L'interpretazione della disciplina normativa imperniata
sulle disposizioni degli art. 173 c.p.m.p. e 25 d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545,
non consente di sostenere che l'asserita incompatibilità dell'ordine,
attinente al servizio ed intimato da un superiore, con l'ordine
precedentemente ricevuto da altro superiore, possa esimere il militare dalla
sua esenzione, sull'assunto che essa costituirebbe reato di "violata
consegna". La legittimità dell'ordine impartito nell'interesse del
servizio non consente al subordinato di eludere in alcun modo l'efficacia
vincolante dell'ordine medesimo - anche se al suo apprezzamento può apparire
non opportuno - ed il dovere di obbedienza sanzionato dall'art. 173 c.p.p.
Infatti, l'ipotesi di conflitto d'ordine è regolata dall'art. 25 comma 1
lett. c) d.P.R. n. 545/86, secondo cui il militare è tenuto ad obbedire al
nuovo ordine e ad informare appena possibile il superiore che aveva impartito
l'ordine precedente.
Cass. pen., sez. I, 19 gennaio 1996
CPMP, art. 173;
DPR 18 luglio 1986 n. 545, art. 25;