LA CAMERA
DEI DEPUTATI ALLE ORE 17,30, nonostante il parere negativo
dell’ 80% dei Rappresentanti Sindacali e Militari del
personale, HA APPROVATO IL TESTO SUL "RIORDINO DELLE CARRIERE"
DEL PERSONALE DELLE FF. di PP. e delle FF.AA.
Ora passa
tutto al senato.
Alcune agenzie di
stampa, e in fondo il testo degli emendamenti discussi.
ALLA CAMERA
PASSA IL RIORDINO. INASCOLTATI SINDACATI E RAPPRESENTANZE
mercoledì 25 gennaio 2006
Roma, 25 gen. - (Adnkronos) - La Camera ha approvato il
riordino delle carriere delle forze di polizia e delle forze
armate. Ora il provvedimento passa all'esame del Senato. Il
testo unificato, sostenuto con forza da Alleanza nazionale, ha
avuto il via libera con 220 si', 183 voti contrari e due
astenuti.
SICUREZZA:PASSA RIORDINO,CONTRO OPPOSIZIONE E
SINDACATI/ANSA - FAVOREVOLI IL SAP E
CONSAP, SODDISFATTA AN
(ANSA) - ROMA, 25 gen - Una ''manovra elettorale'', un
''raggiro in piena regola''. L'opposizione boccia la legge
di
riordino e con lei si schierano i sindacati di Polizia,
oltre
dieci sigle, che annunciano manifestazioni e proteste in
attesa
che la norma, approvata oggi alla Camera, arrivi al Senato.
Con
l'eccezione del Sap e della Consap, che parlano di una legge
che
''rappresenta un traguardo fondamentale di tutte le forze di
sicurezza del paese''. E soddisfatta e' anche An per il via
libera a decreti che daranno reali possibilita' di carriera
ai
responsabili della sicurezza.
Dice no alla legge l'opposizione che, compatta, attacca
quella che definisce ''una manovra elettorale''. Marcella
Lucidi
dei Ds parla di una legge ''senza risorse che divide
e crea sperequazioni'' proporla, dice, ''significa voler
somministrare alle forze di polizia e alle forze armate
l'olio
di ricino''. Per Giuseppe Molinari della Margherita si
tratta
invece di ''una ennesima offesa nei confronti degli
operatori
della sicurezza, un comparto che in questi cinque anni non
ha
visto alcun provvedimento che perseguisse obiettivi di
modernizzazione e di miglioramento del quadro giuridico ed
economico''. Mentre Antonio Di Pietro la definisce ''uno
spot
elettorale'', ''una forzatura e una truffa, perche' manca la
copertura finanziaria. D'accordo i sindacati: contrari alla
legge sono Siulp, Filp-Cgil, Fiat-Ansp, Fsp, Coisp, Uilts,
Sappe, Cisl Fp Penitenziari, Fp Cgil Comparto Sicurezza,
responsabile del settore Cocer Carabinieri e Guardia di
Finanza.
Si tratta, spiega il segretario del Siulp, Oronzo Cosi di
''un
raggiro in piena regola nei confronti di tutti gli uomini e
donne delle forze di polizia e forze armate". Mentre per
Claudio
Giardullo, segretario del Silp-Cgil ''e' grave che il
Governo
vada avanti nonostante il parere contrario della stragrande
maggioranza degli operatori''. Parla di ''ignobile farsa
elettoralistica'' Giovanni Aliquo' dell'Anfp che, come gli
altri
sindacati, annuncia manifestazioni e proteste in attesa che
la
norma passi al senato.
Soddisfatta invece An: ''C'era grande aspettativa nel mondo
delle forze dell'ordine per questa legge - dice Ignazio La
Russa- e il Parlamento non ha tradito le attese. Finalmente,
con
le nuove regole che auspichiamo diventino legge al Senato
gia'
dalla prossima settimana, quasi mezzo milione di operatori
in
divisa si vedra' riconosciuti benefici economici e
avanzamenti
di carriera''. Mentre Ascierto attacca l'opposizione che,
dice,
arriva persino a ''negare gli stanziamenti fatti dal governo
Berlusconi che ha dato alle forze armate 5083 milioni di
euro
contro i 1028 dei passati governi della sinistra". E
soddisfatti
sono anche il Sap e la Consap. Il governo, dice il Sindacato
autonomo di Polizia, ''ha mantenuto i suoi impegni'',
approvando
una legge delega che ''rappresenta un traguardo fondamentale
di
tutte le forze di sicurezza del paese''. Mentre per la
Consap
questa legge e' "un segnale atteso e confortante". (ANSA).
SICUREZZA: RIORDINO; SIAP, PROGETTO CONFUSO E DISARMONICO
SCENDEREMO IN PIAZZA CONTRO IL SILENZIO E LA TRACOTANZA
(ANSA) - BOLOGNA, 25 GEN - Il Sindacato italiano
appartenenti
polizia (Siap) critica l'approvazione alla Camera della
legge di
riordino delle carriere del personale delle Forze di Polizia
e
delle Forze Armate, e annuncia che gli operatori della
sicurezza
scenderanno in piazza per protesta.
''In linea e in sintonia con l'atteggiamento palesato in
questi ultimi mesi - afferma Giuseppe Tiani, segretario
generale
Siap - il Governo e' rimasto indifferente alla legittime
richieste di revisione di un progetto di riordino che cosi'
com'e' oggi appare confuso, disarmonico e poco rispondente
alle
esigenze della stragrande maggioranza degli operatori della
Sicurezza e della Difesa, oltre che non supportato
adeguatamente
dal punto di vista economico''. ''A quanto pare - prosegue
Tiani
- le proteste scatenatesi in questi ultimi giorni e in tutto
il
Paese, per il Governo non hanno nessuna valenza. Osiamo dire
che
non ci aspettavamo di piu' da chi e' stato sordo per tutta
una
legislatura; la fretta per approvare questo 'riordino' ci
pare
quella di chi vuol solo portare a casa un risultato seppur
parziale senza curarsi troppo degli effetti e dei danni che
fa''.
''Il Siap - annuncia Tiani - promuovera' manifestazioni ad
oltranza. Avevamo fatto appello al senso di responsabilita'
del
Governo, al silenzio ed alla tracotanza di queste ore non
possiamo che contrapporre la protesta: gli operatori della
sicurezza scenderanno in piazza''.(ANSA).
C10-GIO
25-GEN-06 19:56 NNNN
SICUREZZA: RIORDINO; DS, LEGGE CREA SPEREQUAZIONI
LUCIDI, SI VUOLE SOMMINISTRARE L'OLIO DI RICINO...
(ANSA) - ROMA, 25 GEN - ''Una legge senza risorse che divide
e crea sperequazioni'': cosi' Marcella Lucidi (Ds),componente
della commissione Giustizia della Camera, ha commentato il
si'
alla normativa sul riordino delle carriere.
''L'approvazione a colpi di maggioranza del Pdl sul riordino
delle carriere - aggiunge - significa voler somministrare
alle
forze di polizia e alle forze armate l'olio di ricino: loro
non
vogliono berlo, ma il governo sostiene di farlo nel loro
bene.
