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ORDINANZA N.163

ANNO 1980

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente

Avv. Leonetto AMADEI,

Giudici

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 264 del codice penale militare di pace, promossi con le seguenti ordinanze:

1.-Ordinanza emessa il 16 ottobre 1979 dal Tribunale militare territoriale di Roma (sezione autonoma di Cagliari) nel procedimento penale a carico di Russo Salvatore ed altro, iscritta al n. 987 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 del 5 marzo 1980;

2.-Ordinanza emessa il 19 ottobre 1979 dal Tribunale militare territoriale di Palermo nel procedimento penale a carico di Muscia Rosario, iscritta al n. 1024 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 71 del 12 marzo 1980;

3.-Ordinanza emessa il 2 ottobre 1979 dal Tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di Bernini Sergio ed altri, iscritta al n. S5 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del 26 marzo 1 980;

4.-Ordinanza emessa il 20 febbraio 1980 dal Tribunale militare territoriale di Napoli nel procedimento penale a carico di Bove Francesco ed altro, iscritta al n. 315 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 166 del 18 giugno 1980.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1980 i1 Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, il Tribunale militare territoriale di Roma (sezione autonoma di Cagliari), il Tribunale militare territoriale di Palermo, il Tribunale di Genova ed il Tribunale militare territoriale di Napoli hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 264 del codice penale militare di pace, in riferimento all'art. 3 della Costituzione; e che nei giudizi instaurati dal Tribunale militare territoriale di Roma (sezione autonoma di Cagliari) e dal Tribunale di Genova è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte dichiari l'infondatezza della proposta questione.

Considerato che i quattro giudizi vanno riuniti e congiuntamente decisi, poichè in tutte le ordinanze di rimessione si prospetta la violazione del principio di eguaglianza, nella parte in cui la norma impugnata esclude il caso del concorso formale fra reati militari e reati comuni dalle ipotesi di connessione e di conseguente competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria;

che tale questione è già stata decisa dalla Corte, nel senso dell'infondatezza, con la sentenza 20 maggio 1980, n. 73;

che le ordinanze in esame non adducono motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza (ed anzi invocano esplicitamente, fatta eccezione per l'ordinanza 20 febbraio 1980 del Tribunale militare territoriale di Napoli, le ordinanze emesse il 23 ottobre 1976 ed il 17 giugno 1977 dalle sezioni unite penali e dalla prima sezione penale della Corte di cassazione, su cui questa Corte si è già pronunciata con la predetta sentenza n. 73 del 1980).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 264 del codice penale militare di pace, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Tribunale militare territoriale di Roma (sezione autonoma di Cagliari), dal Tribunale militare territoriale di Palermo, dal Tribunale di Genova e dal Tribunale militare territoriale di Napoli, con le ordinanze indicate in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27/11/80.

Leonetto AMADEI, PRESIDENTE

Livio PALADIN, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 15/12/80.
 

 


 

 

 

 

 

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