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Allegato 1
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE MILITARE DI NAPOLI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DELL’UDIENZA PRELIMINARE

 

All’udienza in camera di consiglio del 16 luglio 2002 ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

Nel procedimento penale contro: ….omissis…., finanziere in servizio al Reparto Tecnico Logistico Amministrativo della G. di F. in Catanzaro, presente

 

IMPUTATO DI

Diffamazione (art. 227 c. II  c.p.m.p.), perché, Finanziere effettivo al Reparto ….omissis…della G. di F., offendeva la reputazione del Tenente G. di F. ….omissis…  trasmettendo, al Comandante della Regione G. di F. ….omissis…ed al Comandante del Nucleo Regionale ….omissis…, una relazione di servizio in cui diceva: “…l’assurda incongruenza nell’operato del Ten. ….omissis… disconoscendo l’art. 43 c. II del D.M. 30.11.1991….”.

Con l’aggravante del grado rivestito di Finanziere (art. 47 n. 2 c.p.m.p.).

MOTIVAZIONE

Con richiesta dell’….omissis…il P.M. chiedeva il rinvio a giudizio di ….omissis… per il reato di diffamazione aggravata (artt. 227 e 47 c.p.m.p.), così come descritto alla superiore rubrica.

All’odierna udienza la pubblica accusa richiedeva il rinvio a giudizio, mentre la difesa concludeva affinché fosse disposto il non luogo a procedere nei confronti dell’imputato.

La richiesta della difesa merita accoglimento in quanto dagli atti emerge la carenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 227 c.p.m.p. .

In particolare, il complessivo contenuto ed il tenore delle frasi di cui alla relazione di servizio, ….omissis…, e trasmessa dal ….omissis…al Comandante della Regione G. di F. ….omissis…ed al Comandante del Nucleo Regionale PT G. di F., non evidenziano la sussistenza di un “animus iniuriandi” in capo al ….omissis….

Invero, proprio dalla lettura complessiva della predetta relazione, non limitata alle singole espressioni così come estrapolate nell’imputazione, risulta come il Finanziere ….omissis… abbia agito allo scopo di evidenziare circostanze utili ai fini di un migliore espletamento del servizio, senza nemmeno rappresentasi la possibilità di un contenuto sia pure intrinsecamente offensivo delle frasi pronunciate.

Tanto più che dagli atti (promemoria del ….omissis… al Gen. ….omissis…, come confermato dallo stesso Ten. ….omissis…nel verbale di assunzione di informazioni dell’ ….omissis…2001) risulta come il Ten. ….omissis… organizzasse, generalmente, il servizio in questione disponendo l’impiego di risorse ulteriori, rispetto a quelle strettamente previste dalle consegne di servizio, proprio per ovviare al “notevole movimento di persone e di mezzi che impegnano l’ingresso…” presso il Comando Nucleo Regionale P.T. della Guardia di Finanza.

Di qui le perplessità del ….omissis… in ordine alle modalità di svolgimento del servizio ed il fine “collaborativi” della sua relazione informativa.

Si ritiene, pertanto, che tali circostanze debbano indurre ad una decisione di non luogo a procedere sotto il profilo della carenza dell’elemento soggettivo del reato in quanto mancava nell’imputato la volontà di offendere.

 

P.Q.M.

Visto l’art. 425 c.p.p.

 

DICHIARA

Non luogo a procedere nei confronti di ….omissis… in ordine al reato di diffamazione aggravata ascrittogli perché il fatto non costituisce reato.

Napoli, 16 luglio 2002 

 

IL CANCELLIERE MILITARE                                                        Il Giudice

Ten. Col. Giovanni DI PALMA                                                    Eugenio Rossi
 

 


 

 

 

 

 

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