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TRASFERIMENTI D'AUTORITA' PERSONALE MILITARE

L'Amministrazione militare ha l'obbligo di motivare il trasferimento
 stesso per questo un nostro collega, alla fine, ha vinto il ricorso al Consiglio di Stato

 

 

Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Lecce, l’odierno appellante, all’epoca sergente maggiore dell’Aeronautica Militare in servizio presso il 32° Stormo di Brindisi, impugnava il provvedimento di trasferimento da Brindisi ad Amendola, disposto nell’àmbito di un piano di reimpiego generale elaborato dall’Amministrazione militare.

Il T.A.R. ha respinto il gravame, sul presupposto che l’Amministrazione non è tenuta a dare contezza delle ragioni, che presiedono al trasferimento di un militare da una sede di servizio ad un’altra.

A séguito di ciò, l’originario ricorrente ha proposto l’appello di cui in epigrafe, lamentando, in sostanza, l’erroneità dell’assunto del primo Giudice, laddove questi, una volta sottolineata l’ampia discrezionalità del potere esercitato in tali ipotesi dall’Amministrazione, ha ritenuto che la stessa “non aveva il dovere di motivare in ordine alle scelte effettuate o pervenire alla formulazione di una specifica graduatoria” .

L’Amministrazione della Difesa si è costituita in giudizio, resistendo, anche con successiva memoria, al gravame.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado, con pedissequo annullamento del provvedimento con lo stesso impugnato.

Condanna l’Amministrazione della Difesa alla rifusione di spese ed onorarii del doppio grado di giudizio in favore dell’appellante, nella misura complessiva di Euro 6.000,00=, oltre I.V.A. e C.P.A..

f.r.

16/2/2006


 

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello iscritto al NRG n. 8998 dell’anno 1997, proposto da I.G.D.,

rappresentato e difeso dall’avv.to S.S. ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. S.C.,
 

c o n t r o
 

- MINISTERO della DIFESA – PERSAEREO – ROMA- VI DIVISIONE;

- COMANDO III REGIONE AEREA DIREZIONE TERRITORIALE DISTRETTUALE - I UFF. - II SEZ.

– BARI,

in persona del Direttore p.t.;

- III R.M.V. – AM-X AERONAUTICA MILITARE – DIREZIONE ADDESTRAMENTO VI CORSO,

in persona del Direttore p.t.;

- - COMANDO AEROPORTO MILITARE – BRINDISI,

in persona del legale rappresentante p.t.,

costituitisi in giudizio, ex lege rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e

domiciliati presso gli ufficii della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, 12,

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Lecce, Sez. I, n. 293/97.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione della Difesa;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive domande e difese;

Vista l’Ordinanza n. 94/98, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 13 gennaio

1998, di reiezione della domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 28 ottobre 2005 il Consigliere Salvatore Cacace;

Uditi, alla stessa udienza, l’avv. Guglielmo Saporito, in sostituzione dell’avv. Sandro

Stefanelli, per l’appellante e l’avv. Giacomo Aiello dello Stato per l’Amministrazione della

Difesa;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Lecce, l’odierno appellante, all’epoca sergente maggiore dell’Aeronautica Militare in servizio presso il 32° Stormo di Brindisi, impugnava il provvedimento di trasferimento da Brindisi ad Amendola, disposto nell’àmbito di un piano di reimpiego generale elaborato dall’Amministrazione militare.

Il T.A.R. ha respinto il gravame, sul presupposto che l’Amministrazione non è tenuta a dare

contezza delle ragioni, che presiedono al trasferimento di un militare da una sede di servizio ad un’altra.

A séguito di ciò, l’originario ricorrente ha proposto l’appello di cui in epigrafe, lamentando, in

sostanza, l’erroneità dell’assunto del primo Giudice, laddove questi, una volta sottolineata

l’ampia discrezionalità del potere esercitato in tali ipotesi dall’Amministrazione, ha ritenuto che

la stessa “non aveva il dovere di motivare in ordine alle scelte effettuate o pervenire alla

formulazione di una specifica graduatoria” ( pag. 9 app. ).

L’Amministrazione della Difesa si è costituita in giudizio, resistendo, anche con successiva

memoria, al gravame.

Memoria conclusiva ha pure depositato l’appellante, integrando quanto già esposto nel ricorso

introduttivo.

Con Ordinanza n. 94/98, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 13 gennaio

1998, è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata.

