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Destituzione di diritto dei dipendenti
degli Enti locali per effetto di condanna penale
Consiglio di Stato, sez. V, 23.4.1998, n. 468

 

Consiglio di Stato, sez. V, 23.4.1998, n. 468

L'art. 247 T.U. 3.3.1934 n. 383, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 14.10.1988 n. 971 che ha dichiarato illegittimo l'art. 85, lett.a) T.U. 10.1.1957 n. 3, è stato caducato solo per la parte in cui prevedeva la destituzione di diritto dei dipendenti degli Enti locali per effetto di condanna penale; ne consegue che non occorre la mediazione del procedimento disciplinare in caso di destituzione conseguente ad interdizione perpetua dai pubblici uffici, considerato che la detta pena accessoria ha la specifica finalità di allontanare il condannato dai pubblici uffici o vietarne l'accesso.

L'art. 9, comma 1, della legge 7.2.1990 n. 19, che stabilisce che il pubblico dipendente non può essere destituito automaticamente a seguito di condanna penale, nella sua formulazione letterale, non si riferisce alla condanna all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, che costituisce una condanna ulteriore rispetto alla condanna penale.

 


 

 

 

 

 

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