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AZIONE DISCIPLINARE - RICORSO GERARCHICO


Consiglio di Stato, Sez. III, 31 ottobre 2000, n. 1503

Presidente Guida, Relatore Botto

Consiglio di Stato, Sez. III, 31 ottobre 2000, n. 1503

Presidente Guida, Relatore Botto;

 

SANZIONE DISCIPLINARE - RICORSO GERARCHICO - SILENZIO RIFIUTO - ONERE IMPUGNAZIONE SEDE GIURI!SDIZIONALE O STRAORDINARIA - INSUSSISTENZA SANZIONE DISCIPLINARE - RICORSO GERARCHICO - SILENZIO RIFIUTO - OBBLIGO PROVVEDERE NEL MERITO - SUSSISTENZA - TERMINE IMPUGNAZIONE - NON DECORRE

SANZIONE DISCIPLINARE - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - TEMPESTIVITÀ - RELATIVITÀ - SUSSISTENZA

 

In caso di sanzione disciplinare di corpo impugnata con ricorso gerarchico, il silenzio dell'Amministrazione in ordine a quest'ultimo, non determina per l'interessato alcun onere di impugnazione in sede giurisdizionale o straordinaria.

L'amministrazione a fronte di un ricorso gerarchico avverso una sanzione disciplinare di corpo, ha l'obbligo di provvedere con una decisione relativa al merito del gravame proposto. L'inerzia della stessa determina la non decorrenza del termine di impugnazione, sicché nel suo persistere il ricorso straordinario è tempestivamente proposto anche oltre il 120° giorno dal perfezionarsi del silenzio rifiuto.

ADUNANZA DELLA SEZIONE TERZA DEL 31 OTTOBRE 2000

N. prot. 1503/2000

Oggetto:

L.S.: Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica avverso sanzione disciplinare.

La Sezione

VISTA la relazione n. prot. 186642 del 19 giugno 2000, pervenuta il 4 agosto 2000, con la quale il Ministero delle Finanze ha chiesto il parere del Consiglio di Stato in ordine all'affare in oggetto; ESAMINATI gli atti ed udito il relatore ed estensore, cons. Alessandro Botto;

PREMESSO

Riferisce il Ministero delle Finanze che il maresciallo ordinario L.S. ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il silenzio rifiuto provocato in relazione al ricorso gerarchico a sua volta proposto avverso la determinazione del 20 ottobre 1998, con cui gli è stata inflitta la sanzione disciplinare di cinque giorni di consegna di rigore; il ricorso straordinario è inoltre proposto direttamente avverso tale ultimo provvedimento, oltreché avverso la nota di risposta alla diffida formulata dall'interessato per la formazione del silenzio rifiuto.

Espone l'Amministrazione ricorrente che il mar. S. è stato destinatario della sanzione sopra citata poiché in qualità di "sottufficiale capopattuglia in attività di verifica fiscale nei confronti di una società operante nel settore delle carni, intratteneva molteplici contatti telefonici con il commercialista della ditta sottoposta a verifica. Tale comportamento, inopportuno per le circostanze in cui è avvenuto, è sanzionabile in quanto gravemente lesivo del prestigio del Corpo e di cattivo esempio nei confronti dei sottoposti. Nessun danno per il servizio (fatto commesso in L. nel corso dei mesi di ottobre e novembre 1997)".

Lamenta il ricorrente l'illegittimità del provvedimento impugnato, atteso che i rapporti intercorsi con il sopracitato commercialista sarebbero in linea con quanto previsto dalla circolare n. 1/1998, secondo la quale il contribuente ha diritto ad una costante e completa informazione sulle attività di verifica in corso e sugli esiti delle medesime.

Inoltre, tali rapporti non avrebbero in alcun modo compromesso la propria immagine professionale, né tantomeno quella del Corpo, tenuto conto che l'attività di accertamento si è conclusa con la contestazione di tutte le violazioni fiscali poste in essere dal soggetto sottoposto a verifica.

Infine, il ricorrente denuncia l'eccessiva gravità della sanzione, la tardiva contestazione degli addebiti e la carente specificazione delle violazioni attribuitegli.

In via preliminare l'Amministrazione eccepisce l'irricevibilità del ricorso per tardività dello stesso. Infatti, trascorsi novanta giorni dalla presentazione del ricorso gerarchico, questo si deve intendere respinto a tutti gli effetti; ebbene, nel caso di specie il silenzio rigetto si è perfezionato in data 8 marzo 1999; il ricorso straordinario avrebbe dovuto, quindi, essere proposto nei successivi centoventi giorni, ossia entro il 5 luglio 1999. Invece, nella specie tale termine è spirato, né sarebbe utile in proposito la procedura di silenzio rifiuto attivata dall'interessato, che potrebbe semmai portare ad una decisione relativa all'obbligo di provvedere in sede gerarchica.

Quanto al merito, osserva l'Amministrazione che il comportamento ritenuto censurabile appare sufficientemente descritto in sede degli addebiti e che il procedimento disciplinare risulta tempestivamente attivato, previa effettuazione degli opportuni accertamenti preliminari.

Aggiunge l'Amministrazione che non può convenirsi con il ricorrente circa la coerenza del suo operato censurato in sede disciplinare con quanto dettato in sede di disposizioni sulle potestà e metodologie dei controlli; infatti, il corretto contraddittorio procedimentale si può instaurare solo ed esclusivamente sulla base di comunicazioni formalizzate e non anche, come nel caso di specie, tramite comunicazioni telefoniche confidenziali. Inoltre, il contraddittorio deve avvenire nei confronti del contribuente e non nei riguardi di soggetti terzi, oltretutto privi, come nel caso di specie, di una delega formale ad hoc.

