Corte Costituzionale 24.7.1995,
n. 356
Illegittimitą costituzionale
dell'art. 74, 1° comma, della legge 31.7.1954 n. 599 (stato dei
sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica), nella
parte in cui esclude, nei procedimenti disciplinari di stato per i
sottufficiali delle Forze armate, l'intervento del difensore avanti
alla commissione di disciplina in caso di assenza dell'incolpato.
Infondata la questione di
legittimitą costituzionale dell'art. 73, 1° comma, della legge
31.7.1954 n. 599 (stato dei sottufficiali dell'esercito, della
marina e dell'aeronautica), nella parte in cui non prevede la nomina
di ufficio di un difensore che assista l'incolpato dinnanzi alla
commissione di disciplina nel procedimento disciplinare di stato ai
sottufficiali delle Forze armate, in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione.
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