Procedimento penale militare - Condizioni di
procedibilità - Richiesta di procedimento del comandante di corpo -
Legittimità - Esigenza della motivazione - Ipotizzabilità di obbligo veniente
dalla sua natura di provvedimento amministrativo - Esclusione dall’obbligo
generale di cui alla legge 241/1990 - Legittimità della norma di cui all’art.
260 c.p.m.p.
(Cost., artt. 3, 97; C.p.m.p., art. 260, co.
2°; L. 241/1990, art. 3)
Corte di Cassazione, Sez. 1^ pen., 8 novembre
1999. Pres. Gemelli, Rel. Canzio, P.M. mil. Garino (conf.), in c. R.
La richiesta del Comandante di Corpo,
necessaria per la procedibilità dei reati nei casi previsti dall’art. 260
c.p.m.p., quale atto processuale idoneo a rimuovere un limite all’esercizio
dell’azione penale, non è soggetta al generale obbligo di motivazione imposto
dall’art. 3 della legge n. 241 del 1999, nè l’art. 260 predetto è
costituzionalmente illegittimo perché la mancata previsione di tale obbligo non
può dar luogo a discrezionalità violatrice del principio di eguaglianza nè ad
arbitrarietà quanto alla imparzialità ad al buon andamento dell’amministrazione
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