Sentenza del Trib. di Crotone N.1834 del 10.7.2002
demansionamento di dipendente comunale e mobbing
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Dott.ssa Francesca Romana Pucci, in funzione del giudice del lavoro, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da
*** ***
Con il proc. Dom. Avv. Domenico De Tommaso, in Crotone, V. dei Mille n. 6
RICORRENTE
Contro
COMUNE DI SAN *** in persona del Sindaco pro tempore
Con il proc. Dom. Avv. Sergio Tarantino in Crotone, V. Venezia n. 17 c/o
lo studio dell'Avv. S. Iannotta
RESISTENTE
e contro
GRECO GIUSEPPE
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: demansionamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.9.2000 il ricorrente ha convenuto in
giudizio il Comune di cui in epigrafe del quale ha chiesto la condanna
alla reintegra nelle mansioni di responsabile del servizio lavori pubblici
ed urbanistica, previo annullamento dei provvedimenti sindacali del
7.2.2000 e 12.4.2000 con i quali era stato nominato responsabile di detti
servizi l'ing. Greco Giuseppe.
A sostegno della domanda il ricorrente, premesso di essere dipendente del
comune convenuto con qualifica di 7° livello istruttore direttivo e
mansioni di responsabile dell'ufficio tecnico Lavori pubblici ed
Urbanistica, ha assunto l'illegittimità dei provvedimenti sindacali di cui
sopra con i quali l'ente aveva conferito al Greco, professionista esterno
all'ente, la responsabilità di detti servizi, adibendo il ricorrente a
mansioni diverse e inferiori rispetto a quelle precedentemente svolte con
conseguente danno alla professionalità oltre che economico.
In particolare il ricorrente ha chiesto l'annullamento dei citati
provvedimenti sindacali, assumendone l'illegittimità sia per violazione di
legge - ed in particolare: dell'art. 51 comma 5 bis L. 142/90 (che
disciplina le nomine dirigenziali dei professionisti esterni all'ente);
dell' art. 91 del regolamento comunale di cui alla delibera n. 331 del
4.11.98 -; sia infine per eccesso di potere, essendo detti provvedimenti e
quelli connessi finalizzati esclusivamente alla mobizzazione del
ricorrente.
Ritualmente costituitosi in giudizio l'ente ha resistito all'avversa
domanda deducendo la legittimità dei provvedimenti impugnati tenuto conto
del regolamento comunale del 4.11.98 con il quale era stato istituito sia
per il servizio Lavori pubblici che per quello Urbanistica e Gestione del
territorio un posto di istruttore direttivo in possesso di diploma di
laurea in ingegneria o architettura, sicchè, in attesa dell'espletamento
del concorso bandito con decreto del 7.2.2000, il comune era
legittimamente ricorso alla nomina del professionista esterno Greco, in
assenza di analoghe professionalità all'interno dell'ente.
Il resistente Greco Giuseppe, malgrado la ritualità della notifica del
ricorso introduttivo, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, interrogate
liberamente le parti, ammesse ed espletate le prove testimoniali,
all'udienza del 10.7.2001, invitati i procuratori alla discussione, la
causa è stata decisa come da separato dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda del ricorrente ha ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità
dei provvedimenti sindacali datati 7.2.2000 e 12.4.2000, con i quali era
stato conferito l'incarico di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e
di quello Urbanistica e Territorio al professionista esterno Greco
Giuseppe e, conseguentemente, l'accertamento del diritto del ricorrente ad
essere "mantenuto" quale responsabile di detti servizi.
Nell'atto introduttivo, il ricorrente ha assunto l'illegittimità di detti
provvedimenti sindacali sia per violazione di legge che per eccesso di
potere, deducendo, fra l'altro, che tali provvedimenti erano
sostanzialmente finalizzati alla mobizzazione di esso ricorrente, adibito,
a seguito di detti provvedimenti, a mansioni dequalificanti sia sotto
l'aspetto professionale che economico.
