Sentenza 4/1997 Massima numero
23027
Giudizio GIUDIZIO DI
LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA Relatore
MEZZANOTTE
Camera di Consiglio del
13/11/1996 Decisione del 09/01/1997
Deposito del 10/01/1997
Pubblicazione in G. U. 15/01/1997
Ordinanze di rimessione 33/1996
746/1996
Titolo
SENT. 4/97. REATI MILITARI - MANCATA
PREVISIONE DELL'ESIMENTE DEL <<GIUSTO MOTIVO>> NELL'IPOTESI DI
ALLONTANAMENTO DAL SERVIZIO SENZA AUTORIZZAZIONE - PRETESA INGIUSTIFICATA
DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'IPOTESI ANALOGA DEL MANCATO RIENTRO DA
UNA LEGITTIMA ASSENZA - INFONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, con riferimento all'art. 3
Cost., in relazione all'art. 148 n. 2 cod. pen. mil. pace, la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 148 n. 1 cod. pen. mil. pace, (c.d.
diserzione propria), nella parte in cui non da' rilievo, in caso di mancato
rientro al termine della libera uscita, all'eventuale "giusto motivo"
del ritardo, previsto, invece, quale esimente del reato di diserzione c.d.
impropria (mancato rientro in caserma al termine della licenza o del permesso),
in quanto, benche' tra le fattispecie poste a raffronto vi siano profili di
similitudine - determinati dalla profonda evoluzione che l'istituzione militare
ha subito nell'ordinamento democratico alla luce del disposto dell'art. 52 Cost.
e ravvisabili, ad esempio, nella disciplina dell'uso degli abiti civili e della
facolta' di allontanarsi dal distretto, che delinea un ambito speciale e
temporale di liberta' del militare in libera uscita, qualitativamente non
dissimile da quello che gli e' riconosciuto durante il periodo di permesso o di
licenza (artt. 5 e 12 l. n. 382 del 1978, contenente norme di principio sulla
disciplina militare) - le stesse si differenziano, sia perche', mentre le
licenze ed i permessi vengono concessi con apposito provvedimento autorizzativo
ai singoli militari, questi fruiscono di libera uscita secondo turni e orari
stabiliti con atto generale da rendere pubblico nell'ambito di ciascuna forza o
corpo armato (artt. 45, 46 d.P.R. n. 545 del 1986, regolamento di disciplina
militare), sia, sopratutto, perche' la libera uscita comporta, rispetto alla
licenza e ai permessi, un piu' circoscritto ambito temporale di
autodeterminazione; di tal che, nella libera uscita, l'irrilevanza dei giusti
motivi dell'eventuale ritardo e' determinata dalla non irragionevole scelta del
legislatore di accompagnare il riconoscimento di brevi periodi di liberta'
individuale con una previsione che, pur lasciando intatta -in principio- la
liberta' del militare di determinarsi, induca lo stesso ad una autolimitazione
in ordine ad attivita' suscettibili di incidere negativamente sul rispetto
dell'orario di rientro, realizzandosi in tal modo, nella previsione legislativa,
un bilanciamento non privo di ragionevolezza tra liberta' di movimento e di
autodeterminazione dei singoli militari ed effettivita' dell'istituzione
militare. red.: S. Di Palma
Parametri costituzionali
Costituzione art. 3
Altri parametri e norme interposte
codice penale militare di pace art. 148 n. 2
Riferimenti normativi
codice penale militare di pace art. 148 n. 1
|