Consiglio di Stato, sez. V, 23.4.1998, n. 468
L'art. 247 T.U. 3.3.1934 n. 383, per effetto
della sentenza della Corte Costituzionale 14.10.1988 n. 971 che ha
dichiarato illegittimo l'art. 85, lett.a) T.U. 10.1.1957 n. 3, è
stato caducato solo per la parte in cui prevedeva la destituzione di
diritto dei dipendenti degli Enti locali per effetto di condanna
penale; ne consegue che non occorre la mediazione del procedimento
disciplinare in caso di destituzione conseguente ad interdizione
perpetua dai pubblici uffici, considerato che la detta pena
accessoria ha la specifica finalità di allontanare il condannato
dai pubblici uffici o vietarne l'accesso.
L'art. 9, comma 1, della legge 7.2.1990 n. 19,
che stabilisce che il pubblico dipendente non può essere destituito
automaticamente a seguito di condanna penale, nella sua formulazione
letterale, non si riferisce alla condanna all'interdizione perpetua
dai pubblici uffici, che costituisce una condanna ulteriore rispetto
alla condanna penale. |