L'art. 39 c.p.mil.pace prevede che il militare non può
invocare a scusante l'ignoranza dei doveri inerenti alla propria condizione;
<ignoranza dei doveri> sta a significare ignoranza dei doveri in
astratto, cioè ignoranza delle fonti normative dei doveri, e non ignoranza
degli atti amministrativi che costituiscono il dovere in concreto che sono
<fatti> o <atti> che rendono operante il dovere in astratto
disciplinato dalla norma giuridica; essi si ricollegano, pertanto al principio
di cui alla prima parte dell'art. 47 c.p.; ne consegue che l'errore sull'atto
amministrativo è errore di fatto che incide sul dolo anche secondo i principi
del diritto penale militare ex art. 16 c.p. rendendo rilevante questo errore
nell'area dell'art.
39 c.p.mil.pace.
Cass. pen., sez. I, 31 ottobre 1991
CP, art. 16;
CP, art. 47;
CPMP, art. 39;