Truffa militare - Spese di missione per un
sottufficiale - Falsità della ricevuta di spese - Danno del risultante esborso
superiore al vero - Natura militare dell’illecito - Tesi del danno per il
ministero delle Finanze - E di conseguente truffa comune con difetto della
giurisdizione militare - è tesi infondata - Imputabilità del rimborso al
Ministero della Difesa - Competenza del giudice militare
(C.p.m.p., artt. 234 co. 1° e 2° n. 1, 47 n.
2; C.p., art. 81 co. 2°)
Corte di Cassazione, Sez. 1^ pen., 11 novembre
1999. Pres. Sacchetti, Rel. La Gala, P.M. mil. Gentile (conf.), in c. C.
Nella condotta del sottufficiale che, per il
trattamento di missione, presenti ricevute fiscali dell’esborso con
indicazione di spese d’albergo superiori a quelle effettuate, e consegua
rimborso maggiorato, si configura il reato militare di truffa e non quello di
truffa comune, onde la piene competenza attribuita al giudizio degli Organi
giudiziari militari, inesatta essendo la valutazione che il danno ricade sul
Ministero delle Finanze poiché invece ne resta danneggiata l’Amministrazione
militare in quanto il rimborso di cui trattasi viene imputato all’apposito
capitolo del Ministero della Difesa
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