TRIBUNALE MILITARE
DI PALERMO
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
ORDINANZA
DI ARCHIVIAZIONE
(art.
409, sesto comma c.p.p.)
IL
GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
Letti
gli atti del procedimento penale n. ….omissis…
nei
confronti ….omissis….
M.O.
G. di F. in servizio presso la I^ compagnia G. di F. di ….omissis…;
in
ordine al reato di:
DIFFAMAZIONE
(art. 227 c.p.m.p.) perché il 10.05.2002 in ….omissis…, comunicando con altri militari presenti, offendeva
il decoro del Cap. ….omissis…
con l’espressione “ORA MI HANNO ROTTO I COGLIONI”.
Esaminata
la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero in data ….omissis…;
Considerata
che con provvedimento del ….omissis…
è stata disposta Udienza in Camera di Consiglio non essendo stata accolta la
suddetta richiesta;
sentite
le parti;
Considerato
che per la sussistenza del reato di diffamazione è necessaria l’offesa alla
reputazione e che l’espressione usata dal ….omissis…
non è oggettivamente idonea ad offendere la reputazione del ….omissis…
non ravvisandosi nella stessa una lesione della dignità personale del suddetto
ufficiale;
ritenuto,
pertanto, che nei fatti non si ravvisano gli elementi necessari per la
sussistenza del reato sopra contestato e deve essere accolta, quindi, la
richiesta di archiviazione già formulata dal Pubblico Ministero e ribadita in
udienza;
P
E R Q U E S T I
M O T I V I
Visto
l’art. 409, sesto comma c.p.p.,
D
I S P O N E
l’archiviazione
del procedimento e ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero in
sede.
Palermo,
lì 19 marzo duemilatre
L’ASSISTENTE
GIUDIZIARIO
IL GIUDICE
-
Cap. Giovanni CAIANELLO -
dr. Salvatore CAPONETTO
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