Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Lecce,
l’odierno appellante, all’epoca sergente maggiore
dell’Aeronautica Militare in servizio presso il 32° Stormo di
Brindisi, impugnava il provvedimento di trasferimento da
Brindisi ad Amendola, disposto nell’àmbito di un piano di
reimpiego generale elaborato dall’Amministrazione militare.
Il T.A.R. ha respinto il gravame, sul
presupposto che l’Amministrazione non è tenuta a dare contezza
delle ragioni, che presiedono al trasferimento di un militare
da una sede di servizio ad un’altra.
A séguito di ciò, l’originario ricorrente ha
proposto l’appello di cui in epigrafe, lamentando, in
sostanza, l’erroneità dell’assunto del primo Giudice, laddove
questi, una volta sottolineata l’ampia discrezionalità del
potere esercitato in tali ipotesi dall’Amministrazione, ha
ritenuto che la stessa “non aveva il dovere di motivare in
ordine alle scelte effettuate o pervenire alla formulazione di
una specifica graduatoria” .
L’Amministrazione della Difesa si è costituita
in giudizio, resistendo, anche con successiva memoria, al
gravame.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso
indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma
della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado,
con pedissequo annullamento del provvedimento con lo stesso
impugnato.
Condanna l’Amministrazione della Difesa alla
rifusione di spese ed onorarii del doppio grado di giudizio in
favore dell’appellante, nella misura complessiva di Euro
6.000,00=, oltre I.V.A. e C.P.A..
f.r.
16/2/2006
R
E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello iscritto al NRG n. 8998
dell’anno 1997, proposto da I.G.D.,
rappresentato e difeso dall’avv.to S.S. ed
elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. S.C.,
c o n t r o
- MINISTERO della DIFESA – PERSAEREO – ROMA-
VI DIVISIONE;
- COMANDO III REGIONE AEREA DIREZIONE
TERRITORIALE DISTRETTUALE - I UFF. - II SEZ.
– BARI,
in persona del Direttore p.t.;
- III R.M.V. – AM-X AERONAUTICA MILITARE –
DIREZIONE ADDESTRAMENTO VI CORSO,
in persona del Direttore p.t.;
- - COMANDO
AEROPORTO MILITARE – BRINDISI,
in persona del legale rappresentante p.t.,
costituitisi in giudizio,
ex lege
rappresentati e difesi dall’Avvocatura
Generale dello Stato e
domiciliati presso gli ufficii della stessa,
in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo
Regionale per la Puglia, Lecce, Sez. I, n. 293/97.
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio
dell’Amministrazione della Difesa;
Viste le memorie prodotte dalle parti a
sostegno delle rispettive domande e difese;
Vista l’Ordinanza n. 94/98, pronunciata nella
Camera di Consiglio del giorno 13 gennaio
1998, di reiezione della domanda di
sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 28 ottobre
2005 il Consigliere Salvatore Cacace;
Uditi, alla stessa udienza, l’avv. Guglielmo
Saporito, in sostituzione dell’avv. Sandro
Stefanelli, per l’appellante e l’avv. Giacomo
Aiello dello Stato per l’Amministrazione della
Difesa;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto
quanto segue:
F A T T O
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Lecce,
l’odierno appellante, all’epoca sergente maggiore
dell’Aeronautica Militare in servizio presso il 32° Stormo di
Brindisi, impugnava il provvedimento di trasferimento da
Brindisi ad Amendola, disposto nell’àmbito di un piano di
reimpiego generale elaborato dall’Amministrazione militare.
Il T.A.R. ha respinto il gravame, sul
presupposto che l’Amministrazione non è tenuta a dare
contezza delle ragioni, che presiedono al
trasferimento di un militare da una sede di servizio ad
un’altra.
A séguito di ciò, l’originario ricorrente ha
proposto l’appello di cui in epigrafe, lamentando, in
sostanza, l’erroneità dell’assunto del primo
Giudice, laddove questi, una volta sottolineata
l’ampia discrezionalità del potere esercitato
in tali ipotesi dall’Amministrazione, ha ritenuto che
la stessa “non aveva il dovere di motivare in
ordine alle scelte effettuate o pervenire alla
formulazione di una specifica graduatoria” (
pag. 9 app. ).
L’Amministrazione della Difesa si è costituita
in giudizio, resistendo, anche con successiva
memoria, al gravame.
Memoria conclusiva ha pure depositato
l’appellante, integrando quanto già esposto nel ricorso
introduttivo.
Con Ordinanza n. 94/98, pronunciata nella
Camera di Consiglio del giorno 13 gennaio
1998, è stata respinta la domanda di
sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata.
