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DISCIPLINA MILITARE - PROCEDIMENTO DI STATO - A SEGUITO DI CONDANNA PENALE - TERMINI - UNITARIETÀ - SUSSISTENZA

DISCIPLINA MILITARE - PROCEDIMENTO DI STATO - A SEGUITO PATTEGGIAMENTO - TERMINI - PERENTORIETÀ - ESCLUSIONE

 

Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 dicembre 2000

Conferma TAR Lazio, sez. I, 22 ottobre 1998 n. 3045

 

Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 dicembre 2000;

Presidente: Pezzana, Estensore:Rulli; Ministero Difesa (avv. di Stato) c. D.A. (avv.ti Schwarzenberg e Antonelli)


Conferma TAR Lazio, sez. I, 22 ottobre 1998 n. 3045

 

DISCIPLINA MILITARE - PROCEDIMENTO DI STATO - A SEGUITO DI CONDANNA PENALE - TERMINI - UNITARIETÀ - SUSSISTENZA

DISCIPLINA MILITARE - PROCEDIMENTO DI STATO - A SEGUITO PATTEGGIAMENTO - TERMINI - PERENTORIETÀ - ESCLUSIONE

Nel procedimento disciplinare di stato a seguito di condanna penale, i termini di 180 giorni per l'inizio e 90 giorni per la conclusione, previsti dalla legge 19/1990, devono considerarsi unitari.

Nel caso di procedimento di stato a seguito di sentenza di patteggiamento il termine di 90 giorni per la definizione del procedimento non ha natura perentoria, qualora l'Amministrazione debba procedere ad autonomi accertamenti in merito ai fatti oggetto di procedimento.
 

 


 

 

 

 

 

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