Disobbedienza
(art. 173 c.p.m.p.)
Tribunale Militare La Spezia, sent. N. 237 del 21.05.1999
"perché, chiamato alle
anni a mezzo di cartolina precetto ritualmente notificata e presentatosi il
giorno 18.12.1997 presso il Omissis, rifiutava di obbedire
all'ordine attinente al servizio ed alla disciplina militare, impartitogli dal
superiore Comandante del Rgt. Col. OMISSIS, di indossare uniforme e di
assolvere agli obblighi di leva. Fatto avvenuto in Fano il 18.12.1997."
Tribunale Militare La Spezia,
sent. N. 237 del 21.05.1999
All'udienza odierna, il P.M. ha
chiesto la condanna dell'ímputato alla pena per mesi quattro di reclusione
mílitare; la Difesa ha chiesto l'assoluzione perché il fatto non costituisce
reato.
MOTIVAZIONE
A seguito dell'emissione del
decreto che dispone il giudizio si è svolto il dibattimento nei confronti di
OMISSIS, contumace.
Nel corso dell'istruzione
dibattimentale sono state acquisite le seguenti prove: copia del foglio
matricolare dell'imputato, rapporto informativo sulla condotta militare,
dichiarazione dell'imputato circa il rifiuto di assumere il servizio militare
per motivi di coscienza, lettura, ex art, 513 co 1°' c.p.p. del verbale
d'interrogatorio reso dall'imputato contumace alla P.G., delegata dal P,M.,
testimonianza di OMISSIS (richieste dal P.M.).
Il Tribunale ritiene che il fatto
debba essere qualificato come rifiuto del servizio militare e, quindi, rileva
di ufficio il difetto di giurisdizione dei Tribunale militare, e ordina la
trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso la Pretura di
Pesaro, competente per territorio.
Risulta provato che l'imputato si
presentò alle anni il 18.12.1997 e che il giorno stesso rifiutò di assumere
il servizio, essendo contrario all'uso delle armi per motivi di coscienza.
Il teste escusso ha riferito di
aver provato inutilmente a dissuadere l'imputato dal suoi propositi,
precisando che il militare non addusse motivi diversi da quelli di coscienza.
In sede d'interrogatorio reso alla
P.G. delegata dal P.M. il prevenuto motivò la sua condotta evidenziando
difficoltà economiche e familiari, senza fare alcun riferimento a motivi di
coscienza. Il P.M., pertanto, ha ritenuto che il fatto in esame debba essere
qualificato come disobbedienza all'ordine di vestire l'uniforme e
intraprendere il servizio, intimato dal col. OMISSIS.
Il Collegio, invece, ritiene che il
reato istantaneo di rifiuto del servizio militare si sia definitivamente
consumato il 18 12.1997 mediante il rifiuto d'intraprendere il servizio e
l'adduzione dei motivi di coscienza.
Le successive dichiarazioni
dell'imputato in sede d'interrogatorio, nel caso di specie, non influiscono
sulla qualificazione giuridica del fatto, in quanto esse sono volte a fornire
giustificazioni in relazione al reato di rífiuto del servizio militare che
gli veniva in quel momento contestato.
L'insindacabilità dei motivi di
coscienza addotti, del resto, è stata confemata anche dalla nuova legge
sull'obiezione di coscienza (230/98), salvi casi di incompatibilità stabiliti
dal Legislatore.
Per tali motivi, dunque, il
Tribunale ritiene che il fatto consista nel reato di rifiuto del servizio
militare, commesso in Fano il 18.12.1997.
L' art. 14, comma 3, della legge n.
230/98 attribuisce alla competenza dei Pretore i reatí previsti dal primi due
commi del medesimo articolo, così privando i Tribunali militari della
giurisdizione sul reato di rifiuto del servizio militare.
Il legislatore, tuttavia, non ha
emanato alcuna norma transitoria per i procedimenti già pendenti davanti ai
Tribunali militari, rendendo necessaria l'individuazione, per via
interpretativa, del giudice fornito di giurisdizione.
Dal punto di vista
dell'applicazione della norma penale sostanziale ricorre, evidentemente, un
caso di successione di leggi penali nel tempo tra l'art. 8, comma 2°, della
legge 15.12.1972, n. 772 e l'art, 14, comma 2°, della legge 8.7.1998 n. 230,
da risolvere a norma dell'art. 2, comma 3 c.p..
La parte sanzionatoria di tali
norme è identica, così come la speciale causa di estinzione dei reato;
inoltre, qualora l'interprete non ravvisasse nel citato art. 14, comma 2', la
natura di reato militare, ne discenderebbe l'inapplicabilità, riguardo a
quest'ultimo reato, dell'attenuante di cui all'art. 48 n' 2 del codice penale
militare di pace (c.p.m.p.), che la consolidata giurisprudenza ha sempre
ritenuto ricorrente rispetto all'art. 8 comma 20 1. 772/72.
Ad un primo esame, dunque, il
successivo art. 14, co 2 della 1. 230/88 non appare "più
favorevole" rispetto all'art. 8 co 2 1.. 772/72; cosicché il fatto del
presente giudizio dovrebbe essere giudicato alla stregua della norma in vigore
al momento in cui fu commesso.
Nel caso che ci occupa appare, in
concreto, complessivamente più favorevole la nuova normativa per la
possibilità di rifiutare il servizio dopo averlo assunto e per gli effetti
circa l'accoglimento della domanda di prestare il servizio sostitutivo,
derivanti dal silenzio dell'amministrazione. Ne consegue che trova immediata
applicazione il
ORDINA
l'ìnvio degli atti al Signor
Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Pesaro.
Così deciso nella Spezia il
21.5.1999.
|