Il provvedimento doveva servire ad una riforma organica e
invece
crea nuove sperequazioni e divide il personale perche' si
disinteressa di alcune categorie. Senza contare che non c'e'
copertura finanziaria. Insomma si cerca, ancora una volta,
di
scaricare gli oneri sul prossimo governo facendo oggi
soltanto
propaganda. Il nostro no e' stato convinto: non si puo'
decidere contro la volonta' dei poliziotti e dei militari''.
''Polizia e forze armate - conclude Marcella Lucidi -
meritano piu' attenzione e piu' rispetto''. (ANSA).
COM-PAE
25-GEN-06 18:53 NNNN
SICUREZZA: DI PIETRO RIORDINO CARRIERE FORZE ORDINE È
SPOT ELETTORALE
Roma, 25 gen. (Adnkronos) - «Complimenti ancora una volta a
questo governo e in particolare ad Alleanza nazionale che ha
fortemente voluto il riordino della carriere. Sono
ovviamente ironico,
perchè si sa che quella votata oggi è una forzatura e una
truffa, perchè manca la copertura finanziaria e quello di An
è solo uno spot
elettorale». È il commento di Antonio Di Pietro
all'approvazione alla Camera del riordino delle carriere
delle forze di polizia e delle
forze dell'ordine.
«Il governo e la maggioranza non hanno tenuto conto di quel
80%
di rappresentanza sindacale che comprendono le forze di
polizia, l'arma dei carabinieri, la guardia di finanza, la
marina, l'aeronautica e il corpo forestale, che ieri
-ricorda il leader di Italia dei valori- erano a manifestare
davanti a Montecitorio».
(Pol-Leb/Pe/Adnkronos)
25-GEN-06 18:55
Di seguito
pubblichiamo anche il testo degli emendamenti.
A.C.
3437-4376-5400-A
EMENDAMENTI
Delega al Governo per il riordino
dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze
armate.
Relatori:
SAIA (per la I Commissione) e ASCIERTO
(per la IV Commissione).
N. 5.
Seduta del 25 gennaio 2006
ART. 1.
(Delega al Governo per il
riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e
delle Forze armate).
Sostituirlo
con il seguente:
Art.
1. (Riordinamento delle carriere del personale delle Forze
di polizia e delle Forze armate). - 1. Il Governo è
delegato ad emanare, su proposta dei Ministri interessati, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica, nonché dei
Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e della
difesa, se non proponenti, uno o più decreti legislativi:
a) per il riordinamento del personale non
direttivo e non dirigente delle Forze di polizia di cui
all'articolo 16 della legge 1o aprile
1981, n. 121, nonché delle Forze armate, secondo linee
finalizzate ad incrementare la funzionalità delle relative
amministrazioni o corpi ed a valorizzare le risorse umane,
omogeneamente a quanto già previsto per i dipendenti civili
dello Stato, prevedendo l'istituzione di distinte procedure
negoziali ovvero di concertazione, idonee a valorizzare le
specificità conseguenti all'appartenenza alle Forze armate o
alle Forze di polizia ed i rispettivi compiti istituzionali ed
attribuzioni;
b)
per il riordinamento del rapporto di impiego della dirigenza
del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e
degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia
ad ordinamento militare e delle Forze armate, in armonia con i
trattamenti economici della dirigenza pubblica e tenuto conto
delle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
2.
Sono adottati, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti:
a)
l'unificazione dei ruoli del personale appartenente ai ruoli
degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti e qualifiche o
gradi corrispondenti, assicurando un incremento della
dotazione organica delle qualifiche di vice sovrintendente,
sovrintendente e sovrintendente capo idoneo a garantire
omogenee opportunità di carriera tra gli appartenenti ai ruoli
di base dei vari corpi ed amministrazioni, prevedendo:
1) la revisione delle procedure di avanzamento
alle qualifiche di sovrintendenti e corrispondenti, mediante
percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale con
verifica finale, ovvero mediante procedure di avanzamento a
scelta ed aggiornamento professionale, tenendo anche conto
della professionalità acquisita con l'anzianità, ed
assicurando ai sovrintendenti e qualifiche e gradi
corrispondenti, l'avanzamento alla qualifica di sovrintendente
capo o il trattamento economico corrispondente, comunque prima
della cessazione dal servizio, salvo demerito;
2) per l'Esercito, la Marina militare e
l'Aeronautica militare, l'ulteriore facoltà di stabilire altre
modalità di accesso ai gradi di sergente e corrispondenti,
anche per concorso interno, ovvero ad anzianità, nonché di
prevedere disposizioni transitorie volte a disciplinare, fino
al raggiungimento delle consistenze organiche stabilite dal
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, il graduale
passaggio alle norme a regime, anche prevedendo di mantenere,
in tutto o in parte, l'accesso nel grado di sergente secondo
la procedura di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 196;
b)
interventi perequativi, anche di carattere economico,
finalizzati ad assicurare il reale allineamento delle carriere
e dei trattamenti economici fondamentali del personale
appartenente ai ruoli degli ispettori e corrispondenti e dei
marescialli delle Forze armate, nonché dell'accesso a tali
ruoli dai ruoli sottostanti con particolare riferimento al
personale che abbia già superato procedure selettive, anche
dando attuazione alle previsioni di cui all'articolo 1-bis,
comma 18, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n.
186, e garantendo comunque identiche opportunità di accesso al
ruolo dall'interno ed identiche opportunità di accesso alle
qualifiche e gradi apicali all'interno tra i vari corpi ed
amministrazioni, nonché, in armonia con la disciplina del
pubblico impiego, la valorizzazione economica e funzionale
degli ispettori sostituti ufficiali di pubblica sicurezza, dei
sostituti commissari e del personale di grado, qualifica o
denominazione corrispondenti;
c)
l'unificazione, nell'ambito di un unico ruolo dirigenziale,
dei ruoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 334, e di quelli corrispondenti sanitari e
tecnico-scientifici della Polizia di Stato, nonché dei ruoli
del Corpo forestale dello Stato di cui agli articoli 1 e 7 del
decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, fermi restando
l'ordinamento gerarchico delle carriere e le funzioni di
ciascuna qualifica, nell'ambito del graduale processo di
valorizzazione dirigenziale di cui all'articolo 33, comma 2,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevedendo:
1) analogo modello dirigenziale per le carriere
degli ufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare
e delle Forze armate, ferma restando la specificità dei
compiti rispettivamente attribuiti, e nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 32 del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 298;
2) conseguenti modificazioni dell'ordinamento
del ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato e del
Corpo forestale dello Stato, ovvero la sua soppressione,
nonché del ruolo speciale della Guardia di finanza, anche
attraverso la rideterminazione della consistenza organica in
misura proporzionale a quella dei ruoli degli ufficiali e dei
ruoli del personale direttivo e dirigente delle altre Forze di
polizia;
3) correlate modificazioni ed integrazioni, in
relazione alle specificità e peculiarità operative, degli
ordinamenti dei ruoli direttivi del Corpo della polizia
penitenziaria, anche attraverso la rideterminazione degli
organici coerente con le esigenze di funzionalità
dell'amministrazione;
d)
le disposizioni transitorie eventualmente occorrenti.