La causa è stata chiamata e trattenuta in
decisione alla udienza pubblica del 28 ottobre 2005.
D I R I T T O
1. – Parte appellata ha chiesto, con memoria
in data 2 aprile 2005, che l’appello venga
dichiarato improcedibile, dal momento che “il
notevole tempo trascorso dalla movimentazione
impugnata nonché la trasformazione dei reparti
militari di interesse parrebbero costituire
elementi sintomatici della attuale
sopravvenuta perdita di interesse del ricorrente alla
coltivazione del contenzioso di cui trattasi
…” ( pagg. 1 – 2 mem. cit. ).
L’eccezione deve essere disattesa, non essendo
stato prospettato a questo Giudice alcun
elemento idoneo a precludere la procedibilità
del gravame, che, com’è noto, va individuato in
un comportamento delle parti, o in un fatto
materiale loro estraneo, che si inserisca nell'"iter"
procedimentale o processuale, determinando,
senza un ragionevole dubbio, il venir meno
dell'utilità della decisione, per essersi
realizzata una modificazione dell'assetto giuridico o
fattuale incompatibile con gli effetti del
giudicato ( v. Cons. St., V, 12 aprile 2005, n. 1634 ).
Da nessuno degli indicati fatti pare, invero,
di poter evincere la sopravvenuta carenza di
interesse dell’appellante al conseguimento di
una decisione di mérito, permanendo comunque
in capo a lui, nonostante il tempo trascorso e
le modificazioni sopravvenute dell’assetto
organizzativo dell’Amministrazione,
l’interesse alla salvaguardia ed alla affermazione della
propria sfera relazionale ed economica, sulla
quale il provvedimento di trasferimento è
certamente in grado di incidere.
2. - Nel mérito, l’appello si appalesa
fondato.
2.1 - Come esposto nella parte in fatto che
precede, il sig. I.G.D., all’epoca sergente maggiore
dell’Aeronautica Militare in servizio presso
il 32° Stormo di Brindisi, ha proposto appello
avverso la decisione, con la quale il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di
Lecce, ha respinto il ricorso da lui proposto
per l’annullamento del provvedimento di
trasferimento da Brindisi ad Amendola,
disposto nell’àmbito di un piano di reimpiego generale
elaborato dall’Amministrazione militare.
L’appellante contesta tale decisione, di cui
sostiene la palese erroneità, in quanto il
provvedimento di trasferimento risulterebbe
affetto dai vizii denunciati con il ricorso di primo
grado, essendo stato adottato in violazione
del dovere dell’Amministrazione di motivare in
ordine alle scelte effettuate.
“ Se è vero
infatti”, si afferma, “che, a differenza dei dipendenti civili
dello Stato, non è
configurabile per i militari una situazione
giuridica tutelabile in ordine alla sede di servizio,
giacchè per essi la permanenza in una sede o
in un’altra costituisce mera modalità del servizio
al quale sono tenuti, è tuttavia altrettanto
vero che, ove l’Amm.ne militare, mediante appositi
regolamenti, autolimiti il proprio potere a
tutela e garanzia della sfera giuridica dei militari, non
può da ciò non farsi conseguire un obbligo per
la stessa Amm.ne di rispettare la normativa che
si è data” ( pag. 10 app. ).
“ Ciò che riteniamo
non possa essere messo in dubbio”, si conclude, “è che il
ricorrente, ove
fosse stata correttamente valutata la sua
posizione sulla base della norma contenuta
nell’apposito disciplinare della
movimentazione dei sottufficiali, certamente non sarebbe stato
trasferito, attese le proprie condizioni
familiari, rappresentate nel questionario inviato
all’Amm.ne” ( pag. 11 app. ).
2.2 – Osserva il Collegio a tal proposito che
è noto come le esigenze di servizio, sulla base
delle quali viene adottato il provvedimento di
trasferimento di un militare, non vadano
ricondotte esclusivamente a necessità
organiche o a impegni tecnico operativi, bensì a tutti
quei motivi di opportunità, che possono
oggettivamente compromettere l'ordinato svolgimento
dei compiti istituzionali.
La costante giurisprudenza ha sempre ritenuto
che provvedimenti di tale natura sono
qualificabili come ordini, rispetto ai quali
l'interesse del militare a prestare servizio in una sede
piuttosto che in un'altra assume una rilevanza
di mero fatto, che non abbisogna di una
particolare motivazione ( Cons. St., Sez. IV:
n. 5950 del 26.11.2001; n. 33 del 21.1.1997; da
ultimo, n. 1990 dell’8 aprile 2004 ).
