ART. 180
C.PM.P. RECLAMO COLLETTIVO
illegittimità 1° comma
Corte Costituzionale, sentenza n° 126 del 1985
Con
sentenza n. 126 del 1985, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo
l’art. 180, primo comma, c.p.m.p., che puniva il fatto del militare che
avesse presentato un reclamo collettivo, scritto o verbale, in riferimento
all’art. 21 Cost., segnalando che: “è da ritenere che la pacifica
manifestazione di dissenso dei militari nei confronti dell’autorità
militare - anche e soprattutto in forma collettiva per l’espressione di
esigenze collettive attinenti alla disciplina o al servizio - non soltanto
concorra alla garanzia di pretese fondate o astrattamente formulabili
sulla base della normativa vigente e quindi all’attuazione di questa, ma
promuova lo sviluppo in senso democratico dell’ordinamento delle Forze
armate e quindi concorra ad attuare i comandamenti della Costituzione”
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