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LEGITTIMITA' ORDINE IMPARTITO
Cass. pen., sez. I, 19 gennaio 1996

 

L'interpretazione della disciplina normativa imperniata sulle disposizioni degli art. 173 c.p.m.p. e 25 d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, non consente di sostenere che l'asserita incompatibilità dell'ordine, attinente al servizio ed intimato da un superiore, con l'ordine precedentemente ricevuto da altro superiore, possa esimere il militare dalla sua esenzione, sull'assunto che essa costituirebbe reato di "violata consegna". La legittimità dell'ordine impartito nell'interesse del servizio non consente al subordinato di eludere in alcun modo l'efficacia vincolante dell'ordine medesimo - anche se al suo apprezzamento può apparire non opportuno - ed il dovere di obbedienza sanzionato dall'art. 173 c.p.p. Infatti, l'ipotesi di conflitto d'ordine è regolata dall'art. 25 comma 1 lett. c) d.P.R. n. 545/86, secondo cui il militare è tenuto ad obbedire al nuovo ordine e ad informare appena possibile il superiore che aveva impartito l'ordine precedente.

Cass. pen., sez. I, 19 gennaio 1996

CPMP, art. 173;

DPR 18 luglio 1986 n. 545, art. 25;
 

 


 

 

 

 

 

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