3.
Sono adottati, entro lo stesso termine di cui al comma 2, uno
o più decreti legislativi che provvedano alla valorizzazione
ed ai riallineamenti economici del personale civile e militare
della qualifica o grado iniziale del ruolo di base.
4. I decreti di cui ai commi 1, 2 e 3, devono, comunque,
garantire la reale equivalenza dei riordinamenti e dei
trattamenti economici, ferme restando le rispettive
peculiarità del personale interessato.
5. Tutti gli schemi di decreto legislativo di cui ai
commi 2 e 3 sono trasmessi a tutte le organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale e a tutti gli organismi di
rappresentanza militare del personale rispettivamente
interessati, perché possano esprimere il proprio parere entro
il termine di venti giorni dalla ricezione degli schemi
stessi, trascorso il quale il parere si intende favorevole.
Essi sono, inoltre, trasmessi, almeno quarantacinque giorni
prima della scadenza dei termini di cui ai commi 2 e 3, alle
Camere, affinché le competenti Commissioni parlamentari
esprimano il proprio parere. Il Governo procede comunque
all'emanazione dei decreti delegati, qualora tale parere non
sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.
6. Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di cui
ai commi 2 e 3 deve essere corredato da relazione tecnica ai
sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
7. Provvedimenti correttivi possono essere adottati, con
le modalità previste dal presente articolo, entro l'anno
successivo alla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui ai commi 2 e 3.
1. 60. Bressa, Lucidi, Molinari, Mascia, Deiana.
Al
comma 1, alinea, sostituire le parole: uno o più con le
seguenti: due distinti.
1. 1. Minniti, Molinari, Mascia, Deiana.
Al
comma 1, lettera a), premettere la seguente:
0a)
evitare sperequazioni nelle progressioni di carriera e nei
trattamenti economici tra il personale delle Forze armate e
quello dello Forze di polizia ad ordinamento civile e militare
e garantirel'allineamento dei trattamenti economici
eventualmente differenziati e l'armonizzazione dei profili di
carriera;
1. 80. Pisa, Bressa, Molinari, Mascia, Deiana.
Al
comma 1, lettera b), dopo le parole: tenuto conto
aggiungere le seguenti: dei principi di cui
all'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e,
conseguentemente,
1. 61. Bressa, Leoni, Molinari, Mascia, Deiana.
Al
comma 2, alinea, sostituire le parole da: a valere fino
a: 24 dicembre 2003, n. 350, con le seguenti: nei
limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3,
comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato.
1. 200. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis,
del Regolamento).
Al
comma 2, lettera a), numero 1), sopprimere le
parole: mediante percorsi di qualificazione e
aggiornamento professionale con verifica finale, ovvero.
1. 6. Molinari, Angioni, Mascia, Deiana.
Al
comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole: ed
assicurando ai aggiungere le seguenti:
vicesovrintendenti e ai.
1. 62. Pinotti, Bressa, Molinari, Mascia, Deiana.
Al
comma 2, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le
parole: , nonché, per gli appartenenti al ruolo dei
sovrintendenti, provenienti dalla qualifica di ufficiale di
polizia giudiziaria, l'inquadramento nella qualifica di
sovrintendente capo, laddove non abbiano conseguito tale
qualifica.
Conseguentemente:
alla medesima lettera, dopo
il numero 1), aggiungere il seguente:
1-bis) il riordino della carriera del
personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti, con la
previsione del passaggio al ruolo superiore, anche ricorrendo
a concorsi straordinari;
alla
lettera b), premettere la seguente:
0b) riordino della carriera del personale
appartenente al ruolo degli ispettori, con possibilità di
inquadramento nelle qualifiche e nel ruolo superiore, anche
ricorrendo a concorsi straordinari;
sopprimere
la lettera d).
1. 79. Ruzzante, Molinari, Mascia, Deiana.
Al
comma 2, lettera a), numero 2), sostituire le parole
da: l'ulteriore facoltà fino a: di mantenere con
le seguenti: eventuali altre modalità di accesso ai gradi
di sergente e corrispondenti, anche per concorso interno,
ovvero ad anzianità, nonché disposizioni transitorie volte a
disciplinare, fino al raggiungimento delle consistenze
organiche stabilite dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n.
215, il graduale passaggio alle norme a regime, anche
mantenendo.
1. 71. Lavagnini.
Al
comma 2, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere i
seguenti:
3) la valorizzazione economico funzionale del
personale con qualifica iniziale, anche in considerazione del
servizio prestato nelle Forze armate;
4) modalità di accesso alle carriere superiori, in
via transitoria per gli appartenenti al ruolo dei
sovrintendenti che abbiano superato prove di esame o
selettive, in relazione al titolo di studio conseguito, e, a
regime, in relazione al merito e al titolo di studio
conseguito.
1. 65. Amici, Bressa, Molinari, Mascia, Deiana.
Al
comma 2, lettera b), dopo le parole: anche di
carattere economico aggiungere le seguenti: e che non
comportino l'assegnazione di qualifiche o gradi dai ruoli
superiori a quelli inferiori e viceversa.
1. 67. Lumia, Molinari, Mascia, Deiana.
Al
comma 2, lettera b), sostituire le parole da: dei
sostituti commissari e del personale fino alla fine della
lettera, con le seguenti: collocamento degli attuali
sostituti commissari nel ruolo dei commissari.
1. 66. Mazzoni.
Al
comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:
c)
costituzione di una progressione di carriera per il personale
del ruolo degli ispettori con qualifica di sostituto
commissario e di quelli corrispondenti in qualifica e funzioni
direttive, prevedendo:
1) la soppressione del ruolo direttivo speciale
previsto dal decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e
l'abrogazione del comma 261, lettera b), della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
2) che la dotazione organica complessiva non
superi quella dei ruoli attualmente previsti,
3) che l'accesso alle qualifiche direttive
superiori a sostituto commissario avvenga mediante percorsi di
qualificazione e di aggiornamento professionale, con esame
finale comprendente il conseguimento della laurea, riservati
ai sostituti commissari e qualifiche corrispondenti,
prevedendo ulteriori modalità per il personale in possesso di
un titolo di studio di livello universitario appartenente alla
stessa carriera o alla carriera di cui alla lettera a);
4) l'attribuzione a tutto il personale di
analogo beneficio a quello di cui all'articolo 43-ter
della legge 1o aprile
1981, n. 121;
5) modalità di accesso alla carriera
dirigenziale in relazione al merito e al titolo di studio
conseguito.
1. 68. Luongo, Bressa, Molinari, Mascia, Deiana.
Al
comma 2, lettera c), alinea, sopprimere le parole:
, nell'ambito di una carriera di natura dirigenziale,
1. 14. Molinari.
Al
comma 2, lettera c), alinea, sopprimere le parole da:
, e di quelli corrispondenti fino a: e di una indennità
perequativa di base in luogo dell'assegno di valorizzazione
dirigenziale.
Conseguentemente,
dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art.
