Mansioni
superiori – Personale Amministrazione Giudiziaria
– art. 56 D.Lgs. 3
febbraio 1993 n. 29
(CIRCOLARE MINISTERO GIUSTIZIA Direzione Generale Organizzazione Giudiziaria e
Affari Generali - Ufficio Il - Prot. n. 4/1-S-1530 (1529) del 24 novembre
1998)
1.
Cenni introduttivi
L'articolo 15 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n.
387, ha parzialmente modificato il comma 6 dell'articolo 56 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 25 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Infatti, la predetta disposizione,
eliminando dal testo dell'ultimo periodo l'inciso “ a differenze retributive
o “, ha limitato tale differimento ai soli possibili avanzamenti automatici
nell'inquadramento professionale dell'interessato, che resta fissato alla data
in cui si attuerà la nuova disciplina degli ordinamenti professionali
prevista dalla contrattazione collettiva nazionale. Conseguentemente, in
virtù di tale modifica, dovranno essere pagate le mansioni superiori
esercitate dal personale.
2.
L'esercizio delle mansioni
superiori quale esercizio di mansioni prevalenti sotto il profilo qualitativo,
quantitativo e temporale.
E' necessario chiarire in primo luogo che perché si possa
parlare di mansioni superiori è necessario che le stesse siano prevalenti
sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale.
Il legislatore ha voluto che tutti e tre questi elementi
coesistessero. E' necessario, quindi, che la prevalenza sia qualitativa, nel
senso che le mansioni svolte dal lavoratore devono essere, rispetto a quelle
ordinariamente a lui imputabili, caratterizzate da un più elevato grado di
specializzazione e da un maggiore impegno, sì da rendere la sua prestazione
lavorativa sostanzialmente coincidente con quella che avrebbe dovuto svolgere
normalmente l'impiegato appartenente al profilo superiore; la prevalenza deve
essere anche quantitativa, nel senso che la prestazione del livello superiore
deve essere assorbente per l'impegno profuso rispetto alle attività che
l'impiegato è chiamato ordinariamente a svolgere; la prevalenza deve essere,
infine, temporale nel senso che l'attività richiesta al lavoratore deve
impegnare in maniera significativa la giornata lavorativa e non una minima
parte di essa. In buona sostanza il legislatore ha voluto precisare che la
valutazione sulle mansioni superiori deve riguardare l'impegno globalmente
chiesto al lavoratore, estendendo cioè l'analisi sulla prevalenza delle
mansioni esercitate rispetto all'attività ordinariamente svolta a tutti gli
aspetti della stessa e non già ad uno solo di essi.
3.
Casi in cui è possibile
conferire le mansioni superiori
L'attribuzione delle mansioni superiori è possibile solo in
due ipotesi: di vacanza del posto e di assenza di altro lavoratore. Al di
fuori dei casi suddetti l'assegnazione del lavoratore è nulla, con le
conseguenze di cui si dirà più oltre.
I) Nel primo caso l'attribuzione delle predette mansioni è
possibile soltanto per la sostituzione di un posto vacante nella pianta
organica dell'ufficio.
Perché si possa applicare tale disposizione è, quindi,
necessario:
a)
che nella pianta organica
dell'ufficio ove presta servizio l'interessato vi sia la vacanza di un posto;
b)
che il posto vacante sia
relativo ad un profilo appartenente ad una qualifica funzionale immediatamente
superiore. Discende da quanto sopra che sarà del tutto illegittimo
l'affidamento di mansioni superiori a personale appartenente a qualifiche
ulteriormente inferiori rispetto a quella cui sì riferisce il posto vacante.
Solo
sussistendo tali condizioni sarà possibile affidare ad un impiegato le
mansioni proprie del profilo per il quale sussiste la vacanza del posto. In
questo senso la disciplina del decreto legislativo n. 80/98 non presenta
sostanziali differenze da quella prevista dal precedente decreto n. 29/93.
