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REATO DI DISOBBEDIENZA
Cass. pen., sez. I, 15 luglio 1993

 

L'azione tipica del reato di disobbedienza previsto dall'art. 173 c.p.m.p. consiste nel rifiuto, nella omissione o nel ritardo di obbedienza ad un ordine attinente alla disciplina o al servizio, impartito da un superiore, da parte di un militare. La manifestazione della volontà del superiore, attinente al servizio o alla disciplina, quando quella non lasci intendere alcuna libertà di comportamento dell'inferiore, deve essere considerata "ordine", a nulla rilevando la forma più o meno autoritaria usata dal superiore. Ne consegue che quando questi abbia manifestato all'inferiore una legittima volontà, nell'interesse del servizio o della disciplina, ed in funzione dell'autorità di comando, non è lecito all'inferiore eludere in alcun modo, con il rifiuto esplicito, con l'omissione o con il ritardo della prestazione richiesta, il proprio dovere, essendo quello vincolato al dovere di obbedienza. (Nella specie la Cassazione ha ritenuto che esattamente il giudice di merito aveva ravvisato la natura di "ordine" impartito in funzione dell'autorità di comando, nella richiesta rivolta da un ufficiale dei carabinieri ad un carabiniere, e da questi rifiutata, di sottoscrivere "per presa visione" un "rapporto informativo", e ne aveva ritenuta la legittimità e dunque la efficacia vincolante per il subordinato).

Cass. pen., sez. I, 15 luglio 1993

CPMP, art. 173;
 

 


 

 

 

 

 

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