1-bis. (Delega al Governo per la disciplina del
rapporto di impiego del personale della carriera dei
funzionari della Polizia di Stato). - 1. Al fine di
assicurare organicità e funzionalità alla disciplina del
rapporto d'impiego dei funzionari della Polizia di Stato, il
Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi diretti a disciplinare unitariamente l'ordinamento
della carriera dirigenziale dei funzionari della Polizia di
Stato, nella quale sono ricompresi gli appartenenti ai ruoli
di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000,
n. 334, e quelli dei corrispondenti ruoli e dei sanitari e dei
funzionari tecnicoscientifici, stabilendo il trattamento
economico e normativo del personale di tali carriere secondo i
seguenti principi:
a) previsione di un procedimento negoziale
tra una delegazione di parte pubblica, presieduta dal Ministro
per la funzione pubblica, ed una delegazione delle
organizzazioni sindacali rappresentative del personale della
carriera dei funzionari di Polizia, con cadenza quadriennale
per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici del
rapporto di impiego del personale della carriera stessa, i cui
contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della
Repubblica. Formano oggetto del procedimento negoziale, nel
rispetto delle norme generali ed ordinarie, la verifica del
corretto adeguamento del trattamento economico, fondamentale
ed accessorio, e dell'indennità pensionabile, anche sulla base
del criterio della parametrazione; il trattamento di missione;
il trattamento economico di trasferimento e le indennità
d'alloggio; le indennità speciali connesse a particolari
incarichi; l'orario di lavoro ordinario e straordinario; il
congedo ordinario, straordinario, per formazione e parentale;
le reperibilità; l'aspettativa per motivi di salute e di
famiglia; i permessi brevi per esigenze personali; l'esercizio
del diritto allo studio; il sistema delle relazioni sindacali,
con i relativi permessi ed aspettative; la tutela delle
lavoratrici madri. Nella fase di prima applicazione tale
accordo non può comportare, direttamente o indirettamente,
impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto previsto nella
legge finanziaria, nei provvedimenti ad essa collegati, nonché
nel bilancio dello Stato, provvedendosi ad utilizzare le
risorse disponibili per il riequilibrio delle retribuzioni
della carriera dirigenziale dei funzionari di Polizia rispetto
a quelle dei dirigenti delle corrispondenti carriere di cui
agli articoli 1 e 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266. Resta
fermo quanto disposto dall'articolo 5, commi quarto e settimo,
sui dirigenti generali della pubblica sicurezza, e
dall'articolo 43, commi ventunesimo e ventiduesimo, della
legge 1o aprile
1981, n. 121;
b)
rafforzamento della specificità e dell'unitarietà della
carriera dirigenziale, attraverso l'accorpamento delle
qualifiche e la previsione di una rinnovata procedura
concorsuale, riservata a candidati in possesso delle
prescritte lauree specialistiche quinquennali in
giurisprudenza, scienze politiche ed economia, come unica
modalità d'accesso alla qualifica iniziale e l'esclusione di
ogni possibilità di immissione dall'esterno; conseguente
abrogazione di ogni norma incompatibile;
c)
previsione di accurate selezioni pubbliche, nonché, per un
periodo non inferiore a due anni, di percorsi di alta
formazione iniziale presso l'Istituto superiore di Polizia,
comprendenti stage presso altre scuole di formazione
dell'amministrazione statale, presso altri soggetti pubblici e
privati, e di tirocinio operativo; possibilità di prevedere,
per il periodico aggiornamento, eventuali periodi di studio
presso amministrazioni ed istituzioni dei Paesi dell'Unione
europea, delle Organizzazioni internazionali e di altri Paesi.
L'attuazione delle citate previsioni non deve comportare
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;
d)
avanzamento in carriera mediante concorso interno per titoli
ed esami ovvero per merito comparativo, secondo criteri
obiettivi e predeterminati di selezione e valutazione
collegiale; subordinare tali avanzamenti ad un congruo periodo
di effettivo servizio nella qualifica dirigenziale iniziale ed
in quelle intermedie, con la previsione di percorsi di
carriera caratterizzati da adeguate e diversificate esperienze
in posizioni funzionali presso l'Amministrazione centrale e
periferica del Ministero dell'interno e nell'ambito di
strutture di formazione, escludendo riserve di quote e
mobilità esterna;
e) individuazione, nell'organizzazione degli
uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno, degli
incarichi e delle funzioni da attribuire agli appartenenti
alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato, in
ragione delle specifiche esigenze e della responsabilità
discendenti dalla rappresentanza, per le questioni
tecnico-amministrative, dell'Autorità nazionale di pubblica
sicurezza, da definire ai sensi della legge 1o aprile
1981, n. 121, ferma restando l'individuazione degli uffici di
livello dirigenziale generale anche ai sensi dell'articolo 17,
comma 4-bis, lettera b) della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni;
f)
revisione dei criteri di attribuzione delle funzioni e delle
responsabilità in relazione alle attitudini individuali alle
peculiarità della qualifica rivestita e alle esigenze di
arricchimento della qualificazione professionale;
g)
definizione di un trattamento economico pensionabile che
ricomprenda gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e
gli assegni fissi e continuativi degli appartenenti alla
carriera dei funzionari della Polizia di Stato, comprese le
indennità di posizione e perequativa, con adeguamento di
diritto annuale da operarsi considerando quale base la media
degli incrementi comunque conseguiti, nell'anno precedente e
compresa l'indennità integrativa speciale, dalle categorie di
personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aumentata della misura
dell'inflazione ufficialmente rilevata e dell'ulteriore
incremento del 2 per cento. La percentuale dell'adeguamento
annuale è determinata, previa verifica negoziale con le
rappresentanze del personale appartenente alla carriera dei
funzionari di polizia, entro il 30 aprile di ciascun anno con
decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze. Se i dati necessari
non sono disponibili entro i termini previsti, l'adeguamento è
effettuato nella stessa misura percentuale dell'anno
precedente, salvo, in caso d'incapienza, successivo
conguaglio;
h) fino all'attivazione delle procedure
negoziali di cui alle lettere a) e g), le
disposizioni normative e quelle relative ai trattamenti
economici accessori, anche incentivanti, previsto dagli
accordi sindacali e dalle procedure di concertazione per il
personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195, e successive modificazioni, sono estese agli appartenenti
alla carriera dei funzionari di polizia, nell'ambito degli
stanziamenti destinati dalla legge finanziaria ai
miglioramenti economici del predetto personale. Parimenti si
provvede alla ridefinizione dell'indennità pensionabile di cui
all'articolo 43 della legge 1o aprile
1981, n. 121, per gli appartenenti alla carriera dei
funzionari della Polizia di Stato, in ragione degli incrementi
previsti dalle medesime procedure, assicurando in ogni caso la
corrispondenza degli incrementi medi delle due indennità, e
ferma restando la detrazione, su entrambe le indennità, degli
aumenti applicati per effetto di quanto previsto dall'articolo
24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dalla
lettera g);
i)
previsione di adeguate facilitazioni economiche e logistiche
per la mobilità dei funzionari della Polizia di Stato qualora
non siano assegnatari di alloggi da parte dell'amministrazione
e individuazione, attraverso procedura negoziale tra
l'amministrazione e le organizzazioni sindacali
rappresentative degli appartenenti alla carriera dei
funzionari di polizia, dei criteri di assegnazione e di altre
misure idonee a favorire la mobilità di sede;
l)
copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile;
m)
estensione agli appartenenti alla carriera dei funzionari di
polizia cui possono essere conferiti incarichi esterni
all'amministrazione della pubblica sicurezza, ma
nell'interesse di essa, della difesa in giudizio ai sensi
dell'articolo 44 del testo unico approvato con regio decreto
30 ottobre 1933, n. 1611;
n)
esplicita indicazione delle norme legislative abrogate.