La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 28 ottobre 2005.

D I R I T T O

1. – Parte appellata ha chiesto, con memoria in data 2 aprile 2005, che l’appello venga

dichiarato improcedibile, dal momento che “il notevole tempo trascorso dalla movimentazione

impugnata nonché la trasformazione dei reparti militari di interesse parrebbero costituire

elementi sintomatici della attuale sopravvenuta perdita di interesse del ricorrente alla

coltivazione del contenzioso di cui trattasi …” ( pagg. 1 – 2 mem. cit. ).

L’eccezione deve essere disattesa, non essendo stato prospettato a questo Giudice alcun

elemento idoneo a precludere la procedibilità del gravame, che, com’è noto, va individuato in

un comportamento delle parti, o in un fatto materiale loro estraneo, che si inserisca nell'"iter"

procedimentale o processuale, determinando, senza un ragionevole dubbio, il venir meno

dell'utilità della decisione, per essersi realizzata una modificazione dell'assetto giuridico o

fattuale incompatibile con gli effetti del giudicato ( v. Cons. St., V, 12 aprile 2005, n. 1634 ).

Da nessuno degli indicati fatti pare, invero, di poter evincere la sopravvenuta carenza di

interesse dell’appellante al conseguimento di una decisione di mérito, permanendo comunque

in capo a lui, nonostante il tempo trascorso e le modificazioni sopravvenute dell’assetto

organizzativo dell’Amministrazione, l’interesse alla salvaguardia ed alla affermazione della

propria sfera relazionale ed economica, sulla quale il provvedimento di trasferimento è

certamente in grado di incidere.

2. - Nel mérito, l’appello si appalesa fondato.

2.1 - Come esposto nella parte in fatto che precede, il sig. I.G.D., all’epoca sergente maggiore

dell’Aeronautica Militare in servizio presso il 32° Stormo di Brindisi, ha proposto appello

avverso la decisione, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di

Lecce, ha respinto il ricorso da lui proposto per l’annullamento del provvedimento di

trasferimento da Brindisi ad Amendola, disposto nell’àmbito di un piano di reimpiego generale

elaborato dall’Amministrazione militare.

L’appellante contesta tale decisione, di cui sostiene la palese erroneità, in quanto il

provvedimento di trasferimento risulterebbe affetto dai vizii denunciati con il ricorso di primo

grado, essendo stato adottato in violazione del dovere dell’Amministrazione di motivare in

ordine alle scelte effettuate.

Se è vero infatti”, si afferma, “che, a differenza dei dipendenti civili dello Stato, non è

configurabile per i militari una situazione giuridica tutelabile in ordine alla sede di servizio,

giacchè per essi la permanenza in una sede o in un’altra costituisce mera modalità del servizio

al quale sono tenuti, è tuttavia altrettanto vero che, ove l’Amm.ne militare, mediante appositi

regolamenti, autolimiti il proprio potere a tutela e garanzia della sfera giuridica dei militari, non

può da ciò non farsi conseguire un obbligo per la stessa Amm.ne di rispettare la normativa che

si è data” ( pag. 10 app. ).

Ciò che riteniamo non possa essere messo in dubbio”, si conclude, “è che il ricorrente, ove

fosse stata correttamente valutata la sua posizione sulla base della norma contenuta

nell’apposito disciplinare della movimentazione dei sottufficiali, certamente non sarebbe stato

trasferito, attese le proprie condizioni familiari, rappresentate nel questionario inviato

all’Amm.ne” ( pag. 11 app. ).

2.2 – Osserva il Collegio a tal proposito che è noto come le esigenze di servizio, sulla base

delle quali viene adottato il provvedimento di trasferimento di un militare, non vadano

ricondotte esclusivamente a necessità organiche o a impegni tecnico operativi, bensì a tutti

quei motivi di opportunità, che possono oggettivamente compromettere l'ordinato svolgimento

dei compiti istituzionali.

La costante giurisprudenza ha sempre ritenuto che provvedimenti di tale natura sono

qualificabili come ordini, rispetto ai quali l'interesse del militare a prestare servizio in una sede

piuttosto che in un'altra assume una rilevanza di mero fatto, che non abbisogna di una

particolare motivazione ( Cons. St., Sez. IV: n. 5950 del 26.11.2001; n. 33 del 21.1.1997; da

ultimo, n. 1990 dell’8 aprile 2004 ).

