Ai fini della sussistenza del delitto di cui all'art. 173 c.
p. mil. pace (disobbedienza) non è necessario che l'ordine del superiore si
manifesti categoricamente con speciali e determinate formalità, essendo
sufficiente che le manifestazioni di volontà del superiore, attinenti al
servizio o alla disciplina, non lascino alcun margine di libertà al
comportamento dell'inferiore che è vincolato all'obbligo dell'obbedienza, non
potendo in alcun modo eludere il proprio dovere (nella specie, si è ritenuto
assimilabile ad un ordine l'invito a sottoscrivere il foglio di comunicazione
delle note caratteristiche, ancorché rivolto in forma non autoritaria, per il
tramite di un pari grado del destinatario).
Cass. pen., 23 dicembre 1987
CPMP, art. 173;