Nel corso dell'interrogatorio libero delle parti, il ricorrente, ha
ampliato la domanda così introdotta, assumendo che le mansioni cui era
stato adibito con provvedimento sindacale del 15.1.2001, di preposto
all'Ufficio Manutenzione Servizi a Rete erano dequalificanti tenuto conto
della sostanziale inattività cui era costretto il dipendente, ed ha
pertanto chiesto la reintegra nelle mansioni precedentemente svolte.
Ebbene, rilevato che dal contenuto complessivo del ricorso introduttivo
emerge che il petitum sostanziale del giudizio è "il diritto del
ricorrente al mantenimento nella posizione di capo ufficio tecnico (rectius:
responsabile dei servizi Lavori pubblici e Territorio)", mentre la causa
petendi deve individuarsi sia nell'illegittimità dei provvedimenti
sindacali impugnati (per violazione di legge ed eccesso di potere), sia
nel conseguente demansionamento del ricorrente, pure prospettato ed
allegato nell'atto introduttivo (si vedano le pagg. 2 riga 14; 6 riga 14;
8 paragrafo 6) e meglio specificato nell'ambito dell'interrogatorio
libero; deve ritenersi che le allegazioni effettuate nel corso di detto
interrogatorio libero in merito al citato demansionamento costituiscano
mere specificazioni della domanda, o al più una emendatio libelli,
consentita nel rito del lavoro, ai sensi dell'art. 420 c.p.c..
Thema decidendum del presente giudizio è pertanto il diritto alla
reintegra del ricorrente nelle mansioni precedentemente svolte previo
accertamento del demansionamento del lavoratore e della illegittimità dei
provvedimenti sindacali relativi.
Così disattesa l'eccezione dell'ente resistente relativa
all'inammissibilità della domanda nuova volta all'accertamento della
dequalificazione professionale del dipendente per violazione del disposto
di cui all'art. 112 c.p.c., deve esaminarsi il merito della domanda.
Ebbene, rilevato che a seguito della riforma del pubblico impiego i
provvedimenti emanati dall'ente pubblico in relazione al rapporto di
lavoro hanno natura di atti privatistici e non già di atti amministrativi
con conseguente inapplicabilità delle categorie dei vizi tipici dell'atto
amministrativo (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere), si
osserva che la legittimità dell'atto di gestione del pubblico datore di
lavoro deve essere accertata in considerazione delle norme generali che
disciplinano il rapporto di lavoro (ivi comprese quelle dettate dalla
contrattazione collettiva), fermo il principio di insindacabilità (da
parte del giudice) delle scelte organizzative e gestionali del datore di
lavoro.
Ciò posto, è pacifico fra le parti (ed emerge altresì dagli organigrammi
depositati in atti) che il ricorrente, dipendente comunale con qualifica
di 7° livello istruttore direttivo, era adibito alle mansioni di capo
Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici - Urbanistica, ed in tale qualità
svolgeva sostanzialmente le funzioni di responsabile dell'intero settore,
essendo in posizione apicale nell'ambito dell'organigramma dell'ente.
Dalla documentazione in atti emerge inoltre quanto segue.
Con delibera n. 331 del 4.11.98 (approvazione del regolamento comunale
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi) l'ente resistente ha distinto
l'unico Ufficio Tecnico in due servizi, quello "Urbanistica e Territorio"
e quello "Lavori Pubblici", istituendo all'uopo un posto part time di
istruttore direttivo 7° livello per il servizio Lavori Pubblici e
deliberando altresì di riservare la direzione di detto (ultimo) servizio a
personale in possesso di laurea in ingegneria o architettura.
Per effetto di detta delibera, il ricorrente è stato adibito al servizio
tecnico Urbanistica e Territorio in qualità di figura apicale, mentre il
servizio Lavori Pubblici è rimasto vacante.
Successivamente, con decreto sindacale del 19.12.2000, l'ente ha nominato
responsabile ad interim del servizio Lavori Pubblici il professionista
esterno Ing. Greco Giuseppe, mediante contratto di lavoro a termine.
