REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE MILITARE DI NAPOLI
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
GIUDICE DELL’UDIENZA PRELIMINARE
All’udienza in
camera di consiglio del 16 luglio 2002 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nel procedimento
penale contro: ….omissis….,
finanziere in servizio al Reparto Tecnico Logistico Amministrativo della G. di
F. in Catanzaro, presente
IMPUTATO
DI
Diffamazione (art. 227
c. II c.p.m.p.), perché, Finanziere effettivo al Reparto ….omissis…della
G. di F., offendeva la reputazione del Tenente G. di F. ….omissis…
trasmettendo, al Comandante della Regione G. di F. ….omissis…ed
al Comandante del Nucleo Regionale ….omissis…, una relazione di servizio in cui
diceva: “…l’assurda incongruenza nell’operato del Ten. ….omissis… disconoscendo
l’art. 43 c. II del D.M. 30.11.1991….”.
Con l’aggravante del
grado rivestito di Finanziere (art. 47 n. 2 c.p.m.p.).
MOTIVAZIONE
Con richiesta dell’….omissis…il P.M. chiedeva il
rinvio a giudizio di ….omissis… per il reato di diffamazione aggravata (artt. 227 e
47 c.p.m.p.), così come descritto alla superiore rubrica.
All’odierna udienza
la pubblica accusa richiedeva il rinvio a giudizio, mentre la difesa concludeva
affinché fosse disposto il non luogo a procedere nei confronti dell’imputato.
La richiesta della
difesa merita accoglimento in quanto dagli atti emerge la carenza
dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 227 c.p.m.p. .
In particolare, il
complessivo contenuto ed il tenore delle frasi di cui alla relazione di
servizio, ….omissis…, e trasmessa dal ….omissis…al
Comandante della Regione G. di F. ….omissis…ed al Comandante del Nucleo Regionale
PT G. di F., non evidenziano la sussistenza di un “animus iniuriandi” in
capo al ….omissis….
Invero, proprio dalla
lettura complessiva della predetta relazione, non limitata alle singole
espressioni così come estrapolate nell’imputazione, risulta come il
Finanziere ….omissis…
abbia agito allo scopo di evidenziare circostanze utili ai fini di un migliore
espletamento del servizio, senza nemmeno rappresentasi la possibilità di un
contenuto sia pure intrinsecamente offensivo delle frasi pronunciate.
Tanto
più che dagli atti (promemoria del ….omissis…
al Gen. ….omissis…,
come confermato dallo stesso Ten. ….omissis…nel
verbale di assunzione di informazioni dell’ ….omissis…2001) risulta come il Ten. ….omissis…
organizzasse, generalmente, il servizio in questione disponendo l’impiego di
risorse ulteriori, rispetto a quelle strettamente previste dalle consegne di
servizio, proprio per ovviare al “notevole movimento di persone e di mezzi che
impegnano l’ingresso…” presso il Comando Nucleo Regionale P.T. della
Guardia di Finanza.
Di
qui le perplessità del ….omissis…
in ordine alle modalità di svolgimento del servizio ed il fine
“collaborativi” della sua relazione informativa.
Si
ritiene, pertanto, che tali circostanze debbano indurre ad una decisione di non
luogo a procedere sotto il profilo della carenza dell’elemento soggettivo del
reato in quanto mancava nell’imputato la volontà di offendere.
P.Q.M.
Visto
l’art. 425 c.p.p.
DICHIARA
Non
luogo a procedere nei confronti di ….omissis…
in ordine al reato di diffamazione aggravata ascrittogli perché il fatto non
costituisce reato.
Napoli,
16 luglio 2002
IL
CANCELLIERE MILITARE
Il Giudice
Ten.
Col. Giovanni DI PALMA
Eugenio
Rossi
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