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Disobbedienza (art. 173 c.p.m.p.)
Tribunale Militare La Spezia, sent. N. 237 del 21.05.1999

"perché, chiamato alle anni a mezzo di cartolina precetto ritualmente notificata e presentatosi il giorno 18.12.1997 presso il Omissis, rifiutava di obbedire all'ordine attinente al servizio ed alla disciplina militare, impartitogli dal superiore Comandante del Rgt. Col. OMISSIS, di indossare uniforme e di assolvere agli obblighi di leva. Fatto avvenuto in Fano il 18.12.1997."

Tribunale Militare La Spezia, sent. N. 237 del 21.05.1999

 

All'udienza odierna, il P.M. ha chiesto la condanna dell'ímputato alla pena per mesi quattro di reclusione mílitare; la Difesa ha chiesto l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

MOTIVAZIONE

A seguito dell'emissione del decreto che dispone il giudizio si è svolto il dibattimento nei confronti di OMISSIS, contumace.

Nel corso dell'istruzione dibattimentale sono state acquisite le seguenti prove: copia del foglio matricolare dell'imputato, rapporto informativo sulla condotta militare, dichiarazione dell'imputato circa il rifiuto di assumere il servizio militare per motivi di coscienza, lettura, ex art, 513 co 1°' c.p.p. del verbale d'interrogatorio reso dall'imputato contumace alla P.G., delegata dal P,M., testimonianza di OMISSIS (richieste dal P.M.).

Il Tribunale ritiene che il fatto debba essere qualificato come rifiuto del servizio militare e, quindi, rileva di ufficio il difetto di giurisdizione dei Tribunale militare, e ordina la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso la Pretura di Pesaro, competente per territorio.

Risulta provato che l'imputato si presentò alle anni il 18.12.1997 e che il giorno stesso rifiutò di assumere il servizio, essendo contrario all'uso delle armi per motivi di coscienza.

Il teste escusso ha riferito di aver provato inutilmente a dissuadere l'imputato dal suoi propositi, precisando che il militare non addusse motivi diversi da quelli di coscienza.

In sede d'interrogatorio reso alla P.G. delegata dal P.M. il prevenuto motivò la sua condotta evidenziando difficoltà economiche e familiari, senza fare alcun riferimento a motivi di coscienza. Il P.M., pertanto, ha ritenuto che il fatto in esame debba essere qualificato come disobbedienza all'ordine di vestire l'uniforme e intraprendere il servizio, intimato dal col. OMISSIS.

Il Collegio, invece, ritiene che il reato istantaneo di rifiuto del servizio militare si sia definitivamente consumato il 18 12.1997 mediante il rifiuto d'intraprendere il servizio e l'adduzione dei motivi di coscienza.

Le successive dichiarazioni dell'imputato in sede d'interrogatorio, nel caso di specie, non influiscono sulla qualificazione giuridica del fatto, in quanto esse sono volte a fornire giustificazioni in relazione al reato di rífiuto del servizio militare che gli veniva in quel momento contestato.

L'insindacabilità dei motivi di coscienza addotti, del resto, è stata confemata anche dalla nuova legge sull'obiezione di coscienza (230/98), salvi casi di incompatibilità stabiliti dal Legislatore.

Per tali motivi, dunque, il Tribunale ritiene che il fatto consista nel reato di rifiuto del servizio militare, commesso in Fano il 18.12.1997.

L' art. 14, comma 3, della legge n. 230/98 attribuisce alla competenza dei Pretore i reatí previsti dal primi due commi del medesimo articolo, così privando i Tribunali militari della giurisdizione sul reato di rifiuto del servizio militare.

Il legislatore, tuttavia, non ha emanato alcuna norma transitoria per i procedimenti già pendenti davanti ai Tribunali militari, rendendo necessaria l'individuazione, per via interpretativa, del giudice fornito di giurisdizione.

Dal punto di vista dell'applicazione della norma penale sostanziale ricorre, evidentemente, un caso di successione di leggi penali nel tempo tra l'art. 8, comma 2°, della legge 15.12.1972, n. 772 e l'art, 14, comma 2°, della legge 8.7.1998 n. 230, da risolvere a norma dell'art. 2, comma 3 c.p..

La parte sanzionatoria di tali norme è identica, così come la speciale causa di estinzione dei reato; inoltre, qualora l'interprete non ravvisasse nel citato art. 14, comma 2', la natura di reato militare, ne discenderebbe l'inapplicabilità, riguardo a quest'ultimo reato, dell'attenuante di cui all'art. 48 n' 2 del codice penale militare di pace (c.p.m.p.), che la consolidata giurisprudenza ha sempre ritenuto ricorrente rispetto all'art. 8 comma 20 1. 772/72.

Ad un primo esame, dunque, il successivo art. 14, co 2 della 1. 230/88 non appare "più favorevole" rispetto all'art. 8 co 2 1.. 772/72; cosicché il fatto del presente giudizio dovrebbe essere giudicato alla stregua della norma in vigore al momento in cui fu commesso.

Nel caso che ci occupa appare, in concreto, complessivamente più favorevole la nuova normativa per la possibilità di rifiutare il servizio dopo averlo assunto e per gli effetti circa l'accoglimento della domanda di prestare il servizio sostitutivo, derivanti dal silenzio dell'amministrazione. Ne consegue che trova immediata applicazione il

ORDINA

l'ìnvio degli atti al Signor Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Pesaro.

Così deciso nella Spezia il 21.5.1999.
 

 


 

 

 

 

 

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