2. I
decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
funzione pubblica. Gli schemi di decreto legislativo sono
trasmessi alle organizzazioni sindacali rappresentative degli
appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia, che
rendono il loro parere entro venti giorni. Gli schemi,
unitamente ai pareri espressi nei termini, sono trasmessi alle
Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quaranta
giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali i decreti
legislativi sono emanati anche in assenza del parere.
3. Provvedimenti correttivi possono essere adottati, con
le modalità previste dal presente articolo, entro i due anni
successivi alla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 1.
1. 17. Molinari.
Al
comma 2, lettera c), alinea, dopo le parole:
Polizia di Stato, aggiungere le seguenti: della Polizia
penitenziaria.
Conseguentemente,
alla medesima lettera, numero 2), dopo le parole: Polizia
di Stato aggiungere le seguenti: , della Polizia
penitenziaria.
1. 69. Mazzoni.
Al
comma 2, lettera c), alinea, sostituire le parole da:
nonché dei ruoli del Corpo forestale dello Stato, fino alla
fine della lettera, con le seguenti: fermi restando
l'ordinamento gerarchico delle carriere e le funzioni di
ciascuna qualifica, prevedendo:
1) analogo modello dirigenziale per i corrispondenti
gradi dei ruoli degli ufficiali delle Forze di polizia ad
ordinamento militare e delle Forze armate, ferma restando la
specificità dei compiti rispettivamente attribuiti, e nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 298;
2) analogo modello dirigenziale per le
corrispondenti qualifiche dei funzionari dei ruoli del Corpo
Forestale dello Stato di cui agli articoli 1 e 7 del decreto
legislativo 3 aprile 2001, n. 155;
3) conseguenti modificazioni dell'ordinamento dei
ruoli direttivi speciali della Polizia di Stato e del Corpo
forestale dello Stato, ovvero la loro soppressione, anche con
rideterminazioni degli organici, nonché eventuali
modificazioni dell'ordinamento e degli organici dei ruoli
speciali delle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri,
e della Guardia di finanza, sulla base delle esigenze delle
singole Amministrazioni, senza oneri aggiuntivi;
4) correlate modificazioni ed integrazioni, in
relazione alle specificità e peculiarità operative, degli
ordinamenti dei ruoli direttivi del Corpo della Polizia
penitenziaria, anche attraverso la rideterminazione degli
organici coerente con le esigenze di funzionalità
dell'Amministrazione, senza oneri aggiuntivi.
1. 63. Molinari.
Al
comma 2, lettera c), alinea, dopo le parole:
decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, aggiungere le
seguenti: nonché dei ruoli del Corpo di Polizia
penitenziaria, di cui agli articoli 7 e 20 del decreto
legislativo 21 maggio 2000, n. 146.
1. 64. Rotundo, Molinari, Mascia, Deiana.
Al
comma 2, lettera c), alinea, dopo le parole: legge
27 dicembre 2002, n. 289, prevedendone aggiungere le
seguenti: l'estensione anche per i commissari capo ed.
1. 19. Molinari.
Al
comma 2, lettera c), alinea, aggiungere, in fine, la
parola: altresì.
1. 72. Lavagnini.
Al
comma 2, lettera c), numero 1), sostituire le
parole: ferma restando con le seguenti: fermi
restando l'attuale numero di gradi e relative funzioni e.
1. 70. De Brasi, Molinari, Mascia, Deiana.
Al
comma 2, lettera c), sopprimere il numero 2).
1. 21. Molinari.
Al
comma 2, lettera c), sostituire il numero 2) con
il seguente:
2) per la Polizia di Stato e il Corpo forestale la
creazione di un nuovo ruolo direttivo ordinario e uno
corrispondente per i ruoli tecnici, anche con la creazione o
soppressione di qualifiche a cui possono accedere a regime,
con separati concorsi, per il 50 per cento dei posti
disponibili i cittadini italiani in possesso di diploma di
laurea di primo livello in materie compatibili con le funzioni
da svolgere e per il restante 50 per cento i sostituti
commissari e gli ispettori superiori in possesso di analoghi
requisiti, nonché la previsione di norme transitorie che
prevedano l'inquadramento degli attuali ispettori superiori e
sostituti commissari e corrispondenti nei costituiti nuovi
ruoli direttivi ordinari da finanziare anche utilizzando i
fondi già previsti per i ruoli direttivi speciali.
1. 22. Molinari.
Al
comma 2, lettera c), numero 2), sopprimere le parole:
, senza oneri aggiuntivi.
Conseguentemente,
alla medesima lettera, numero 3), sopprimere le parole: ,
senza oneri aggiuntivi.
1. 201. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis,
del Regolamento).
Al
comma 2, lettera c), numero 2), aggiungere, in
fine, le parole: , garantendo l'invarianza della spesa
relativa agli organici complessivi massimi di ciascuna
amministrazione.
Conseguentemente,
alla medesima lettera, numero 3), aggiungere, in fine,
le parole: , garantendo l'invarianza della spesa relativa
agli organici complessivi massimi di ciascuna amministrazione.
1. 250. Le Commissioni
Al
comma 2, lettera c), numero 3), sostituire le parole
da: , in relazione alle specificità fino alla fine del
numero con le seguenti: del decreto legislativo 21 maggio
2000, n. 146, in analogia a quanto previsto per la Polizia di
Stato, ai sensi del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
334, anche attraverso una rideterminazione degli organici
coerente con le esigenze dell'amministrazione penitenziaria.
1. 74. Mazzoni.
Al
comma 2, lettera c), numero 3), dopo le parole:
polizia penitenziaria aggiungere le seguenti:
allineandone la progressione di carriera secondo le modalità
stabilite dal decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334,
1. 29. Lucidi, Molinari, Mascia, Deiana.
Al
comma 2, lettera c), dopo il numero 3),
aggiungere il seguente:
4) previsione della facoltà, per gli
appartenenti all'unico ruolo dirigenziale di cui alla lettera
c) e qualifiche equipollenti delle altre forze di
polizia, di permanere in servizio fino al compimento del 65o anno
di età, previo accertamento dell'idoneità ai servizi di
polizia.
1. 30. Molinari.
Al
comma 2, sopprimere la lettera d).
1. 36. Minniti, Molinari, Bressa, Mascia, Deiana.
