Disobbedienza
(art. 173 c.p.m.p.)
Tribunale Militare La Spezia sent. N. 233
del 21.05.1999
“perché soldato in
servizio presso il Omissis, il giorno 15.07.1997 alle ore 06.30, all’interno
della camerata, ometteva di obbedire all’ordine, attinente al servizio e
alla disciplina, di alzarsi dal letto, impartitogli dai suoi superiori C.le OMISSIS
e Aiut. OMISSIS ”.
Tribunale Militare La
Spezia sent. N. 233 del
21.05.1999
Il P.M. ha
chiesto la condanna dell’imputato alla pena di mesi due e giorni venti di
reclusione militare; la Difesa ha chiesto l’assoluzione dell’imputato
perché il fatto non costituisce reato.
MOTIVAZIONE
A seguito
dell’emissione del decreto che dispone il giudizio si è svolto il
dibattimento nei confronti di OMISSIS , contumace.
Nel corso
dell’istruzione dibattimentale sono state acquisite le seguenti prove:
copia del
foglio matricolare dell’imputato, stralcio delle punizioni, rapporto
informativo sulla sua condotta militare, testimonianza di OMISSIS , OMISSIS
, verbale di interrogatorio dell’imputato, acquisito ex art. 513, comma
1°, c.p.p. (richieste dal P.M.).
Il
Tribunale ritiene dimostrata la colpevolezza del prevenuto in ordine al
reato ascrittogli.
Dalle
testimonianze acquisite risulta che il caporale di giornata OMISSIS ,
verso le 6.30 del mattino, resosi conto che l’imputato si trovava ancora a
letto dopo la sveglia, lo invitò più volte ad alzarsi e gli chiese se
avesse dei problemi. Il graduato, vedendo che l’imputato rimaneva
insensibile alle sue sollecitazioni, avvertì il maresciallo OMISSIS
, con il quale ritornò presso il posto letto del prevenuto. In tale
circostanza, dopo aver cercato inutilmente di persuadere il militare ad
alzarsi, il maresciallo intimò a OMISSIS l’ordine di alzarsi dal
letto; quest’ultimo non ottemperò a tale ordine e si limitò a dire “marco
neuro”, alludendo all’intenzione di chiedere visita per problemi
neurologici.
In seguito,
peraltro, tale visita, non veniva affatto richiesta da parte dell’imputato.
OMISSIS
, in sede d’interrogatorio, ha ammesso di aver ricevuto l’ordine di
alzarsi e si è giustificato dicendo che non si sentiva bene a causa di
crisi d’ansia.
Il
Tribunale ritiene che l’ordine impartito dal superiore in grado attenga al
servizio e alla disciplina militare, essendo finalizzato a conseguire il
regolare avvio della giornata lavorativa e addestrativa del militare. Nelle
motivazioni addotte dall’imputato non è ravvisabile alcuna esimente;
ciò, sia perché la crisi d’ansia non appare idonea ad impedire o a
rendere pericolosa l’esecuzione dell’ordine in questione, sia perché l’imputato,
dopo aver detto “marco neuro”, non ha avanzato alcuna richiesta per
essere visitato dal medico del reparto, così implicando l’insussistenza
o, comunque, l’irrilevanza di quanto lamentato.
Il dolo
risulta provato in quanto l’imputato, prima di ricevere l’ordine di
alzarsi, è stato più volte ammonito e sollecitato; cosicché nessun dubbio
poteva sussistere circa la volontà espressa dal superiore e la natura
vincolante di essa. Per tutta risposta l’imputato disse “marco neuro”,
espressione che rende ancor più identificabile, nel suo comportamento
passivo, la volontà di non eseguire l’ordine ricevuto.
Tenuto conto della giovane età e dell’incensuratezza del
prevenuto, gli vengono concesse le attenuanti generiche.
Il
Tribunale valuta la gravità del reato in base alla ridotta capacità a
delinquere del reo per l’assenza di precedenti e pendenze penali a suo
carico, alla modestia del fatto, desumibile dall’assenza di conseguenze
dannose o pericolose derivanti dalla condotta.
Il Collegio
, pertanto, ritiene adeguata la pena di mesi uno di reclusione militare; cui
si perviene partendo dalla pena base di mesi uno e giorni quindici, ridotta
a mesi uno per le attenuanti generiche.
Alla condanna segue l’obbligo del pagamento delle spese di
giustizia e ogni altra conseguenza di legge.
Il
Collegio, avuto riguardo ai citati elementi di cui all’art. 133 c.p.,
presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati,
pertanto gli concede il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Al fine di
non ostacolare il reinserimento del reo nella vita sociale e lavorativa, il
Collegio, sussistendone i requisiti, accorda all’imputato il beneficio
della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale
spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale.
P.Q.M.
Visti gli
artt. 533 e ss. cpp,
62 bis,
63, 132, 133, 163, 164, 175 c.p., 26, 173, 261 cpmp.
DICHIARA
OMISSIS,
contumace,
colpevole
del reato ascrittogli e, concesse le attenuanti generiche, lo
CONDANNA
alla pena
della reclusione militare per
uno, nonché al pagamento delle
spese processuali e conseguenze di legge.
Gli concede
il beneficio della sospensione condizionale della pena e quello della non
menzione della condanna sul certificato penale, rilasciato a richiesta di
privati; deposito della sentenza entro giorni trenta.
Così
deciso nella Spezia il 21.5.1999.
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