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ART. 180 C.PM.P. RECLAMO COLLETTIVO
illegittimità 1° comma
Corte Costituzionale, sentenza n° 126 del 1985

 

Con sentenza n. 126 del 1985, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 180, primo comma, c.p.m.p., che puniva il fatto del militare che avesse presentato un reclamo collettivo, scritto o verbale, in riferimento all’art. 21 Cost., segnalando che: “è da ritenere che la pacifica manifestazione di dissenso dei militari nei confronti dell’autorità militare - anche e soprattutto in forma collettiva per l’espressione di esigenze collettive attinenti alla disciplina o al servizio - non soltanto concorra alla garanzia di pretese fondate o astrattamente formulabili sulla base della normativa vigente e quindi all’attuazione di questa, ma promuova lo sviluppo in senso democratico dell’ordinamento delle Forze armate e quindi concorra ad attuare i comandamenti della Costituzione”
 

 


 

 

 

 

 

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Web www.forzearmate.org

 

 

 


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