Al
comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:
d)
unificazione, nell'ambito di una carriera dirigenziale, dei
ruoli dei funzionari di polizia e di quelli corrispondenti,
completando il processo di valorizzazione dirigenziale di cui
all'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, in accordo con le disposizioni in vigore per l'accesso
alla dirigenza pubblica, fermi restando l'ordinamento
gerarchico delle carriere e le funzioni di ciascuna qualifica,
prevedendo:
1) che la dotazione organica sia determinata
tenendo conto delle posizioni soprannumerarie stabilite
dall'articolo 24 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
334, e successive modificazioni;
2) che la determinazione del contenuto del
rapporto di impiego sia disciplinata in conformità al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni;
3) sulla scorta di quanto previsto dall'articolo
1, comma 260, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i
primi dirigenti della Polizia di Stato con almeno cinque anni
di anzianità nella qualifica, la promozione alla qualifica di
dirigente superiore di pubblica sicurezza, a decorrere dal
giorno precedente la cessazione dal servizio e la
corresponsione, se più favorevole, del trattamento di
quiescenza normale e privilegiato e dell'indennità di
buonuscita spettante nella nuova qualifica.
1. 75. Leoni, Bressa, Molinari, Mascia, Deiana.
Al
comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
e)
razionalizzazione delle carriere di cui alle lettere a), c)
e d), ridefinendo le funzioni per ciascuna qualifica in
relazione alle esigenze, ed eliminazione degli eventuali
disallineamenti con le corrispondenti carriere delle Forze di
polizia ad ordinamento militare, ovvero loro compensazione
anche attraverso meccanismi di corrispondenza economica,
prevedendo:
1) la facoltà di ridurre le qualifiche in
coerenza con le differenti posizionifunzionali e di
ridisciplinarne le percorrenze, fermi restando i trattamenti
economici connessi all'anzianità di servizio;
2) l'attribuzione dei trattamenti economici
compensativi, graduati anche in relazione all'anzianità di
servizio e alle idoneità conseguite, nel caso siano posti
limiti numerici all'avanzamento nella qualifica o nella
carriera superiore;
3) per il personale delle Forze armate e delle
Forze di polizia di tutti i ruoli, di ogni arma e corpo, la
nomina alla qualifica o al grado superiore il giorno
antecedente a quello di cessazione dal servizio per limiti di
età, per infermità o per decesso, con trattamento di
quiescenza normale e privilegiato e l'indennità di buonuscita
spettante alla qualifica con parametro immediatamente
superiore a quello in godimento, nonché con l'indennità
pensionabile e l'assegno di funzione nella misura
immediatamente superiore a quella in godimento;
f)
previsione delle occorrenti disposizioni transitorie, che
devono, comunque, tenere conto delle legittime aspettative del
personale già appartenente alla qualifica di ispettore
superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza o
corrispondenti, e ai ruoli direttivi speciali, nonché di
quelle del personale in possesso del titolo di studio della
laurea o della laurea specialistica, coerente con quello
richiesto per l'accesso alle posizioni direttive o
dirigenziali;
g)
estensione, a tutti gli appartenenti del ruolo ispettori in
possesso dei requisiti minimi di cui al decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 334, e successive modifiche, della
possibilità di partecipazione al concorso interno per
l'accesso al ruolo direttivo.
1. 76. Pinotti, Bressa, Molinari, Mascia, Deiana.
Sopprimere
i commi 3 e 7.
1. 77. Angioni, Molinari, Mascia, Deiana.
Al
comma 3, primo periodo, dopo le parole: trattamenti
dirigenziali aggiungere le seguenti: dei commissari
capo,
1. 41. Molinari.
Al
comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ,
nonché per la creazione dei ruoli direttivi di cui al comma 2,
lettera c), numeri 2) e 3).
1. 42. Molinari.
Al
comma 4, sostituire le parole: ai commi 2 e 3 con le
seguenti: alla presente legge.
1. 46. Pisa, Molinari, Mascia, Deiana.
Al
comma 5, primo periodo, sostituire le parole: ai commi 2 e
3 con le seguenti: alla presente legge.
Conseguentemente,
al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole:
ai commi 2 e 3 con le seguenti: alla presente legge.
1. 47. Pinotti, Molinari, Mascia, Deiana.
Al
comma 5, primo periodo, dopo le parole: sul piano
nazionale aggiungere le seguenti: dei dirigenti e del
restante personale.
1. 78. Ruzzante, Molinari, Mascia, Deiana.
Al
comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: competenti
Commissioni permanenti con le seguenti: Commissioni
permanenti competenti per materia e per le conseguenze di
carattere finanziario.
1. 202. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis,
del Regolamento).
Al
comma 6, sostituire le parole: ai commi 2 e 3 con le
seguenti: alla presente legge.
1. 48. Lumia, Molinari, Mascia, Deiana.
Sopprimere
il comma 7.
1. 49. Luongo, Molinari, Mascia, Deiana.
Al
comma 8, sostituire le parole: ai commi 2 e 3 con le
seguenti: alla presente legge.
1. 50. Rotundo, Molinari, Mascia, Deiana.
(Votazione dell'articolo 1)
ART. 2.
(Trattamento economico e
giuridico del personale dirigente delle Forze di polizia e
delle Forze armate).
Sopprimerlo.
2. 60. Bressa, Molinari, De Brasi, Mascia, Deiana.
Subemendamento all'emendamento 2.
100 delle Commissioni
All'emendamento
2.100, sostituire i comma 2 e 3 con i seguenti:
2. Il
Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti
legislativi per la riforma del comparto sicurezza e della
disciplina di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195, e successive modificazioni, al fine di:
a)
realizzare, nell'ambito delle procedure di definizione del
rapporto di impiego per il personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile, specifiche modalità negoziali per il
personale delle carriere dirigenziali e di concertazìone per
quello ad ordinamento militare;
b)
realizzare, nell'ambito delle procedure di definizione del
rapporto di impiego per il personale delle Forze armate,
specifiche modalità negoziali per il personale delle carriere
dirigenziali da esercitare mediante un procedimento di
concertazione.
3. Lo
schema dei decreti legislativi di cui al comma 2 è trasmesso
alle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano
nazionale e agli organismi di rappresentanza militare del
personale rispettivamente interessati, perché possano
esprimere il proprio parere entro il termine di venti giorni
dalla ricezione dello schema stesso, trascorso il quale il
parere si intende favorevole. Esso è, inoltre, preventivamente
trasmesso alle Camere e sottoposto al parere delle competenti
Commissioni permanenti della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica
0. 2. 100. 1. Lucidi.
Sostituirlo
con il seguente:
Art.
2. - (Trattamento economico e giuridico del personale
dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate). -
1. Fino a quando non saranno approvate le norme per la
determinazione dei contenuti del rapporto di impiego del
personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze
armate, entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministero
dell'economia e delle finanze può definire, d'intesa con il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, e sentite le amministrazioni
interessate, la quota delle risorse da destinare:
a)
ai miglioramenti economici e alla perequazione dei trattamenti
economici del personale dirigente delle Forze di polizia e
delle Forze armate, tenendo conto degli incrementi medi
conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di personale
di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165;
b) all'estensione ai medesimi dirigenti delle
disposizioni normative e di quelle relative ai trattamenti
accessori previste dagli accordi sindacali e dalle procedure
di concertazione per il personale di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni, ridefinendo le indennità operative,
fondamentali e supplementari, per i dirigenti militari delle
Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, e l'indennità
pensionabile di cui all'articolo 43 della legge 1o aprile
1981, n. 121, per i dirigenti civili e militari delle Forze di
polizia, anche al fine di assicurare la sostanziale omogeneità
dei trattamenti economici;
c)
allo sviluppo del processo di valorizzazione dirigenziale, di
cui all'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n.
