Impugnazioni
- Cassazione - Diritto della parte di sottoscrivere personalmente il
ricorso - Riferibilità al solo imputato- Riferibilità anche alle altre
parti private ed alla persona offesa - Esclusione
La
disposizione di cui alla prima parte dell'art. 613, comma 1, cod. proc.
pen., secondo la quale, in deroga alla regola generale della necessaria
sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale, é
consentito alla "parte" di sottoscrivere personalmente il
ricorso per cassazione, é applicabile esclusivamente nei confronti
dell'imputato, e ciò in quanto alla persona offesa non compete tale
qualificazione soggettiva e le altre parti private diverse dall'imputato
non possono stare in giudizio, ai sensi dell'art. 100, comma 1, cod.
proc. pen., se non "col ministero di un difensore munito di procura
speciale".
Corte di Cass., Sez.
U,
Sent. n. 24 del 19.1.1999