T.A.R. Lazio, sez. II, 14.10.1986, n. 2054
Le semplici esortazioni all’ufficiale
sottoposto, riconducibili al rapporto gerarchico e consistenti in
inviti a maggior prudenza e riflessione negli assunti e nei
comportamenti, non sono interpretabili come surrettizie forme di
rimprovero o di sanzioni atipiche e non sono suscettibili perciò di
ammissibile impugnativa da parte dell’esortato.
|