Pur dovendosi, in linea generale, qui
confermare tali indicazioni, è possibile rilevare che, nel
caso di specie, l'Amministrazione militare non
si è limitata a fare generico impiego, nel suo
provvedimento di trasferimento, della
locuzione “di autorità”, ma ha ivi fatto specificamente
riferimento al punto 4.b. (1) (b) della
Direttiva DGPMA 60/87, datata 11 marzo 1987, cui
appunto fa rinvio il comma 3 del punto 4. (c)
della stessa Direttiva, disciplinante il reimpiego
per necessità operative, per il caso in cui il
trasferimento di sede interessi percentualmente più
componenti.
Orbene, va rilevato che la necessità di tener
conto, in sede di designazione nominativa del
personale da reimpiegare, “nella misura
massima possibile”, delle “esigenze personali e
familiari degli interessati”, è espressamente
prevista dal sopra indicato punto 4.b. (1) (b) della
Direttiva DGPMA 60/87.
Nel caso di specie risulta, sia dal
provvedimento impugnato che dagli atti dell’istruttòria
prodotti, che l’Amministrazione ha mancato di
prendere in considerazione le esigenze personali
e familiari dell’interessato, come dallo
stesso prospettate sia nel questionario sulle “condizioni
di famiglia” del singolo militare (che
l’Amministrazione stessa aveva invitato gli interessati a
produrre con telex del 6 maggio 1992), sia nel
“ricorso in opposizione” (
rectius: memoria con
osservazioni ), da lui presentato una volta
che l’Amministrazione aveva emanato, in data 5
luglio 1993, una “proposta di trasferimento”,
espressamente “at fini puntuale applicazione
legge n. 241/90”, nella quale era incluso il
suo nominativo.
Le circostanze sopra evidenziate - tutte
rappresentate nel ricorso di primo grado e poste a
base dei motivi di appello - stanno ad
indicare che l'Amministrazione non ha, nella fattispecie
all’esame, dato ampia e puntuale indicazione
dei motivi, che hanno determinato il
trasferimento del dipendente, lasciando
comunque indeterminate le ragioni per le quali la
scelta relativa alla sede di Amendola sia
caduta sull’odierno appellante, laddove l’interessato
aveva invece presentato, in sede
procedimentale, elementi di carattere personale e familiare in
senso contrario, rilevanti sia alla stregua
della normativa interna del Corpo interessato ( v.
punto 4.b. (1) (b) della Direttiva DGPMA
60/87, datata 11 marzo 1987, cit. ), sia alla stregua
del concreto atteggiarsi del procedimento
all’esame, nel quale la notifica agli interessati di una
“proposta di trasferimento”, al dichiarato
fine di una “puntuale applicazione legge n. 241/90”,
non può che intendersi funzionale alla
possibilità di presentazione, da parte degli interessati, di
“memorie scritte e documenti, che
l'amministrazione ha l'obbligo di valutare” ( art. 10, comma
1, lett. b) della legge n. 241/90 ).
In definitiva, se per un verso è evidente che
le esigenze personali e familiari del militare non possono
prevalere sul soddisfacimento delle esigenze di servizio, per
un altro verso si impone un principio di esternazione di tali
prevalenti esigenze, nelle ipotesi, quale quella di specie, in
cui la stessa amministrazione dia vita ad un procedimento,
nell'ambito del quale è prevista l'acquisizione di elementi
circa le esigenze e le preferenze del dipendente e comunque la
possibilità di partecipazione procedimentale dell’interessato.
3. - Alla luce delle considerazioni sopra
svolte, l’appello è fondato e va accolto.
Conseguentemente, in riforma dell’impugnata
sentenza ed in accoglimento del ricorso di primo
grado, va disposto l'annullamento del
provvedimento con lo stesso impugnato.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio,
liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso
indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma
della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado,
con pedissequo annullamento del provvedimento con lo stesso
impugnato.
Condanna l’Amministrazione della Difesa alla
rifusione di spese ed onorarii del doppio grado di giudizio in
favore dell’appellante, nella misura complessiva di Euro
6.000,00=, oltre I.V.A. e C.P.A..
Ordina che la presente decisione sia eseguita
dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 28 ottobre 2005, dal
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
– Sezione Quarta – riunito in Camera di
consiglio con l’intervento dei seguenti Magistrati:
Carlo Saltelli - Presidente f.f.
Carlo Deodato - Consigliere
Salvatore Cacace - Consigliere, est.
Sergio De Felice - Consigliere
Eugenio Mele - Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE F.F.
Salvatore Cacace Carlo Saltelli
IL SEGRETARIO
Giacomo Manzo
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
20 gennaio 2006
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)
Il Dirigente |