ORDINANZA N.163
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Avv. Leonetto AMADEI,
Giudici
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di
legittimità costituzionale dell'art. 264 del codice penale militare
di pace, promossi con le seguenti ordinanze:
1.-Ordinanza emessa il 16
ottobre 1979 dal Tribunale militare territoriale di
Roma (sezione autonoma di Cagliari) nel procedimento penale a carico di Russo
Salvatore ed altro, iscritta al n. 987 del registro ordinanze 1979 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 del 5 marzo 1980;
2.-Ordinanza emessa il 19
ottobre 1979 dal Tribunale militare territoriale di
Palermo nel procedimento penale a carico di Muscia Rosario, iscritta al n. 1024
del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 71 del 12 marzo 1980;
3.-Ordinanza emessa il 2
ottobre 1979 dal Tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di Bernini
Sergio ed altri, iscritta al n. S5 del registro ordinanze 1980 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del 26 marzo 1 980;
4.-Ordinanza emessa il 20
febbraio 1980 dal Tribunale militare territoriale di
Napoli nel procedimento penale a carico di Bove Francesco ed altro, iscritta al
n. 315 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 166 del 18 giugno 1980.
Visti gli atti di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di
consiglio del 13 novembre 1980 i1 Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che, con le ordinanze
indicate in epigrafe, il Tribunale militare
territoriale di Roma (sezione autonoma di Cagliari), il Tribunale militare
territoriale di Palermo, il Tribunale di Genova ed il Tribunale militare
territoriale di Napoli hanno sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 264 del codice penale militare di pace, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione; e che nei giudizi instaurati dal
Tribunale militare territoriale di Roma (sezione
autonoma di Cagliari) e dal Tribunale di Genova è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte dichiari l'infondatezza della
proposta questione.
Considerato che i quattro
giudizi vanno riuniti e congiuntamente decisi, poichè in tutte le ordinanze di
rimessione si prospetta la violazione del principio di eguaglianza, nella parte
in cui la norma impugnata esclude il caso del concorso formale fra reati
militari e reati comuni dalle ipotesi di connessione e di conseguente competenza
dell'autorità giudiziaria ordinaria;
che tale questione è già
stata decisa dalla Corte, nel senso dell'infondatezza, con la sentenza
20 maggio 1980, n. 73;
che le ordinanze in esame non
adducono motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria
giurisprudenza (ed anzi invocano esplicitamente, fatta eccezione per l'ordinanza
20 febbraio 1980 del Tribunale militare territoriale di
Napoli, le ordinanze emesse il 23 ottobre 1976 ed il 17 giugno 1977 dalle
sezioni unite penali e dalla prima sezione penale della Corte di cassazione, su
cui questa Corte si è già pronunciata con la predetta sentenza
n. 73 del 1980).
Visti gli artt. 26, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 264 del
codice penale militare di pace, sollevata in
riferimento all'art. 3 Cost. dal Tribunale militare
territoriale di Roma (sezione autonoma di Cagliari), dal Tribunale militare
territoriale di Palermo, dal Tribunale di Genova e dal Tribunale militare
territoriale di Napoli, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in
camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 27/11/80.
Leonetto AMADEI, PRESIDENTE
Livio PALADIN, REDATTORE
Depositata in cancelleria il
15/12/80.
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