289.
2.
All'attuazione del comma 1 si provvede, nei limiti delle
risorse annualmente all'uopo destinate dalla legge
finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della funzione pubblica, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con
gli altri Ministri interessati, da emanare solo
successivamente alla data di entrata in vigore della medesima
legge finanziaria.
3. Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 2, corredato da relazione tecnica, ai
sensi dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, è trasmesso alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché le
Commissioni permanenti competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario, esprimano il proprio
parere. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è
comunque emanato qualora il citato parere non sia espresso
entro trenta giorni dalla richiesta.
2. 100. Le Commissioni.
Sostituire
il comma 1 con i seguenti:
1. Il
Governo è delegato ad adottare, entro il termine di 18 mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti
legislativi per la riforma del comparto sicurezza e della
disciplina di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195, e successive modificazioni, al fine di:
a)
realizzare una maggiore distinzione del comparto sicurezza,
comprendente il personale delle Forze di polizia, anche ad
ordinamento militare, dal comparto difesa, comprendente il
personale delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri;
b)
realizzare, nell'ambito delle procedure di definizione del
rapporto di impiego per il personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile, specifiche modalità negoziali per il
personale delle carriere dirigenziali;
c)
realizzare, nell'ambito delle procedure di definizione del
rapporto di impiego per il personale delle Forze armate,
specifiche modalità negoziali per il personale delle carriere
dirigenziali da esercitare mediante un procedimento di
concertazione.
1-bis.
Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1 sono
trasmessi alle organizzazioni sindacali rappresentative sul
piano nazionale e agli organismi di rappresentanza militare
del personale rispettivamente interessati, perché possano
esprimere il proprio parere entro il termine di 20 giorni
dalla ricezione degli schemi stessi, trascorso il quale il
parere si intende favorevole. Essi sono, inoltre,
preventivamente trasmessi al Parlamento e sottoposti al parere
delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica.
1-ter. A decorrere dal 1o gennaio
2006 e fino a quando non sono approvate le norme per la
determinazione dei contenuti del rapporto di impiego del
personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze
armate, i relativi trattamenti sono determinati nella loro
interezza, di diritto, annualmente, in ragione degli
incrementi medi conseguiti nell'anno precedente dalle
categorie di personale di cui all'articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165.
Conseguentemente,
al medesimo articolo:
comma
4, sostituire le parole: comma 1, lettera a) con le
seguenti: comma 1-ter;
comma
5, sostituire le parole: comma 1, lettera a) con le
seguenti: comma1-ter.
2. 61. Lucidi, Bressa, Molinari, Mascia, Deiana.
Al
comma 1, lettera a), dopo le parole: degli
incrementi medi aggiungere le seguenti: delle
retribuzioni complessive.
Conseguentemente,
alla medesima lettera, sostituire le parole da: Se i dati
necessari fino alla fine della lettera con le seguenti:
Se, per qualsiasi causa, i dati necessari non sono disponibili
entro i termini previsti, l'adeguamento è effettuato nella
stessa misura percentuale dell'anno precedente, salvo, se più
favorevole, successivo conguaglio.
2. 62. Molinari.
Al
comma 1, lettera b), premettere le parole: in
attesa del decreto legislativo di attuazione di quanto
previsto all'articolo 1, comma 2, lettera c), con il
quale sono individuate autonome procedure di determinazione
dei contenuti del peculiare rapporto di lavoro dei dirigenti,
2. 63. Molinari, Bressa Minniti,, Mascia, Deiana.
Al
comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire le
parole: dalle medesime procedure con le seguenti:
dai medesimi accordi sindacali e procedure di concertazione.
2. 66. Lavagnini.
Al
comma 2, dopo le parole: All'attuazione del comma 1
aggiungere le seguenti: , lettera b),
2. 67. Lavagnini.
Dopo
il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis.
A completamento ed in conseguenza di quanto previsto dal comma
259 della legge 23 dicembre 2005, n. 266:
a)
ai primi dirigenti della Polizia di Stato con almeno sei anni
di anzianità nella qualifica sono attribuiti la promozione
alla qualifica di dirigente superiore, a decorrere dal giorno
precedente la cessazione dal servizio e, se più favorevole, il
trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, spettante
al dirigente superiore con analoga anzianità di servizio;
b)
ai vice questori aggiunti della Polizia di Stato e qualifiche
equiparate con almeno venti anni di anzianità nella qualifica
sono attribuiti la promozione alla qualifica di primo
dirigente, a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal
servizio e, se più favorevole, il trattamento di quiescenza,
normale e privilegiato, spettante al primo dirigente.
2. 64. Molinari.
Aggiungere,
in fine, il seguente comma:
6. A decorrere dal 1o gennaio
2006, agli ufficiali generali delle Forze armate sono estesi,
se più favorevoli, i benefici economici di cui all'articolo
42, comma 3, della legge 1o aprile
1981, n. 121, e successive modificazioni.
2. 65. Angioni, Molinari, Mascia, Deiana.
(Votazione dell'articolo 2)
ART. 3.
(Disposizioni relative al Corpo
della polizia penitenziaria).
Dopo
il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis.
Il personale appartenente ruolo ispettori del Corpo di polizia
penitenziaria in possesso dei titoli di studio previsti
dall'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 21 maggio 2000, n. 146, secondo le modalità ivi
specificate, accedono alla qualifica iniziale del ruolo
direttivo ordinario.
3. 1. Lumia, Molinari, Mascia, Deiana.
Al
comma 2, capoverso 2-bis, dopo le parole: n. 12
dell'11 febbraio 2000 aggiungere le seguenti: e n. 99
del 14 dicembre 2001.
3. 60. Lavagnini.
Dopo
il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis.
Con il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera a), vengono altresì emanate norme al fine di
riordinare in senso perequativo gli ordinamenti dei ruoli
direttivi della polizia penitenziaria, rideterminando i
periodi di permanenza nelle qualifiche del ruolo direttivo
speciale e del ruolo direttivo ordinario, affinché il percorso
dalla qualifica iniziale a quella apicale si esaurisca nello
stesso periodo di tempo previsto per i corrispondenti ruoli
della polizia di Stato.
3. 3. Pisa, Molinari, Mascia, Deiana.
Dopo
il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis.
Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 1 anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite
relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi
dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge
n. 468 del 1978.
3. 200. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis,
del Regolamento).
Aggiungere,
in fine, il seguente comma:
5.
All'articolo 12, comma 2, lettera c), della legge 28
luglio 1999, n. 266, le parole: «sono esclusi l'istituzione di
ruoli dirigenziali e, comunque, l'accesso ad essi;» sono
soppresse.
3. 8. Pinotti, Molinari, Mascia, Deiana.
(Votazione dell'articolo 3)
Aggiungere,
in fine, il seguente articolo:
Art.
