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ABBANDONO DI POSTO
Cass. pen., sez. I, 13 aprile 1993

 

 

Il reato militare di abbandono di posto, di cui all'art. 120 c.p.m.p., è punibile a titolo di dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà di abbandonare il posto di guardia o di servizio senza autorizzazione. Pertanto, nella valutazione dell'elemento soggettivo si deve prescindere dal fine perseguito dall'agente in concreto: questo, quando non sia tale da integrare gli estremi di una delle cause di giustificazione codificate, non incide sulla responsabilità, ma può essere eventualmente preso in considerazione per la determinazione del trattamento sanzionatorio. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, la suprema Corte ha osservato che la necessità di soddisfare un bisogno fisiologico, per impellente che sia, non realizza certamente l'ipotesi prevista dall'art. 54 c.p. la quale postula l'esistenza del pericolo di un danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, se non commettendo un fatto illecito, mentre secondo i giudici di merito l'imputato avrebbe avuto comunque la possibilità di scegliere un'altra soluzione).

Cass. pen., sez. I, 13 aprile 1993

CPMP, art. 120;