Con delibera del 20.12.2000 n. 267, l'ente, "rilevato che da una più
attenta valutazione delle funzioni attribuite ai vari uffici, le
competenze già attribuite al servizio Urbanistica … presentano maggiore
omogeneità con quelle già attribuite all'ufficio Lavori pubblici", ha
modificato il regolamento comunale approvato con delibera n. 247 del
16.11.2000 (che sostanzialmente ricalcava quello approvato con la delibera
n.331 del 4.11.98 sopra citata), attribuendo le funzioni inerenti
l'Urbanistica all'ufficio Lavori Pubblici (d'ora definito "Lavori Pubblici
- Urbanistica - Espropri …").
Con decreto sindacale n. 4 datato 10.1.2001 il resistente Greco Giuseppe è
stato nominato responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici - Urbanistica -
Espropri, "sino all'espletamento del relativo concorso esterno", indetto
con successiva delibera n. 4 del 30.1.2001 e destinato alla copertura del
posto part time previsto nella dotazione organica approvata con delibera
della G.M. n. 247/00.
Da ultimo: con determinazione n. 4 del 15.1.2001, l'ente ha deliberato di
assegnare il ricorrente, già attribuito all'Area Tecnica, all'Ufficio
Manutenzione servizi a rete - Provveditorato Generale.
Per effetto di detti provvedimenti organizzativi le mansioni del
ricorrente sono notevolmente mutate.
In particolare, dall'espletata istruttoria (interrogatorio libero delle
parti; interrogatorio formale del resistente Greco; dichiarazioni dei
testi Chiarelli e Caputo; documentazione prodotta agli atti) è emerso
quanto segue:
- che il ricorrente in qualità di (unico) addetto all'Ufficio Tecnico si
occupava dell'istruzione di tutte le pratiche relative all'edilizia, al
territorio, lavori pubblici ed urbanistica, rilasciava i relativi pareri
di regolarità tecnica, riceveva le direttive direttamente dal sindaco,
avvalendosi anche della collaborazione di altri dipendenti con qualifica
di 5° o 6° livello;
- che per effetto dei provvedimenti di nomina del responsabile dell'Area
Tecnica dette mansioni sono state assegnate al professionista esterno Ing.
Greco Giuseppe;
- che per effetto delle citate delibere, il ricorrente è stato preposto
(in qualità di unico addetto) all'ufficio Manutenzione servizi a rete,
avente ad oggetto la manutenzione degli impianti, il controllo della rete
stradale, fognaria, idrica e della viabilità;
- che detto Ufficio, attinente al Servizio Gestione Territorio ed
istituito con il regolamento comunale sopra citato, fa parte dell'Area
Tecnica di cui è responsabile il Greco dal quale appunto il ricorrente
dovrebbe ricevere le direttive;
- che il ricorrente è attualmente sprovvisto di impianto telefonico, non
riceve più alcuna forma di aggiornamento professionale, né mediante la
somministrazione delle riviste tecniche (che precedentemente gli "venivano
passate"), né mediante la comunicazione di partecipazione a convegni;
- che le direttive impartite al ricorrente attengono alla mera richiesta
di trasmissione al Responsabile dell'Area Tecnica degli incartamenti
relativi alle pratiche che il dipendente seguiva in qualità di addetto
all'Ufficio Tecnico, ovvero alla redazione di relazioni tecniche già
esistenti e disponibili nell'ambito dell'ente e che in ogni caso vengono
eseguite dal ricorrente in brevissimo tempo (si vedano al riguardo gli
ordini di servizio depositati in atti all'udienza del 10.7.2001 e
risalenti tutti ad epoca successiva all'ordinanza di questo giudice datata
1.3.2001 e le relative repliche del dipendente);
- che il ricorrente, nell'ambito del proprio ufficio, non riceve alcuna
segnalazione da parte degli organi preposti alla vigilanza né dalla
cittadinanza e non può effettuare sopralluoghi di propria iniziativa in
assenza di autorizzazione da parte del sindaco o del proprio Responsabile
di area.