4. - 1. Il Governo è, altresì, delegato ad adottare,
entro il 31 dicembre 2006, su proposta dei Ministri della
difesa e dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, un decreto legislativo per
il riordino del ruolo dei sergenti dell'Esercito, della Marina
e dell'Aeronautica militare, prevedendo:
a)
l'applicazione di tale normativa limitatamente al personale
appartenente al ruolo dei sergenti e dei volontari di truppa
in servizio permanente effettivo, arruolato ai sensi della
legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, e
transitato in tali ruoli ai sensi del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, che risulti
in servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge e sia in possesso del diploma di scuola media superiore;
b)
l'inquadramento nel ruolo dei marescialli con decorrenze
successive che tengano conto delle anzianità di immissione nel
ruolo dei sergenti o in quello dei volontari di truppa in
servizio permanente;
c)
il superamento di un percorso formativo adeguato da svolgere
presso il reparto di appartenenza o presso enti e reparti
limitrofi.
3. 03. Ruzzante, Molinari, Mascia, Deiana.
Aggiungere,
in fine, il seguente articolo:
Art.
4. - (Norme transitorie per il riordino del ruolo dei
sergenti). - 1. Nella fase di prima applicazione, all'atto
dell'entrata in vigore della presente legge, il personale
appartenente al ruolo dei sergenti e dei volontari di truppa
in servizio permanente effettivo delle Forze armate, arruolato
ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive
modificazioni, e transitato in tali ruoli ai sensi del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive
modificazioni, che risulti in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge e sia in possesso del diploma di
scuola media superiore, è inquadrato nel ruolo dei marescialli
con decorrenze successive che tengano conto delle anzianità di
immissione nel ruolo dei sergenti o in quello dei volontari di
truppa in servizio permanente, previo il superamento di un
percorso formativo adeguato da svolgere presso il reparto di
appartenenza o presso enti e reparti limitrofi.
3. 04. Lumia, Molinari, Mascia, Deiana.
Aggiungere,
in fine, il seguente articolo:
Art. 4. - (Norme transitorie per riordino del ruolo
sovrintendenti). - 1. Nella fase di prima applicazione,
all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, ai vice
sovrintendenti della Polizia di Stato che hanno superato il 15o,
16o e
17o corso,
la decorrenza giuridica della nomina è retrodatata al 1o gennaio
dell'anno successivo a quello per il quale sono state
accertate le vacanze di organico.
2. Gli stessi sono inquadrati, se idonei, nel ruolo
degli ispettori, fino a saturazione delle vacanze di organico.
3. Gli ispettori della Polizia di Stato del 7o corso
e successivi, vincitori di concorso per esami e frequentatori
di diciotto mesi di corso, sono ricollocati in ordine di ruolo
allineandoli alle posizioni degli ispettori acceduti in ruolo
a seguito del superamento di specifiche e selettive prove
concorsuali, selezioni psico-fisico-attitudinali e frequenza
di corso di aggiornamento e formazione. Ai fini della
rideterminazione dell'anzianità di servizio in ruolo, è
computato il periodo di diciotto mesi di corso svolto dai vice
ispettori del 7o corso
e successivi concorsi pubblici. Il trattamento economico in
godimento è equiparato a quello delle omologhe qualifiche
dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza.
3. 05. Luongo, Molinari, Mascia, Deiana.
Aggiungere,
in fine, il seguente articolo:
Art.
4. - (Norme per la salvaguardia del principio di
equiordinazione). - 1. Ai fini di quanto disposto dagli
articoli 1, 2 e 3, tutti i provvedimenti normativi da emanare
in attuazione della presente legge, che comportino revisioni
dei ruoli, gradi e qualifiche, ovvero del relativo trattamento
economico,devono essere informati al rispetto del principio
della sostanziale equiordinazione tra ciascuna forza armata e
forza di polizia.
3. 061. Rotundo, Molinari, Bressa, Mascia, Deiana,
Lavagnini, Angioni, Santino Adamo Loddo, Giorgio Conte,
Pinotti, Di Giandomenico.
Aggiungere, in fine, il
seguente articolo:
Art.
4. - (Copertura finanziaria). - 1. All'onere derivante
dalle disposizioni di cui alla presente legge, pari a 1.023
milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si fa fronte,
quanto a 313 milioni di euro a valere sull'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e per gli ulteriori 710
milioni con il gettito derivante dalle seguenti disposizioni:
a)
per 200 milioni di euro: all'articolo 1, comma 551, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «il mantenimento
del gettito» sono sostituite dalle seguenti: «un incremento di
gettito di 200 milioni di euro»;
b)
per 110 milioni annui: è aumentata del 10 per cento, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la tassa sugli alcoli e sui prodotti alcolici di cui
alla tabella I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504;
c)
per 140 milioni di euro annui: l'articolo 13 e del comma 1
dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono
abrogati; resta ferma l'applicazione delle disposizioni in
materia di successioni e donazioni vigenti precedentemente
l'entrata in vigore della citata legge n. 383 del 2001;
d)
per 160 milioni di euro annui: è aumentata dal 6 al 10 per
cento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di
cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311;
e)
per 100 milioni di euro: all'articolo 1, comma 300, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «pari a 1.120
milioni di euro per gli anni 2005 e 2006, e a 1.320 milioni a
decorrere dall'anno 2007», sono sostituite dalle seguenti:
«pari a 1.120 milioni di euro per l'anno 2005, a 1.220 milioni
di euro per l'anno 2006 e a 1.420 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2007».
3. 062. De Brasi, Molinari, Mascia, Deiana.
Aggiungere,
in fine, il seguente articolo:
Art.
4. - (Disposizione di interpretazione autentica in materia
di inquadramento stipendiale). - 1. La disposizione di cui
all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 2001, n.
157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2001,
n. 250, si interpreta nel senso che, ai fini dell'
inquadramento stipendiale iniziale degli ufficiali
appartenenti ai ruoli del servizio permanente non immessi nei
ruoli stessi direttamente con il grado di tenente o
corrispondente, essa non inibisce l'applicazione, in presenza
dei necessari presupposti, dei criteri più favorevoli previsti
dall'articolo 4, terzo comma, del decreto-legge 27 settembre
1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 1982, n. 869, risultando conseguentemente inibita
solamente la progressione economica successiva
all'inquadramento stipendiale così effettuato.
3. 063. Lavagnini.
Aggiungere,
in fine, il seguente articolo:
Art.
4. - (Disposizioni in materia di ufficiali appartenenti a
particolari ruoli). - 1. A decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge il grado massimo previsto per i
ruoli istituiti dall'articolo 53 della legge 10 maggio 1983,
n. 212, e dall'articolo 6 della legge 6 agosto 1991, n. 255, è
quello di tenente colonnello o grado corrispondente.
2.
All'articolo 59, primo comma, della legge 10 maggio 1983, n.
212, le parole: «maggiore o grado corrispondente» sono
sostituite dalle seguenti: «ufficiale superiore».
3.
L'avanzamento al grado di tenente colonnello o grado
corrispondente ha luogo ad anzianità. Nelle aliquote di
avanzamento sono inclusi i maggiori aventi otto anni di
anzianità di grado.
3. 064. Lavagnini.
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