Consiglio Giustizia
Amministrativa Regione Siciliana 6.3.1998, n. 125
A seguito degli interventi con
cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimitā
costituzionale di disposizioni che prescrivevano la decadenza
dall'impiego automatica in seguito a condanne penali, e per effetto
dell'art. 5 della legge 7.2.1990 n. 19, si č formato
nell'ordinamento del pubblico impiego un principio generale in senso
corrispondente; deve pertanto ritenersi abrogata la disposizione di
cui all'art. 85 lett. b) T.U. 10.1.1957 n.3, nella parte in cui
prescrive al destituzione di diritto senza procedimento
disciplinare, del dipendente pubblico che abbia riportato condanna
penale comportante l'interdizione perpetua dai pubblic uffici.
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