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IGNORANZA DEI DOVERI
Cass. pen., sez. I, 31 ottobre 1991

 

 

L'art. 39 c.p.mil.pace prevede che il militare non può invocare a scusante l'ignoranza dei doveri inerenti alla propria condizione; <ignoranza dei doveri> sta a significare ignoranza dei doveri in astratto, cioè ignoranza delle fonti normative dei doveri, e non ignoranza degli atti amministrativi che costituiscono il dovere in concreto che sono <fatti> o <atti> che rendono operante il dovere in astratto disciplinato dalla norma giuridica; essi si ricollegano, pertanto al principio di cui alla prima parte dell'art. 47 c.p.; ne consegue che l'errore sull'atto amministrativo è errore di fatto che incide sul dolo anche secondo i principi del diritto penale militare ex art. 16 c.p. rendendo rilevante questo errore nell'area dell'art. 39 c.p.mil.pace.

Cass. pen., sez. I, 31 ottobre 1991

CP, art. 16;

CP, art. 47;

CPMP, art. 39;
 

 


 

 

 

 

 

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