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SANZIONI DISCIPLINARI
FACOLTA' PER IL MILITARE DI SCEGLIERSI IL DIFENSORE NON APPARTENENTE ALL'ENTE
Corte Costituzionale, sentenza n° 37 del 1992

 

con sentenza n. 37 del 1992, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 15 secondo comma della legge 11 luglio 1978 n. 382 nella parte in cui non prevede che il militare sottoposto a procedimento disciplinare ha la facoltà di indicare come difensore nel procedimento stesso un altro militare non appartenente all’”ente” nel quale egli presta servizio, segnalando che “il condizionamento derivante dal vincolo di subordinazione gerarchica che caratterizza l’ambiente di vita del difensore può esser tale, in alcuni casi, da non garantire l’espletamento del mandato in modo adeguatamente imparziale e indipendente da pressioni esterne”
 

 


 

 

 

 

 

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