Pur dovendosi, in linea generale, qui confermare tali indicazioni, è possibile rilevare che, nel

caso di specie, l'Amministrazione militare non si è limitata a fare generico impiego, nel suo

provvedimento di trasferimento, della locuzione “di autorità”, ma ha ivi fatto specificamente

riferimento al punto 4.b. (1) (b) della Direttiva DGPMA 60/87, datata 11 marzo 1987, cui

appunto fa rinvio il comma 3 del punto 4. (c) della stessa Direttiva, disciplinante il reimpiego

per necessità operative, per il caso in cui il trasferimento di sede interessi percentualmente più

componenti.

Orbene, va rilevato che la necessità di tener conto, in sede di designazione nominativa del

personale da reimpiegare, “nella misura massima possibile”, delle “esigenze personali e

familiari degli interessati”, è espressamente prevista dal sopra indicato punto 4.b. (1) (b) della

Direttiva DGPMA 60/87.

Nel caso di specie risulta, sia dal provvedimento impugnato che dagli atti dell’istruttòria

prodotti, che l’Amministrazione ha mancato di prendere in considerazione le esigenze personali

e familiari dell’interessato, come dallo stesso prospettate sia nel questionario sulle “condizioni

di famiglia” del singolo militare (che l’Amministrazione stessa aveva invitato gli interessati a

produrre con telex del 6 maggio 1992), sia nel “ricorso in opposizione” ( rectius: memoria con

osservazioni ), da lui presentato una volta che l’Amministrazione aveva emanato, in data 5

luglio 1993, una “proposta di trasferimento”, espressamente “at fini puntuale applicazione

legge n. 241/90”, nella quale era incluso il suo nominativo.

Le circostanze sopra evidenziate - tutte rappresentate nel ricorso di primo grado e poste a

base dei motivi di appello - stanno ad indicare che l'Amministrazione non ha, nella fattispecie

all’esame, dato ampia e puntuale indicazione dei motivi, che hanno determinato il

trasferimento del dipendente, lasciando comunque indeterminate le ragioni per le quali la

scelta relativa alla sede di Amendola sia caduta sull’odierno appellante, laddove l’interessato

aveva invece presentato, in sede procedimentale, elementi di carattere personale e familiare in

senso contrario, rilevanti sia alla stregua della normativa interna del Corpo interessato ( v.

punto 4.b. (1) (b) della Direttiva DGPMA 60/87, datata 11 marzo 1987, cit. ), sia alla stregua

del concreto atteggiarsi del procedimento all’esame, nel quale la notifica agli interessati di una

“proposta di trasferimento”, al dichiarato fine di una “puntuale applicazione legge n. 241/90”,

non può che intendersi funzionale alla possibilità di presentazione, da parte degli interessati, di

“memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare” ( art. 10, comma

1, lett. b) della legge n. 241/90 ).

In definitiva, se per un verso è evidente che le esigenze personali e familiari del militare non possono prevalere sul soddisfacimento delle esigenze di servizio, per un altro verso si impone un principio di esternazione di tali prevalenti esigenze, nelle ipotesi, quale quella di specie, in cui la stessa amministrazione dia vita ad un procedimento, nell'ambito del quale è prevista l'acquisizione di elementi circa le esigenze e le preferenze del dipendente e comunque la possibilità di partecipazione procedimentale dell’interessato.

3. - Alla luce delle considerazioni sopra svolte, l’appello è fondato e va accolto.

Conseguentemente, in riforma dell’impugnata sentenza ed in accoglimento del ricorso di primo

grado, va disposto l'annullamento del provvedimento con lo stesso impugnato.

Le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado, con pedissequo annullamento del provvedimento con lo stesso impugnato.

Condanna l’Amministrazione della Difesa alla rifusione di spese ed onorarii del doppio grado di giudizio in favore dell’appellante, nella misura complessiva di Euro 6.000,00=, oltre I.V.A. e C.P.A..

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 28 ottobre 2005, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

– Sezione Quarta – riunito in Camera di consiglio con l’intervento dei seguenti Magistrati:

Carlo Saltelli - Presidente f.f.

Carlo Deodato - Consigliere

Salvatore Cacace - Consigliere, est.

Sergio De Felice - Consigliere

Eugenio Mele - Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE F.F.

Salvatore Cacace Carlo Saltelli

IL SEGRETARIO

Giacomo Manzo

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

20 gennaio 2006

(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)

Il Dirigente

 

 

 
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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