Sotto altri aspetti, invece, la disciplina è differente. In particolare:
1)
contrariamente a quanto
stabilito dal decreto legislativo n. 29/93 che prevedeva la possibilità di
conferire le mansioni superiori per un periodo non superiore a tre mesi, il
decreto n. 80/98 ha previsto che tale affidamento possa durare fino a sei mesi
oppure fino a dodici nel caso in cui siano state avviate le procedure per la
copertura del posto. E' opportuno ricordare al riguardo che la giurisprudenza
in materia di lavoro ha precisato che tale periodo può risultare anche dal
cumulo di distinte prestazioni lavorative di più breve durata quando le
stesse abbiano acquisito il carattere della frequenza e della sistematicità,
sì da apparire un modo fraudolento di aggirare il termine anzidetto (cfr.,
per tutte, Cass. 19 dicembre 1989, n. 5718).
2)
il decreto legislativo n.
29193 prevedeva che le mansioni superiori, nel caso di sostituzione di una
vacanza di un posto, potessero essere conferite anche a più persone ma per un
periodo massimo complessivamente non superiore a sei mesi dal verificarsi
della vacanza (comma 1, lett. a, articolo 57, abrogato dall'articolo 43 D.Lgs.
n. 80198). Il nuovo testo dell'articolo,56 invece non prevede alcun limite
temporale durante il quale possono essere conferite tali mansioni. Ciò vuol
dire che, fermo restando l'obblígo di avviare le procedure per la copertura
del posto di cui si dirà più avanti, il capo dell'ufficio presso il quale
sussiste la vacanza ha la facoltà di utilizzare, ove ne abbia la
disponibilità, più impiegati in mansioni superiori per tutto il tempo
necessario, purché nessun lavoratore superi il limite temporale di sei o di
dodici mesi (v. precedente n. 1) stabilito dalla stessa disposizione.
II) L'attribuzione delle mansioni superiori può avvenire
anche per sostituire un altre lavoratore assente per motivi, diversi dalle
ferie, per i quali è prevista la conservazione del posto.
A titolo di esempio, le mansioni superiori potranno essere
conferite legittimamente in tutti i casi di malattia del dipendente in quelli
in in cui a questi sia stata concessa aspettativa, (salvo il caso in cui una
norma di legge o disposizioni contrattuali autorizzino l'utilizzazione del
posto ai fini dell'assunzione, come nel caso dell'aspettativa per il
raggiungimento del coniuge all'estero per periodi superiori all'anno, nel qual
caso il conferimento delle mansioni superiori dovrà rispondere alle regole
proprie della vacanza del posto), in quelli di assenza per maternità ovvero
di conservazione del posto durante il periodo di prova presso un'altra
Amministrazione.
Il conferimento delle mansioni superiori nei due casi sopra
esaminati (vacanza del posto per sostituzione del dipendente assente)
comportato pagamento della retribuzione propria del profila professionale di
appartenenza del dipendente sostituito.
-
Conseguenze
del conferimento delle mansioni superiori al di fuorì delle ipotesi
previste nel paragrafo precedente
Al di fuori dei casi sopra
esaminati, il conferimento di mansioni superiori è assolutamente nullo e
quindi privo di ogni effetto, e responsabilità di chi l'ha disposto, ove ciò
dipeso da dolo o da colpa grave. Peraltro, nelogica di equiparazione del
trattamento dipendente delle pubbliche amministrazioni quello del dipendente
del datore di lavoro privato, il comma 5 del citato articolo 56 1testo
novellato ha previsto che al lavorate debba essere corrisposta la differenza
di trattamento economico tra quello a lui normalmente spettante e quello
proprio della qualifica superiore. Al di fuori del pagamento del differziale
retributivo (che ha natura indennizzatoria in
quanto posto ad evitare un ingiustificato arricchimento del datore di
lavoro pubblico danno del lavoratore il quale ha comunque svolto, a vantaggio
di questi, un'attività di livello superiore a quella che può essere a lui
ordinariamente chiesta), nessuna altra conseguenza può essere fatta
discendere dal conferimento delle mansioni superiori nei casi in cui ciò sia
avvenuto in violazione della legge.
-
Necessità
che le mansioni superiori siano conferite con formale provvedimento.
