MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Servizio del contenzioso
diplomatico
L'Ufficio dell'Agente del Governo Italiano
MINISTERO DELLA DIFESA
GABINETTO DEL MINISTRO
Prot. N. 1/60302/2/2.6.31/99
Oggetto:
Consiglio d'Europa - Comitato europeo dei diritti sociali - Ricorso contro
l'Italia presentato
da EUROFEDOP
AL
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Servizio
del Contenzioso
00100
ROMA
Oggetto: nota n. 14/468 del
23.9.1999
In relazione alla nota in
oggetto, si allega una scheda contenente le valutazioni e gli elementi relativi
al ricorso presentato da EUROFEDOP nei confronti dello Stato italiano per
presunte violazioni dei diritti sindacali.
In sintesi, si ritiene che il
ricorso relativo al personale civile del Ministero della Difesa, è
manifestamente infondato perché tale personale gode degli stessi diritti
sindacali riconosciuti a tutti i lavoratori e partecipa, attraverso le
rappresentanze
sindacali, alla contrattazione
collettiva, conformemente ai criteri indicati dagli articoli 5 e 6 della Carta
Sociale Europea.
E' parimenti privo di
fondamento il ricorso relativo alla situazione del personale militare. Infatti,
la protezione di questo personale è ampiamente disciplinata nella legge n. 382
dell'11 luglio e nel Decreto Legislativo n. 195 del 12 maggio 1995, che fissano
principi e modalità di attuazione perfettamente compatibili con l'ultima parte
dell'articolo 5 della Carta Sociale Europea, là dove viene demandato alle
legislazioni nazionali il potere, indicandone in quale misura, di applicare
anche ai membri delle Forze armate le garanzie previste per l'insieme dei
salariati.
IL CAPO DI GABINETTO
RICHIESTA DI EUROFEDOP AL
CONSIGLIO D'EUROPA
l. CONTENUTO DEL RICORSO
L'Associazione EUROFEDOP, con
un ricorso presentato al Consiglio d'Europa, chiede che l'Italia rispetti gli
articoli 5 e 6 della Carta Sociale europea e della Carta Sociale Emendata. Il
ricorso, secondo la documentazione che ci è pervenuta, sostiene in sintesi che:
- gli organi di rappresentanza militare,
creati con la legge n. 382 dell'11 luglio 1978, possono solo formulare
pareri e domande sui termini e le condizioni di vita e, pertanto,non possono
essere considerati come associazionisindacali secondo il significato
adottato dalla Carta.
In pratica, i dipendenti
civili del Ministero della Difesa, non godrebbero dei diritti sindacali e di
contrattazione collettiva ai sensi dei citati articoli 5 e 6.
A seguito dei nuovi compiti
assunti dalle forze armate nelle operazioni di gestione delle crisi (operazioni
di mantenimento della pace, ristabilimento della pace ed operazioni umanitarie)
che hanno comportato una riorganizzazione delle forze armate, appare
inaccettabile che ai professionisti militari e civili di alcuni paesi, quali la
Gran Bretagna, la Francia, l'Italia, la Grecia, la Spagna e il Portogallo, non
siano garantiti i diritti
sindacali e di contrattazione
allo stesso titolo dei lo?--o colleghi - che prendono parte alle stesse missioni
- di altri paesi, quali la Germania, l'Austria, il Belgio, i Paesi Bassi, il
Lussemburgo e la Svezia.
2. LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO
a. ARTICOLO 5 - DIRITTI
SINDACALI
L'articolo 5 della Carta
Sociale Europea, ratificata con la legge n. 929 del 3 luglio 1965, e l'art.5
della Carta Sociale Europea Emendata, ratificata con la legge n. 30 del 9
febbraio 1999, contengono prescrizioni analoghe e, al fine di garantire o di
promuovere le libertà sindacali, impegnano gli Stati firmatari a fare in modo
che la legislazione nazionale non leda la libertà dei lavoratori di costituire
(o di aderire a) organizzazioni per la protezione dei loro interessi economici e
sociali. Peraltro, per quanto riguarda il personale della polizia e i militari,
i passaggi successivi dell'articolo in questione prevedono alcune deroghe
importanti. In particolare l'ultima parte del suddetto articolo prevede che:
"Il principio
dell'applicazione di tali garanzie ai membri delle forze armate e la misura in
cui saranno applicate a questa categoria di lavoratori, è fissata in modo
uguale dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale".
- ARTICOLO 6 - DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA
L'articolo 6 della Carta, di
contenuto analogo, mira a garantire l'effettivo esercizio del diritto in oggetto
ed impegna le Parti a:
favorire consultazioni
paritetiche tra lavoratori e datori di lavoro;
promuovere la stipula di
contratti collettivi con l'intervento delle organizzazioni delle suddette parti;
favorire la messa in atto di strutture di conciliazione e di arbitrato adeguate
per prevenire le controversie di lavoro.
