AZIONE DISCIPLINARE - RICORSO GERARCHICO
Consiglio di Stato, Sez. III, 31 ottobre 2000, n. 1503
Presidente Guida, Relatore Botto
Consiglio di Stato, Sez. III, 31 ottobre
2000, n. 1503
Presidente Guida, Relatore Botto;
SANZIONE DISCIPLINARE - RICORSO GERARCHICO - SILENZIO
RIFIUTO - ONERE IMPUGNAZIONE SEDE GIURI!SDIZIONALE O STRAORDINARIA -
INSUSSISTENZA SANZIONE DISCIPLINARE - RICORSO GERARCHICO - SILENZIO
RIFIUTO - OBBLIGO PROVVEDERE NEL MERITO - SUSSISTENZA - TERMINE
IMPUGNAZIONE - NON DECORRE
SANZIONE DISCIPLINARE - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE -
TEMPESTIVITÀ - RELATIVITÀ - SUSSISTENZA
In caso di sanzione disciplinare di corpo impugnata
con ricorso gerarchico, il silenzio dell'Amministrazione in ordine a
quest'ultimo, non determina per l'interessato alcun onere di
impugnazione in sede giurisdizionale o straordinaria.
L'amministrazione a fronte di un ricorso gerarchico
avverso una sanzione disciplinare di corpo, ha l'obbligo di provvedere
con una decisione relativa al merito del gravame proposto. L'inerzia
della stessa determina la non decorrenza del termine di impugnazione,
sicché nel suo persistere il ricorso straordinario è tempestivamente
proposto anche oltre il 120° giorno dal perfezionarsi del silenzio
rifiuto.
ADUNANZA DELLA SEZIONE TERZA DEL 31 OTTOBRE 2000
N. prot. 1503/2000
Oggetto:
L.S.: Ricorso Straordinario al Presidente della
Repubblica avverso sanzione disciplinare.
La Sezione
VISTA la relazione n. prot. 186642 del 19 giugno
2000, pervenuta il 4 agosto 2000, con la quale il Ministero delle
Finanze ha chiesto il parere del Consiglio di Stato in ordine all'affare
in oggetto; ESAMINATI gli atti ed udito il relatore ed estensore, cons.
Alessandro Botto;
PREMESSO
Riferisce il Ministero delle Finanze che il
maresciallo ordinario L.S. ha proposto ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica avverso il silenzio rifiuto provocato in
relazione al ricorso gerarchico a sua volta proposto avverso la
determinazione del 20 ottobre 1998, con cui gli è stata inflitta la
sanzione disciplinare di cinque giorni di consegna di rigore; il ricorso
straordinario è inoltre proposto direttamente avverso tale ultimo
provvedimento, oltreché avverso la nota di risposta alla diffida
formulata dall'interessato per la formazione del silenzio rifiuto.
Espone l'Amministrazione ricorrente che il mar. S. è
stato destinatario della sanzione sopra citata poiché in qualità di
"sottufficiale capopattuglia in attività di verifica fiscale nei
confronti di una società operante nel settore delle carni, intratteneva
molteplici contatti telefonici con il commercialista della ditta
sottoposta a verifica. Tale comportamento, inopportuno per le
circostanze in cui è avvenuto, è sanzionabile in quanto gravemente
lesivo del prestigio del Corpo e di cattivo esempio nei confronti dei
sottoposti. Nessun danno per il servizio (fatto commesso in L. nel corso
dei mesi di ottobre e novembre 1997)".
Lamenta il ricorrente l'illegittimità del
provvedimento impugnato, atteso che i rapporti intercorsi con il
sopracitato commercialista sarebbero in linea con quanto previsto dalla
circolare n. 1/1998, secondo la quale il contribuente ha diritto ad una
costante e completa informazione sulle attività di verifica in corso e
sugli esiti delle medesime.
Inoltre, tali rapporti non avrebbero in alcun modo
compromesso la propria immagine professionale, né tantomeno quella del
Corpo, tenuto conto che l'attività di accertamento si è conclusa con
la contestazione di tutte le violazioni fiscali poste in essere dal
soggetto sottoposto a verifica.
Infine, il ricorrente denuncia l'eccessiva gravità della sanzione, la
tardiva contestazione degli addebiti e la carente specificazione delle
violazioni attribuitegli.
In via preliminare l'Amministrazione eccepisce l'irricevibilità
del ricorso per tardività dello stesso. Infatti, trascorsi novanta
giorni dalla presentazione del ricorso gerarchico, questo si deve
intendere respinto a tutti gli effetti; ebbene, nel caso di specie il
silenzio rigetto si è perfezionato in data 8 marzo 1999; il ricorso
straordinario avrebbe dovuto, quindi, essere proposto nei successivi
centoventi giorni, ossia entro il 5 luglio 1999. Invece, nella specie
tale termine è spirato, né sarebbe utile in proposito la procedura
di silenzio rifiuto attivata dall'interessato, che potrebbe semmai
portare ad una decisione relativa all'obbligo di provvedere in sede
gerarchica.
Quanto al merito, osserva l'Amministrazione che il
comportamento ritenuto censurabile appare sufficientemente descritto
in sede degli addebiti e che il procedimento disciplinare risulta
tempestivamente attivato, previa effettuazione degli opportuni
accertamenti preliminari.
Aggiunge l'Amministrazione che non può convenirsi
con il ricorrente circa la coerenza del suo operato censurato in sede
disciplinare con quanto dettato in sede di disposizioni sulle potestà
e metodologie dei controlli; infatti, il corretto contraddittorio
procedimentale si può instaurare solo ed esclusivamente sulla base di
comunicazioni formalizzate e non anche, come nel caso di specie,
tramite comunicazioni telefoniche confidenziali. Inoltre, il
contraddittorio deve avvenire nei confronti del contribuente e non nei
riguardi di soggetti terzi, oltretutto privi, come nel caso di specie,
di una delega formale ad hoc.
