Conferma TAR Lazio, sez. I, 22 ottobre 1998 n. 3045
DISCIPLINA MILITARE - PROCEDIMENTO DI STATO - A
SEGUITO DI CONDANNA PENALE - TERMINI - UNITARIETÀ - SUSSISTENZA
DISCIPLINA MILITARE - PROCEDIMENTO DI STATO - A
SEGUITO PATTEGGIAMENTO - TERMINI - PERENTORIETÀ - ESCLUSIONE
Nel procedimento disciplinare di stato a seguito di
condanna penale, i termini di 180 giorni per l'inizio e 90 giorni per la
conclusione, previsti dalla legge 19/1990, devono considerarsi unitari.
Nel caso di procedimento di stato a seguito di
sentenza di patteggiamento il termine di 90 giorni per la definizione
del procedimento non ha natura perentoria, qualora l'Amministrazione
debba procedere ad autonomi accertamenti in merito ai fatti oggetto di
procedimento.