Ciò posto, rilevato che l'art. 2103 c.c., nell'ambito dei poteri
organizzativi e gestionali del datore di lavoro, stabilisce il principio
dell'immodificabilità in peius delle mansioni cui è adibito il dipendente,
deve ritenersi - conformemente all'orientamento consolidato della
giurisprudenza di legittimità - che il concetto di equivalenza delle
mansioni prescinda dalla riconducibilità in astratto delle mansioni ad un
medesimo livello contrattuale, postulando di contro che le nuove mansioni
siano in concreto aderenti alla specifica competenza tecnica e
professionale del dipendente al fine di salvaguardarne il livello
professionale raggiunto; ne segue che ai fini del giudizio di equivalenza
dovrà verificarsi se le nuove mansioni siano in concreto tali da
consentire l'utilizzazione del patrimonio professionale acquisito nella
pregressa fase del rapporto.
Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che l'assegnazione del
ricorrente all'Ufficio Manutenzione servizi a rete sia illegittima avendo
determinato una dequalificazione professionale del ***, tenuto conto
dell'attribuzione di compiti inutili ovvero addirittura della costrizione
alla sostanziale inattività che evidenziano un totale svuotamento del
contenuto professionale delle mansioni cui il medesimo era precedentemente
adibito e tale, in ogni caso, da non consentire l'utilizzo del bagaglio
professionale e delle capacità acquisite.
Ne segue il diritto del ricorrente ad essere reintegrato nelle mansioni
precedentemente svolte ovvero in altre equivalenti.
Di contro deve disattendersi la domanda del ricorrente volta
all'annullamento degli atti datoriali impugnati (provvedimenti di nomina
del Greco a Responsabile dei servizi citati) tenuto conto dell'insindacabilità
delle scelte organizzative e gestionali del datore di lavoro, della
formale legittimità dei singoli provvedimenti adottati e considerato che,
in ogni caso, la violazione del disposto di cui all'art. 2103 c.c.,
mediante il comportamento complessivo dell'ente (concretizzatosi nel caso
di specie nell'adozione di provvedimenti che, pur formalmente legittimi,
appaiono preordinati alla "mobizzazione" del dipendente evidenziando un
intento persecutorio), legittima eventualmente il dipendente al
risarcimento del danno subito, ma non già all'annullamento ed alla
conseguente rimozione del provvedimento gestionale del datore di lavoro.
Al riguardo si evidenzia che nessuna pronuncia può essere adottata in
merito al diritto al risarcimento del danno conseguente alla prospettata "mobizzazione"
ovvero alla accertata dequalificazione professionale, essendosi il
ricorrente riservato di agire in separata sede.
La parziale soccombenza del ricorrente in merito alla domanda di rimozione
dei provvedimenti di nomina del Greco consente la compensazione delle
spese di lite in ragione di un terzo, mentre i residui 2/3 devono essere
posti a carico dell'ente resistente e si liquidano in L. 1.200.000 (di cui
L. 800.000 per diritti ed il residuo per onorari) oltre c.p.a. ed i.v.a.
da distrarsi in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, accerta il demansionamento
professionale del ricorrente per effetto dei provvedimenti sindacali del
7.2.2000 e 12.4.2000 e della determinazione n. 4 del 15.1.2001 e
conseguentemente condanna l'ente resistente alla reintegra del ricorrente
nelle mansioni precedentemente svolte ovvero in altre equivalenti;
condanna l'ente resistente alla rifusione dei due terzi delle spese di
lite in favore del ricorrente liquidate in L. 1.200.000 oltre c.p.a. ed
i.v.a da distrarsi in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art.
93 c.p.c., compensando fra le parti il residuo 1/3.
Il G.L.
Dott.ssa Francesca Romana Pucci
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