Le stesse Parti riconoscono il
diritto dei lavoratori di mettere in atto azioni collettive in caso di conflitto
d'interessi, compreso il diritto di sciopero, fatti salvi eventuali obblighi
derivanti dai contratti collettivi in vigore.
3. COMMENTI
a. SITUAZIONE DEL PERSONALE
CIVILE
Quanto viene denunciato nel
ricorso circa la situazione dei dipendenti civili del Ministero della Difesa,
non è assolutamente confermato dalla legislazione vigente nello Stato italiano.
Infatti, i suddetti lavoratori
godono pienamente del diritto di associarsi sul piano sindacale per proteggere i
loro interessi economici e sociali, del diritto di negoziare i contenuti del
rapporto di lavoro, comprese le facoltà e le possibilità di intervento,
indicate all'articolo 5 della Carta.
Allo stato, solo per la classe
dirigente dello Stato, compreso quello della Difesa, il trattamento economico,
è regolamentato per legge in attesa della riorganizzazione di questo settore
(vedere Decreto legislativo n. 29.93 e successive modificazioni)
.
b. SITUAZIONE DEL PERSONALE
MILITARE
E' opportuno segnalare, in
primo luogo, che il sistema di rappresentanza militare, fissato dalla legge n.
382 dell'11 luglio 1978:
- è formato da un insieme di organi
collegiali, articolati a tutti i livelli dell'organizzazione militare,
eletti secondo scadenze prestabilire, che assicurano la partecipazione di
tutte le categorie del personale dell'organizzazione delle Forze Armate
presso le loro sedi, dove vengono discusse le problematiche di ordine
economico, giuridico, morale, ecc., che li riguardano.
- I delegati sono scelti democraticamente
sulla base dei loro programmi elettorali, che vengono discussi in apposite
riunioni.
- il Consiglio centrale di rappresentanza
(COCER) , quando si tratta di esporre problemi di ordine generale può anche
chiedere audizioni parlamentari.
Inoltre, dal 1995, i contenuti
del rapporto d'impiego dei militari, per quanto riguarda gli aspetti giuridici
ed economici sono sottoposti, in virtù del decreto legislativo n. 195 del 12
maggio 1995, al regime della "concertazione" tra Governo,
rappresentanti del Capo di Stato Maggiore della Difesa e rappresentanti del
COCER. Spetta al COCER, oltre che designare i suddetti rappresentanti, anche
approvare collegialmente l'attività svolta e i risultati dell'attività di
concertazione.
Nel caso in cui la
"concertazione" non fosse definita nel termine previsto, il Governo ne
riferisce al Parlamento. In sostanza, la procedura di "concertazione",
per quanto riguarda la partecipazione delle delegazioni del personale e la
finalizzazione della suddetta concertazione, è del tutto equivalente ad una
procedura di contrattazione collettiva.
Il citato decreto legislativo
prevede, inoltre, delle procedure appropriata tese a prevenire eventuali
conflitti di applicazione e di interpretazione delle disposizioni
"concertate".
Alla luce di quanto esposto, e
tenuto conto che l'art.5 della Carta Sociale europea demanda alle legislazione
nazionali- il potere - indicandone in quale misura - di applicare ai militari le
garanzie previste per l'insieme dei lavoratori, ne risulta inequivocabilmente
che lo Stato italiano:
- è intervenuto nella materia attraverso la
sua legislazione, creando un sistema di rappresentanza specifico per i
militari, che riconosce, anche qui con modalità particolari, il loro
diritto alla contrattazione collettiva;
- ha onorato con tali interventi (Legge n-
382/78 e decreto legislativo n. 195/95) suoi impegni internazionali.
-
4. CONCLUSIONI
Alla luce di quanto sopra, il
ricorso presentato da EUROFEDOP per guanto riguarda il merito, risulta:
- totalmente privo di fondamento circa la
situazione dei personale civile del Ministero della Difesa, perché questo
personale gode pienamente dei diritti sindacali riconosciuti a tutti i
lavoratori, e prende parte, attraverso le sue organizzazioni sindacali, alla
contrattazione collettiva. secondo i criteri fissati dagli articoli 5 e 6
della Carta Sociale Europa;
- privo di fondamento per quanto riguarda la
situazione del personale militare perché, con la legge n. 382 dell'11
luglio 1978 e il decreto legislativo n. 195 del 12 maggio 1995, la
legislazione nazionale ha soddisfatto agli impegni di cui ai citati articoli
5 e 6, fissando principi e modalità perfettamente compatibili con le
clausole della Carta Sociale europea.
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