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Truffa militare - Spese di missione per un sottufficiale - Falsità della ricevuta di spese - Danno del risultante esborso superiore al vero - Natura militare dell’illecito - Tesi del danno per il ministero delle Finanze - E di conseguente truffa comune con difetto della giurisdizione militare - è tesi infondata - Imputabilità del rimborso al Ministero della Difesa - Competenza del giudice militare

(C.p.m.p., artt. 234 co. 1° e 2° n. 1, 47 n. 2; C.p., art. 81 co. 2°)

Corte di Cassazione, Sez. 1^ pen., 11 novembre 1999. Pres. Sacchetti, Rel. La Gala, P.M. mil. Gentile (conf.), in c. C.

Nella condotta del sottufficiale che, per il trattamento di missione, presenti ricevute fiscali dell’esborso con indicazione di spese d’albergo superiori a quelle effettuate, e consegua rimborso maggiorato, si configura il reato militare di truffa e non quello di truffa comune, onde la piene competenza attribuita al giudizio degli Organi giudiziari militari, inesatta essendo la valutazione che il danno ricade sul Ministero delle Finanze poiché invece ne resta danneggiata l’Amministrazione militare in quanto il rimborso di cui trattasi viene imputato all’apposito capitolo del Ministero della Difesa
 

 


 

 

 

 

 

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