Il
procedimento disciplinare alla luce del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80
(CIRCOLARE MINISTERO GIUSTIZIA Direzione Generale Organizzazione Giudiziaria e
Affari Generali - Ufficio Il - Prot. n. 3088/C AB/sm – 4/1 -S-1508 del 18
novembre 1998) - Il Direttore Generale Vladirniro Zagrebelsky
1- Introduzione
Con decorrenza 1° luglio 1998, le controversie relative ai
rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti, ivi comprese quelle concernenti la
materia disciplinare in toto, sono
devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro (art. 68
decreto legislativo n, 29/93, novellato dall'art. 29 decreto legislativo n.
80/98).
Il comma 4 del citato art. 29 decreto legislativo n. 80198
ha poi confermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
limitatamente - fra le altre - alle controversie in materia di procedure
concorsuali per le assunzioni dei pubblici dipendenti.
Inoltre, l'art. 45 del decreto legislativo n. 80/98 ha
previsto, al comma 17, che le nuove competenze del giudice ordinario siano
limitate alle sole " questioni attinenti al periodo del rapporto di
lavoro successivo al 30 giugno 1998", restando attribuite alla competenza
del giudice amministrativo tutte le questioni attinenti al periodo del
rapporto di lavoro anteriore a tale data.
Ciò posto, con riferimento in particolare alla materia
disciplinare che è quella che qui interessa, appare evidente che la nuova
normativa concernente la competenza del giudice ordinario si applicherà ai
soli provvedimenti sanzionatori o para-disciplinari (sospensioni cautelari dal
servizio; trasferimenti d'ufficio per incompatibilità) conseguenti a fatti
e/o comportamenti verificatisi a decorrere dal l' luglio 1998 in poi.
Gli indirizzi giurisprudenziali (copiosi), prevalenti in
materia di diritto del lavoro, impongono peraltro una rivisitazione e, in
parte, una modifica delle direttive già indicate nella circolare 8 giugno
1995 prot. 294/5424/S.
2. Considerazioni generali
Il procedimento disciplinare, regolamentato dall'art. 59
decreto legislativo n. 29/93 novellato
dal decreto legislativo n. 546/93, è stato
sostanzialmente modellato sulla struttura precisata nell'art.
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legge n. 300/70 (st.
lav.). L'attuale procedimento, infatti, è articolato in maniera semplice, agile, disciplinato da scansioni
temporali molto brevi che recepiscono le peculiari caratteristiche di immediatezza
e tempestività dell'azione disciplinare, già da tempo vigenti
nell'ambito privatistico.
Al riguardo, appare opportuno rammentare che l'orientamento
giurisprudenziale prevalente delle sezioni lavoro della Cassazione è
nel senso di ritenere la perentorietà dei termini endoprocedimentali
stabiliti in materia (art. 24 del vigente C.C.N.L .)er il comparto Ministeri e art. 59
decreto legislativo 29/93).
Ciò posto, in via preliminare, occorre brevemente
ricostruire l'attuale organizzazione strutturale in materia disciplinare.
L'Ufficio per i procedimenti disciplinari (di seguito,
indicato U.P.D.) ha sede nell'Amministrazione Centrale ed ha competenza su
tutto il territorio nazionale; per materia, è competete per gli illeciti che
possono essere ricondotti in fattispecie per le quali è prevista una sanzione superiore alla censura.
Di contro, il capo dell'ufficio (capostruttura) ove il
dipendente lavora è competente:
a)
a valutare, previa acquisizione di informazioni e
riscontri probatori (documentali e/o testimoniali), fatti e/o comportamenti
posti in essere dai propri dipendenti, apprezzabili sotto il profilo
disciplinare;
b)
all'esito, a procedere: ove ritenga sufficientemente
accertati (sia negli elementi soggettivi che oggettivi) gli illeciti posti in
essere dal/i dipendente/i, per i quali ritenga applicabile una delle due
sanzioni minori (rimprovero verbale e censura), di propria spettanza,
all'irrogazione del rimprovero verbale entro il termine di giorni venti dalla
conclusione della fase di accertamenti preliminari (vedasi, al riguardo, all.
A punto 6 dell'accordo integrativo del C.C.N.L., sottoscritto il 22 ottobre
1997, in vigore dal 23 ottobre 1997); nel caso ritenga applicabile il
rimprovero scritto, ad avviare, invece, la contestazione degli addebiti (da
comunicare entro i venti giorni successivi alla conclusione della sopracitata
fase di accertamenti preliminari), nonché le successive fasi di: audizione
dell'incolpato, eventuale istruzione suppletiva, applicazione della sanzione,
entro il termine di giorni trenta dalla data di comunicazione della
contestazione;
c)
all'esito dell'istruttoria preliminare, ove ritenga
gli illeciti non di propria competenza, a segnalare entro i dieci giorni
successivi all'U.P.D., con atto identificato come « segnalazione disciplinare
- informazione di garanzia », i fatti c/o i comportamenti posti in essere
dal/i dipendente/i, curando che in tale atto siano esattamente individuate le
modalità con cui si sono svolti i fatti medesimi, le indicazioni temporali ed
i riscontri probatori a conforto dell'ipotesi accusatoria. Di tale atto dovrà
essere, contestualmente, data comunicazione all'incolpato, ai sensi dell'art.
24 co. 4 C.C.N.L.
