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Disobbedienza (art. 173 c.p.m.p.)
Tribunale Militare La Spezia sent. N.  233 del 21.05.1999

“perché soldato in servizio presso il Omissis, il giorno 15.07.1997 alle ore 06.30, all’interno della camerata, ometteva di obbedire all’ordine, attinente al servizio e alla disciplina, di alzarsi dal letto, impartitogli dai suoi superiori C.le OMISSIS e Aiut. OMISSIS ”.

Tribunale Militare La Spezia sent. N.  233 del 21.05.1999

 

Il P.M. ha chiesto la condanna dell’imputato alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione militare; la Difesa ha chiesto l’assoluzione dell’imputato perché il fatto non costituisce reato.

MOTIVAZIONE

A seguito dell’emissione del decreto che dispone il giudizio si è svolto il dibattimento nei confronti di OMISSIS , contumace.

Nel corso dell’istruzione dibattimentale sono state acquisite le seguenti prove:

copia del foglio matricolare dell’imputato, stralcio delle punizioni, rapporto informativo sulla sua condotta militare, testimonianza di OMISSIS , OMISSIS , verbale di interrogatorio dell’imputato, acquisito ex art. 513, comma 1°, c.p.p. (richieste dal P.M.).

Il Tribunale ritiene dimostrata la colpevolezza del prevenuto in ordine al reato ascrittogli.

Dalle testimonianze acquisite risulta che il caporale di giornata OMISSIS , verso le 6.30 del mattino, resosi conto che l’imputato si trovava ancora a letto dopo la sveglia, lo invitò più volte ad alzarsi e gli chiese se avesse dei problemi. Il graduato, vedendo che l’imputato rimaneva insensibile alle sue sollecitazioni, avvertì il maresciallo OMISSIS , con il quale ritornò presso il posto letto del prevenuto. In tale circostanza, dopo aver cercato inutilmente di persuadere il militare ad alzarsi, il maresciallo intimò a OMISSIS l’ordine di alzarsi dal letto; quest’ultimo non ottemperò a tale ordine e si limitò a dire “marco neuro”, alludendo all’intenzione di chiedere visita per problemi neurologici.

In seguito, peraltro, tale visita, non veniva affatto richiesta da parte dell’imputato.

OMISSIS , in sede d’interrogatorio, ha ammesso di aver ricevuto l’ordine di alzarsi e si è giustificato dicendo che non si sentiva bene a causa di crisi d’ansia.

Il Tribunale ritiene che l’ordine impartito dal superiore in grado attenga al servizio e alla disciplina militare, essendo finalizzato a conseguire il regolare avvio della giornata lavorativa e addestrativa del militare. Nelle motivazioni addotte dall’imputato non è ravvisabile alcuna esimente; ciò, sia perché la crisi d’ansia non appare idonea ad impedire o a rendere pericolosa l’esecuzione dell’ordine in questione, sia perché l’imputato, dopo aver detto “marco neuro”, non ha avanzato alcuna richiesta per essere visitato dal medico del reparto, così implicando l’insussistenza o, comunque, l’irrilevanza di quanto lamentato.

Il dolo risulta provato in quanto l’imputato, prima di ricevere l’ordine di alzarsi, è stato più volte ammonito e sollecitato; cosicché nessun dubbio poteva sussistere circa la volontà espressa dal superiore e la natura vincolante di essa. Per tutta risposta l’imputato disse “marco neuro”, espressione che rende ancor più identificabile, nel suo comportamento passivo, la volontà di non eseguire l’ordine ricevuto.

            Tenuto conto della giovane età e dell’incensuratezza del prevenuto, gli vengono concesse le attenuanti generiche.

Il Tribunale valuta la gravità del reato in base alla ridotta capacità a delinquere del reo per l’assenza di precedenti e pendenze penali a suo carico, alla modestia del fatto, desumibile dall’assenza di conseguenze dannose o pericolose derivanti dalla condotta.

Il Collegio , pertanto, ritiene adeguata la pena di mesi uno di reclusione militare; cui si perviene partendo dalla pena base di mesi uno e giorni quindici, ridotta a mesi uno per le attenuanti generiche.

            Alla condanna segue l’obbligo del pagamento delle spese di giustizia e ogni altra conseguenza di legge.

Il Collegio, avuto riguardo ai citati elementi di cui all’art. 133 c.p., presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati, pertanto gli concede il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Al fine di non ostacolare il reinserimento del reo nella vita sociale e lavorativa, il Collegio, sussistendone i requisiti, accorda all’imputato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e ss. cpp,  62 bis, 63, 132, 133, 163, 164, 175 c.p., 26, 173, 261 cpmp.

DICHIARA

OMISSIS, contumace,

colpevole del reato ascrittogli e, concesse le attenuanti generiche, lo

CONDANNA

alla pena della reclusione militare per uno, nonché al pagamento delle spese processuali e conseguenze di legge.

Gli concede il beneficio della sospensione condizionale della pena e quello della non menzione della condanna sul certificato penale, rilasciato a richiesta di privati; deposito della sentenza entro giorni trenta.

Così deciso nella Spezia il 21.5.1999.
 

 


 

 

 

 

 

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