratificazione personale e professionale i cui risvolti, qualora attuata, si  ripercuoteranno positivamente sull’immagine e l’efficienza  delle Forze Armate;         


DELIBERA
 

1)      di chiedere al Signor Ministro della  Difesa di promuovere nel più breve tempo possibile un incontro tra il Cocer,  il Ministero della Pubblica Istruzione quello della Previdenza Sociale e del Lavoro al fine di fissare i termini e le modalità per l’applicazione dell’art. 52 della legge 10 Maggio 1983 n° 212, degli artt. 14 e 17 della legge 958 del 24 Dicembre 1986, del DM 27 Giugno 1995, n° 570, del D.Lgs 12 Maggio 1995, n°196; della Legge 6 Marzo 1992, n°216; del D.Lgs 16 Aprile 1994, n°297; del decreto legge 20 maggio 1993, n°148 (convertito dalla legge 19 Luglio 1993,n° 236);

2)       di chiedere al Signor Ministro della Difesa, di emanare una  Circolare Ministeriale, o meglio un D.M., che consenta momentaneamente a tutto il personale interessato di poter partecipare ai concorsi pubblici,  poter iscriversi agli Istituti di Scuola Media Superiore e i corsi di Laurea, rilasciando apposita certificazione, a cura dei Reparti di appartenenza, utili ai fini del credito scolastico;

3)      di interessare, tramite il Capo di stato Maggiore, il  Signor Ministro della Difesa per la risoluzione del citato problema, dato che è materia strettamente connessa alle competenze del Suo Ufficio;

4)      di attivare gli uffici competenti delle varie Forze Armate, che in collaborazione con questo Organo di Rappresentanza Centrale, pianifichi gli interventi da adottare per la risoluzione della problematica sopra esposta;


 

 

 

 

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Web www.forzearmate.org

 

 

 


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