Al riguardo, occorre precisare che qualunque altro atto che
non contenga i sopra riferiti elementi sarà considerato come mera "
segnalazione preliminare ". In riferimento alla medesima, il capo
dell'ufficio - su richiesta espressa dell'U.P.D. da inoltrare non oltre dieci
giorni dalla ricezione della stessa - dovrà acquisire ulteriori riscontri
integrativi al fine di pervenire alla " segnalazione disciplinare ",
completa degli elementi sopra indicati. In mancanza di tale ulteriore nota,
alla segnalazione preliminare non verrà dato alcun seguito, dovendosi
ritenere che - senza l'invio della nota ad integrazione - il capo dell'ufficio
abbia ritenuto: o di non procedere disciplinarmente ovvero di non aver
raggiunto sufficienti riscontri probatori, a conforto di quanto segnalato
nella nota preliminare.
L’Amministrazione Centrale, preso atto di ciò, procederà
- allo stato degli atti all'archiviazione della segnalazione preliminare,
disponendo il non luogo a procedere.
3. Procedimento disciplinare di
competenza dell'Amministrazione Centrale
Una volta pervenuta all'U.P.D. la " segnalazione
disciplinare - informazione di garanzia " l'Amministrazione Centrale
procederà alla formalizzazione della " contestazione".
In tale atto, oltre alla riproduzione del fatto/i e/o
comportamento/i, come segnalati, verrà esattamente individuata la fattispecie
di illeciti (tra quelle elencate nel codice disciplinare del vigente C.C.N.L.
e/o nel codice di comportamento del pubblico dipendente, introdotto con DM
Funzione Pubblica del 31 marzo 1994) ed indicata, altresì, la sanzione
ritenuta applicabile.
Le indicazioni sopra specificate, da intendersi quali
elementi costitutivi dell'atto di contestazione, hanno la doppia finalità di
instaurare il contraddittorio con l'incolpato consentendogli l'accesso agli
atti del procedimento e di rendere più facilmente fruibile, da parte sua
attraverso la conoscenza di tutte le necessarie indicazioni - l'istituto del
"patteggiamento ". Di tale istituto, l'incolpato potrà avvalersi
nel corso dell'audizione o - se lo ritenga - ancor prima di tale data o,
comunque, entro il termine massimo (30 gg. dalla contestazione degli addebiti)
stabilito per l'applicazione della sanzione. All'uopo, l'incolpato dovrà far
pervenire un atto da lui sottoscritto nel quale indicherà il tipo e l'entità
della sanzione, per la quale intende prestare il proprio consenso
all'irrogazione, impegnandosi contestualmente a non proporre alcun tipo di
impugnazione o di ricorso avverso la medesima.
E' facoltà dell'Amministrazione l'accettazione o meno
della proposta di patteggiamento formulata dall'incolpato. In caso di
accoglimento, la sanzione irrogata è definitiva.
4.
Problematíche connesse alla mancata comparizione dell'incolpato nel corso
dell'audizione
a)
Può
accadere che l'incolpato non si presenti all'audizione e neppure scelga di
farsi rappresentare da un procuratore nominato (avvocato o rappresentante
sindacale) senza peraltro opporre un legittimo impedimento a comparire. in tal
caso, se pervengono comunque giustificazioni scritte, gli atti acquisiti
(compresa la mancata comparizione dell'incolpato e l'attestazione di assenza
di certificazione attestante l'impedimento) saranno immediatamente trasmessi
esclusivamente via fax a questa Amministrazione (U.P.D.). Nel caso in cui
l'incolpato non ritenga neppure di far pervenire le proprie giustificazioni,
trascorso il termine di quindici giorni dalla convocazione, gli atti saranno
trasmessi entro il giorno successivo.
b)
Quando
l'incolpato non si presenta ma è comunque rappresentato da un procuratore,
occorre distinguere due ipotesi:
1)
il dipendente non presenta
giustificazione di legittimo impedimento. In tal caso ricorrerà l'ipotesi
sub 4-a;
2)
il dipendente presenta
idonea certificazione di legittimo impedimento
In quest'ultimo caso, se l'impedimento a comparire si
protrae oltre i quindici giorni, il capo dell'ufficio sospenderà
immediatamente il termine per la conclusione del procedimento disciplinare con
atto da comunicare all'incolpato.
Se, invece, l'impedimento è contenuto in un periodo
inferiore a dieci giorni, il capo dell'ufficio fisserà la nuova convocazione
per il primo giorno utile, successivo al decorso del l'impedimento. All'esito,
invierà gli atti acquisiti, via fax, all'U.P.D.
5. Osservazioni conclusive
a)
Resta
confermata, nella parte non modificata, la circolare 8 giugno 1995 prot.
294/5424/S.
b)
Le
direttive precisate nella presente circolare concernono segnalazioni
riguardanti fatti e comportamenti illeciti, verificatisi dal l° luglio 1998
in poi.
I signori Presidenti di Corte di Appello e i signori
Procuratori Generali presso le stesse Corti vorranno diffondere la presente
circolare in tutti gli uffici del proprio distretto. Vorranno inoltre
richiamare l'attenzione dei capi dei relativi uffici sulla obbligatorietà
delle affissioni in luogo accessibile a tutti i dipendenti delle norme
relative alle sanzioni disciplinari (codice disciplinare - art. 23128 C.C.N.L.
e codice di comportamento di cui al D.M. Funzione Pubblica 31 marzo 1994),
così come imposto dall'art. 7, comma 1, della legge 20 maggio 1970, m 300,
richiamato dall'art. 59, comma 2, del decreto legislativo n. 29/93.
Sulla base di tale previsione si invitano le SS.LL. a
raccogliere ogni utile contributo che possa permettere il tempestivo ed
efficace adempimento delle disposizioni di cui sopra.
A tal fine si comunica che è stato istituito presso
l'Ufficio II della Dir. Gen. O.G. una commissione coordinata dalla dott.ssa
Franca Lucentini, responsabile del Reparto Disciplina, con il compito di
predisporre uno schema di codice di comportamento per il personale
dell'Amministrazione Giudiziaria.
Il Direttore
Generale
Vladirniro Zagrebelsky
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