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FIRMA NOTE CARATTERISTICHE
DISOBBEDIENZA AGGRAVATA, INSUBORDINAZIONE
Tribunale Militare di Verona, 28/4/1998

 

 

Si legge quanto appresso nel testo della sentenza:


««Con sentenza pronunziata il 28/4/1998 il Tribunale militare di Verona ha condannato P.G. alla pena di mesi nove di reclusione militare per i reati di disobbedienza aggravata, insubordinazione, ingiuria.

Con sentenza di secondo grado pronunziata il 14/12/1998 la Corte Militare di Appello, sezione distaccata di Verona, ha assolto l’imputato dai reati di insubordinazione ed ingiuria, rideterminando in mesi due di reclusione militare la pena per il reato di disobbedienza aggravata e continuata (artt. 81 c.p., 173 e 47 nn. 2 e 4 c.p.m.p.) consistente nell’avere rifiutato di sottoscrivere "per presa conoscenza" le note caratteristiche e la dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica.

I giudici di primo e di secondo grado hanno ritenuto manifestamente infondata la eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 19 D.P.R. 15/6/1965, n.1431, che impone l’obbligo della sottoscrizione, trattandosi di norma regolamentare, sottratta come tale al sindacato della Corte Costituzionale.

Nel merito la Corte di appello ha desunto la prova della responsabilità per il reato di disubbidienza dalle concordi ed univoche dichiarazioni dei testi sul rifiuto dell’imputato di obbedire al comandante della Compagnia che gli aveva ordinato di sottoscrivere prima le note caratteristiche e poi la dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica. In ordine all’elemento soggettivo del reato ha ritenuto sufficiente il dolo generico consistente nella consapevole volontà di rifiutare l’obbedienza ad un ordine del superiore, attinente al servizio.


Contro la sentenza di appello il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con tre motivi, nell’ordine:

la illegittimità costituzionale dell’art. 19 del D.P.R. 15/6/1965, n. 1431, nella parte in cui stabilisce che il militare deve firmare il documento relativo al rapporto informativo, per contrasto con gli artt. 3, 23 e 24 Cost.;

la erronea applicazione dell’art. 173 c.p.m.p. perché il rifiuto della sottoscrizione non ha creato alcun disservizio e deve ritenersi sanzionabile soltanto in via disciplinare a sensi dell’art. 38 c.p.m.p.;

la erronea applicazione dell’art. 42 c.p. in ordine al dolo, avendo l’imputato manifestato più volte la volontà di obbedire, chiedendo solo che fosse dato atto, a causa del contenuto negativo delle note caratteristiche, che la sottoscrizione era apposta in adempimento di un ordine del superiore.

Motivi della decisione

La questione di legittimità costituzionale, dedotta con il primo motivo, è inammissibile perché, come ha già puntualmente rilevato la sentenza di appello, concerne non una legge o altro atto avente forza di legge (art. 134 Cost.) ma soltanto una norma regolamentare.

Per altro, nel caso concreto, la detta norma regolamentare non è presupposta o richiamata dalla norma incriminatrice (art. 173 c.p.m.p.) la quale punisce il rifiuto all’ordine del superiore, non già il mancato adempimento dell’obbligo di sottoscrizione previsto dal regolamento.
Per il resto il ricorso è infondato.

In particolare il secondo motivo contesta la "attinenza al servizio" della sottoscrizione, per presa conoscenza, da parte del militare, delle note caratteristiche, e ne deduce la insussistenza del reato contestato.

La censura è infondata perché la sottoscrizione ha la funzione di rendere certa ed incontestabile la avvenuta comunicazione al militare del contenuto delle note caratteristiche. È pur vero che il regolamento avrebbe potuto prevedere che, in caso di rifiuto di sottoscrivere, la comunicazione potesse risultare anche da una certificazione dell’ufficiale che vi ha provveduto, ad analogia di quanto avviene nel caso di rifiuto a ricevere la notifica di un atto da parte dell’ufficiale giudiziario. Tuttavia è incontestabile che la previsione della sottoscrizione per presa conoscenza tende a snellire la procedura di comunicazione e rendere incontestabile l’esatto adempimento dell’obbligo da parte del superiore e l’avvenuta tutela del diritto di conoscenza da parte del militare sottoposto. È certa pertanto la attinenza al servizio dell’ordine di sottoscrivere le note caratteristiche, così come è certo il disservizio che consegue al rifiuto di sottoscrivere.

Con il terzo motivo è stata invece eccepita la mancanza di dolo e la conseguente violazione dell’art. 42 c.p. in quanto l’imputato non avrebbe avuto la volontà di disobbedire all’ordine ma avrebbe voluto soltanto contestare il contenuto delle note caratteristiche. Egli in sostanza avrebbe voluto evitare che la sottoscrizione potesse essere interpretata come acquiescenza al contenuto negativo delle note.

Anche questa censura è infondata perché i giudici di appello hanno chiaramente precisato, richiamando il contenuto delle dichiarazioni dei testimoni presenti al fatto, che l’imputato ha reiteratamente disobbedito, in giorni successivi, all’ordine esplicito di sottoscrivere per presa conoscenza il documento contenente le proprie note caratteristiche, ordine impartito dall’ufficiale che aveva provveduto a comunicargli dette note.

La affermazione, ora contenuta nel ricorso, secondo cui l’imputato avrebbe nella sostanza manifestato la volontà di adempiere, sia pure a certe condizioni, piuttosto che quella di disobbedire, costituisce una mera allegazione difensiva in punto di fatto, contrastante con l’accertamento fatto dai giudici di merito.

Il ricorso deve essere perciò rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile la dedotta questione di legittimità costituzionale;
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali»».
 

 


 

 

 

 

 

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