L'azione tipica del reato di disobbedienza previsto
dall'art. 173 c.p.m.p. consiste nel rifiuto, nella omissione o nel ritardo di
obbedienza ad un ordine attinente alla disciplina o al servizio, impartito da
un superiore, da parte di un militare. La manifestazione della volontà del
superiore, attinente al servizio o alla disciplina, quando quella non lasci
intendere alcuna libertà di comportamento dell'inferiore, deve essere
considerata "ordine", a nulla rilevando la forma più o meno
autoritaria usata dal superiore. Ne consegue che quando questi abbia
manifestato all'inferiore una legittima volontà, nell'interesse del servizio
o della disciplina, ed in funzione dell'autorità di comando, non è lecito
all'inferiore eludere in alcun modo, con il rifiuto esplicito, con l'omissione
o con il ritardo della prestazione richiesta, il proprio dovere, essendo
quello vincolato al dovere di obbedienza. (Nella specie la Cassazione ha
ritenuto che esattamente il giudice di merito aveva ravvisato la natura di
"ordine" impartito in funzione dell'autorità di comando, nella
richiesta rivolta da un ufficiale dei carabinieri ad un carabiniere, e da
questi rifiutata, di sottoscrivere "per presa visione" un
"rapporto informativo", e ne aveva ritenuta la legittimità e dunque
la efficacia vincolante per il subordinato).
Cass. pen., sez. I, 15 luglio 1993
CPMP, art. 173;