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VIOLATA CONSEGNA
Cass. pen., sez. I, 15 luglio 1993

 

Per la configurazione del reato di violata consegna è necessaria l'esistenza di una consegna precisa, che determini tassativamente e senza spazi di discrezionalità quale debba essere il comportamento del militare di servizio e che l'amministrazione militare abbia assicurato i mezzi per l'esecuzione della consegna. (Nella specie si contestava ad un militare della Guardia di finanza di aver violato la consegna di accertare che un cancello fosse chiuso, nonostante la serratura di tale cancello fosse da tempo rotta e la sua chiusura assicurata con mezzi di fortuna adoperati dai militari di propria iniziativa; la Cassazione ha ritenuto che la rottura della serratura avesse determinato la inattualità della consegna e, conseguentemente, considerata irrilevante la prassi dei militari di assicurare la chiusura con mezzi di fortuna, ha assolto per insussistenza del fatto l'imputato).

Cass. pen., sez. I, 15 luglio 1993

CPMP, art. 120;
 

 


 

 

 

 

 

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