Quanto, poi, alla eccessiva gravità della sanzione adottata, evidenzia l'Amministrazione che devono ritenersi insindacabili la valutazione dei fatti posti a fondamento della sanzione disciplinare e la scelta della relativa sanzione, a meno che non risulti la manifesta irragionevolezza della determinazione adottata ovvero la palese contraddittorietà della stessa, circostanze non riscontrabili nella presente fattispecie.
Pertanto ad avviso dell'Amministrazione, il ricorso in esame non può trovare accoglimento.

CONSIDERATO

Ritiene innanzitutto la Sezione che sia destituita di fondamento l'eccezione di irricevibilità del ricorso formulata dall'Amministrazione riferente.

Ed invero, come affermato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfr. C.d.S., a.p. n. 16 del 27 novembre 1989 e n. 17 del 4 dicembre 1989), una volta formatosi il silenzio rigetto in sede di ricorso gerarchico, il ricorrente non ha l'onere di impugnare in sede giurisdizionale o straordinaria (nei rispettivi termini decadenziali di rito) l'atto originariamente impugnato, ben potendo attendere la decisione del ricorso gerarchico. Una volta, poi, che questa ritardi ulteriormente, a fronte dell'inerzia dell'Amministrazione, l'interessato può attivare i rimedi sollecitatori avverso il silenzio e all'Amministrazione incombe l'obbligo di provvedere espressamente, non con una formula di stile, come avvenuto nel caso di specie, ma con una decisione relativa al merito del gravame proposto.

In altre parole, il silenzio serbato dall'Amministrazione per novanta giorni dalla presentazione del ricorso gerarchico non assume il valore di un atto, ancorché in base ad una fictio juris, ma si sostanzia in una situazione di mera inadempienza che si protrae dies in diem fino a che la stessa Amministrazione non adotti una determinazione espressa in merito.

Pertanto, poiché l'odierno ricorrente, di fronte all'inerzia prolungata dell'Amministrazione oltre il novantesimo giorno dalla presentazione del ricorso gerarchico, ha ritualmente attivato il rimedio della diffida a provvedere, impugnando poi tempestivamente in sede straordinaria il relativo silenzio rifiuto, deve ritenersi che egli abbia correttamente instaurato il presente gravame.

Né può riverberare effetto alcuno al riguardo il fatto che l'Amministrazione, con nota comunicata il 23 settembre 1999, ha formalmente risposto alla diffida, atteso che con tale atto essa si è limitata a richiamare l'avvenuta formazione del silenzio rigetto. In sostanza, trattasi di un atto con cui l'Amministrazione ha confermato la propria persistente volontà di non assumere alcuna determinazione in merito al ricorso gerarchico e sarebbe oltremodo iniquo, oltre che illegittimo su un piano di tutela ai sensi dell'art. 24 Cost., non consentire all'Interessato di ottenere una tutela giurisdizionale o straordinaria a fronte di tale stato di inerzia.

Alla luce delle argomentazioni esposte si deve, quindi, ritenere che il presente ricorso sia stato proposto tempestivamente.

Quanto al merito, invece, ritiene la Sezione che il ricorso non meriti accoglimento.

Infatti, la contestazione degli addebiti effettuata in sede disciplinare deve ritenersi sufficientemente precisa nell'individuare il fatto contestato, tanto che lo stesso ricorrente ne ha ben compreso la portata, difendendosi nel merito senza menomazione alcuna alla sua possibilità di reazione giuridica. L'atto di contestazione, oltretutto, contiene la descrizione particolareggiata di tutto l'iter che ha condotto all'adozione del provvedimento impugnato.

Tale contestazione di addebiti, poi, non può ritenersi intempestiva, tenuto conto dell'attività propedeutica che l'Amministrazione ha dovuto porre in essere per poter disporre dei documenti necessari e del fatto che l'art. 59 del regolamento disciplina militare dispone semplicemente che il provvedimento disciplinare venga attivato "senza ritardo", senza indicare al riguardo alcun termine decadenziale.

Tenuto conto della complessità della fattispecie, si può convenire con l'Amministrazione circa il rispetto di tale disposizione nella presente fattispecie, atteso che la disponibilità degli atti da parte dell'Amministrazione si è verificata il 18 maggio 1998 (data in cui è intervenuta l'autorizzazione per l'utilizzo delle trascrizioni telefoniche) e l'avvio del procedimento è avvenuto il 5 ottobre 1998.

Infondata deve ritenersi anche la censura relativa al fatto che l'attività posta in essere dal ricorrente sarebbe stata conforme a quanto richiesto dalle circolari vigenti in materia di accertamenti e verifiche a carico dei contribuenti, vista la palese irritualità di quanto posto in essere nel caso di specie, ove rapporti personali di conoscenza sono stati utilizzati per fornire notizie relative ad accertamenti fiscali, neppure poi direttamente al contribuente interessato, ma al suo commercialista.

Infine, deve ritenersi inammissibile in sede di legittimità la contestazione relativa alla entità della sanzione prescelta, tenuto conto che l'individuazione del concreto quantum respondeatur rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione procedente, a meno che non si configuri una palese illogicità della scelta, questione peraltro neppure prospettata dal ricorrente e comunque non ravvisabile nella specie.

Alla luce delle su esposte argomentazioni, il ricorso in esame, quindi, deve essere respinto.

 

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
 

 


 

 

 

 

 

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