Consiglio di Stato, sez. IV, 3.11.1998, n. 1418
Il provvedimento di cessazione dal servizio per
scarso o insufficiente rendimento di un appartenente all'Arma dei
carabinieri di cui all'art. 4 della legge 1.2.1998, n. 53, non è
misura di carattere disciplinare, non trovano pertanto applicazione
al relativo procedimento le disposizioni concernenti le sanzioni
disciplinari.
L'art. 27 lett. a) della legge 53/89 consente
solo la permanenza in servizio del militare che abbia compiuto la
ferma triennale e fino al compimento del quarto anno, quando è
previsto il passaggio in servizio permanente, alle condizioni però
dell'art. 4 precedente, tra le quali l'essere meritevole, per
qualità morali e culturali, buona condotta, attitudini e
rendimento, di continuare il servizio. |