Quanto, poi, alla eccessiva gravità della sanzione adottata,
evidenzia l'Amministrazione che devono ritenersi insindacabili la
valutazione dei fatti posti a fondamento della sanzione disciplinare
e la scelta della relativa sanzione, a meno che non risulti la
manifesta irragionevolezza della determinazione adottata ovvero la
palese contraddittorietà della stessa, circostanze non
riscontrabili nella presente fattispecie.
Pertanto ad avviso dell'Amministrazione, il ricorso in esame non
può trovare accoglimento.
CONSIDERATO
Ritiene innanzitutto la Sezione che sia
destituita di fondamento l'eccezione di irricevibilità del
ricorso formulata dall'Amministrazione riferente.
Ed invero, come affermato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio
di Stato (cfr. C.d.S., a.p. n. 16 del 27 novembre 1989 e n. 17
del 4 dicembre 1989), una volta formatosi il silenzio rigetto in
sede di ricorso gerarchico, il ricorrente non ha l'onere di
impugnare in sede giurisdizionale o straordinaria (nei
rispettivi termini decadenziali di rito) l'atto originariamente
impugnato, ben potendo attendere la decisione del ricorso
gerarchico. Una volta, poi, che questa ritardi ulteriormente, a
fronte dell'inerzia dell'Amministrazione, l'interessato può
attivare i rimedi sollecitatori avverso il silenzio e
all'Amministrazione incombe l'obbligo di provvedere
espressamente, non con una formula di stile, come avvenuto nel
caso di specie, ma con una decisione relativa al merito del
gravame proposto.
In altre parole, il silenzio serbato
dall'Amministrazione per novanta giorni dalla presentazione del
ricorso gerarchico non assume il valore di un atto, ancorché in
base ad una fictio juris, ma si sostanzia in una situazione di
mera inadempienza che si protrae dies in diem fino a che la
stessa Amministrazione non adotti una determinazione espressa in
merito.
Pertanto, poiché l'odierno ricorrente, di fronte all'inerzia
prolungata dell'Amministrazione oltre il novantesimo giorno
dalla presentazione del ricorso gerarchico, ha ritualmente
attivato il rimedio della diffida a provvedere, impugnando poi
tempestivamente in sede straordinaria il relativo silenzio
rifiuto, deve ritenersi che egli abbia correttamente
instaurato il presente gravame.
Né può riverberare effetto alcuno al
riguardo il fatto che l'Amministrazione, con nota comunicata
il 23 settembre 1999, ha formalmente risposto alla diffida,
atteso che con tale atto essa si è limitata a richiamare
l'avvenuta formazione del silenzio rigetto. In sostanza,
trattasi di un atto con cui l'Amministrazione ha confermato la
propria persistente volontà di non assumere alcuna
determinazione in merito al ricorso gerarchico e sarebbe
oltremodo iniquo, oltre che illegittimo su un piano di tutela
ai sensi dell'art. 24 Cost., non consentire all'Interessato di
ottenere una tutela giurisdizionale o straordinaria a fronte
di tale stato di inerzia.
Alla luce delle argomentazioni esposte si
deve, quindi, ritenere che il presente ricorso sia stato
proposto tempestivamente.
Quanto al merito, invece, ritiene la Sezione che il ricorso
non meriti accoglimento.
Infatti, la contestazione degli addebiti
effettuata in sede disciplinare deve ritenersi
sufficientemente precisa nell'individuare il fatto
contestato, tanto che lo stesso ricorrente ne ha ben
compreso la portata, difendendosi nel merito senza
menomazione alcuna alla sua possibilità di reazione
giuridica. L'atto di contestazione, oltretutto, contiene la
descrizione particolareggiata di tutto l'iter che ha
condotto all'adozione del provvedimento impugnato.
Tale contestazione di addebiti, poi, non può ritenersi
intempestiva, tenuto conto dell'attività propedeutica che
l'Amministrazione ha dovuto porre in essere per poter
disporre dei documenti necessari e del fatto che l'art. 59
del regolamento disciplina militare dispone semplicemente
che il provvedimento disciplinare venga attivato
"senza ritardo", senza indicare al riguardo
alcun termine decadenziale.
Tenuto conto della complessità della
fattispecie, si può convenire con l'Amministrazione circa
il rispetto di tale disposizione nella presente
fattispecie, atteso che la disponibilità degli atti da
parte dell'Amministrazione si è verificata il 18 maggio
1998 (data in cui è intervenuta l'autorizzazione per
l'utilizzo delle trascrizioni telefoniche) e l'avvio del
procedimento è avvenuto il 5 ottobre 1998.
Infondata deve ritenersi anche la censura relativa al
fatto che l'attività posta in essere dal ricorrente
sarebbe stata conforme a quanto richiesto dalle
circolari vigenti in materia di accertamenti e verifiche
a carico dei contribuenti, vista la palese irritualità
di quanto posto in essere nel caso di specie, ove
rapporti personali di conoscenza sono stati utilizzati
per fornire notizie relative ad accertamenti fiscali,
neppure poi direttamente al contribuente interessato, ma
al suo commercialista.
Infine, deve ritenersi inammissibile
in sede di legittimità la contestazione relativa alla
entità della sanzione prescelta, tenuto conto che
l'individuazione del concreto quantum respondeatur
rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione
procedente, a meno che non si configuri una palese
illogicità della scelta, questione peraltro neppure
prospettata dal ricorrente e comunque non ravvisabile
nella specie.
Alla luce delle su esposte argomentazioni, il ricorso
in esame, quindi, deve essere respinto.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso
debba essere respinto.
|
|