Sono
costituzionalmente illegittimi, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., l'art.
270 comma 1 c.p.m.p., ove è stabilito che l'azione civile per le restituzioni
e per il risarcimento del danno non può essere proposta davanti ai tribunali
militari, nonchè, in applicazione dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87,
l'art. 270 comma 2 dello stesso codice, nella parte in cui è prevista la
sospensione obbligatoria del giudizio civile fino all'esito di quello penale
militare.
Corte
cost., 28 febbraio 1996, n. 60
COST,
art. 3;
COST,
art. 24;
CPMP,
art. 270;
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