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Il procedimento disciplinare alla luce del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80
(CIRCOLARE MINISTERO GIUSTIZIA Direzione Generale Organizzazione Giudiziaria e Affari Generali - Ufficio Il - Prot. n. 3088/C AB/sm – 4/1 -S-1508 del 18 novembre 1998) -
Il Direttore Generale Vladirniro Zagrebelsky

 

1- Introduzione

Con decorrenza 1° luglio 1998, le controversie relative ai rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti, ivi comprese quelle concernenti la materia disciplinare in toto, sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro (art. 68 decreto legislativo n, 29/93, novellato dall'art. 29 decreto legislativo n. 80/98).

Il comma 4 del citato art. 29 decreto legislativo n. 80198 ha poi confermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo limitatamente - fra le altre - alle controversie in materia di procedure concorsuali per le assunzioni dei pubblici dipendenti.

Inoltre, l'art. 45 del decreto legislativo n. 80/98 ha previsto, al comma 17, che le nuove competenze del giudice ordinario siano limitate alle sole " questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998", restando attribuite alla competenza del giudice amministrativo tutte le questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data.

Ciò posto, con riferimento in particolare alla materia disciplinare che è quella che qui interessa, appare evidente che la nuova normativa concernente la competenza del giudice ordinario si applicherà ai soli provvedimenti sanzionatori o para-disciplinari (sospensioni cautelari dal servizio; trasferimenti d'ufficio per incompatibilità) conseguenti a fatti e/o comportamenti verificatisi a decorrere dal l' luglio 1998 in poi.

Gli indirizzi giurisprudenziali (copiosi), prevalenti in materia di diritto del lavoro, impongono peraltro una rivisitazione e, in parte, una modifica delle direttive già indicate nella circolare 8 giugno 1995 prot. 294/5424/S.

 

2. Considerazioni generali

Il procedimento disciplinare, regolamentato dall'art. 59 decreto legislativo n. 29/93 novellato dal decreto legislativo n. 546/93, è stato sostanzialmente modellato sulla struttura precisata nell'art. 7 legge n. 300/70 (st. lav.). L'attuale procedimento, infatti, è articolato in maniera semplice, agile, disciplinato da scansioni temporali molto brevi che recepiscono le peculiari caratteristiche di immediatezza e tempestività dell'azione disciplinare, già da tempo vigenti nell'ambito privatistico.

Al riguardo, appare opportuno rammentare che l'orientamento giurisprudenziale prevalente delle sezioni lavoro della Cassazione è nel senso di ritenere la perentorietà dei termini endoprocedimentali stabiliti in materia (art. 24 del vigente C.C.N.L .)er il comparto Ministeri e art. 59 decreto legislativo 29/93).

Ciò posto, in via preliminare, occorre brevemente ricostruire l'attuale organizzazione strutturale in materia disciplinare.

L'Ufficio per i procedimenti disciplinari (di seguito, indicato U.P.D.) ha sede nell'Amministrazione Centrale ed ha competenza su tutto il territorio nazionale; per materia, è competete per gli illeciti che possono essere ricondotti in fattispecie per le quali è prevista una sanzione superiore alla censura.

Di contro, il capo dell'ufficio (capostruttura) ove il dipendente lavora è competente:

a)      a valutare, previa acquisizione di informazioni e riscontri probatori (documentali e/o testimoniali), fatti e/o comportamenti posti in essere dai propri dipendenti, apprezzabili sotto il profilo disciplinare;

b)      all'esito, a procedere: ove ritenga sufficientemente accertati (sia negli elementi soggettivi che oggettivi) gli illeciti posti in essere dal/i dipendente/i, per i quali ritenga applicabile una delle due sanzioni minori (rimprovero verbale e censura), di propria spettanza, all'irrogazione del rimprovero verbale entro il termine di giorni venti dalla conclusione della fase di accertamenti preliminari (vedasi, al riguardo, all. A punto 6 dell'accordo integrativo del C.C.N.L., sottoscritto il 22 ottobre 1997, in vigore dal 23 ottobre 1997); nel caso ritenga applicabile il rimprovero scritto, ad avviare, invece, la contestazione degli addebiti (da comunicare entro i venti giorni successivi alla conclusione della sopracitata fase di accertamenti preliminari), nonché le successive fasi di: audizione dell'incolpato, eventuale istruzione suppletiva, applicazione della sanzione, entro il termine di giorni trenta dalla data di comunicazione della contestazione;

c)       all'esito dell'istruttoria preliminare, ove ritenga gli illeciti non di propria competenza, a segnalare entro i dieci giorni successivi all'U.P.D., con atto identificato come « segnalazione disciplinare - informazione di garanzia », i fatti c/o i comportamenti posti in essere dal/i dipendente/i, curando che in tale atto siano esattamente individuate le modalità con cui si sono svolti i fatti medesimi, le indicazioni temporali ed i riscontri probatori a conforto dell'ipotesi accusatoria. Di tale atto dovrà essere, contestualmente, data comunicazione all'incolpato, ai sensi dell'art. 24 co. 4 C.C.N.L.

Al riguardo, occorre precisare che qualunque altro atto che non contenga i sopra riferiti elementi sarà considerato come mera " segnalazione preliminare ". In riferimento alla medesima, il capo dell'ufficio - su richiesta espressa dell'U.P.D. da inoltrare non oltre dieci giorni dalla ricezione della stessa - dovrà acquisire ulteriori riscontri integrativi al fine di pervenire alla " segnalazione disciplinare ", completa degli elementi sopra indicati. In mancanza di tale ulteriore nota, alla segnalazione preliminare non verrà dato alcun seguito, dovendosi ritenere che - senza l'invio della nota ad integrazione - il capo dell'ufficio abbia ritenuto: o di non procedere disciplinarmente ovvero di non aver raggiunto sufficienti riscontri probatori, a conforto di quanto segnalato nella nota preliminare.

