SANZIONI
DISCIPLINARI
FACOLTA' PER IL MILITARE DI SCEGLIERSI IL DIFENSORE NON APPARTENENTE ALL'ENTE
Corte Costituzionale, sentenza n° 37 del 1992
con
sentenza n. 37 del 1992, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 15 secondo comma della legge 11 luglio 1978 n. 382 nella parte in
cui non prevede che il militare sottoposto a procedimento disciplinare ha la
facoltà di indicare come difensore nel procedimento stesso un altro militare
non appartenente all’”ente” nel quale egli presta servizio, segnalando che
“il condizionamento derivante dal vincolo di subordinazione gerarchica che
caratterizza l’ambiente di vita del difensore può esser tale, in alcuni casi,
da non garantire l’espletamento del mandato in modo adeguatamente imparziale e
indipendente da pressioni esterne”
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