Per la configurazione del reato di violata consegna è
necessaria l'esistenza di una consegna precisa, che determini tassativamente e
senza spazi di discrezionalità quale debba essere il comportamento del
militare di servizio e che l'amministrazione militare abbia assicurato i mezzi
per l'esecuzione della consegna. (Nella specie si contestava ad un militare
della Guardia di finanza di aver violato la consegna di accertare che un
cancello fosse chiuso, nonostante la serratura di tale cancello fosse da tempo
rotta e la sua chiusura assicurata con mezzi di fortuna adoperati dai militari
di propria iniziativa; la Cassazione ha ritenuto che la rottura della
serratura avesse determinato la inattualità della consegna e,
conseguentemente, considerata irrilevante la prassi dei militari di assicurare
la chiusura con mezzi di fortuna, ha assolto per insussistenza del fatto
l'imputato).
Cass. pen., sez. I, 15 luglio 1993
CPMP, art. 120;