L’Amministrazione Centrale, preso atto di ciò, procederà - allo stato degli atti all'archiviazione della segnalazione preliminare, disponendo il non luogo a procedere.

 

3. Procedimento disciplinare di competenza dell'Amministrazione Centrale

Una volta pervenuta all'U.P.D. la " segnalazione disciplinare - informazione di garanzia " l'Amministrazione Centrale procederà alla formalizzazione della " contestazione".

In tale atto, oltre alla riproduzione del fatto/i e/o comportamento/i, come segnalati, verrà esattamente individuata la fattispecie di illeciti (tra quelle elencate nel codice disciplinare del vigente C.C.N.L. e/o nel codice di comportamento del pubblico dipendente, introdotto con DM Funzione Pubblica del 31 marzo 1994) ed indicata, altresì, la sanzione ritenuta applicabile.

Le indicazioni sopra specificate, da intendersi quali elementi costitutivi dell'atto di contestazione, hanno la doppia finalità di instaurare il contraddittorio con l'incolpato consentendogli l'accesso agli atti del procedimento e di rendere più facilmente fruibile, da parte sua attraverso la conoscenza di tutte le necessarie indicazioni - l'istituto del "patteggiamento ". Di tale istituto, l'incolpato potrà avvalersi nel corso dell'audizione o - se lo ritenga - ancor prima di tale data o, comunque, entro il termine massimo (30 gg. dalla contestazione degli addebiti) stabilito per l'applicazione della sanzione. All'uopo, l'incolpato dovrà far pervenire un atto da lui sottoscritto nel quale indicherà il tipo e l'entità della sanzione, per la quale intende prestare il proprio consenso all'irrogazione, impegnandosi contestualmente a non proporre alcun tipo di impugnazione o di ricorso avverso la medesima.

E' facoltà dell'Amministrazione l'accetta­zione o meno della proposta di patteggiamento formulata dall'incolpato. In caso di accogli­mento, la sanzione irrogata è definitiva.

 

4. Problematíche connesse alla mancata comparizione dell'incolpato nel corso dell'audizione

a)      Può accadere che l'incolpato non si presenti all'audizione e neppure scelga di farsi rappresentare da un procuratore nominato (avvocato o rappresentante sindacale) senza peraltro opporre un legittimo impedimento a comparire. in tal caso, se pervengono comunque giustificazioni scritte, gli atti acquisiti (compresa la mancata comparizione dell'incolpato e l'attestazione di assenza di certificazione attestante l'impedimento) saranno immediatamente trasmessi esclusiva­mente via fax a questa Amministrazione (U.P.D.). Nel caso in cui l'incolpato non ritenga neppure di far pervenire le proprie giustifica­zioni, trascorso il termine di quindici giorni dalla convocazione, gli atti saranno trasmessi entro il giorno successivo.

b)      Quando l'incolpato non si presenta ma è comunque rappresentato da un procuratore, occorre distinguere due ipotesi:

1)      il dipendente non presenta giustifica­zione di legittimo impedimento. In tal caso ricorrerà l'ipotesi sub 4-a;

2)      il dipendente presenta idonea certifica­zione di legittimo impedimento

In quest'ultimo caso, se l'impedimento a comparire si protrae oltre i quindici giorni, il capo dell'ufficio sospenderà immediatamente il termine per la conclusione del procedimento disciplinare con atto da comunicare all'incolpato.

Se, invece, l'impedimento è contenuto in un periodo inferiore a dieci giorni, il capo dell'ufficio fisserà la nuova convocazione per il primo giorno utile, successivo al decorso del l'impedimento. All'esito, invierà gli atti acquisiti, via fax, all'U.P.D.

 

5. Osservazioni conclusive

a)      Resta confermata, nella parte non modificata, la circolare 8 giugno 1995 prot. 294/5424/S.

b)      Le direttive precisate nella presente circolare concernono segnalazioni riguardanti fatti e comportamenti illeciti, verificatisi dal l° luglio 1998 in poi.

I signori Presidenti di Corte di Appello e i signori Procuratori Generali presso le stesse Corti vorranno diffondere la presente circolare in tutti gli uffici del proprio distretto. Vorranno inoltre richiamare l'attenzione dei capi dei relativi uffici sulla obbligatorietà delle affissioni in luogo accessibile a tutti i dipendenti delle norme relative alle sanzioni disciplinari (codice disciplinare - art. 23128 C.C.N.L. e codice di comportamento di cui al D.M. Funzione Pubblica 31 marzo 1994), così come imposto dall'art. 7, comma 1, della legge 20 maggio 1970, m 300, richiamato dall'art. 59, comma 2, del decreto legislativo n. 29/93.

Sulla base di tale previsione si invitano le SS.LL. a raccogliere ogni utile contributo che possa permettere il tempestivo ed efficace adempimento delle disposizioni di cui sopra.

A tal fine si comunica che è stato istituito presso l'Ufficio II della Dir. Gen. O.G. una commissione coordinata dalla dott.ssa Franca Lucentini, responsabile del Reparto Disciplina, con il compito di predisporre uno schema di codice di comportamento per il personale dell'Amministrazione Giudiziaria.

 

Il Direttore Generale

Vladirniro Zagrebelsky
 

 


 

 

 

 

 

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