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ABBANDONO
DI POSTO
Cass. pen., sez. I, 13 aprile 1993
Il reato militare di abbandono di posto, di cui all'art. 120
c.p.m.p., è punibile a titolo di dolo generico, che consiste nella coscienza
e volontà di abbandonare il posto di guardia o di servizio senza
autorizzazione. Pertanto, nella valutazione dell'elemento soggettivo si deve
prescindere dal fine perseguito dall'agente in concreto: questo, quando non
sia tale da integrare gli estremi di una delle cause di giustificazione
codificate, non incide sulla responsabilità, ma può essere eventualmente
preso in considerazione per la determinazione del trattamento sanzionatorio.
(Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, la suprema Corte ha osservato
che la necessità di soddisfare un bisogno fisiologico, per impellente che
sia, non realizza certamente l'ipotesi prevista dall'art. 54 c.p. la quale
postula l'esistenza del pericolo di un danno grave alla persona, non
altrimenti evitabile, se non commettendo un fatto illecito, mentre secondo i
giudici di merito l'imputato avrebbe avuto comunque la possibilità di
scegliere un'altra soluzione).
Cass. pen., sez. I, 13 aprile 1993
CPMP, art. 120;