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Diritto della parte di sottoscrivere personalmente il ricorso - Riferibilità al solo imputato- Riferibilità anche alle altre parti private ed alla persona offesa - Esclusione
Corte di Cass., Sez. U, Sent. n. 24 del 19.1.1999

 

Impugnazioni - Cassazione - Diritto della parte di sottoscrivere personalmente il ricorso - Riferibilità al solo imputato- Riferibilità anche alle altre parti private ed alla persona offesa - Esclusione

 

La disposizione di cui alla prima parte dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., secondo la quale, in deroga alla regola generale della necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale, é consentito alla "parte" di sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione, é applicabile esclusivamente nei confronti dell'imputato, e ciò in quanto alla persona offesa non compete tale qualificazione soggettiva e le altre parti private diverse dall'imputato non possono stare in giudizio, ai sensi dell'art. 100, comma 1, cod. proc. pen., se non "col ministero di un difensore munito di procura speciale".
Corte di Cass., Sez.
U, Sent. n. 24 del 19.1.1999

 

 


 

 

 

 

 

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