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Intervento del difensore avanti alla commissione
di disciplina in caso di assenza dell'incolpato
Corte Costituzionale 24.7.1995, n. 356

 

 

Corte Costituzionale 24.7.1995, n. 356

Illegittimitą costituzionale dell'art. 74, 1° comma, della legge 31.7.1954 n. 599 (stato dei sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica), nella parte in cui esclude, nei procedimenti disciplinari di stato per i sottufficiali delle Forze armate, l'intervento del difensore avanti alla commissione di disciplina in caso di assenza dell'incolpato.

Infondata la questione di legittimitą costituzionale dell'art. 73, 1° comma, della legge 31.7.1954 n. 599 (stato dei sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica), nella parte in cui non prevede la nomina di ufficio di un difensore che assista l'incolpato dinnanzi alla commissione di disciplina nel procedimento disciplinare di stato ai sottufficiali delle Forze armate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

 


 

 

 

 

 

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