Mansioni esercitate di fatto
Il conferimento delle mansioni
deve risultare da un formale provvedimento del Dirigente della cancelleria o
della segreteria giudiziaria d'intesa con il Capo dell'Ufficio giudiziario. Va
tuttavia osservato che la giurisprudenza in materia di lavoro è ferma nel
ritenere che al di fuori dei casi di formale conferimento della qualifica
superiore sia necessario un accertamento oggettivo delle mansioni
effettivamente svolte dal lavoratore. Ciò vuol dire che, in un ipotetico
giudizio, può non aver rilievo la qualificazione attribuita dal datore di
lavoro alle mansioni effettivamente affidate al dipendente né l'esistenza di
una formale investitura, ma la concreta tipologia, oggettivamente provata,
delle mansioni concretamente svolte (Cass. 27 luglio 1994, n. 6981). E',
tuttavia, evidente che nessun rilievo può essere dato allo svolgimento di
compiti propri di una qualifica funzionale superiore a quella rivestita dal
lavoratore quando esso sia avvenuto contro la volontà della dirigenza
dell'ufficio di appartenenza del dipendente interessato (cfr. Cass. 25 agosto
1987, n. 7007).
-
Avvio
della procedura per la copertura del posto nel caso di conferimento di
mansioni superiori
Stabilisce l'articolo 56 che
l'Amministrazione, immediatamente dopo il conferimento delle mansioni
superiori al dipendente, deve avviare, entro novanta giorni, le, procedure per
la copertura dei posti vacanti. E' necessario, quindi, che il provvedimento di
conferimento delle mansioni superiori (nel solo caso in cui esso sia stato
adottato per sopperire ad una vacanza, di organico) sia immediatamente
comunicato via telefax a questa Direzione Generale (Ufficio Secondo) per i
provvedimenti di sua competenza.
-
Procedimento
per la liquidazione del trattamento economico del livello superiore
A questa Direzione Generale spetta
anche la liquidazione all'interessato del trattamento economico del livello
superiore.
A tale proposito, scaduto il
periodo di conferimento delle mansioni superiori, il Capo dell'Ufficio dovrà
trasmettere all'indicato Ufficio Secondo, per il tramite (salvo, ovviamente,
gli Uffici Superiori, i quali invieranno la documentazione direttamente al
Ministero) del Presidente o del Procuratore Generale della Corte di Appello
territorialmente competente che vorrà esprimere il proprio parere in
relazione alla correttezza del provvedimento emanato:
a)
copia conforme del provvedimento del Capo dell'Ufficio di
conferimento delle mansioni superiori: tale provvedimento dovrà essere
dettagliatamente motivato in ordine all'effettiva prevalenza delle mansioni
svolte dall'interessato sotto tutti e tre i profili (qualitativo, quantitativo
e temporale) di cui si è fatto cenno, con l'esatta indicazione dei motivi
organizzativi che ne hanno imposto l'adozione;
b)
certificazione dell'Ufficio che specifichi il periodo di
effettiva prestazione delle mansioni superiori. Tale certificazione dovrà
indicare, in caso di prestazione discontinua, i singoli periodi in cui
l'interessato le ha svolte.
-
Osservazioni
conclusive
Si richiama ancora una volta
l'attenzione delle SS.LL. su quanto disposto dal comma 5 del citato articolo
56, in relazione al conferimento delle mansioni superiori al di fuori dei casi
espressamente consentiti dalla legge, perché contestualmente alla
liquidazione di quanto dovuto dal dipendente questa Direzione è obbligata a
segnalare alla Procura Generale della Corte dei conti il pagamento avvenuto.
Si coglie l'occasione per
rappresentare l'esigenza di limitare nella misura più ampia possibile il
ricorso al conferimento delle mansioni superiori e di ricorrere a tale
istituto solo nei casi in cui esso sia strettamente necessario per il regolare
svolgimento delle attività di istituto, e cioè quando non sia assolutamente
possibile garantire i servizi mediante una più attenta distribuzione delle
attribuzioni del personale mancante tra quello in servizio, con una
utilizzazione dello stesso, quindi, in mansioni che non siano superiori dal
punto di vista della prevalenza (v. sub. 2).
Si pregano i Signori Presidenti di
Corte di Appello ed i Signori Procuratori Generali presso le stesse Corti di
diffondere la presente circolare in tutti gli Uffici del proprio distretto,
ivi compresi i Commissariati per gli usi civici insistenti nel territorio del
distretto.
Il
Direttore Generale
Vladimiro
Zagrebelsky
|